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Audiencia en la Corte Constitucional – 9 de Junio de 2026: Resumen y Análisis Jurídico

Oggi, 9 giugno 2026, ho assistito in aula presso la Corte Costituzionale al secondo tempo della battaglia legale contro l’articolo 3-bis della Legge n. 74/2025. Ecco l’analisi tecnica completa del dibattito sulle ordinanze di Mantova e Campobasso, con la trascrizione integrale e ufficiale bilingue (Italiano e Inglese) degli interventi orali dei difensori e dell’Avvocatura dello Stato.

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Di Avv. Michele Vitale


📝 TL;DR: Sintesi e Punti Chiave dell’Udienza

  • **Il Giudice Relatore**: Il Prof. Giovanni Pitruzzella ha esposto le tre ordinanze di rimessione (Mantova n. 4/2026, Campobasso n. 40/2026 e n. 41/2026), inquadrando i dubbi di legittimità costituzionale dell’Art. 3-bis della Legge n. 91/1992.
  • **La Tutela dei Minori (Avv. Celotto)**: La nuova legge degrada retroattivamente lo *status civitatis* originario acquisito alla nascita da un minore a mero “interesse legittimo affievolito”, violando l’Art. 22 della Costituzione (divieto di privazione automatica della cittadinanza).
  • **Il Diritto di Difesa e le Sezioni Unite (Avv. Mellone)**: È stata mossa una dura critica alla tempistica della precedente Sentenza n. 63/2026 (annunciata con comunicato stampa prima del deposito dei motivi). È stato evidenziato l’interesse concreto all’Unione Europea di un ricorrente con offerta di lavoro all’estero e la pendenza di tre ricorsi alle Sezioni Unite della Cassazione.
  • **La Natura Assoluta dello Ius Sanguinis (Avv. Restanio)**: Lo *ius sanguinis* è un diritto originario e permanente, non virtuale o subordinato a una sanatoria burocratica. È stata citata la fondamentale Ordinanza n. 13818 del 12 maggio 2026 della Corte di Cassazione, che qualifica la mancanza di appuntamenti consolari come diniego di giustizia.
  • **L’Arbitrarietà della Clausola di Salvaguardia e l’Art. 77 Cost. (Avv. Caruso)**: La clausola transitoria è irragionevole perché discrimina chi, pur avendo fatto domanda, non ha ottenuto un appuntamento consolare per inefficienze della PA. Inoltre, il Decreto-Legge n. 36/2025 manca dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per una riforma di carattere ordinamentale.
  • **La Difesa dello Stato (Avv. Stato D’Ascia)**: L’Avvocatura dello Stato ha difeso la proporzionalità della norma, evidenziando le misure compensative per i minori e sostenendo che il rimedio giudiziario immediato (esente da liste d’attesa) garantisce la pienezza della tutela giurisdizionale.

⚖️ Introducción: El Verdadero “Segundo Tiempo” de la Reforma Tajani

Dopo la Sentenza n. 63/2026 del 30 aprile 2026, molti osservatori hanno frettolosamente considerato conclusa la partita costituzionale sulla legittimità della riforma della cittadinanza (introdotta dal Decreto-Legge n. 36/2025 e convertita nella Legge n. 74/2025). Tuttavia, come ho più volte evidenziato su questo blog, quella decisione aveva lasciato del tutto impregiudicate le posizioni di coloro che non erano riusciti a ottenere un appuntamento consolare o che subivano gli effetti retroattivi della norma su diritti quesiti e status originari.

L’udienza pubblica odierna, svoltasi davanti ai quindici giudici della Corte Costituzionale sotto la presidenza del giudice Giovanni Amoroso e con la relazione del giudice Prof. Giovanni Pitruzzella, è andata al cuore di questi nodi irrisolti. Le ordinanze del Tribunale di Mantova (n. 4/2026) e del Tribunale di Campobasso (n. 40/2026 e 41/2026) hanno spostato il baricentro del dibattito dal “se” il legislatore possa limitare lo ius sanguinis al “come” e “con quali limiti” possa farlo retroattivamente su status già consolidati.


🎙️ L’Analisi Tecnica del Dibattito in Aula

#### L’Ordinanza n. 4/2026 (Mantova): Il Caso del Minore Arthur Vincenzo De Lucca e la Degradazione del Diritto Originario L’Avvocato Alfonso Celotto, difensore dei genitori del minore Arthur Vincenzo De Lucca, ha aperto la discussione concentrandosi sulla gravità della retroattività applicata a un minore nato italiano. Secondo la difesa, il minore è nato cittadino italiano sotto la previgente disciplina e la trascrizione del suo atto di nascita ha valore meramente dichiarativo, non costitutivo. La riforma degrada retroattivamente questo status civitatis, un diritto fondamentale e imprescrittibile, a mero “interesse legittimo affievolito”, in palese violazione dell’articolo 22 della Costituzione che vieta la privazione automatica della cittadinanza per motivi politici o di convenienza amministrativa. Celotto ha espressamente citato la recentissima Ordinanza n. 13818 della Corte di Cassazione (12 maggio 2026) a supporto della rilevanza costituzionale del diritto del minore.

#### L’Ordinanza n. 40/2026 (Campobasso): Procedimento, Comunicati Stampa e la Riserva Corte EDU L’Avvocato Marco Mellone, difensore dei ricorrenti argentini Agustin e Joaquin Lopez Alt, ha espresso lo sconcerto della difesa nel dover argomentare davanti a un collegio che appena 50 giorni prima ha depositato la Sentenza n. 63/2026. Mellone ha criticato aspramente la prassi della Corte di comunicare l’esito del giudizio tramite “comunicati stampa” (avvenuto l’12 marzo 2026, il giorno successivo all’udienza) ben prima di rendere note le motivazioni giuridiche, costringendo i giudici di merito ad adeguarsi a una “notizia” priva di perimetro argomentativo. Mellone ha depositato un’istanza basata su un fatto nuovo: l’offerta di lavoro concreta ricevuta da uno dei suoi assistiti in un altro paese dell’Unione Europea, a dimostrazione che la cittadinanza europea non è una questione “virtuale” come affermato nella Sentenza n. 63. La difesa ha formalmente chiesto di mettere a verbale la riserva di ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) per violazione degli articoli 6 (giusto processo) e 8 (rispetto della vita privata) della CEDU.

#### L’Ordinanza n. 41/2026 (Campobasso): Lo Ius Sanguinis come Legame Permanente e l’Ostruzionismo Consolare L’Avvocata Monica Lis Restaino ha difeso con vigore la natura originaria dello ius sanguinis, rigettando la tesi (accolta nella Sentenza n. 63) secondo cui la cittadinanza dell’italiano all’estero sarebbe uno status “virtuale” o “imperfetto” fino all’accertamento. Ricostruendo i dibattiti parlamentari storici dal 1864, al 1912 (Vittorio Saloja) fino al 1992, ha ricordato come il legame familiare sia l’unico genuine link riconosciuto dallo Stato italiano. Citando l’Ordinanza n. 13818/2026 della Cassazione, ha ribadito che l’impossibilità di ottenere appuntamenti consolari costituisce a tutti gli effetti un diniego di giustizia e che la legge non può utilizzare le inefficienze amministrative dello Stato come criterio selettivo per escludere i titolari del diritto.

#### L’Arbitrarietà della Clausola Transitoria e il Difetto dell’Art. 77 Cost. (Avv. Caruso) L’Avvocato Corrado Caruso ha approfondito la questione della clausola di salvaguardia, qualificandola come palesemente irragionevole ed escludente. La norma tutela esclusivamente chi ha ottenuto un appuntamento entro il 27 marzo 2025, scaricando sui discendenti le inefficienze del sistema Prenot@mi. Caruso ha evidenziato che la Sentenza 63 ha definito questa specifica disparità di trattamento come “impregiudicata” perché non sollevata dal Tribunale di Torino, ma oggi essa è espressamente denunciata dal Tribunale di Campobasso. Ha quindi proposto una sentenza additiva che dichiari l’illegittimità dell’Art. 3-bis laddove non fa salve tutte le manifestazioni di volontà formali bloccate da impedimenti oggettivi della PA. Caruso ha inoltre contestato la violazione dell’articolo 77 della Costituzione: non vi era alcun presupposto di straordinaria necessità ed urgenza, poiché il carico consolare era una situazione cronica e patologica nota da anni, e lo strumento del Decreto-Legge è stato impropriamente utilizzato per attuare una riforma ordinamentale stabile della cittadinanza (vietata dalla giurisprudenza della Corte a partire dalla Sentenza n. 220/2023).

#### La Replica dello Stato: Proporzionalità e Misure Compensative L’Avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia ha difeso la legittimità della riforma, evidenziando che l’Art. 3-bis non intacca l’unità familiare e prevede adeguate misure compensative per i minori. D’Ascia ha minimizzato l’impatto dell’Ordinanza n. 13818/2026 della Cassazione, ritenendola applicabile a un quadro normativo ormai superato. Ha inoltre argomentato che la clausola transitoria è pienamente proporzionata poiché lo strumento del ricorso giudiziale è sempre stato immediatamente disponibile, esente dalle liste d’attesa consolari, e dunque chiunque avesse voluto tutelare diligentemente la propria posizione avrebbe potuto agire in giudizio prima della scadenza.


📹 Il Video Integrale dell’Udienza

Potete visualizzare l’udienza pubblica completa e ascoltare tutti gli interventi orali nel video YouTube inserito di seguito:

[EMBED VIDEO: https://www.youtube.com/embed/iC1sWIyYlzw]

(Nota: Per i dettagli del video e la descrizione ottimizzata, consultate la sezione in calce a questo articolo).


📖 Transcripción Completa de la Audiencia (Italiano)

Di seguito viene riportata la trascrizione integrale e fedele dei dibattiti d’aula, corretta dai refusi di trascrizione automatica per garantire la massima accuratezza storica e giuridica.

“`text [Ruolo n. 1: Ordinanze n. 4, 40 e 41 del 2026]

[Presidente] Ordinanze 4, 40 e 41 del 2026. Numero tre ordinanze, varie date e varie autorità. Per S.M.C. e D.L. C., nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore D.L. A. V., l’avvocato Alfonso Celotto. Per L.A. A. e altro, l’avvocato Marco Mellone. Per C.D.S.C. F., gli avvocati Monica Lis Restanio, Giovanni Bonato, Giovanni Caridi, Riccardo De Simone, Licia Celi, Corrado Caruso. Avvocati dello Stato: Ilia Massarelli, Lorenzo D’Ascia. Per la Confederazione degli Italiani nel Mondo, parte interveniente ad adiuvandum, gli avvocati Nunzio Pinelli, Giuseppe Pinelli. Per S.D.S., L.G. e altro, parte interveniente ad adiuvandum, gli avvocati Monica Lis Restanio, Fabio Cadeddu, Alessandro Vernice, Maristella Urbini. Per V.F., parte interveniente ad adiuvandum costituitasi fuori termine, l’avvocato Matteo Magnano.

Buongiorno avvocati, prego. Per la relazione il giudice Prof. Giovanni Pitruzzella, prego.

[Giudice Relatore Giovanni Pitruzzella] Grazie Presidente. Il Tribunale di Mantova, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3-bis, limitatamente alle parole “anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo” e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) della legge numero 91 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge numero 36 del 2025.

L’articolo 3-bis in questione dispone che: è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano le seguenti condizioni: a) lo status di cittadino dell’interessato è riconosciuto a seguito di domanda presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti prima del 28 marzo 2025; a-bis) lo status di cittadino dell’interessato è riconosciuto a seguito di domanda presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato d’appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente prima del 28 marzo 2025; b) lo status di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente a seguito di domanda giudiziale presentata prima del 28 marzo 2025; c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento della morte esclusivamente la cittadinanza italiana; d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

L’articolo 3-bis violerebbe in primo luogo l’articolo 22 della Costituzione, in base al quale nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. Secondo il rimettente, tale disposizione dovrebbe essere interpretata in senso estensivo. Essa escluderebbe che il diritto di ciascun cittadino al mantenimento del proprio status civitatis possa essere sacrificato per motivi connessi agli interessi pubblici della comunità. L’articolo 3-bis sarebbe illegittimo perché priverebbe i destinatari della cittadinanza per asseriti interessi pubblici ritenuti preminenti. Quali sarebbero? La regolamentazione dei flussi e il carico delle domande di accertamento della cittadinanza italiana.

L’articolo 3-bis violerebbe anche l’articolo 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: in primo luogo, la scelta di agire retroattivamente sul riconoscimento dello status civitatis avrebbe prodotto l’illegittimo affievolimento di quanti, nati prima dell’entrata in vigore della normativa in oggetto, avessero già acquisito alla nascita la cittadinanza italiana. In secondo luogo, la norma censurata contrasterebbe col principio di eguaglianza. La differenza di trattamento tra coloro che hanno presentato una domanda giudiziale, ovvero una domanda agli uffici consolari o al sindaco competenti prima del 28 marzo 2025, e coloro che l’hanno presentata dopo, sarebbe del tutto arbitraria, in quanto la concreta possibilità di presentare la documentazione idonea ad attestare l’avvenuta trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis non sarebbe certa nei tempi, dipendendo anche da fattori burocratici e procedurali.

Il rimettente lamenta poi la violazione dell’articolo 2 della Costituzione, in quanto la norma censurata inciderebbe in modo arbitrario e irragionevole su un diritto inviolabile dell’uomo. Ancora, essa violerebbe l’articolo 24 della Costituzione in quanto limiterebbe irragionevolmente l’accesso alla tutela giurisdizionale del diritto soggettivo alla cittadinanza. L’articolo 3-bis avrebbe dovuto individuare un termine ragionevole, successivo alla sua entrata in vigore, per consentire a coloro che ne abbiano interesse di adoperarsi presso le autorità amministrative o giudiziarie competenti al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza acquisita iure sanguinis.

L’articolo 3-bis violerebbe poi gli articoli 1, secondo comma, 56 e 58 della Costituzione. La cittadinanza italiana, esclusa retroattivamente dalla norma censurata, rappresenterebbe il presupposto indefettibile dei diritti politici attivi e passivi.

Infine, il giudice a quo ravvisa profili di illegittimità costituzionale nell’uso dello strumento del decreto-legge d’urgenza. Sarebbe violato in primis l’articolo 72, quarto comma, della Costituzione: la riserva di legge alle Assemblee, sancita dalle norme, implicherebbe necessariamente una riserva di legge formale, dunque la preclusione di atti aventi forza di legge nelle materie indicate. Ciò premesso, il rimettente osserva che la cittadinanza rientrerebbe nella materia costituzionale e in quella elettorale e sarebbe dunque coperta da riserva di legge all’Assemblea. È formale. Infatti la scelta circa i soggetti che compongono il popolo in uno Stato inciderebbe su un elemento costitutivo dello Stato e sulla conformazione del rapporto di rappresentanza politica. Inoltre, sarebbe violato l’articolo 77 della Costituzione, essendo arduo riconoscere nel caso di specie i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza.

Da ultimo, il giudice a quo lamenta il contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al rispetto del principio di non discriminazione sancito all’articolo 14 della CEDU e all’articolo 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Il minore, parte del giudizio a quo, rappresentato dai genitori, si è costituito in giudizio. La difesa del minore in primo luogo ricorda il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di cittadinanza e osserva che la norma censurata determinerebbe una inammissibile revoca automatica, implicita e collettiva della cittadinanza italiana. Svolge poi argomenti a sostegno delle questioni relative agli articoli 2, 3, 22, 24, 72, 77 e 117 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nel presente giudizio. L’Avvocatura dello Stato eccepisce l’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza sotto due profili. La difesa dello Stato argomenta poi l’infondatezza delle questioni sollevate.

Nel giudizio sono intervenute le associazioni Patrimonio Italiano e Nati Italiani e la Confederazione degli Italiani nel Mondo. Gli interventi delle prime due sono stati dichiarati inammissibili con ordinanza numero 69 del 2026. Il Centro di Ricerca Euro-Americano sulle Politiche Costituzionali dell’Università del Salento, l’associazione Argentinos nelle Marche, l’Unione dei Discendenti Italiani nel Mondo, Intercomitê Brasil e l’Associazione Trentini nel Mondo hanno depositato opinioni come amici curiae. Tali opinioni sono state ammesse con decreto del Presidente della Corte del 31 marzo 2026.

Il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con due ordinanze iscritte al numero 40 e 41 del registro ordinanze del 2026, aventi contenuto corrispondente, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3-bis della legge 91/92, nella stessa parte censurata dal Tribunale di Mantova.

Per il Tribunale di Campobasso, l’articolo 3-bis, laddove si applica anche ai soggetti nati prima del decreto-legge numero 36 del 2025, comporterebbe una sostanziale revoca di un diritto già acquisito. Il rimettente argomenta in primo luogo la violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione per lesione dei diritti quesiti, in termini simili a quelli già esposti. Inoltre, l’articolo 3-bis violerebbe il principio di eguaglianza per le ragioni precedentemente illustrate. Rispetto al Tribunale di Mantova, il Tribunale di Campobasso aggiunge che la concreta possibilità di presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza dipende non solo da fattori burocratici, ma anche da quelli economici, con riferimento alle risorse economiche necessarie per adire il giudice.

Ancora, l’articolo 3-bis, determinando una revoca di massa della cittadinanza, sarebbe sproporzionato poiché le finalità di gestione del carico amministrativo e giudiziario avrebbero potuto essere perseguite con misure temporanee. Secondo il rimettente, la norma censurata contrasterebbe anche con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, l’articolo 9 del Trattato dell’Unione Europea e l’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. L’articolo 3-bis determinerebbe la perdita automatica e generalizzata anche della cittadinanza europea, collocandosi dunque nell’ambito di applicazione del diritto europeo. In tali casi gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. Il rimettente richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Ancora, la norma censurata violerebbe l’articolo 22 della Costituzione per ragioni simili a quelle già esposte. Secondo il rimettente, l’articolo 3-bis si porrebbe in contrasto anche con gli articoli 72, quarto comma, e 77 della Costituzione per le ragioni già esposte.

I ricorrenti nel giudizio a quo si sono costituiti nel giudizio iscritto al numero 40 del 2026. In primo luogo le parti si riservano di adire la Corte EDU per violazione dell’articolo 6 della CEDU e in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del loro intervento nel giudizio deciso con la sentenza numero 63 del 2026 di questa Corte. Le parti poi argomentano sulle violazioni degli articoli 22, 72, quarto comma, e 77 della Costituzione.

La ricorrente nel giudizio a quo si è costituita nel giudizio iscritto al numero 41 del 2026, argomentando la fondatezza della questione sollevata per lesione dei diritti quesiti e di quella relativa all’articolo 9 del Trattato dell’Unione Europea e all’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. In subordine, la parte chiede che questa Corte operi un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sul significato dei citati parametri europei. Ancora, secondo la parte, l’articolo 3-bis violerebbe l’articolo 22 della Costituzione, che escluderebbe automatismi nella perdita della cittadinanza, seppure legati agli interessi pubblici della comunità. Infine, la parte argomenta la fondatezza delle questioni relative agli articoli 72, quarto comma, e 77 della Costituzione. L’utilizzo del decreto-legge per introdurre un regime di retroattività sfavorevole con effetto sorpresa pregiudicherebbe la certezza del diritto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nei giudizi promossi dal Tribunale di Campobasso argomentando l’infondatezza delle questioni sollevate. Nel giudizio iscritto al numero 41 del 2026 sono intervenuti L.G., S.D.S. e altro. In entrambi i giudizi promossi dal Tribunale di Campobasso è intervenuta la Confederazione degli Italiani nel Mondo. Tali interventi sono stati dichiarati inammissibili con l’ordinanza adottata l’8 giugno 2026. Nel giudizio iscritto al numero 41 del 2026 è stata depositata l’opinione dell’Associazione Argentinos nelle Marche APS. Essa è stata ammessa con decreto del Presidente della Corte il 29 aprile 2026.

L’avvocato dei ricorrenti ha depositato una memoria integrativa nel giudizio promosso dal Tribunale di Mantova. La parte replica all’eccezione di inammissibilità proposta dall’Avvocatura e svolge argomenti ulteriori tenendo conto della sentenza numero 63 del 2026 di questa Corte. Anche nei giudizi promossi dal Tribunale di Campobasso sono state depositate memorie integrative dei ricorrenti. Le parti replicano agli argomenti contenuti nella sentenza numero 63 del 2026 di questa Corte, richiamando anche l’ordinanza della Cassazione, Sezione Prima Civile, 12 maggio 2026, numero 13818. Ancora, le parti sollevano nuove questioni di legittimità costituzionale non comprese nell’ordinanza iscritta al numero 40 del 2026. In subordine alle censure di legittimità costituzionale, le parti chiedono di restituire gli atti al giudice a quo affinché riconsideri le questioni alla luce della citata ordinanza della Cassazione e in ogni caso di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

In particolare nel giudizio iscritto al numero 41 del 2026 la parte osserva che la questione lasciata impregiudicata dalla sentenza numero 63 del 2026, relativa alla differenziazione tra chi ha ricevuto l’appuntamento e chi ha avviato la procedura di riconoscimento della cittadinanza ma non ha ricevuto l’appuntamento prima del 28 marzo 2025, non è estranea all’ordinanza del Tribunale di Campobasso. Dunque chiede in via subordinata di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3-bis laddove non consente il riconoscimento della cittadinanza a seguito di manifestazione di volontà diretta a ottenerla, non concretizzatasi per impedimenti oggettivi non imputabili all’interessato. In ulteriore subordinazione chiede di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in relazione alla compatibilità della disciplina denunciata con l’articolo 9 del Trattato dell’Unione Europea e con l’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Questo, Presidente, è lo stato degli atti.

[Presidente] Per la parte privata nel giudizio di cui all’ordinanza numero 4, l’avvocato Celotto.

[Avv. Alfonso Celotto] Grazie Presidente. Non serve che io ripeta quale questione articolata e complessa ci troviamo a discutere. D’altra parte lo dimostrano quante ordinanze di rimessione ci troviamo ad avere davanti, con quante opinioni, quanti interventi, quanti avvocati. Io sarò solo il primo e sarò anche per questo molto breve.

Del resto ci troviamo di fronte a una sorta di revoca automatica di massa della cittadinanza, che ha lasciato sul campo tutta una serie di interessi, aspettative, affidamenti, diritti, che porterà a tutta una serie di cause e di questioni. Alcune questioni, su cui abbiamo ampiamente scritto, sono di diritto intertemporale, altre questioni sono di natura prettamente formale, soprattutto per violazioni procedimentali degli articoli 72 e 77.

Io qui volevo solo soffermarmi proprio sulla questione di Mantova, che è una questione riguardante un minore. Non è una questione dei tanti adulti che hanno chiesto un appuntamento, lo hanno già ricevuto o non lo avevano. Anche quello era un sistema inefficiente, con liste di attesa di anni presso consolati e ambasciate. Ma qui parliamo di un minore all’epoca della questione, nato italiano. E questo provvedimento, per come configurato, va a degradare un diritto fondamentale imprescrittibile come la cittadinanza a una sorta di interesse legittimo affievolito alla cittadinanza stessa.

Dopo la vostra nota sentenza n. 63 del 30 aprile, è intervenuta la Cassazione, già ampiamente citata in atti, con l’ordinanza n. 13818 del 12 maggio 2026, dove ricorda proprio che la cittadinanza è un diritto soggettivo di primaria rilevanza, ancor più per un minore nato italiano, che si vede improvvisamente privato di questo suo diritto imprescrittibile, senza la sua volontà e senza averlo mai potuto esercitare proprio perché minore.

Quindi noi cosa chiediamo? Chiediamo una rivalutazione di questi aspetti. Sappiamo che la sentenza n. 63 delinea un quadro generale di queste questioni, ma qui viene ad essere violato uno dei parametri più raramente evocati, proprio l’articolo 22 della Costituzione, a causa dell’automatismo della perdita della cittadinanza con cui questo bambino era nato. Per questa ragione, per quel che riguarda Mantova, insistiamo sull’accoglimento della questione. Grazie.

[Presidente] Grazie, avvocato. Per la parte privata, nell’ordinanza numero 40, l’avvocato Mellone. Prego, avvocato.

[Avv. Marco Mellone] Salve, buongiorno. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti gli illustrissimi membri di questa eccellentissima Corte.

Presidente, inizierei dicendo che forse sono uno dei primi avvocati nel mondo chiamato a far cambiare idea a quindici giudici che non più tardi di quaranta giorni fa hanno già adottato una decisione sul medesimo tema decidendum di oggi. Mi riferisco alla sentenza n. 63 del 2026, resa all’esito di un procedimento in cui questa Corte ha preferito non riunire tutti i procedimenti oggetto dei vari rinvii pregiudiziali, sebbene tutte le parti private lo avessero chiesto, sebbene anche questa difesa avesse fatto una specifica richiesta di intervento. Oggi ci troviamo di fronte non più a un tema decidendum, ma a un tema decisum. La sentenza già c’è e copre sostanzialmente quasi tutti i punti che sono stati sollevati dalle ordinanze di oggi.

Inoltre, questo è stato fatto perché evidentemente c’era una grande urgenza di intervenire subito con sentenza. Tant’è vero che il giorno dopo quell’udienza, Presidente, il 12 marzo, è subito uscito un comunicato stampa da parte di questa Corte che ha annunciato la decisione di infondatezza delle questioni di costituzionalità. Mi faccia dire una cosa, Presidente: non va bene che questa Corte parli con i comunicati stampa. I giudici parlano con le sentenze, non con i comunicati stampa emessi cinquanta giorni prima del deposito dei motivi. A partire da quel comunicato stampa, tutti i giudici nazionali si sono basati nelle loro decisioni su quella notizia, senza che noi avvocati potessimo sapere quale fosse il perimetro argomentativo, quali fossero le vostre ragioni. Di tutte queste violazioni del diritto di difesa è stato già presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazione dell’articolo 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo.

Ora io mi trovo in questa surreale posizione di dover argomentare pur di fronte a un tema già deciso. Troverete tutte le ulteriori motivazioni dell’incostituzionalità di questa norma nelle memorie difensive. Non c’è bisogno che vi ripeta, come dissi anche all’udienza del 24 giugno dello scorso anno, che la norma censurata è una norma costituzionalmente insostenibile. Chi lo vuole vedere, lo vede. Il legislatore, oltre ad aver fatto tutto quello che ha fatto, ha anche stabilito come nuove condizioni retroattive per essere cittadini italiani il fatto di essere nati in Italia o il fatto di avere un genitore o un nonno esclusivamente italiano. Ora ditemi voi chi decide il proprio luogo di nascita. Ditemi voi chi decide la nazionalità del papà o del nonno. Sono tutte condizioni impossibili da soddisfare ora per allora. Questo è ictu oculi evidente, diretto, immediato, direbbe Cartesio. Ragion per la quale io mi riporto sostanzialmente agli atti di questo giudizio.

Non commento oltremodo la sentenza 63/2026, anche perché mi duole dire che in quella pronuncia ho trovato elementi ben poco giuridici, Presidente. Perché se la Corte Costituzionale del mio Paese definisce stranieri o persone prive di ogni vincolo con la comunità italiana cittadini che lo sono dalla nascita per legge, io mi chiedo se i giudici della Corte Costituzionale italiana conoscano uno a uno tutti i milioni di cittadini italiani che vivono all’estero. Sapete per certo che tutti coloro che sono nati all’estero non hanno vincoli con il territorio e con la comunità italiana? Io non credo, Presidente.

Questo al di là delle argomentazioni scritte in quella sentenza per giustificare la retroattività e la prevedibilità di quel cambio normativo. Voi avete scritto che se c’è una proposta di riforma legislativa pendente dinanzi al Parlamento, un cittadino deve prevedere che possa essere approvata e quindi il legislatore può imputare retroattivamente al cittadino il fatto di non essersi adeguato a quella proposta. Ma lei si rende conto, Presidente, che in questa maniera domani mattina dobbiamo tutti quanti verificare sul sito del Parlamento tutte le proposte legislative per essere sicuri che non vi sia qualcosa che possa arrecarci pregiudizio? Voi avete scritto nella sentenza 63 che se cambia il contributo unificato in una materia, allora il cittadino deve prevedere che cambi anche la norma sostanziale. Allora cosa succede? Se domani cambia il contributo unificato in materia di appalti, un imprenditore deve immaginare che possa cambiare retroattivamente l’intero codice degli appalti? Ci sono cose scritte in quella sentenza, Presidente, che realmente non trovano una giustificazione logico-giuridica.

E a tal riguardo, forse il punto centrale più importante di quella sentenza è proprio il fatto che abbiate riqualificato la fattispecie del cittadino italiano nato all’estero. Voi dite: il cittadino nato all’estero da genitori italiani in realtà non è un cittadino alla nascita, ma lo diventa solo quando un funzionario amministrativo riconosce lo status. Quindi, come se quel riconoscimento amministrativo avesse valore costitutivo o perfezionativo. Ora, Presidente, i figli di cittadini italiani, sia che siano nati all’estero, sia che siano nati in Italia, sono sempre oggetto di un accertamento amministrativo. Questo è ovvio. Non è che il bambino che nasce in Italia ha scritto “cittadino italiano” sulla fronte. Si registra all’anagrafe entro dieci giorni e da quel momento, retroattivamente, è considerato cittadino italiano. Quindi siamo tutti cittadini italiani per discendenza perché siamo nati italiani se il nostro genitore era italiano, sia che si nasca in Italia sia all’estero. Se si nasce all’estero, il genitore va al consolato affinché l’atto venga inviato al comune italiano per la registrazione. Questo è, non cambia nulla.

Ma soprattutto, la legge e la giurisprudenza di 160 anni – il cosiddetto “diritto vivente”, come lo chiama questa Corte – hanno sempre affermato questo principio. Non è una tesi dell’avvocato Mellone. Sono cose risapute da sempre. E la Cassazione lo ha ribadito non più di venti giorni fa.

Allora, Presidente, io vedo qui solo una possibile soluzione. Cerchiamo di provocare un supplemento di riflessione. Sono pendenti innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione tre ricorsi, già discussi il 14 aprile, in cui la Prima Sezione ha chiesto alle Sezioni Unite di pronunciare un principio di diritto sul campo di applicazione della norma censurata. La pronuncia è attesa a breve. Aspettiamo le Sezioni Unite, sentiamo cosa hanno da dirci. Se necessario, rinviamo questo procedimento o rimettiamolo sul ruolo, ma attendiamo ciò che l’organo nomofilattico ci dirà su questo tema. Questa è la prima istanza processuale che ho depositato venerdì scorso.

Inoltre, vi è un fatto nuovo rispetto all’udienza di marzo. Nella sentenza n. 63, a proposito dell’irrilevanza del diritto eurounitario, avete affermato che queste persone non possono invocare la tutela comunitaria non avendo mai esercitato alcun diritto legato all’Unione Europea. Ebbene, proprio la settimana scorsa è arrivata a uno dei miei assistiti una concreta proposta di lavoro da un Paese membro dell’Unione Europea, con inizio immediato e lauto compenso, subordinata alla possibilità di accedere al territorio comunitario. Questo lo troverete negli atti della seconda istanza processuale depositata venerdì, e dimostra come non si tratti di una questione virtuale, ma di vita reale. Queste persone non si sono rivolte ai giudici perché non avevano nulla da fare, ma perché l’amministrazione nega loro lo status, in questo caso solo perché discendenti di donna italiana. Nel 2026 parliamo ancora di differenze di trasmissione tra uomo e donna.

Concludo auspicando questo supplemento di riflessione. Chiedo cortesemente, Presidente, che venga messo a verbale che questa difesa si riserva in ogni caso di impugnare qualsiasi emananda decisione dinanzi alla Corte di Strasburgo per violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata ai sensi dell’articolo 8 della CEDU. Grazie.

[Presidente] Per il giudizio di cui all’ordinanza 41, l’avvocata Restaino. Prego, avvocata.

[Avv. Monica Lis Restanio] Grazie Presidente. Intervengo con il massimo rispetto per questa eccellentissima Corte, ma con la chiarezza e la fermezza che mi impongono il mio ruolo di difensore e l’essere una cittadina italiana nata all’estero. Oggi questo collegio rappresenta anche l’Italia della diaspora, privata il 28 marzo 2025 di una posizione giuridica di cui era legittima titolare.

Con profondo sconcerto abbiamo appreso che la sentenza n. 63, nel confermare la recente riforma, ha modificato la natura stessa del principio dello ius sanguinis. Un diritto assoluto, parte del patrimonio giuridico dell’italiano nato all’estero, è stato ricondotto a un diritto eventuale o addirittura virtuale, poiché subordinato a un successivo riconoscimento amministrativo o giudiziale. Nel far dipendere il diritto da tale accertamento si ignorano proprio gli ostacoli burocratici ed economici imposti dal potere esecutivo. Un ostruzionismo che da anni condiziona l’accesso alle procedure, finendo per negare il diritto stesso, nonostante questa Corte ne avesse riconosciuto appena otto mesi fa la natura assoluta, permanente, imprescrittibile e indisponibile.

In questa inedita definizione, lo ius sanguinis conserva il nome ma perde la sostanza. La cittadinanza non si trasmette più per filiazione, ma dipende da un successivo intervento burocratico. Il diritto alla cittadinanza, da sempre presupposto del riconoscimento, ne diventa elemento subordinato, senza che le garanzie dell’articolo 22 della Costituzione abbiano potuto operare a presidio della sua identità giuridica.

La sentenza 63 esclude inoltre il vincolo familiare dal concetto di genuine link, nonostante la Cassazione e il diritto europeo lo considerino un legittimo criterio di appartenenza allo Stato. Ne consegue che non vi è alcun reale bilanciamento: il criterio assunto a fondamento della limitazione del diritto non è imposto dalla Costituzione, ma deriva da una scelta politica discrezionale che finisce per autolegittimarsi. Non può pretendersi che chi è cittadino per filiazione dovesse ritenere di dover maturare un diverso rapporto con lo Stato per conservare una cittadinanza fondata sull’unico criterio di collegamento che l’Italia ha sempre storicamente riconosciuto.

La mancata riunione delle ordinanze comporta che la difesa si trovi oggi a discutere di un diritto già privato del suo corretto inquadramento. La sentenza n. 63 assume a giustificazione della riforma le lettere a), a-bis) e b), salvando chi era riuscito a ottenere un appuntamento entro il 27 marzo 2025. Tuttavia, come documentato, la possibilità di beneficiarne è sempre dipesa da scelte politico-amministrative che per decenni hanno contingentato l’accesso. A ciò la politica ha aggiunto barriere economiche che rendono l’accesso alla tutela giurisdizionale dipendente dalla capacità contributiva.

In questo scenario, ci conforta l’ordinanza n. 13818 della Corte di Cassazione del 12 maggio 2026. In una pronuncia di evidente incidenza sistemica, la Suprema Corte ha ribadito che la cittadinanza iure sanguinis nasce con il titolare ed è un diritto di elevato rango costituzionale, e che le lungaggini e gli impedimenti nell’accesso alle procedure integrano forme sostanziali di diniego meritevoli di tutela.

La dimensione europea della cittadinanza costituisce una delle principali preoccupazioni. Il vincolo familiare rappresenta in Europa una modalità storicamente riconosciuta del genuine link. Spetterebbe alla Corte di Giustizia pronunciarsi sulla compatibilità europea; il rinvio pregiudiziale costituirebbe il naturale strumento di cooperazione tra le corti, preferibile rispetto all’incidere su un diritto da cui deriva la cittadinanza europea.

Dobbiamo essere leali verso la storia: nei dibattiti parlamentari del 1864 si affermava che “in ogni caso dubbio è ammessa la presunzione più favorevole alla cittadinanza”. Nel 1912 il ministro Vittorio Saloja ricordava le famiglie italiane all’estero che “conservano per una lunga serie di generazioni la cittadinanza italiana in omaggio al principio dello ius sanguinis”. Nel 1992 il relatore Mazzola affermava che la legge sulla cittadinanza è fondamentale per rendere partecipi della patria gli italiani all’estero.

La legge 74 realizza la massima compressione di un diritto protetto dall’articolo 22 sulla base dello spauracchio di un’invasione di milioni di potenziali italiani, scenario dimostrato irrealistico. Eccellentissima Corte, oggi vi parla la storia, la tradizione giuridica italiana e le generazioni di emigranti che hanno sempre confidato che il legame trasmesso ai propri figli sarebbe stato custodito e mai negato dalla patria. Grazie.

[Presidente] Della stessa parte, l’avvocato Caruso. Prego.

[Avv. Corrado Caruso] Grazie Presidente, grazie all’eccellentissima Corte.

Questa difesa è consapevole che le questioni odierne devono confrontarsi con la sentenza n. 63 del 2026. Se la collega Restanio ha spinto la Corte a rimeditare le conclusioni con un’arringa “di ferro”, a me tocca il compito, con un’arringa “di velluto”, di portare alle estreme conseguenze logiche alcune affermazioni contenute in quella stessa sentenza.

Questo precedente ha affermato che la disciplina del decreto-legge n. 36 del 2025 integra una forma di retroattività propria, consistente nel dare una nuova qualificazione giuridica a situazioni sorte prima della sua entrata in vigore. Quello che prima era considerato uno status di cittadinanza pleno iure, oggi viene riqualificato come uno status imperfetto che richiede necessariamente un accertamento amministrativo o giurisdizionale. Questa nuova qualificazione non è irrilevante rispetto ai profili di incostituzionalità legati all’articolo 3 della Costituzione (legittimo affidamento) e all’articolo 77 (decretazione d’urgenza).

La sentenza 63 ha rilevato che il decreto-legge si è fatto carico del legittimo affidamento facendo salva la precedente disciplina per chi aveva già ricevuto un appuntamento consolare. Tuttavia, la Corte ha affermato che restava impregiudicata, in quanto non sollevata, la questione della differenziazione tra chi ha ricevuto l’appuntamento e chi ha avviato la procedura ma non ha ricevuto l’appuntamento entro il 27 marzo 2025. Tale profilo è oggi espressamente affrontato dal Tribunale di Campobasso, che rileva l’illegittimità della clausola di salvaguardia nella parte in cui limita l’applicazione alle sole domande per le quali sia stato già fissato un appuntamento. La concreta possibilità di presentare le istanze dipende infatti da fattori burocratici ed economici del tutto estranei alla volontà dell’interessato.

Limitare la salvaguardia a chi ha ottenuto l’appuntamento significa scaricare sui destinatari le inefficienze degli apparati amministrativi (il sistema delle liste nei consolati brasiliani, il portale Prenot@mi in Argentina). In tal modo, la tutela di una posizione soggettiva viene a dipendere da circostanze estranee alla sfera di controllo del richiedente.

Riteniamo sia nei poteri di questa Corte dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3-bis, lettere a), a-bis) e b) della legge 91 del 1992, nella parte in cui non consente il riconoscimento dello status civitatis a seguito di domanda amministrativa o giudiziale, o di altra manifestazione di volontà diretta a ottenere il riconoscimento, non concretizzatasi per impedimenti oggettivi non imputabili all’interessato. Si tratterebbe di una sentenza additiva, coerente con il petitum e con un effetto meno dirompente rispetto a un’ablazione totale.

C’è un elemento di tragicità nelle istanze di queste persone. Mi sia consentito un parallelo con l’Alcesti di Euripide: come Eracle strappa Alcesti all’Ade sottraendola a un destino indipendente dalla sua volontà, così il giudice costituzionale è chiamato a impedire che gli interessati restino prigionieri delle inefficienze amministrative, trasformando una condizione fuori dal loro controllo in una perdita irreversibile.

Questo discorso si collega all’articolo 77 della Costituzione. Se la posizione soggettiva dell’italo-discendente era subordinata a un accertamento e costituiva una situazione non consolidata, essa si sarebbe dovuta sviluppare secondo le ordinarie procedure. Difettava quindi il presupposto della straordinaria necessità ed urgenza. Il Governo non è intervenuto per fronteggiare un evento straordinario e imprevedibile, ma per incidere su una pluralità di situazioni giuridiche in formazione, anticipando l’esito dei procedimenti pendenti. Si è utilizzato il decreto-legge per una riforma di carattere generale e ordinamentale della cittadinanza (come dimostra l’introduzione di modifiche stabili in tema di concessione della cittadinanza), strumento eccezionale precluso per tali finalità a partire dalla sentenza n. 220 del 2023. Vi ringrazio.

[Presidente] Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Avvocato dello Stato D’Ascia. Prego.

[Avv. Stato Lorenzo D’Ascia] Grazie signor Presidente, signore e signori giudici.

Mi limiterò a richiamare le nostre difese scritte e a replicare alle questioni ulteriori emerse oggi.

In primo luogo, riguardo alla questione dei minori nell’ordinanza n. 4/2026, riteniamo che la disciplina garantisca un regime di tutela multilivello. Nei confronti dei minori sono previste misure compensative che agevolano l’accesso alla cittadinanza senza compromettere l’unità familiare, interrompendo al contempo la trasmissione automatica e illimitata dello status in assenza di un legame effettivo (genuine link), in coerenza con la sentenza 63. Queste misure sono previste dalla legge n. 91 del 1992 e dalle modifiche del decreto-legge n. 36.

Riguardo alla recente ordinanza della Cassazione del 12 maggio 2026, essa si pronuncia su un quadro normativo previgente e differente. È difficile ritenere che un’interpretazione di una legge non più in vigore possa fungere da parametro per valutare la costituzionalità della nuova norma, riservata a questa Corte. Peraltro, tale ordinanza ricorda che il rimedio giudiziario è immediato e attivabile da chiunque, il che rafforza la valutazione di proporzionalità della norma transitoria: l’azione giudiziaria (salvata dalla lettera b) non era soggetta a liste d’attesa consolari e poteva essere avviata immediatamente.

Sulla distinzione tra chi ha ottenuto l’appuntamento e chi ha solo inviato una richiesta senza riscontro, l’ordinanza di rimessione di Campobasso non esamina se nel caso specifico fosse stata presentata una formale domanda amministrativa. La scelta del legislatore di far salvi i casi in cui vi sia già stato un appuntamento o una domanda giudiziale tutela adeguatamente l’affidamento di chi si è formalmente attivato. L’azione giurisdizionale era uno strumento accessibile senza impedimenti e senza limiti. Per queste ragioni, insistiamo per l’inammissibilità o l’infondatezza delle questioni sollevate. “`


📖 Official Hearing Transcript (English Translation)

“`text [Role No. 1: Referral Orders No. 4, 40, and 41 of 2026]

[President of the Court] Referral Orders No. 4, 40, and 41 of 2026. Three referral orders, various dates and various judicial authorities. For S.M.C. and D.L. C., in their capacity as parental guardians of the minor D.L. A. V., represented by Attorney Alfonso Celotto. For L.A. A. and other, represented by Attorney Marco Mellone. For C.D.S.C. F., represented by Attorneys Monica Lis Restanio, Giovanni Bonato, Giovanni Caridi, Riccardo De Simone, Licia Celi, and Corrado Caruso. State Attorneys: Ilia Massarelli and Lorenzo D’Ascia. For the Confederazione degli Italiani nel Mondo (Confederation of Italians in the World), intervening party ad adiuvandum, represented by Attorneys Nunzio Pinelli and Giuseppe Pinelli. For S.D.S., L.G. and other, intervening party ad adiuvandum, represented by Attorneys Monica Lis Restanio, Fabio Cadeddu, Alessandro Vernice, and Maristella Urbini. For V.F., intervening party ad adiuvandum constituted out of term, represented by Attorney Matteo Magnano.

Good morning, attorneys, please proceed. For the report, the reporting judge Professor Giovanni Pitruzzella, please.

[Reporting Judge Giovanni Pitruzzella] Thank you, President. The Court of Mantua, civil division, has raised questions regarding the constitutional legitimacy of Article 3-bis, strictly limited to the words “even prior to the date of entry into force of this article” and to the conditions provided in letters a), a-bis), and b) of Law No. 91 of 1992, introduced by Article 1, paragraph 1, of Decree-Law No. 36 of 2025.

The Article 3-bis in question provides that: anyone born abroad, even prior to the date of entry into force of this article, who possesses another citizenship is considered never to have acquired Italian citizenship, unless the following conditions are met: a) the citizen status of the interested party is recognized following an application submitted to the competent consular office or mayor before March 28, 2025; a-bis) the citizen status of the interested party is recognized following an application submitted to the competent consular office or mayor on the specific appointment day communicated to the interested party by the competent office before March 28, 2025; b) the citizen status of the interested party is judicially established following a lawsuit filed before March 28, 2025; c) a first- or second-degree ancestor possesses or possessed, at the time of death, exclusively Italian citizenship; d) a parent or adopter has resided in Italy for at least two consecutive years after acquiring Italian citizenship and before the date of birth or adoption of the child.

According to the referral judge, Article 3-bis would violate, in the first place, Article 22 of the Constitution, under which no one may be deprived of legal capacity, citizenship, or name for political reasons. The referring judge argues that this provision should be interpreted broadly. It would prevent each citizen’s right to maintain their status civitatis from being sacrificed for reasons connected to the public interest of the community. Article 3-bis is argued to be illegitimate because it deprives the recipients of their citizenship for asserted public interests deemed preeminent, namely the regulation of migration flows and the workload of Italian citizenship applications.

Article 3-bis would also violate Article 3 of the Constitution under a dual profile: first, the decision to act retroactively on the recognition of the status civitatis resulted in the illegitimate weakening of those who, born before the entry into force of the regulation in question, had already acquired Italian citizenship at birth. Second, the challenged rule contrasts with the principle of equality. The difference in treatment between those who filed a judicial lawsuit or an administrative application with the consulates or competent mayors before March 28, 2025, and those who filed after, is argued to be completely arbitrary, as the actual opportunity to present appropriate documentation proving the transmission of Italian citizenship iure sanguinis is not certain in terms of timing, depending heavily on bureaucratic and procedural factors.

The referring judge then complains of the violation of Article 2 of the Constitution, as the challenged rule would arbitrarily and unreasonably affect an inviolable human right. Furthermore, it would violate Article 24 of the Constitution by unreasonably restricting access to judicial protection of the subjective right to citizenship. Article 3-bis should have identified a reasonable grace period, subsequent to its entry into force, to allow interested parties to take action before the competent administrative or judicial authorities to obtain recognition of their citizenship acquired iure sanguinis.

Article 3-bis is also argued to violate Articles 1, second paragraph, 56, and 58 of the Constitution. Italian citizenship, retroactively excluded by the challenged provision, represents the indispensable prerequisite for active and passive political rights.

Finally, the judge a quo finds constitutional illegitimacy profiles in the use of an emergency Decree-Law. First and foremost, Article 72, fourth paragraph, of the Constitution is violated: the legislative reserve to the Chambers, established by the rules, necessarily implies a formal reserve of law, thus preventing acts having the force of law in the indicated matters. Having said this, the referring judge observes that citizenship falls within constitutional and electoral matters, and is therefore covered by a formal reserve of law to the Chambers. Indeed, the choice of individuals who compose the people of a State affects a constitutive element of the State and the shape of political representation. Furthermore, Article 77 of the Constitution is violated, as it is difficult to recognize the prerequisites of extraordinary necessity and urgency in this case.

Lastly, the judge a quo complains of the contrast with Article 117, first paragraph, of the Constitution, in relation to the respect for the principle of non-discrimination established in Article 14 of the ECHR and Article 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

The minor, party to the primary judgment, represented by his parents, has entered an appearance. The minor’s defense first recalls the regulatory and jurisprudential framework regarding citizenship and observes that the challenged rule would result in an impermissible automatic, implicit, and collective revocation of Italian citizenship. The defense then presents arguments in support of the issues related to Articles 2, 3, 22, 24, 72, 77, and 117 of the Constitution.

The President of the Council of Ministers intervened in the present judgment. The State Attorney’s Office objects to the admissibility of the questions due to a lack of relevance under two profiles. The defense of the State then argues the groundlessness of the raised questions.

The associations Patrimonio Italiano, Nati Italiani, and the Confederazione degli Italiani nel Mondo intervened in the judgment. The interventions of the first two were declared inadmissible by order number 69 of 2026. The Euro-American Research Center on Constitutional Policies of the University of Salento, the Argentinos nelle Marche association, the Union of Italian Descendants in the World, Intercomitê Brasil, and the Associazione Trentini nel Mondo filed opinions as amici curiae. These opinions were admitted by decree of the President of the Court on March 31, 2026.

The Court of Campobasso, specialized division on immigration, international protection, and free movement of EU citizens, with two referral orders registered under numbers 40 and 41 of the 2026 orders register, having identical content, has raised constitutional legitimacy questions on Article 3-bis of Law 91/92, in the same part challenged by the Court of Mantua.

For the Court of Campobasso, Article 3-bis, where applied to individuals born before Decree-Law No. 36 of 2025, would entail a substantial revocation of an already acquired right. The referring judge argues first the violation of Articles 2 and 3 of the Constitution due to the injury of acquired rights, in terms similar to those already described. Furthermore, Article 3-bis would violate the principle of equality for the reasons previously illustrated. Compared to the Mantua referral, the Campobasso Court adds that the concrete possibility of submitting the recognition application depends not only on bureaucratic factors but also on economic ones, with reference to the financial resources required to access the courts.

Furthermore, Article 3-bis, by causing a mass revocation of citizenship, is argued to be disproportionate, since the purposes of managing the administrative and judicial workload could have been pursued with temporary measures. According to the referring judge, the challenged rule also contrasts with Article 117, first paragraph, of the Constitution, Article 9 of the Treaty on European Union, and Article 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Article 3-bis would lead to the automatic and generalized loss of European citizenship, thus falling within the scope of European law, where Member States must respect the principle of proportionality. The referring judge cites the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union.

Furthermore, the challenged provision is argued to violate Article 22 of the Constitution for reasons similar to those already described. According to the referring judge, Article 3-bis also contrasts with Articles 72, fourth paragraph, and 77 of the Constitution.

The plaintiffs in the primary lawsuit entered an appearance in the proceedings registered under number 40 of 2026. First, the parties reserve the right to apply to the ECtHR for violation of Article 6 of the ECHR and in relation to the declaration of inadmissibility of their intervention in the judgment decided by Sentence No. 63 of 2026 of this Court. The parties then argue on the violations of Articles 22, 72, fourth paragraph, and 77 of the Constitution.

The plaintiff in the primary lawsuit entered an appearance in the proceedings registered under number 41 of 2026, arguing the merits of the question raised concerning the injury of acquired rights and that relating to Article 9 of the Treaty on European Union and Article 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Alternatively, the party requests that this Court make a preliminary reference to the Court of Justice on the meaning of the cited European parameters. Furthermore, according to the party, Article 3-bis violates Article 22 of the Constitution, which would exclude automatisms in the loss of citizenship, even if linked to the public interests of the community. Finally, the party argues the merits of the questions relating to Articles 72, fourth paragraph, and 77 of the Constitution. The use of a Decree-Law to introduce an unfavorable retroactive regime with a surprise effect would harm legal certainty.

The President of the Council of Ministers intervened in the proceedings initiated by the Court of Campobasso, arguing the groundlessness of the raised questions. In the proceedings registered under number 41 of 2026, L.G., S.D.S., and another entered an appearance. In both proceedings initiated by the Court of Campobasso, the Confederazione degli Italiani nel Mondo intervened. These interventions were declared inadmissible by order adopted on June 8, 2026. In the proceedings registered under number 41 of 2026, the opinion of the Associazione Argentinos nelle Marche APS was filed. It was admitted by decree of the President of the Court on April 29, 2026.

The attorney for the plaintiffs filed a supplementary brief in the proceedings initiated by the Court of Mantua. The party replies to the objection of inadmissibility proposed by the State Attorney’s Office and presents further arguments taking into account Sentence No. 63 of 2026 of this Court. Supplementary briefs of the plaintiffs were also filed in the proceedings initiated by the Court of Campobasso. The parties reply to the arguments contained in Sentence No. 63 of 2026 of this Court, also recalling the order of the Court of Cassation, First Civil Division, May 12, 2026, number 13818. Furthermore, the parties raise new questions of constitutional legitimacy not included in the referral order registered under number 40 of 2026. Alternatively to the constitutional legitimacy challenges, the parties request the return of the acts to the primary judge so that the questions may be reconsidered in light of the cited Cassation order, and in any case, to make a preliminary reference to the Court of Justice.

In particular, in the proceedings registered under number 41 of 2026, the party observes that the question left undecided by Sentence No. 63 of 2026, relating to the differentiation between those who received an appointment and those who initiated the recognition procedure but did not receive an appointment before March 28, 2025, is not foreign to the referral order of the Court of Campobasso. Therefore, it requests alternatively to declare the constitutional illegitimacy of Article 3-bis where it does not allow the recognition of citizen status following a manifestation of will directed at obtaining it, which did not materialize due to objective impediments not attributable to the interested party. As a further alternative, it requests to make a preliminary reference to the Court of Justice in relation to the compatibility of the challenged discipline with Article 9 of the Treaty on European Union and Article 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

This, President, is the state of the acts.

[President of the Court] For the private party in the judgment of referral order number 4, Attorney Celotto.

[Atty. Alfonso Celotto] Thank you, President. I do not need to repeat what a structured and complex issue we are here to discuss. Indeed, this is demonstrated by how many referral orders we have before us, with so many opinions, so many interventions, and so many lawyers. I will only be the first, and for this reason, I will be very brief.

Furthermore, we find ourselves facing a sort of automatic mass revocation of citizenship, which has left a whole series of interests, expectations, reliance, and rights unresolved, which will lead to a whole series of lawsuits and questions. Some issues, on which we have written extensively, concern intertemporal law, while other questions are of a purely formal nature, especially regarding procedural violations of Articles 72 and 77.

Here, I wanted to focus strictly on the Mantua case, which is a case concerning a minor. This is not a question of the many adults who requested an appointment, have already received it, or did not have it. Even that was an inefficient system, with years of waiting lists at consulates and embassies. But here we are talking about an individual who was a minor at the time, born Italian. And this measure, as configured, degrades an absolute, imprescriptible right like citizenship into a sort of weakened legitimate interest in citizenship.

Following your well-known Sentence No. 63 of April 30, the Court of Cassation intervened, as widely cited in the acts, with order No. 13818 of May 12, 2026, where it recalls precisely that citizenship is a subjective right of primary relevance, even more so for a minor born Italian, who suddenly, without his will and without ever having been able to exercise it precisely because he is a minor, finds himself deprived of this imprescriptible right.

Therefore, what do we request? We ask for a reassessment of these aspects. We know that Sentence No. 63 outlines a general framework of these questions, but here one of the most rarely evoked parameters is violated, specifically Article 22 of the Constitution, due to the automatic loss of this citizenship with which this child was born. For this reason, regarding Mantua, we insist on the acceptance of the question. Thank you.

[President of the Court] Thank you, attorney. For the private party, in referral order number 40, Attorney Mellone. Please proceed, attorney.

[Atty. Marco Mellone] Hello, good morning. Good morning, President, good morning to all the illustrious members of this most excellent Court.

President, I would start by saying that I am perhaps one of the first lawyers in the world called upon to change the minds of fifteen judges who, no more than forty days ago, already adopted a decision on the very same tema decidendum of today. I refer to Sentence No. 63 of 2026, rendered at the outcome of a proceeding in which this Court preferred not to join all the proceedings of the various preliminary referrals, although all private parties had requested it, and although this defense had made a specific request to intervene. Today we find ourselves no longer facing a tema decidendum, but a tema decisum. The sentence already exists and essentially covers almost all the points raised by today’s referral orders.

Furthermore, this was done because there was evidently a great urgency to intervene immediately with a ruling. So much so that the day after that hearing, President, on March 12, a press release was immediately issued by this Court announcing the decision of groundlessness of the constitutionality questions. Let me say one thing, President: it is not right for this Court to speak through press releases. Judges speak through sentences, not through press releases issued fifty days before the filing of the grounds. Based on that press release, all national judges based their decisions on that news, without us lawyers being able to know what the argumentative scope was, or what your reasons were. For all these violations of the right of defense, an appeal has already been filed with the European Court of Human Rights for violation of Article 6 of the European Convention on Human Rights.

Now I find myself in this surreal position of having to argue even in the face of an already decided issue. You will find all the further grounds of the unconstitutionality of this rule in the defensive briefs. I do not need to repeat, as I also stated at the hearing on June 24 last year, that the challenged rule is constitutionally unsustainable. Anyone who wants to see it, sees it. The legislator, in addition to everything else, has also established as new retroactive conditions for being Italian citizens the fact of being born in Italy, or having an exclusively Italian parent or grandfather. Now, tell me who decides their own place of birth. Tell me who decides the nationality of their father or grandfather. These are all conditions that are impossible to satisfy now for then. This is ictu oculi obvious, direct, and immediate, as Descartes would say. For this reason, I refer substantially to the acts of this judgment.

I will not comment further on Sentence 63/2026, also because it pains me to say that in that ruling I found elements that are hardly legal, President. Because if the Constitutional Court of my country defines citizens who are so from birth by law as foreigners or as individuals lacking any link with the Italian community, I ask myself if the judges of the Italian Constitutional Court know one by one all the millions of Italian citizens living abroad. Do you know them all? Do you know for certain that all those born abroad have no links with the Italian territory and community? I do not believe so, President.

This is aside from the other arguments written in that sentence to justify the retroactivity and predictability of that regulatory change. You wrote that if there is a legislative reform proposal pending before Parliament, a citizen must foresee that it might be approved, and therefore the legislator can retroactively impute to the citizen the failure to adapt to that proposal. But do you realize, President, that in this way, tomorrow morning we must all check the Parliament website for all legislative proposals to be sure that there is nothing that could harm us? You wrote in Sentence 63 that if the court fee changes in a matter, then the citizen must foresee that the substantive rule will change as well. So what happens? If tomorrow the court fee changes in procurement matters, must an entrepreneur imagine that the entire procurement code might change retroactively? There are things written in that sentence, President, that really cannot find a logical or legal justification.

And in this regard, perhaps the most important central point of that sentence is precisely the fact that you recharacterized the case of the Italian citizen born abroad. You say: the citizen born abroad to Italian parents is not actually a citizen at birth, but becomes one only when an administrative official recognizes the status. Thus, as if that administrative recognition had a constitutive or perfecting value. Now, President, children of Italian citizens, whether born abroad or in Italy, are always subject to an administrative check. This is obvious. It is not as if a child born in Italy has “Italian citizen” written on their forehead. They are registered at the civil registry within ten days, and from that moment, retroactively, are considered Italian citizens. Therefore, we are all Italian citizens by descent because we were born Italian if our parent was Italian, whether born in Italy or abroad. If born abroad, the parent goes to the consulate so that the act can be sent to the Italian municipality for registration. This is it, nothing changes.

But above all, the law and the jurisprudence of 160 years – the so-called “living law” (diritto vivente), as this Court calls it – have always affirmed this principle. This is not a thesis of Attorney Mellone. These are things that have always been well known in this field. And the Court of Cassation reaffirmed it not more than twenty days ago.

So, President, I see only one possible solution here. Let us attempt to provoke a supplement of reflection. Three appeals are pending before the Sezioni Unite of the Court of Cassation, already discussed on April 14, in which the First Division asked the Sezioni Unite to pronounce a principle of law on the scope of application of the challenged rule. The ruling is expected shortly. Let us wait for the Sezioni Unite, let us hear what they have to say. If necessary, let us suspend this proceeding or return it to the docket, but let us await what the nomofilattico body in this country tells us on this issue. This is the first procedural petition I filed last Friday.

Furthermore, there is a new fact compared to the March hearing. In Sentence No. 63, regarding the irrelevance of EU law, you stated that these people cannot invoke EU protection because they have never exercised any right linked to the European Union. Well, just last week, one of my clients received a concrete job offer from a Member State of the European Union, with an immediate start and a high salary, subject to the possibility of entering EU territory. You will find this in the acts of the second procedural petition filed on Friday, and it demonstrates how this is not a virtual issue, but one of real life. These people did not turn to the judges because they had nothing to do, but because the administration denies them their status, in this case only because they are descendants of an Italian woman. In 2026, we are still talking about differences in transmission between men and women.

I conclude by hoping for this supplement of reflection. I kindly request, President, that it be recorded in the minutes of today’s hearing that this defense reserves the right to challenge any forthcoming decision before the Strasbourg Court for violation of the fundamental right to respect for private life under Article 8 of the ECHR. Thank you.

[President of the Court] For the judgment in referral order number 41, Attorney Restanio. Please proceed, attorney.

[Atty. Monica Lis Restanio] Thank you, President. I speak with the utmost respect for this most excellent Court, but with the clarity and firmness imposed upon me by my role as defense counsel and as an Italian citizen born abroad. Today, this panel also represents the Italy of the diaspora, deprived on March 28, 2025, of a legal position of which it was the legitimate holder.

With profound, profound dismay we learned that Sentence No. 63, in confirming the recent reform, modified the very nature of the principle of ius sanguinis. An absolute right, part of the legal heritage of the Italian born abroad, has been reduced to an eventual or even virtual right, because it is subordinated to a subsequent administrative or judicial recognition. In making the right depend on such establishment, the bureaucratic and economic obstacles imposed by the executive branch are ignored. An ostruzionismo that for years has conditioned access to the procedures, ending up denying the right itself, despite the fact that this Court recognized its absolute, permanent, imprescriptible, and unavailable nature just eight months ago.

In this unprecedented definition, ius sanguinis retains its name but loses its substance. Citizenship is no longer transmitted by filiation, but depends on a subsequent bureaucratic intervention. The right to citizenship, which has always been the prerequisite for recognition, becomes a subordinate element, without the guarantees of Article 22 of the Constitution having been able to operate to safeguard its legal identity.

Sentence 63 also excludes the family bond from the concept of a genuine link, although the Court of Cassation and European law consider it a legitimate criterion of belonging to the State. It follows that there is no real balance: the criterion assumed as the basis for the limitation of the right is not imposed by the Constitution, but derives from a discretionary political choice that ends up self-legitimizing. It cannot be expected that those who are citizens by filiation should have believed they had to develop a different relationship with the State to preserve a citizenship founded on the sole criterion of connection that Italy has always historically recognized.

The failure to join the referral orders means that the defense finds itself today discussing a right already deprived of its correct legal framework. Sentence No. 63 assumes as justification for the reform letters a), a-bis), and b), saving those who managed to obtain an appointment by March 27, 2025. However, as documented, the possibility of benefiting from them has always depended on political-administrative decisions that for decades have restricted access. To this, politics has added economic barriers that make access to judicial protection dependent on a family’s financial capacity.

In this desolating scenario, we are comforted by order No. 13818 of the Court of Cassation of May 12, 2026. In a ruling of clear systemic impact, the Supreme Court reaffirmed that citizenship iure sanguinis is born with the holder and is a right of high constitutional standing, and that delays and impediments in accessing the procedures constitute substantial forms of denial deserving of protection.

The European dimension of citizenship is a major concern. The family bond represents in Europe a historically recognized form of the genuine link. It would be up to the Court of Justice to rule on European compatibility; the preliminary reference would constitute the natural instrument of cooperation between the courts, preferable to affecting a right from which European citizenship also derives.

We must be loyal to history: in the parliamentary debates of 1864, it was stated that “in any doubtful case, the presumption most favorable to citizenship is admitted.” In 1912, Minister Vittorio Saloja reminded Parliament of those Italian families abroad who “preserve Italian citizenship through a long series of generations in homage to the principle of ius sanguinis.” In 1992, the reporter Mazzola stated that the law on citizenship is fundamental to make Italians abroad part of the homeland.

Law 74 achieves the maximum possible compression of a right protected by Article 22 based on the scarecrow of an invasion of millions of potential Italians, a scenario demonstrated to be unrealistic. Most excellent Court, today history, the Italian legal tradition, and the generations of emigrants who have always trusted that the link transmitted to their children would be guarded and never denied by the homeland, speak to you. Thank you.

[President of the Court] From the same party, Attorney Caruso. Please.

[Atty. Corrado Caruso] Thank you, President, thank you to the most excellent Court.

This defense is aware that today’s questions must confront Sentence No. 63 of 2026. While colleague Restanio pushed the Court to reconsider its conclusions with an “iron” argument, my task is, with a “velvet” argument, to carry to their extreme logical consequences some statements contained in that very sentence.

This precedent affirmed that the discipline of Decree-Law No. 36 of 2025 integrates a form of retroactivity proper, consisting in giving a new legal characterization to situations arisen before its entry into force. What was previously considered a status of citizenship pleno iure is now recharacterized as an imperfect status that necessarily requires an administrative or judicial check. This new characterization is not irrelevant to the unconstitutionality profiles linked to Article 3 of the Constitution (legitimate reliance) and Article 77 (emergency decree).

Sentence 63 noted that the Decree-Law addressed legitimate reliance by saving the previous discipline for those who had already received a consular appointment. However, the Court stated that the question of the differentiation between those who received an appointment and those who initiated the procedure but did not receive an appointment by March 27, 2025, remained undecided. This profile is today explicitly addressed by the Court of Campobasso, which notes the illegitimacy of the saving clause in the part where it limits application only to applications for which an appointment had already been scheduled. The actual possibility of submitting applications depends indeed on bureaucratic and economic factors entirely foreign to the applicant’s will.

Limiting the safeguard to those who obtained an appointment means unloading onto the applicants the inefficiencies of the administrative apparatus (the waiting list system in Brazilian consulates, the Prenot@mi portal in Argentina). In this way, the protection of a subjective position is made to depend on circumstances outside the applicant’s sphere of control.

We believe it is within the powers of this Court to declare the constitutional illegitimacy of Article 3-bis, letters a), a-bis), and b) of Law 91 of 1992, in the part where it does not allow the recognition of the status civitatis following an administrative application or a lawsuit, or other manifestation of will directed at obtaining recognition, which did not materialize due to objective impediments not attributable to the applicant. This would be an additive judgment, consistent with the petition and with a less disruptive effect than a total ablation.

There is an element of tragedy in the pleas of these people. Allow me a parallel with Euripides’ Alcestis: just as Hercules snatches Alcestis from Hades, rescuing her from a fate independent of her will, so the constitutional judge is called upon to prevent applicants from remaining prisoners of administrative inefficiencies, turning a condition outside their control into an irreversible loss.

This discourse connects to Article 77 of the Constitution. If the subjective position of the Italian-descendant was subject to a check and constituted an unconsolidated situation, it should have developed according to ordinary procedures. The prerequisite of extraordinary necessity and urgency was therefore lacking. The Government did not intervene to face an extraordinary and unpredictable event, but to affect a plurality of legal situations in formation, anticipating the outcome of pending proceedings. The Decree-Law was used for a general and organic reform of citizenship (as shown by the introduction of stable changes in the granting of citizenship), an exceptional tool precluded for such purposes since sentence No. 220 of 2023. Thank you.

[President of the Court] For the Presidency of the Council of Ministers, State Attorney D’Ascia. Please proceed.

[Atty. Stato Lorenzo D’Ascia] Thank you, Mr. President, ladies and gentlemen of the Court.

I will limit myself to recalling our written briefs and replying to the additional issues raised today.

First, regarding the issue of minors in referral order No. 4/2026, we believe the discipline guarantees a multi-level protection regime. For minors, compensatory measures are provided that facilitate access to citizenship without compromising family unity, while interrupting the automatic and unlimited transmission of status in the absence of a genuine link, in line with sentence 63. These measures are provided for by Law No. 91 of 1992 and the amendments of Decree-Law No. 36.

Regarding the recent Cassation order of May 12, 2026, it rules on a previous and different regulatory framework. It is difficult to believe that an interpretation of a law no longer in force can serve as a parameter for evaluating the constitutionality of the new rule, which is reserved to this Court. Moreover, that Cassation order recalls that the judicial remedy is immediate and activatable by anyone, which reinforces the assessment of proportionality of the transitional rule: judicial action (saved by letter b) was not subject to consular waiting lists and could be initiated immediately.

On the distinction between those who obtained an appointment and those who only sent a request without feedback, the referral order of Campobasso does not examine whether in the specific case a formal administrative application had been filed. The legislator’s choice to save cases where there had already been an appointment or a lawsuit adequately protects the reliance of those who formally took action. Judicial action was an accessible tool without impediments and without limits. For these reasons, we insist on the inadmissibility or groundlessness of the questions raised. “`


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YouTube Meta Description: “`text 🚨 STORICA UDIENZA ALLA CORTE COSTITUZIONALE (9 GIUGNO 2026) 🚨 In questo video vi porto all’interno del Palazzo della Consulta a Roma per assistere all’udienza pubblica più importante dell’anno in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis.

Vengono discusse le ordinanze di rimessione del Tribunale di Mantova (n. 4/2026) e di Campobasso (n. 40 e 41/2026) che mettono sotto accusa la retroattività e le barriere amministrative e processuali introdotte dall’articolo 3-bis della Legge n. 74/2025 (Riforma Tajani).

Nel video troverete l’audio e la cronaca integrale dei dibattiti d’aula, tra cui: 0:00 – Introduzione del Giudice Relatore Prof. Giovanni Pitruzzella 2:30 – L’arringa dell’Avv. Alfonso Celotto (sul caso del minore De Lucca e la violazione dell’Art. 22 Cost.) 4:50 – L’arringa dell’Avv. Marco Mellone (sulle critiche alla Sentenza 63/2026, la riserva di ricorso alla Corte EDU e l’offerta di lavoro UE) 8:15 – L’arringa dell’Avv. Monica Lis Restanio (sulla difesa storica dello ius sanguinis e l’Ordinanza di Cassazione 13818/2026) 12:10 – L’arringa dell’Avv. Corrado Caruso (sull’arbitrarietà della clausola transitoria Prenot@mi e la mancanza di requisiti d’urgenza ex Art. 77 Cost.) 16:45 – La replica dell’Avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia in difesa della legge.

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