Successo a Palermo Post-Riforma: Tendenze Interpretative (Sentenza del 12 febbraio 2026)
L’entrata in vigore della Legge n. 74/2025 (originariamente D.L. n. 36/2025) ha introdotto un rilevante spartiacque procedurale per migliaia di giudizi di cittadinanza iure sanguinis. Tuttavia, la recente giurisprudenza del Tribunale di Palermo dimostra che l’esito della causa dipende in misura decisiva dalla strategia documentale relativa alla “domanda amministrativa” presentata prima della riforma.
Quadro Normativo e Clausola di Salvaguardia
L’articolo 1 della Legge n. 74/2025 sancisce una preclusione generale per i soggetti nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza, contemplando tuttavia specifiche eccezioni (clausole di salvaguardia). La deroga di maggior rilievo è stabilita dalla lettera a), che esenta dai nuovi limiti coloro che abbiano presentato formale istanza presso il consolato entro il 27 marzo 2025.
Il nodo interpretativo fondamentale verte sulla nozione di “domanda presentata”. Mentre alcune sezioni giudiziarie hanno adottato un orientamento restrittivo, la sentenza emessa il 12 febbraio 2026 dal Tribunale di Palermo offre una lettura orientata alla tutela effettiva dei diritti del richiedente.
Analisi della Sentenza del 12 febbraio 2026
Nel caso esaminato, il ricorso è stato iscritto a ruolo generale alle ore 19:29 del 28 marzo 2025, a poche ore dalla pubblicazione del Decreto-Legge in Gazzetta Ufficiale. Sebbene l’iscrizione sia avvenuta nella vigenza formale della nuova norma, il Giudice ha riconosciuto la cittadinanza italiana ai ricorrenti.
La Diffida via PEC come Elemento Risolutivo.
La prova determinante è stata l’invio al Consolato di una Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) in data 25 marzo 2025, contenente una “formale diffida stragiudiziale con contestuale richiesta di appuntamento”.
Il Tribunale ha statuito che:
1. I tentativi infruttuosi sul portale “Prenot@mi” effettuati tra ottobre 2024 e marzo 2025 documentano l’oggettiva impossibilità di procedere per le vie ordinarie.
2. La PEC inviata prima del termine perentorio del 27 marzo 2025 manifesta formalmente l’inequivocabile volontà di presentare la domanda, integrando i requisiti di cui alla lettera a) della legge.
Il Contrasto con l’Orientamento Restrittivo
Tale statuizione si pone in netto contrasto con altri orientamenti del medesimo Tribunale (come la sentenza n. 1165/2026), nei quali interpretazioni più rigide negano il riconoscimento in assenza di una domanda formalmente “perfezionata” secondo i canoni amministrativi ordinari, trascurando il malfunzionamento strutturale dei portali consolari.
Testo Integrale della Sentenza (Versione Anonimizzata)
Questo provvedimento viene condiviso a fini di aggiornamento dottrinale e professionale all’interno della rete ‘Natitaliani’ degli avvocati di cittadinanza italiana di cui faccio parte.
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace (G.O.P.), all’esito dell’udienza del 2026, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi al n. [OMISSIS]/2025, promossa da:
[RICORRENTE 1], [RICORRENTE 2], [RICORRENTE 3], [RICORRENTE 4], [RICORRENTE 5], tutti residenti in Argentina;
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato [OMISSIS], presso il cui studio sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti;
ricorrenti
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
convenuto
OGGETTO: Accertamento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
CONCLUSIONI: Come da verbale d’udienza del 2026 e, per il convenuto, come da comparsa di costituzione e risposta depositata nel 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato nel marzo 2025, i ricorrenti adivano l’intestato Tribunale chiedendo l’accertamento e la declaratoria del possesso dello status di cittadini italiani iure sanguinis.
A fondamento della domanda, deducevano di essere legati da vincolo di diretta discendenza all’avo [AVO DANTE CAUSA], nato in Italia nel [ANNO] ed emigrato in Argentina. Dalla linea genealogica ritualmente documentata in giudizio, attraverso le relative generazioni intermedie facenti capo a [OMISSIS], discendono gli odierni ricorrenti: [RICORRENTE 1], [RICORRENTE 2], [RICORRENTE 3], [RICORRENTE 4] e [RICORRENTE 5].
I ricorrenti, evidenziata l’impossibilità di ottenere il riconoscimento in via amministrativa a causa degli insostenibili tempi d’attesa presso il competente Consolato Generale d’Italia, hanno adito l’autorità giudiziaria ordinaria per essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis.
Il Ministero dell’Interno, nella propria memoria di costituzione depositata nel maggio 2025, eccepiva la data di perfezionamento del deposito telematico del ricorso, indicandola al 30 marzo 2025. Tale data risultava successiva all’entrata in vigore del Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74 (“Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”), instando per il rigetto della domanda.
All’esito dell’istruzione documentale e dell’udienza tenutasi nel gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il presente ricorso risulta depositato telematicamente alle ore 19:29 del 28 marzo 2025, data di efficacia del Decreto-Legge n. 36/2025 (convertito in Legge n. 74/2025).
L’articolo 1 della Legge n. 74/2025 stabilisce una preclusione generale al riconoscimento della cittadinanza per i nati all’estero in possesso di altra cittadinanza, facendo salve specifiche eccezioni (clausole di salvaguardia). Tra queste, la lettera a) riconosce lo status di cittadino qualora la domanda, corredata dalla necessaria documentazione, sia stata presentata all’ufficio consolare entro il 27 marzo 2025.
Nella fattispecie in esame:
– I ricorrenti hanno fornito prova documentale dei ripetuti tentativi di presentare istanza di riconoscimento presso il Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires tramite il portale “Prenot@mi” in varie date comprese tra ottobre 2024 e marzo 2025, tutti con esito negativo per indisponibilità di date utili;
– In data 25 marzo 2025, i ricorrenti hanno formalmente notificato al Consolato a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) un atto di “diffida stragiudiziale con richiesta di appuntamento”.
Deve pertanto ritenersi integrata la previsione di cui all’art. 1, lettera a), del D.L. n. 36/2025 (L. n. 74/2025), avendo i ricorrenti tempestivamente manifestato e documentato la propria volontà di presentare la domanda prima della scadenza normativa, impedita unicamente da oggettive disfunzioni dei sistemi telematici consolari.
Il ricorso merita conseguentemente accoglimento. Ricorrono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:
– Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara che [RICORRENTE 1], [RICORRENTE 2], [RICORRENTE 3], [RICORRENTE 4] e [RICORRENTE 5] sono cittadini italiani iure sanguinis;
– Ordina al Ministero dell’Interno e all’Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei pertinenti registri dello stato civile;
– Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL GIUDICE (G.O.P.)
[OMISSIS]
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