amendments to decree 36 - gazzetta ufficiale

ULTIMA ORA: Pubblicati ufficialmente gli emendamenti al Decreto 36 (DDL 1432) – Con guida alla lettura

Aggiornamento 15 maggio: L’8 maggio 2025, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge di conversione del controverso Decreto-Legge 36/2025. Alcune modifiche ne hanno aggravato l’impatto. Per tutti i dettagli, leggi il mio ultimo articolo (con testo integrale tradotto).

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Aggiornamento 9 maggio: L’8 maggio 2025, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato ha tenuto una seduta cruciale per discutere e votare gli emendamenti al Decreto-Legge n. 36/2025, cosiddetto “Decreto Tajani”. Leggi l’analisi completa nel mio ultimo articolo qui.

Gli emendamenti al Decreto 36 (nello specifico, le proposte relative all’A.S. 1432, il disegno di legge volto a convertire in legge il Decreto-Legge 36/2025) sono stati pubblicati sul sito ufficiale del Senato della Repubblica.

Nota importante: Questi emendamenti sono proposte attualmente in discussione presso la Commissione del Senato. Non costituiscono ancora legge definitiva. Il testo finale della legge di conversione potrebbe recepire alcune, tutte o nessuna di queste proposte, ovvero adottarne versioni modificate. L’articolo 1 del DDL 1432 contiene il testo del Decreto Tajani (DL 36/2025), con l’obiettivo di convertirlo in legge dello Stato. Di conseguenza, questi emendamenti al Decreto 36 rappresentano i tentativi parlamentari di modificare o sopprimere gli effetti del decreto originario.

Per un quadro di contesto sui tre testi normativi chiave attualmente in gioco (Decreto 36, DDL 1432 e DDL 1450), consulta la nostra guida sul Decreto 36.

I testi legislativi ufficiali sono consultabili sul sito del Senato della Repubblica e il decreto originario sulla Gazzetta Ufficiale. Per le procedure ordinarie, è possibile consultare il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Di seguito trovate il testo di tutti gli emendamenti e una sintetica guida alla lettura e spiegazione per comprendere agevolmente la portata e la finalità di ciascuna proposta emendativa.

Ho integrato, per ciascun emendamento, le informazioni sui gruppi parlamentari (o partiti di appartenenza) dei senatori proponenti, sulla base della loro composizione al momento della presentazione. Si ricorda che, in questa fase dell’iter legislativo, solo i Senatori (e non i deputati) sono abilitati a depositare emendamenti.

Ecco la legenda delle sigle dei gruppi parlamentari utilizzate nella guida sottostante:

  • AVS: Alleanza Verdi e Sinistra – Gruppo parlamentare del Senato
  • M5S: Movimento 5 Stelle
  • PD-IDP: Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista – Gruppo parlamentare del Senato
  • Lega-PSd’Az: Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione – Gruppo parlamentare del Senato
  • CdI-NM-MAIE: Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l’Italia – Italia al Centro) – MAIE – Gruppo parlamentare del Senato
  • FI: Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE – Gruppo parlamentare del Senato
  • IV-C-RE: Italia Viva – Il Centro – Renew Europe – Gruppo parlamentare del Senato
  • Azione-RE: Azione – Renew Europe – Riferimento al partito Azione, facente parte del gruppo IV-C-RE o precedentemente gruppo autonomo
  • FdI: Fratelli d’Italia – Gruppo parlamentare del Senato

Testo e Guida agli Emendamenti Proposti al Decreto 36 (DDL 1432)

G/1432/1/1 (Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1432 recante: “Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”;

premesso che:

  • i richiedenti la cittadinanza italiana iure sanguinis raccolgono una complessa e cospicua documentazione per soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla legge, spesso una lunga e difficile ricerca in vecchi archivi e registri;
  • a questo lungo processo di raccolta documentale si aggiungono tempi di attesa lunghissimi, tra gli otto e i dieci anni, per ottenere un appuntamento presso le autorità consolari italiane e presentare la predetta documentazione – una nota criticità riguardante gli appuntamenti consolari italiani;
  • a questo percorso a ostacoli pluriennale per il richiedente la cittadinanza iure sanguinis si sommano anche tempi di lavorazione, concessi all’amministrazione competente per la conclusione del procedimento, irragionevoli e non più giustificati in un mondo sempre più veloce e informatizzato: 730 giorni, ovvero 2 anni, che peraltro sono raramente rispettati;
  • appare del tutto evidente come la via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza sia una strada impervia e impraticabile e abbia costituito un ostacolo all’accesso a diritti essenziali, imprescrittibili e permanenti per i discendenti di cittadini italiani che si sono trovati costretti a ricorrere alla via giudiziale, con conseguente appesantimento e carico di lavoro per i tribunali (si vedano le questioni affrontate in pronunce come quelle del Tribunale di Bologna);
  • le moderne tecnologie, le modalità informatiche di legalizzazione dei documenti, la possibilità di trasmettere atti certificati via posta elettronica (come la PEC), la consultazione delle banche dati e la digitalizzazione dello stato civile non giustificano più tempistiche come quelle descritte per la conclusione dei procedimenti amministrativi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis;

impegna il Governo:

nelle more della revisione della disciplina vigente in materia di cittadinanza, a valutare l’opportunità di rivedere le tempistiche per la conclusione dei procedimenti amministrativi sopra menzionati, prevedendo tempi ragionevoli, stimabili in un massimo di 365 giorni.

Guida alla lettura per l’ordine del giorno sopra riportato:

Non si tratta di un emendamento al testo di legge, ma di un “Ordine del Giorno” (G/1432/1/1). È un atto formale di indirizzo politico che prende atto delle gravi difficoltà pratiche affrontate dai richiedenti (raccolta dei documenti, attese estenuanti per gli appuntamenti, tempi amministrativi irragionevoli – 2 anni per legge, spesso molti di più nella prassi) che costringono molti a ricorrere ai tribunali. L’atto evidenzia come tali ritardi siano ingiustificati alla luce delle attuali tecnologie.

Impatto: Chiede formalmente al Governo di valutare la riduzione dei tempi massimi del procedimento amministrativo per le domande di cittadinanza dagli attuali 730 giorni (2 anni) a un massimo di 365 giorni (1 anno). Pur non modificando direttamente la legge, esercita una pressione politica sul Governo affinché affronti il problema dei ritardi procedurali, un profilo distinto rispetto alle restrizioni sui requisiti introdotte da altri emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.1 (Andrea Giorgis [PD-IDP], Dario Parrini [PD-IDP], Marco Meloni [PD-IDP], Valeria Valente [PD-IDP], Francesco Giacobbe [PD-IDP], Francesca La Marca [PD-IDP], Andrea Crisanti [PD-IDP])

Sopprimere l’articolo.

Guida alla lettura per 1.1:

Questo emendamento propone la soppressione integrale dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione (DDL 1432). Poiché l’articolo 1 contiene il testo del Decreto Tajani (DL 36/2025) destinato a essere convertito in legge permanente, l’emendamento punta alla totale bocciatura e mancata conversione del decreto.

Impatto: Se approvato, il Decreto Tajani non verrebbe convertito in legge e cesserebbe di avere efficacia ex tunc (con effetto retroattivo, come se non fosse mai esistito) alla scadenza dei 60 giorni di vigenza (27 maggio 2025). Ciò ripristinerebbe integralmente la disciplina prevista dalla Legge 91/1992 prima dell’introduzione del decreto.

Emendamento 1.2 (Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Disposizioni in materia di cittadinanza)

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal compimento della maggiore età”;

b) dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:

“Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si intende riferito al momento della presentazione della domanda o dell’istanza da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. [Scopri di più su cittadinanza italiana e minor issue].

2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, presso la sede di residenza risultante all’ufficio, la facoltà di acquistare il diritto alla cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 2-bis, indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo informativo sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza”.

L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, riordinare e raccogliere in un testo unico le disposizioni regolamentari vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l’espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.».

Guida alla lettura per 1.2:

Questo emendamento propone di sostituire integralmente il contenuto del Decreto Tajani (articolo 1 del DDL 1432) con disposizioni che introducono una forma di ius scholae (cittadinanza legata al percorso scolastico).

Impatto: Elimina le restrizioni allo ius sanguinis previste dal Decreto Tajani. Al loro posto, consentirebbe ai minori stranieri nati in Italia, o giunti entro i 12 anni e residenti legalmente, di acquistare la cittadinanza dopo aver completato 5 anni di scuola o di percorsi di formazione professionale, su dichiarazione dei genitori (o su istanza diretta dell’interessato entro due anni dalla maggiore età). Introduce inoltre norme procedurali (ancorando il requisito della minore età al momento della domanda, profilo rilevante per la questione del minor issue, e obbligando i Comuni a informare i neo-diciottenni) e norme di coordinamento (abrogazione di una norma pregressa e delega per un testo unico regolamentare). Sposta radicalmente l’asse dalla discendenza (ius sanguinis) all’integrazione scolastica dei giovani residenti, costituendo una profonda alternativa di indirizzo tra gli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.3 (Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1
(Sospensione temporanea delle procedure per l’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis)

Nelle more del riordino della disciplina vigente in materia di cittadinanza e al fine di consentire agli uffici consolari e comunali competenti di smaltire le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la presentazione di nuove istanze per l’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è sospesa per 12 mesi.

Ai sensi del comma 1, sono altresì sospese le domande per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via giudiziale, sia per linea di trasmissione materna che paterna.».

Guida alla lettura per 1.4:

Questo emendamento propone di sostituire le restrizioni sostanziali del Decreto Tajani con un approccio totalmente diverso: una moratoria temporanea sulle nuove domande.

Impatto: Elimina le limitazioni sui requisiti di ammissibilità imposte dal DL 36. Prevede invece una sospensione di 12 mesi per la presentazione di qualunque nuova domanda di cittadinanza iure sanguinis, sia per via amministrativa (consolati e comuni) sia per via giudiziale (tribunali). La finalità dichiarata è consentire agli uffici di smaltire l’arretrato in attesa di una riforma più organica. Interviene sulla questione del carico delle domande sollevata dal Governo ricorrendo alla sospensione temporanea anziché a restrizioni permanenti come quelle del decreto originario o di altri emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.5 (Andrea Giorgis [PD-IDP], Dario Parrini [PD-IDP], Marco Meloni [PD-IDP], Valeria Valente [PD-IDP], Francesco Giacobbe [PD-IDP], Francesca La Marca [PD-IDP], Andrea Crisanti [PD-IDP])

Sopprimere il comma 1.

Guida alla lettura per 1.5:

Questo emendamento mira al comma 1 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione (DDL 1432). Questo specifico comma costituisce la parte dispositiva che introduce il restrittivo articolo 3-bis nella Legge 91/1992.

Impatto: Sopprimendo questo comma principale, l’emendamento punta a eliminare le restrizioni centrali del Decreto Tajani (l’art. 3-bis, i requisiti generazionali, la retroattività), lasciando eventualmente intatte altre parti minori del decreto (se collocate in ulteriori commi dell’articolo 1). Rappresenta una modalità mirata per neutralizzare il decreto rispetto alla soppressione dell’intero articolo (come nell’emendamento 1.1).

Emendamento 1.6 (Roberto Cataldi [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis – 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza può presentare domanda per l’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) un genitore o adottante cittadino sia nato in Italia;

b) un genitore o adottante cittadino sia stato residente in Italia per almeno due anni consecutivi;

c) un ascendente di primo grado [nonno] dei genitori o adottanti cittadini sia nato in Italia”».

Guida alla lettura per 1.6:

Questo emendamento propone di riscrivere il cuore del Decreto Tajani (il nuovo art. 3-bis introdotto dal comma 1 dell’art. 1 del DDL 1432). Si tratta di una modifica di rilievo tra gli emendamenti al Decreto 36.

Impatto:

  • Nessuna retroattività: stabilisce espressamente che le regole si applicano “successivamente alla data di entrata in vigore”, eliminando l’efficacia retroattiva delle restrizioni.
  • Requisiti semplificati: rimuove le clausole di salvaguardia originarie (lettere a, b) legate alla scadenza del 27 marzo (non più necessarie in assenza di retroattività). Mantiene versioni semplificate delle condizioni per i futuri richiedenti nati all’estero con doppia cittadinanza:
    • Genitore nato in Italia (lettera c originaria).
    • Genitore residente in Italia per 2 anni (simile alla lettera d originaria, ma senza la limitazione temporale “prima della nascita”).
    • Nonno nato in Italia (lettera e originaria).
  • Rimuove il riferimento alla residenza biennale del genitore antecedente alla nascita (condizione d originaria).

Nel complesso, rende le restrizioni Tajani applicabili esclusivamente alle nascite future e ne semplifica i criteri applicativi.

Emendamento 1.7 (Francesca La Marca [PD-IDP])

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle more dell’approvazione di una riforma organica della legge sulla cittadinanza, la presentazione delle domande di accertamento del possesso della cittadinanza italiana al competente ufficio consolare o sindaco, nonché delle domande di accertamento giudiziale dello status civitatis, è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2027».

Guida alla lettura per 1.7:

Analogamente all’emendamento 1.4, questa proposta sostituisce le restrizioni del Decreto Tajani con una sospensione temporanea delle domande.

Impatto: Elimina le restrizioni sui requisiti previste dal DL 36. Propone invece di sospendere tutte le nuove istanze iure sanguinis sia amministrative che giudiziali dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 marzo 2027. È una finestra di sospensione più estesa rispetto a quella di 1.4, con lo scopo di garantire più tempo per lo smaltimento dell’arretrato (intervenendo su criticità quali le attese per gli appuntamenti consolari) e per una riforma legislativa organica. Costituisce un altro approccio distintivo tra gli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.8 (Paolo Tosato [Lega-PSd’Az], Erika Stefani [Lega-PSd’Az], Mara Bizzotto [Lega-PSd’Az], Roberto Pirovano [Lega-PSd’Az], Nicoletta Spelgatti [Lega-PSd’Az])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

  • a) all’alinea, sopprimere le parole da: «In deroga» fino alle seguenti parole: «n. 2358»;
  • b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) un genitore o adottante ovvero un ascendente di primo grado [nonno] dei genitori o adottanti sia cittadino»;
  • c) sopprimere le lettere d) ed e).

Guida alla lettura per 1.8:

Questo emendamento modifica il testo dell’art. 3-bis introdotto dal Decreto Tajani, conservandone l’impianto generale ma intervenendo sui requisiti. Sembra mantenere la retroattività.

Impatto:

  • Elimina il lungo elenco introduttivo di leggi derogate (operazione di coordinamento formale, inclusi i richiami alla legge del 1912).
  • Sostituisce la condizione (c) [genitore/adottante nato in Italia] con un nuovo requisito: il genitore/adottante OPPURE il nonno deve essere attualmente cittadino italiano. Sposta il baricentro dal luogo di nascita al possesso attuale dello status civitatis.
  • Sopprime le lettere originarie (d) [genitore residente per 2 anni prima della nascita] ed (e) [nonno nato in Italia].

Nel complesso, restringe notevolmente le eccezioni, rendendo l’ammissibilità (per coloro incisi dalla regola generale) dipendente quasi esclusivamente dal possesso attuale della cittadinanza italiana in capo al genitore/adottante o al nonno, a prescindere dal luogo in cui siano nati o abbiano risieduto.

Emendamento 1.9 (Orfeo Lopreiato [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  • a) all’alinea, sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «successivamente alla»;
  • b) sopprimere le lettere a), b) e d);
  • c) alla lettera c) sostituire le parole: «cittadino sia nato in Italia» con le seguenti: «sia cittadino italiano»;
  • d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) un ascendente di primo grado [nonno] dei genitori o adottanti cittadini sia cittadino italiano».

Guida alla lettura per 1.9:

Questo emendamento modifica profondamente l’art. 3-bis, rappresentando un’altra direttrice rilevante tra gli emendamenti al Decreto 36.

Impatto:

  • Nessuna retroattività: sostituisce “anche prima della” con “successivamente alla” data di entrata in vigore.
  • Eliminazione delle eccezioni legate alla scadenza: sopprime le clausole di salvaguardia (lettere a, b) per chi ha fatto domanda entro il 27 marzo.
  • Eliminazione del requisito di residenza: sopprime la condizione (d) sulla residenza dei genitori.
  • Condizioni ancorate allo status, non al luogo di nascita: sostituisce la lettera c) [genitore nato in Italia] con [genitore è cittadino italiano]. Sostituisce la lettera e) [nonno nato in Italia] con [nonno è cittadino italiano].

Nel complesso, le restrizioni si applicherebbero esclusivamente alle nascite future e l’ammissibilità dipenderebbe dal possesso della cittadinanza da parte del genitore o del nonno, non dal loro luogo di nascita.

Emendamento 1.10 (Orfeo Lopreiato [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  • a) all’alinea, sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «successivamente alla»;
  • b) sopprimere le lettere a) e b);
  • c) dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) sia stato iscritto nei registri dello stato civile e dell’anagrafe italiani entro un anno dalla nascita a cura di un genitore o adottante cittadino nato all’estero».

Guida alla lettura per 1.10:

Anche questo emendamento rimuove la retroattività, delineando tuttavia una via supplementare.

Impatto:

  • Nessuna retroattività: sostituisce “anche prima della” con “successivamente alla”.
  • Eliminazione delle eccezioni legate alla scadenza: sopprime le clausole a) e b).
  • Introduzione del canale di registrazione: conserva le condizioni originarie (c, d, e) relative alla nascita/residenza in Italia per genitori/nonni, ma aggiunge un nuovo canale di ammissibilità (e-bis): il richiedente mantiene il diritto se la sua nascita è stata registrata in Italia entro un anno da parte del genitore cittadino a sua volta nato all’estero. Introduce così una tutela imperniata sulla tempestiva trascrizione, anche qualora il genitore non soddisfi i requisiti di nascita o residenza in Italia. Questa proposta rappresenta un’ulteriore variante di rilievo tra gli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.11 (Raffaele Lombardo [CdI-NM-MAIE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», alinea, le parole: «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo».

Guida alla lettura per 1.11:

Si tratta di un emendamento diretto, incentrato esclusivamente sulla questione della retroattività.

Impatto: Rimuove l’applicazione retroattiva delle restrizioni previste dall’articolo 3-bis sostituendo “anche prima” con “successivamente”. Le nuove regole si applicherebbero unicamente ai nati dopo l’entrata in vigore della legge. Risolve direttamente uno dei nodi più controversi del Decreto 36 originario.

Emendamento 1.12 (Dafne Musolino [IV-C-RE], Raffaella Paita [IV-C-RE], Enrico Borghi [IV-C-RE], Silvia Fregolent [IV-C-RE], Annamaria Furlan [IV-C-RE], Daniela Sbrollini [IV-C-RE], Ivan Scalfarotto [IV-C-RE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «successivamente alla».

Guida alla lettura per 1.12:

Identico nella portata e negli effetti all’emendamento 1.11.

Impatto: Rimuove l’applicazione retroattiva dell’articolo 3-bis. È una proposta trasversale comune a diversi emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.13 (Tatjana Rojc [PD-IDP], Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «anche prima» con le seguenti: «successivamente alla».

Guida alla lettura per 1.13:

Identico negli effetti a 1.11 e 1.12.

Impatto: Rimuove l’applicazione retroattiva dell’articolo 3-bis.

Emendamento 1.14 (Licia Ronzulli [FI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: «si considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo [.]» con le seguenti: «si considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, salvo che, essendo nato precedentemente, sia discendente entro il secondo grado di cittadino italiano e manifesti la volontà di ottenere il riconoscimento della cittadinanza entro il termine di cinque anni dalla medesima data.»

Guida alla lettura per 1.14:

Questo emendamento elimina la retroattività generalizzata, introducendo tuttavia una specifica clausola di salvaguardia a termine per determinati discendenti già nati.

Impatto:

  • Nessuna retroattività generalizzata: la regola principale si applica solo a chi nasce dopo l’entrata in vigore della legge.
  • Clausola di salvaguardia limitata: introduce un’eccezione per i nati prima della legge: possono ottenere il riconoscimento secondo le regole previgenti se sono discendenti entro il secondo grado (figli o nipoti dell’emigrato italiano) E manifestano formalmente l’intenzione di richiedere la cittadinanza entro 5 anni dall’entrata in vigore della legge. In questo modo si evita di colpire indistintamente tutti i nati in precedenza, imponendo però un nuovo termine di decadenza e un limite generazionale (secondo grado) per questa platea, offrendo una soluzione di compromesso nell’ambito degli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.15 (Licia Ronzulli [FI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: «si considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo [.]», con le seguenti: «si considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, salvo che, essendo minorenne alla data del 27 marzo 2025, sia discendente entro il secondo grado di cittadino italiano e manifesti la volontà di ottenere il riconoscimento della cittadinanza entro il termine di cinque anni dalla medesima data.»

Guida alla lettura per 1.15:

Simile a 1.14, elimina la retroattività generale ma delinea una clausola di salvaguardia ancora più restrittiva.

Impatto:

  • Nessuna retroattività generale: la norma principale opera solo per i nati dopo l’entrata in vigore della legge.
  • Clausola di salvaguardia molto circoscritta: crea un’eccezione unicamente per i nati prima della legge che soddisfino tre requisiti cumulativi: essere ancora minorenni al 27 marzo 2025 (rilevante ai fini delle valutazioni sullo status di minore), essere discendenti entro il secondo grado (figli/nipoti), E manifestare la volontà entro 5 anni. Protegge esclusivamente un sottoinsieme dei soggetti potenzialmente incisi dalla retroattività del decreto originario.

Emendamenti da 1.16 a 1.20 (Dafne Musolino [IV-C-RE], Raffaella Paita [IV-C-RE], Enrico Borghi [IV-C-RE], Silvia Fregolent [IV-C-RE], Annamaria Furlan [IV-C-RE], Daniela Sbrollini [IV-C-RE], Ivan Scalfarotto [IV-C-RE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «[24 / 18 / 12 / 9 / 6] mesi successivamente alla»

Guida alla lettura per 1.16 a 1.20:

Questi cinque emendamenti propongono il medesimo meccanismo con diverse finestre temporali.

Impatto: Eliminano l’applicazione retroattiva immediata dell’articolo 3-bis. Anziché scattare dal 28 marzo 2025, le limitazioni entrerebbero in vigore solo dopo un periodo di grazia prestabilito (24, 18, 12, 9 o 6 mesi) successivo all’entrata in vigore della legge di conversione. Ciò concederebbe una finestra temporale definita dopo l’approvazione della legge per presentare le domande secondo il regime anteriore al Decreto Tajani, delineando un’attuazione scaglionata tra gli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.21 (Francesca La Marca [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sia riconosciuto lo status civitatis dell’interessato, nel rispetto della normativa vigente al 27 marzo 2025 e come applicabile antecedentemente all’entrata in vigore della circolare 3 ottobre 2024, n. 43347, a seguito di istanza, corredata della necessaria documentazione, presentata al competente ufficio consolare o sindaco entro e non oltre le ore 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025;».

Guida alla lettura per 1.21:

Questo emendamento modifica la prima clausola di salvaguardia (lettera a) del Decreto Tajani, volta a tutelare le domande presentate entro il termine del 27 marzo.

Impatto: Mantiene la scadenza, ma specifica che la disciplina applicabile non è solo quella previgente al DL 36, bensì specificamente quella applicabile prima dell’adozione della circolare del Ministero dell’Interno (n. 43347 del 3 ottobre 2024). L’obiettivo è escludere le interpretazioni amministrative o i requisiti introdotti da tale circolare (in tema di minor issue) per le domande depositate entro il termine, garantendo che siano giudicate esclusivamente sulla base del diritto anteriore sia al decreto sia alla circolare. Ciò evidenzia il nodo cruciale del rapporto tra direttive amministrative e legge formale nel quadro degli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.22 (Francesco Giacobbe [PD-IDP], Francesca La Marca [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sia riconosciuto lo status civitatis dell’interessato, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di richiesta di appuntamento, presentata entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, al competente ufficio consolare o sindaco.».

Guida alla lettura per 1.22:

Questo emendamento amplia notevolmente la portata della prima clausola di salvaguardia (lettera a) del Decreto Tajani.

Impatto: Invece di richiedere una domanda completa già depositata entro il 27 marzo 2025, tutela chiunque abbia semplicemente richiesto un appuntamento entro la data di entrata in vigore della legge di conversione (DDL 1432). Ciò sposta in avanti in misura determinante il termine utile e include una platea molto più vasta sotto il regime previgente, affrontando le note criticità relative alla disponibilità di appuntamenti consolari.

Emendamento 1.23 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «corredata della necessaria documentazione».

Guida alla lettura per 1.23:

Introduce una modifica circoscritta ma di notevole impatto pratico alla prima clausola di salvaguardia (lettera a) del Decreto Tajani.

Impatto: Sopprime il requisito secondo cui la domanda presentata entro il termine del 27 marzo debba essere stata “corredata della necessaria documentazione”. Ciò implica che il mero deposito dell’istanza entro la scadenza sarebbe sufficiente per mantenere la copertura delle norme previgenti, anche qualora i relativi documenti a supporto venissero integrati in seguito.

Emendamento 1.24 (Antonio Nicita [PD-IDP], Francesco Giacobbe [PD-IDP], Tatjana Rojc [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: «della medesima data» con le seguenti: «del 1° gennaio 2026».

Guida alla lettura per 1.24:

Questo emendamento interviene sui termini temporali fissati nelle prime due clausole di salvaguardia (lettere a e b) dell’articolo 3-bis del Decreto Tajani.

Impatto: Posticipa la scadenza per la presentazione delle domande amministrative (lettera a) o per l’avvio delle azioni giudiziarie (lettera b) da valutare secondo la disciplina previgente. Anziché al 27 marzo 2025, il termine verrebbe fissato al 1° gennaio 2026. Si tratta di una proroga considerevole del periodo transitorio, tra le principali modifiche proposte in questi emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.25 (Andrea Crisanti [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «della medesima data» con le parole: «del 27 marzo 2025 ovvero che dimostrino di aver richiesto o di essere in attesa, alla medesima data, della fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda».

Guida alla lettura per 1.25:

Questo emendamento estende la portata della prima clausola di salvaguardia (lettera a) del Decreto Tajani.

Impatto: Mantiene la scadenza del 27 marzo 2025 per le domande formalmente depositate, ma specifica che sono coperti dalle norme previgenti anche coloro che dimostrino di aver richiesto o di essere in lista d’attesa (rispondendo al problema dei ritardi consolari) per la fissazione di un appuntamento a tale data, pur non avendo ancora potuto depositare materialmente l’istanza.

Emendamento 1.26 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI], Francesco Pellegrino [IV-C-RE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le domande di riconoscimento dell’acquisto della cittadinanza per coloro che sono nati nei sei mesi antecedenti il termine del 27 marzo 2025 sono comunque ammesse fino al 30 settembre 2025».

Guida alla lettura per 1.26:

Aggiunge una specifica deroga temporale alla prima clausola di salvaguardia (lettera a).

Impatto: Crea una finestra di proroga: i nati tra la fine di settembre 2024 e il 27 marzo 2025 (i sei mesi antecedenti la scadenza) avrebbero tempo fino al 30 settembre 2025 per presentare domanda secondo la disciplina previgente. Ciò tutela la situazione dei neonati venuti alla luce poco prima del blocco, per i quali le famiglie non avevano potuto provvedere tempestivamente al deposito, profilo di rilievo per le istanze riguardanti minori.

Emendamento 1.27 (Licia Ronzulli [FI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:

«Ai fini del presente articolo, si considerano presentate entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 anche le istanze per le quali sia documentata una prenotazione dell’appuntamento o la conferma dell’inserimento in lista d’attesa, purché formalizzata entro tale termine presso il competente ufficio consolare o comunale e purché il richiedente sia discendente entro il secondo grado di cittadino italiano.»

Guida alla lettura per 1.27:

Analogamente alla proposta 1.25, questo emendamento chiarisce e amplia la portata della prima clausola di salvaguardia (lettera a), introducendo tuttavia un limite generazionale.

Impatto: Conferma che la disponibilità di una prenotazione documentata o l’inserimento in lista d’attesa entro il 27 marzo equivale al rispetto del termine (intervenendo ancora sui ritardi consolari). Tuttavia, circoscrive tale apertura unicamente ai richiedenti che siano discendenti entro il secondo grado (figli o nipoti in linea retta del cittadino italiano emigrato), inserendo un filtro generazionale nelle clausole di salvaguardia degli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.28 (Mariastella Gelmini [Azione-RE])

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) è riconosciuto lo status di cittadino della persona interessata, in conformità alla normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora alla medesima data l’interessato abbia manifestato un formale interesse mediante richiesta di appuntamento, inserimento in liste di attesa o documentazione attestante l’avvio di una interlocuzione con la competente autorità consolare o comunale;

a-ter) è riconosciuto lo status di cittadino della persona interessata, in conformità alla normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora alla medesima data sia in possesso di conferma di prenotazione o comunicazione ufficiale di inserimento nella lista di attesa per la convocazione presso il consolato territorialmente competente.

Guida alla lettura per 1.28:

Questa proposta inserisce due nuove clausole di salvaguardia (a-bis, a-ter) all’articolo 3-bis, ampliando notevolmente le ipotesi di tutela secondo il regime normativo previgente.

Impatto:

  • (a-bis): Include coloro che hanno manifestato un «formale interesse» entro il 27 marzo mediante richiesta di appuntamento, lista d’attesa o prova documentale dell’avvio di contatti con l’autorità consolare o comunale.
  • (a-ter): Riconosce una tutela specifica a chi possedeva una conferma di prenotazione o una comunicazione ufficiale di inserimento in lista d’attesa entro il 27 marzo.

Tali disposizioni assicurano una salvaguardia estesa a quanti avevano intrapreso l’iter prima della scadenza, pur senza aver depositato l’istanza formale, mitigando l’effetto perentorio del termine fissato dal decreto.

Emendamento 1.29 (Mario Borghese [CdI-NM-MAIE], Michaela Biancofiore [CdI-NM-MAIE], Mariastella Gelmini [Azione-RE], Fausto Versace [FI])

All’articolo 1, comma 1, lettera c), sostituire le parole «sia nato in Italia» con la parola «italiano».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

Guida alla lettura per 1.29:

Modifica le condizioni di deroga previste dall’articolo 3-bis del Decreto Tajani.

Impatto:

  • Riformula la condizione di cui alla lettera c) richiedendo che il genitore o adottante sia cittadino italiano, anziché specificamente nato in Italia.
  • Sopprime integralmente la lettera d), che richiedeva la residenza biennale del genitore in Italia prima della nascita del figlio.

Questo sposta il requisito cardine dal luogo di nascita o dalla residenza al possesso dello status di cittadino italiano in capo al genitore.

Emendamento 1.30 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sia nato in Italia» con le seguenti: «sia italiano».

Guida alla lettura per 1.30:

Identico negli effetti alla prima parte dell’emendamento 1.29.

Impatto: Modifica la lettera c) dell’articolo 3-bis richiedendo che il genitore o adottante sia cittadino italiano, anziché nato in Italia.

Emendamento 1.31 (Francesca La Marca [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), dopo la parola: «Italia» aggiungere le seguenti: «o sia cittadino italiano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Guida alla lettura per 1.31:

Introduce un’ulteriore modalità alternativa per soddisfare il requisito di cui alla lettera c) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Il richiedente accede al riconoscimento non solo se il genitore o adottante è nato in Italia (regola base), ma anche qualora il genitore possieda la cittadinanza italiana da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Introduce un criterio basato sulla stabilità temporale dello status di cittadinanza del genitore.

Emendamento 1.32 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sia stato iscritto all’AIRE anteriormente alla data di nascita o di adozione del figlio;».

Guida alla lettura per 1.32:

Aggiunge una nuova via alternativa per soddisfare la condizione di cui alla lettera c) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Il richiedente è ammesso al riconoscimento non solo se il genitore o adottante è nato in Italia, ma anche se risulta iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) prima della data di nascita o adozione del figlio. Questo criterio valorizza la tempestiva registrazione anagrafica all’estero del genitore prima dell’evento generazionale.

Emendamento 1.33 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sia iscritto all’AIRE;».

Guida alla lettura per 1.33:

Simile alla proposta 1.32, ma privo di limitazioni temporali rispetto alla nascita.

Impatto: Rende sufficiente l’iscrizione all’AIRE del genitore o adottante per soddisfare la condizione sub (c), a prescindere dal momento in cui l’iscrizione sia avvenuta.

Emendamento 1.34 (Andrea Crisanti [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sia iscritto all’AIRE».

Guida alla lettura per 1.34:

Identico negli effetti all’emendamento 1.33.

Impatto: Aggiunge l’iscrizione all’AIRE del genitore o adottante quale percorso alternativo per soddisfare la condizione di cui alla lettera c).

Emendamento 1.35 (Vincenza Gaudiano [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: «anteriormente alla data di nascita o di adozione del figlio».

Guida alla lettura per 1.35:

Modifica la condizione di cui alla lettera d) dell’articolo 3-bis (requisito di residenza del genitore).

Impatto: Elimina il vincolo temporale che richiedeva che i due anni di residenza continuativa in Italia del genitore o adottante fossero maturati *prima* della nascita o adozione del figlio. La residenza biennale potrebbe dunque essere maturata in qualunque momento.

Emendamento 1.36 (Andrea Crisanti [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o abbia svolto un intero mandato nel Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) o in uno dei Comitati degli Italiani all’Estero (COMITES)».

Guida alla lettura per 1.36:

Introduce un’alternativa per soddisfare la lettera d) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Il richiedente soddisfa il requisito non solo se il genitore ha risieduto in Italia per due anni prima della nascita, ma anche qualora il genitore abbia svolto un mandato completo nel CGIE o in un COMITES (organi rappresentativi degli italiani all’estero), equiparando l’impegno istituzionale alla residenza fisica sul territorio nazionale.

Ulteriori emendamenti proposti al Decreto 36 (Continua)

Emendamento 1.37 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un ascendente cittadino fino al secondo grado [genitore o nonno] dei genitori o adottanti cittadini sia nato in Italia o vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi anteriormente alla data della loro nascita».

Guida alla lettura per 1.37:

Sostituisce la condizione di cui alla lettera e) dell’articolo 3-bis (nonno nato in Italia).

Impatto: Amplia notevolmente la portata della lettera e): il richiedente può beneficiare della deroga se un ascendente fino al secondo grado del genitore (ossia il genitore o il nonno del genitore) è nato in Italia oppure vi ha risieduto per almeno due anni continuativi prima della nascita del genitore. Di fatto, fonde ed estende le condizioni previste alle lettere c), d) ed e).

Emendamento 1.38 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un ascendente cittadino fino al secondo grado [genitore o nonno] dei genitori o adottanti cittadini sia nato in Italia o vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi anteriormente alla data della loro nascita, a condizione che presenti domanda di riconoscimento della cittadinanza entro il 30 settembre 2025.».

Guida alla lettura per 1.38:

Disposizione analoga alla 1.37 con l’aggiunta di un termine di decadenza.

Impatto: Amplia la condizione sub (e) come nella proposta 1.37 (nascita o residenza biennale dell’ascendente in Italia), ma impone che l’istanza di riconoscimento sia presentata entro il termine perentorio del 30 settembre 2025.

Emendamento 1.39 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un ascendente cittadino di primo grado [nonno] dei genitori o adottanti cittadini sia nato in Italia o vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi anteriormente alla data della loro nascita».

Guida alla lettura per 1.39:

Riformula la lettera e) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Integra la condizione originaria (nonno nato in Italia) aggiungendo l’alternativa della residenza continuativa del nonno in Italia per almeno due anni prima della nascita del genitore, mantenendo il vincolo al primo grado di ascendenza del genitore.

Emendamento 1.40 (Mario Borghese [CdI-NM-MAIE], Michaela Biancofiore [CdI-NM-MAIE], Mariastella Gelmini [Azione-RE], Fausto Versace [FI])

All’articolo 1, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un ascendente di primo grado [nonno] dei genitori o adottanti sia cittadino italiano».

Guida alla lettura per 1.40:

Sostituisce la lettera e) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Sostituisce il requisito della nascita in Italia del nonno con il mero possesso dello status di cittadino italiano in capo all’ascendente di primo grado, replicando per i nonni l’impostazione degli emendamenti 1.29 e 1.30 per i genitori.

Emendamento 1.41 (Raffaele Lombardo [CdI-NM-MAIE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera e), dopo le parole «di primo» aggiungere le parole «o di secondo».

Guida alla lettura per 1.41:

Modifica la lettera e) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Estende la condizione della nascita in Italia anche agli ascendenti di secondo grado del genitore (ossia i bisnonni del richiedente), allargando di un’ulteriore generazione l’efficacia della deroga.

Emendamento 1.42 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera e), sostituire le parole: «sia nato in Italia» con le seguenti: «sia italiano».

Guida alla lettura per 1.42:

Identico negli effetti alla proposta 1.40.

Impatto: Richiede che il nonno sia cittadino italiano, anziché nato sul territorio nazionale.

Emendamento 1.43 (Francesca La Marca [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera e), dopo le parole: «un ascendente cittadino di primo grado [nonno] dei genitori o adottanti cittadini sia nato in Italia» aggiungere le seguenti: «o sia cittadino italiano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Guida alla lettura per 1.43:

Aggiunge una via alternativa per la lettera e) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Ammette il riconoscimento qualora l’ascendente di primo grado del genitore risulti cittadino italiano da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della legge, analogamente a quanto previsto dall’emendamento 1.31 per i genitori.

Emendamento 1.44 (Raffaele Lombardo [CdI-NM-MAIE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine: «o il loro status di cittadino italiano sia già stato accertato in sede amministrativa o giudiziale, anche con provvedimento non ancora definitivo»:

Guida alla lettura per 1.44:

Aggiunge un’ulteriore fattispecie alla lettera e) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Il richiedente accede al riconoscimento anche qualora lo status di cittadino dell’ascendente sia già stato accertato in sede amministrativa o giudiziale (inclusi i giudizi della linea materna 1948), persino in pendenza di passaggio in giudicato della decisione.

Emendamento 1.45 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sia iscritto all’AIRE.».

Guida alla lettura per 1.45:

Aggiunge un’alternativa per la lettera e) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Ammette il riconoscimento se l’ascendente di primo grado del genitore è iscritto all’AIRE, specularmente agli emendamenti 1.33 e 1.34 formulati per i genitori.

Emendamento 1.46 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sia stato iscritto all’AIRE anteriormente alla data di nascita o di adozione del figlio;».

Guida alla lettura per 1.46:

Il testo estende all’ascendente di primo grado la formula utilizzata per i genitori nell’emendamento 1.32.

Impatto: Riconosce la cittadinanza qualora l’ascendente risultasse iscritto all’AIRE anteriormente alla data di nascita o adozione, valorizzando l’iscrizione anagrafica formale pregressa.

Emendamento 1.47 (Mariastella Gelmini [Azione-RE], Fausto Versace [FI])

All’articolo 1, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«f) un ascendente cittadino fino al terzo grado [bisnonno] è o è stato cittadino italiano e l’interessato ha conseguito almeno una laurea triennale o titolo equipollente presso università italiane ovvero un diploma di istruzione secondaria superiore presso scuole italiane statali o paritarie all’estero;

g) un ascendente cittadino fino al terzo grado è o è stato cittadino italiano e l’interessato ha risieduto in Italia per almeno un anno e ha conseguito una certificazione di lingua italiana di livello non inferiore a B1 del QCER»

Guida alla lettura per 1.47:

Aggiunge due nuove lettere (f e g) all’articolo 3-bis, estendendo la trasmissione fino al terzo grado (bisnonno) in presenza di specifici titoli formativi o linguistici del richiedente.

Impatto: Crea nuovi percorsi di accesso per chi discende da bisnonni italiani, purché abbia conseguito una laurea in Italia o un diploma presso scuole italiane all’estero, oppure abbia risieduto in Italia per almeno un anno ottenendo una certificazione linguistica di livello B1.

Emendamento 1.48 (Dafne Musolino [IV-C-RE], Raffaella Paita [IV-C-RE], Enrico Borghi [IV-C-RE], Silvia Fregolent [IV-C-RE], Annamaria Furlan [IV-C-RE], Daniela Sbrollini [IV-C-RE], Ivan Scalfarotto [IV-C-RE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis. un genitore o adottante cittadino sia nato all’estero, qualora entro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri dello stato civile e della popolazione

e-ter. il discendente di cittadino italiano nato all’estero, al di fuori dell’ipotesi di cui alla lettera precedente, può riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione da presentare all’Autorità consolare, allegando prova della conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1 del “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue” e/o dimostrazione di appartenenza a un circolo riconosciuto dallo Stato italiano.»

Guida alla lettura per 1.48:

Aggiunge due nuove fattispecie all’articolo 3-bis (lettere e-bis ed e-ter).

Impatto:

  • (e-bis): Consente il riconoscimento se il genitore è nato all’estero, purché la domanda di iscrizione della nascita sia presentata entro 5 anni.
  • (e-ter): Prevede una disciplina di riacquisto per i discendenti nati all’estero esclusi dalla lettera e-bis, mediante dichiarazione consolare unita a una certificazione linguistica B1 e/o all’adesione a un circolo o associazione italiana riconosciuta dallo Stato.

Emendamento 1.49 (Raffaele Lombardo [CdI-NM-MAIE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) un genitore cittadino ha richiesto l’iscrizione o la trascrizione dell’atto di nascita del figlio ai fini dell’attribuzione della cittadinanza italiana per discendenza entro il primo anno di vita di quest’ultimo presso la competente autorità amministrativa, salvo cause di forza maggiore;

e-ter) se il genitore cittadino non ha proceduto all’iscrizione di cui alla lettera e-bis), che [il richiedente] presenti direttamente la domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza entro un anno dal compimento della maggiore età o dal diverso momento in cui sia stata accertata la filiazione o la cittadinanza del genitore, salvo cause di forza maggiore.

Guida alla lettura per 1.49:

Introduce due condizioni concatenate imperniate sulla tempestività dell’iniziativa del genitore o del figlio divenuto maggiorenne.

Impatto:

  • (e-bis): Il riconoscimento è ammesso se il genitore ha richiesto la trascrizione dell’atto entro il primo anno di vita del figlio.
  • (e-ter): In difetto di adempimento tempestivo da parte del genitore, il figlio può presentare direttamente la domanda entro un anno dal compimento della maggiore età (raggiungimento dei 18 anni) o dalla data di accertamento della filiazione/cittadinanza del genitore.

Emendamento 1.50 (Francesco Giacobbe [PD-IDP], Tatjana Rojc [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) si considera altresì avente diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana colui che è nato all’estero ed è discendente di ascendente di terzo grado [bisnonno] nato in Italia, a condizione che il richiedente dimostri la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), certificata da ente riconosciuto dallo Stato italiano.»

Guida alla lettura per 1.50:

Aggiunge un’eccezione volta a consentire il riconoscimento della cittadinanza derivante da bisnonno.

Impatto: Consente la trasmissione fino al terzo grado (bisnonno nato in Italia), subordinatamente alla prova da parte del richiedente della conoscenza dell’italiano a livello B1 QCER certificato da ente riconosciuto.

Emendamento 1.51 (Roberto Cataldi [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) sia in possesso di una certificazione di lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), qualora un genitore o adottante cittadino ovvero un ascendente cittadino di primo grado [nonno] dei genitori o adottanti cittadini siano nati all’estero;».

Guida alla lettura per 1.51:

Introduce un requisito linguistico per specifiche circostanze di nascita all’estero delle generazioni ascendenti.

Impatto: Impone la certificazione linguistica B1 qualora il collegamento derivi da un genitore o un nonno nati entrambi all’estero, bilanciando l’assenza della nascita in Italia con la competenza linguistica del richiedente.

Emendamento 1.52 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) un genitore o adottante cittadino sia nato all’estero e sia presentata richiesta di iscrizione del medesimo [figlio] nei registri dello stato civile e della popolazione prima del compimento del diciottesimo anno di età del figlio.».

Guida alla lettura per 1.52:

Introduce una deroga basata sulla trascrizione effettuata prima della maggiore età.

Impatto: Consente il riconoscimento se il genitore è nato all’estero, purché l’atto di nascita del figlio sia registrato prima del compimento dei 18 anni. Rappresenta una finestra temporale più ampia rispetto ai limiti di 1 o 5 anni proposti in altri emendamenti.

Emendamento 1.53 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti al competente ufficio consolare o al sindaco domanda di iscrizione del proprio figlio nei registri dello stato civile e della popolazione prima del compimento del diciottesimo anno di età del figlio».

Guida alla lettura per 1.53:

Molto simile alla proposta 1.52, incentrata sull’atto del genitore.

Impatto: Riconosce la cittadinanza se il genitore (a prescindere da dove sia nato, purché cittadino) presenta istanza di iscrizione prima del diciottesimo anno di età del figlio.

Emendamento 1.54 (Tatjana Rojc [PD-IDP], Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) un genitore o adottante cittadino sia nato all’estero, qualora entro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri dello stato civile e della popolazione.».

Guida alla lettura per 1.54:

Identico negli effetti alla prima parte (e-bis) dell’emendamento 1.48.

Impatto: Ammette il riconoscimento qualora il genitore sia nato all’estero, purché l’istanza di trascrizione sia depositata entro 5 anni dalla nascita.

Emendamento 1.55 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti al competente ufficio consolare o al sindaco domanda di iscrizione del proprio figlio nei registri dello stato civile e della popolazione entro ventiquattro mesi dalla nascita».

Guida alla lettura per 1.55:

Simile alla 1.53, ma con una finestra temporale più ristretta.

Impatto: Riconosce la cittadinanza se il genitore cittadino richiede l’iscrizione del figlio entro 24 mesi (2 anni) dalla nascita.

Emendamento 1.56 (Vincenza Gaudiano [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) un genitore o adottante cittadino sia nato all’estero e abbia già uno o più figli cittadini».

Guida alla lettura per 1.56:

Introduce un’eccezione fondata sullo status dei fratelli.

Impatto: Consente il riconoscimento se il genitore (nato all’estero) ha già altri figli riconosciuti cittadini italiani, tutelando l’unità dello status civitatis all’interno della medesima fratellanza.

Emendamento 1.57 (Andrea Crisanti [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) un genitore e un fratello o sorella siano in possesso della cittadinanza italiana.».

Guida alla lettura per 1.57:

Analogo alla proposta 1.56 con diversa formulazione testuale.

Impatto: Consente il riconoscimento qualora il richiedente abbia sia il genitore sia un fratello o sorella già in possesso della cittadinanza italiana.

Emendamento 1.58 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis.) abbia un fratello o una sorella italiani nati prima del 27 marzo 2025.».

Guida alla lettura per 1.58:

Introduce una specifica deroga per chi ha fratelli o sorelle nati prima della scadenza del decreto.

Impatto: Consente al richiedente di beneficiare della disciplina previgente qualora abbia un fratello o una sorella nati prima del 27 marzo 2025 e titolari della cittadinanza italiana, risolvendo la disparità tra fratelli nati prima e dopo il termine fissato dal decreto.

Emendamenti da 1.59 a 1.66 (Andrea Crisanti [PD-IDP]): Eccezioni basate sui legami del richiedente

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) discenda da cittadini italiani e [soddisfi una delle seguenti condizioni]:»

  • (1.59): sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola italiana all’estero.
  • (1.60): sia in possesso di un certificato di frequenza di un corso di lingua italiana rilasciato da una scuola italiana all’estero o da un istituto estero.
  • (1.61): abbia conseguito un titolo di studio accademico in Italia.
  • (1.62): abbia completato un periodo di studio in Italia nell’ambito del programma Erasmus/Erasmus+.
  • (1.63): sia autore di libri o articoli in lingua italiana, ovvero presti la propria attività lavorativa presso organi di informazione in lingua italiana all’estero.
  • (1.64): presti servizio presso ambasciate, consolati o istituti italiani di cultura all’estero.
  • (1.65): dimostri di aver lavorato ininterrottamente per oltre due anni presso un patronato italiano all’estero.
  • (1.66): lavori all’estero presso società controllate o collegate di imprese registrate in Italia.

Guida alla lettura per 1.59 a 1.66:

Questa serie di emendamenti introduce molteplici ipotesi derogatorie alternative (tutte rubricate come e-bis) imperniate sui legami effettivi del richiedente con l’Italia, sul piano formativo, culturale o professionale, anche per discendenze oltre il genitore o nonno.

Impatto: Crea specifici canali di accesso basati sul percorso individuale: istruzione presso scuole o atenei italiani, mobilità Erasmus, competenze linguistiche e pubblicazioni, impiego nella diplomazia, nei patronati o in aziende italiane all’estero. Sposta il focus dai vincoli anagrafici dei predecessori ai legami attuali del richiedente con la comunità italiana.

Emendamento 1.67 (Tatjana Rojc [PD-IDP], Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) è riconosciuto lo status di cittadino della persona interessata, in conformità alla normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora l’interessato dimostri la discendenza da cittadino italiano e abbia risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia per un periodo non inferiore a un anno alla data della domanda.».

Guida alla lettura per 1.67:

Introduce una deroga fondata sulla combinazione tra discendenza e residenza sul territorio nazionale.

Impatto: Consente il riconoscimento secondo le regole previgenti qualora il richiedente provi la discendenza da un cittadino italiano (senza limiti generazionali espliciti) e abbia maturato almeno un anno di residenza continuativa e legale in Italia alla data di presentazione dell’istanza.

Emendamento 1.68 (Licia Ronzulli [FI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis» comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) è riconosciuto lo status di cittadino della persona interessata, in conformità alla normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora dimostri la discendenza da cittadino italiano entro il secondo grado [figlio/nipote], e abbia risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia per un periodo non inferiore a due anni.»

Guida alla lettura per 1.68:

Simile alla 1.67 ma con vincoli più stringenti sia sul grado sia sulla durata del soggiorno.

Impatto: Riconosce la cittadinanza secondo la disciplina anteriore al decreto qualora il richiedente dimostri la discendenza entro il secondo grado (genitore o nonno) e abbia risieduto legalmente in Italia per almeno due anni continuativi.

Emendamento 1.69 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis.) un ascendente cittadino di qualsiasi grado ove l’interessato risieda in Paesi sottoposti a regimi dittatoriali o non rispettosi dei diritti umani che possano rappresentare un pericolo per la propria vita.»

Guida alla lettura per 1.69:

Introduce una clausola di salvaguardia umanitaria.

Impatto: Disapplica ogni limite generazionale per i richiedenti residenti in Paesi soggetti a regimi dittatoriali o non rispettosi dei diritti umani, nei quali la loro vita sia in pericolo, rendendo sufficiente la discendenza da un avo italiano di qualsiasi grado.

Emendamento 1.70 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Chi è nato all’estero da cittadino italiano successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non residente in Italia e in possesso di altra cittadinanza, acquista la cittadinanza italiana qualora, entro ventiquattro mesi dalla nascita, sia presentata domanda di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita nei registri dello stato civile e della popolazione italiani».

Guida alla lettura per 1.70:

Inserisce un nuovo comma (1-bis) all’articolo 3-bis, definendo una regola per le future nascite all’estero.

Impatto: Per i bambini nati all’estero da cittadino italiano dopo l’entrata in vigore della legge, non residenti e con doppia cittadinanza, la cittadinanza italiana è acquisita se la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita è presentata entro 24 mesi dalla nascita.

Emendamento 1.71 (Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono altresì apportate le seguenti modificazioni:…» [Introduce testo identico all’Emendamento 1.2 in materia di ius scholae]

«1-ter. L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69… è abrogato.»

«1-quater. Con regolamento… si provvede a coordinare, riordinare e raccogliere in un testo unico le disposizioni regolamentari vigenti in materia di cittadinanza…»

Guida alla lettura per 1.71:

Propone di inserire nuovi commi dopo quello recante l’articolo 3-bis.

Impatto: Conserva la struttura dell’articolo 3-bis affiancandovi le norme sullo ius scholae proposte nell’emendamento 1.2, collegando la riforma del diritto per discendenza all’apertura dell’integrazione scolastica per i residenti in Italia, unitamente al riordino regolamentare.

Emendamento 1.72 (Adriano Paroli [FI], Daniela Ternullo [FI], Mario Occhiuto [FI])

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 1, all’alinea, dopo le parole: “secondo grado”, sono inserite le seguenti: «siano o»;

b) all’articolo 9, comma 1, lettera a), dopo le parole: «secondo grado», sono inserite le seguenti: «siano o».»

Guida alla lettura per 1.72:

Propone interventi puntuali di coordinamento agli articoli 4 e 9 della legge 91/1992, relativi alle condizioni di acquisto e alla naturalizzazione per discendenza.

Impatto: Inserisce le parole «siano o» per chiarire che le disposizioni agevolate si applicano qualora l’ascendente entro il secondo grado sia attualmente o sia stato precedentemente cittadino italiano.

Emendamento 1.73 (Adriano Paroli [FI], Daniela Ternullo [FI], Mario Occhiuto [FI])

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il minore straniero o apolide, di cui il padre o la madre siano cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà di acquisto e se, successivamente alla dichiarazione, risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia. Raggiunta la maggiore età, l’interessato può rinunziare alla cittadinanza qualora in possesso di altra cittadinanza.”.’.».

Guida alla lettura per 1.73:

Propone l’inserimento di un comma 1-bis all’articolo 4 della legge 91/1992.

Impatto: Disciplina un canale di acquisto per i figli minori (stranieri o apolidi) di genitore cittadino per nascita, subordinato alla dichiarazione di volontà dei genitori e a una successiva residenza legale continuativa di almeno due anni in Italia.

Emendamento 1.74 (Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:…» [Introduce testo identico all’Emendamento 1.3 in materia di ius scholae per i nati in Italia].

Guida alla lettura per 1.74:

Similmente all’emendamento 1.71, abbina alla conversione del decreto la disciplina dello ius scholae.

Impatto: Mantiene l’articolo 3-bis introducendo la facoltà di acquisto della cittadinanza per i nati in Italia al completamento con profitto del ciclo scolastico dell’obbligo.

Emendamento 1.75 (Adriano Paroli [FI], Daniela Ternullo [FI], Mario Occhiuto [FI])

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o di riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi ovvero, se di età inferiore a due anni, dalla nascita.”.’.».

Guida alla lettura per 1.75:

Interviene sull’articolo 14 della legge 91/1992, che disciplina l’acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori conviventi con il genitore che acquista o riacquista lo status civitatis.

Impatto: Subordina l’acquisto automatico a un requisito di residenza in Italia: il minore deve risiedere legalmente in Italia da almeno due anni continuativi (o dalla nascita se di età inferiore a due anni) alla data dell’acquisto o riacquisto da parte del genitore, restringendo significativamente la trasmissione automatica ai figli all’estero.

Emendamento 1.76 (Raffaele Lombardo [CdI-NM-MAIE])

Dopo il comma 1, inserire il seguente

1-bis. In ragione della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Bologna con ordinanza n. 247 del 26 novembre 2024, in relazione all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino alla data di definizione del predetto giudizio, e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ogni procedimento amministrativo o giudiziario, avviato successivamente all’entrata in vigore del presente articolo, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, è sospeso.

Guida alla lettura per 1.76:

Propone una moratoria procedurale collegata al giudizio di costituzionalità promosso dal Tribunale di Bologna.

Impatto: Sospende per un massimo di tre mesi tutti i nuovi procedimenti amministrativi e giudiziari di accertamento della cittadinanza per discendenza promossi dopo l’entrata in vigore della legge, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sull’ordinanza di Bologna.

Emendamento 1.77 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato dall’articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

Guida alla lettura per 1.77:

Dispone la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 17 della legge 91/1992 (relativo a quanti avevano perduto la cittadinanza per naturalizzazione estera o per effetto della disciplina previgente).

Impatto: Riapre a tempo indeterminato la possibilità di rendere la dichiarazione di riacquisto per gli ex cittadini italiani che avevano perso lo status prima del 1992 e non avevano usufruito dei termini scaduti nel 1997.

Emendamento 1.78 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato dall’articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto per una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

Guida alla lettura per 1.78:

Analogo alla proposta 1.77, con apposizione di un termine triennale.

Impatto: Riapre per un periodo fisso di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione la finestra per la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza ex articolo 17.

Emendamento 1.79 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

Guida alla lettura per 1.79:

Dispone la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza con durata biennale.

Impatto: Riapre per due anni i termini utili per rendere la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza ex art. 17 della legge 91/1992.

Emendamento 1.80 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di snellire, semplificare ed economizzare l’iter amministrativo, evitare inutili duplicazioni di documentazione e un aggravio del carico di lavoro degli uffici competenti, nonché al fine di favorire il decongestionamento dei tribunali dai ricorsi giudiziari, qualora la cittadinanza sia riconosciuta a uno dei membri della medesima famiglia, generazione e linea di discendenza, sulla base della documentazione presentata, la stessa è riconosciuta agli altri membri, su loro richiesta, con procedura semplificata. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, si provvede a definire tale procedura in modo tale da garantire i necessari requisiti di verifica e controllo amministrativo.»

Guida alla lettura per 1.80:

Propone una semplificazione procedurale per i nuclei familiari.

Impatto: Introduce una “procedura semplificata” per il riconoscimento della cittadinanza ai familiari una volta che un membro (della medesima generazione e linea di discendenza) sia già stato riconosciuto sulla base della medesima documentazione probatoria. L’obiettivo è evitare verifiche ridondanti e ridurre il carico di lavoro sia per gli uffici amministrativi sia per i tribunali. I dettagli operativi verrebbero definiti da un successivo decreto ministeriale.

Emendamento 1.81 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La trascrizione, presso gli uffici consolari, dell’atto di nascita del figlio di cittadino italiano nato in Italia o iscritto all’AIRE è gratuita purché effettuata prima del raggiungimento della maggiore età del figlio.»

Guida alla lettura per 1.81:

Propone l’esenzione dalle tariffe consolari per determinate registrazioni di nascita.

Impatto: Rende gratuita la registrazione (trascrizione) dell’atto di nascita del figlio minore presso la sede consolare, specificamente qualora il genitore sia nato in Italia o risulti iscritto all’AIRE. Ciò rimuove un potenziale ostacolo economico alla tempestiva registrazione per queste famiglie.

Emendamento 1.82 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana del figlio minore con un genitore nato in Italia o iscritto all’AIRE o con un ascendente di primo grado [nonno] nato in Italia o iscritto all’AIRE è gratuita.»

Guida alla lettura per 1.82:

Propone l’esenzione dal contributo per la trattazione della domanda in determinati casi.

Impatto: Rende l’intera procedura di riconoscimento ius sanguinis gratuita per i richiedenti minori che abbiano un genitore o un nonno nato in Italia o iscritto all’AIRE. Ciò elimina il contributo consolare (€300 attuali, suscettibile di aumenti in base ad altri provvedimenti legislativi – si vedano le novità sui potenziali aumenti tariffari) per queste specifiche categorie.

Emendamento 1.83 (Orfeo Lopreiato [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.

Guida alla lettura per 1.83:

Questo emendamento si riferisce al comma 2 dell’articolo 1 del DDL 1432, che potrebbe contenere ulteriori disposizioni del testo originario del decreto Tajani oltre alla disciplina principale dell’Art. 3-bis di cui al comma 1. In assenza del testo integrale del comma 2, la proposta mira a sopprimere uno specifico sottoparagrafo (contrassegnato come 2-ter) all’interno di tale sezione. L’effetto concreto dipende dal contenuto della disposizione soppressa.

Impatto: Sopprime una disposizione specifica attualmente contenuta nel comma 2 del testo del decreto, incidendo sulla portata complessiva del pacchetto di emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.84 (Orfeo Lopreiato [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «e dimostrare»;

b) dopo il comma, inserire il seguente: «2-bis. Le norme di cui al comma 2 non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Guida alla lettura per 1.84:

Anche questo emendamento interviene sul comma 2 dell’articolo 1 del DDL 1432.

Impatto:

  • Elimina le parole “e dimostrare” da una specifica disposizione (verosimilmente legata all’onere probatorio), attenuando potenzialmente l’onere della prova a carico dell’istante.
  • Aggiunge una clausola di salvaguardia che esclude l’applicazione delle norme di cui al comma 2 ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, preservando l’efficacia del regime previgente per tali fattispecie.

Emendamento 1.85 (Roberto Cataldi [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per gli appuntamenti già fissati presso gli uffici consolari e comunali con validità a decorrere dalle ore 00:00, ora di Roma, del 28 marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2025, le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis sono esaminate secondo la normativa vigente fino alle ore 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.

2-ter. Gli appuntamenti di cui al comma 2-bis, ricadenti nel periodo intercorrente fino all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono essere riprogrammati entro il 31 dicembre 2025.».

Guida alla lettura per 1.85:

Introduce un meccanismo di salvaguardia specifico basato sugli appuntamenti già calendarizzati.

Impatto:

  • Mantiene l’applicazione della normativa previgente per le domande di coloro che avevano un appuntamento già prenotato tra il 28 marzo e il 31 dicembre 2025 (aspetto cruciale rispetto alla questione degli appuntamenti consolari).
  • Dispone che gli appuntamenti ricadenti nell’intervallo tra l’entrata in vigore del decreto (28 marzo) e l’entrata in vigore della legge di conversione (maggio) debbano essere riprogrammati entro il 31 dicembre 2025. Ciò tutela gli utenti i cui appuntamenti sono stati annullati o congelati per via dell’improvvisa entrata in vigore del decreto.

Emendamento 1.86 (Francesca La Marca [PD-IDP])

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il riacquisto della cittadinanza italiana è automatico.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e di riacquisto della cittadinanza italiana)»

Guida alla lettura per 1.86:

Propone la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza ex Art. 17 (analogamente agli emendamenti 1.77-1.79), prevedendo l’automatismo e un arco temporale più esteso.

Impatto: Riapre per quattro anni la finestra temporale per il riacquisto della cittadinanza. Elemento determinante è la previsione del riacquisto automatico a seguito della dichiarazione, eliminando discrezionalità o passaggi istruttori complessi originariamente previsti dall’Art. 17. Modifica inoltre il titolo del disegno di legge per riflettere tale integrazione.

Emendamento 1.87 (Francesca La Marca [PD-IDP])

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, limitatamente allo straniero che sia stato cittadino italiano o allo straniero il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta fino al terzo grado siano stati cittadini italiani per nascita.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e di riacquisto della cittadinanza italiana)»

Guida alla lettura per 1.87:

Simile all’1.86 nella riapertura dei termini dell’Art. 17, ma con delimitazioni soggettive.

Impatto: Riapre la finestra per il riacquisto per un periodo di quattro anni, limitando tuttavia la platea a chi sia stato cittadino italiano o a chi abbia un genitore, un nonno o un bisnonno cittadino per nascita. Rispetto all’Art. 17 originario, restringe il perimetro dei soggetti ammessi a beneficiare della riapertura dei termini.

Emendamento 1.88 (Francesca La Marca [PD-IDP])

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, limitatamente allo straniero che sia stato cittadino italiano o allo straniero il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta fino al terzo grado siano stati cittadini italiani per nascita. Il riacquisto della cittadinanza è automatico previo superamento di un esame di lingua di livello B1 e di un esame di conoscenza della Costituzione italiana e degli elementi fondamentali di educazione civica.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e di riacquisto della cittadinanza italiana)»

Guida alla lettura per 1.88:

Sviluppa la formulazione dell’1.87 introducendo requisiti specifici per accedere alla finestra riaperta dell’Art. 17.

Impatto: Riapre i termini per quattro anni a favore del medesimo gruppo circoscritto previsto dall’1.87 (ex cittadini o discendenti fino al bisnonno per nascita). Stabilisce che il riacquisto è automatico MA subordinato al superamento sia di un test di lingua italiana di livello B1 sia di un esame sulla Costituzione e sull’educazione civica.

Emendamento 1.89 (Vincenza Gaudiano [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S])

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di razionalizzare le istanze per l’acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis, per il triennio 2026-2028, il decreto di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, riserva, per ciascun anno nella determinazione dei flussi d’ingresso, una quota di ingresso per i cittadini provenienti da Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali Paesi, nelle more della stipula di accordi specifici in materia migratoria.».

Guida alla lettura per 1.89:

Propone di collegare il riconoscimento della cittadinanza alle quote d’ingresso per specifici Paesi.

Impatto: Per il triennio 2026-2028, impone che il consueto “Decreto Flussi” (che fissa le quote di ingresso per lavoro e altre motivazioni) riservi quote specifiche per i cittadini di Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela, in virtù dei legami storici. La misura appare volta a facilitare l’ingresso per i richiedenti ius sanguinis da questi Paesi, collegando potenzialmente la conclusione del riconoscimento (es. tramite residenza in Italia) a tali quote. Si tratta di una misura indiretta che interessa i principali Paesi di emigrazione, a testimonianza del più ampio contesto considerato in alcuni emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.90 (Andrea Crisanti [PD-IDP])

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 11, comma 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le parole: «da 200 euro a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 a 10.000 euro».».

Guida alla lettura per 1.90:

Propone di inasprire le sanzioni relative agli obblighi anagrafici previsti dalla legge 1228/1954 sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

Impatto: Incrementa significativamente le sanzioni amministrative (da 200-1.000 euro a 2.000-10.000 euro) per le violazioni degli obblighi anagrafici (ad esempio la mancata tempestiva comunicazione di nascite, decessi o mutamenti di residenza). Pur non modificando direttamente la legge sulla cittadinanza, inasprisce le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi amministrativi collegati, con potenziali ripercussioni sui cittadini italiani residenti all’estero che omettano di aggiornare l’iscrizione all’AIRE o di trascrivere gli atti di stato civile.

Emendamenti da 1.0.1 a 1.0.6 (Raffaele Lombardo [CdI-NM-MAIE]; Peppe De Cristofaro [AVS], Ilaria Cucchi [AVS], Tino Magni [AVS]): Riforme organiche della cittadinanza (Ius Soli/Culturae)

Questi emendamenti propongono l’introduzione di interi nuovi articoli (Art. 1-bis, 1-ter, 1-quater) nel disegno di legge di conversione, recanti modifiche strutturali alla Legge 91/1992 principalmente orientate all’introduzione di forme di ius soli (acquisizione della cittadinanza per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri residenti) e ius culturae (cittadinanza legata al percorso scolastico e all’integrazione). Includono inoltre modifiche ai requisiti di naturalizzazione (riduzione degli anni di residenza richiesti), tariffe delle domande, disciplina dei minori, definizioni di residenza, ecc.

Guida alla lettura: Si tratta di proposte organiche e complesse volte ad affiancare canali di accesso basati sulla nascita sul territorio e sull’integrazione all’impianto tradizionale dello ius sanguinis (che resterebbe comunque limitato dalla parte precettiva del Decreto Tajani ove tali emendamenti fossero approvati). Rappresentano tentativi delle opposizioni o di diverse formazioni parlamentari di ampliare l’accesso alla cittadinanza su altre basi, potenzialmente in contrappeso alle restrizioni sullo ius sanguinis. Delineano regole dettagliate sui requisiti (permesso di soggiorno dei genitori, anni di frequenza scolastica), sulle procedure, sulle norme transitorie e sugli adeguamenti tecnici. Ad esempio, l’emendamento 1.0.1 propone sia lo ius soli per i figli di residenti di lungo periodo sia lo ius scholae subordinato a 5 anni di frequenza scolastica; l’1.0.5 mira a ridurre i requisiti di residenza legale per la naturalizzazione.

Impatto: Se approvati unitamente alle restrizioni del Decreto Tajani, configurerebbero un sistema di cittadinanza profondamente ridefinito, con nuovi canali fondati sulla nascita, residenza e scolarizzazione in Italia, a fronte della contestuale contrazione del canale genealogico tradizionale. Si tratta di interventi di ampia portata che oltrepassano il perimetro originario del Decreto 36.

Emendamento 1.0.7 (Dafne Musolino [IV-C-RE], Raffaella Paita [IV-C-RE], Enrico Borghi [IV-C-RE], Silvia Fregolent [IV-C-RE], Annamaria Furlan [IV-C-RE], Daniela Sbrollini [IV-C-RE], Ivan Scalfarotto [IV-C-RE])

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Le disposizioni di cui all’articolo precedente non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge»

Guida alla lettura per 1.0.7:

Aggiunge una clausola di salvaguardia diretta per i procedimenti pendenti.

Impatto: Prevede espressamente che le restrizioni introdotte dall’Articolo 1 (ossia i limiti del Decreto Tajani nell’Art. 3-bis) non si applichino ad alcun procedimento amministrativo o giudiziario già pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Ciò garantirebbe una chiara tutela dei procedimenti in corso sotto il regime normativo previgente.

Emendamento 1.0.8 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI]): Requisito linguistico per i cittadini già riconosciuti all’estero

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Mantenimento della cittadinanza per i cittadini nati e residenti all’estero)

Il cittadino italiano maggiorenne nato e residente all’estero i cui ascendenti di primo e di secondo grado [genitori e nonni] siano anch’essi nati all’estero, titolari della cittadinanza italiana e di un’altra cittadinanza, è tenuto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge a presentare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di seguito «MAECI», ovvero agli uffici consolari competenti, una certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) rilasciata da istituti riconosciuti dagli uffici consolari. Gli uffici consolari trasmettono al MAECI i nominativi degli istituti riconosciuti per il loro inserimento in un apposito Registro.

Per il cittadino nato e residente all’estero e di età inferiore a diciotto anni, l’obbligo di cui al comma 1 si applica tra il compimento del diciottesimo e del venticinquesimo anno di età. La mancata presentazione della certificazione entro il venticinquesimo anno esprime la volontà della persona di rinunciare alla cittadinanza italiana. È esente dall’obbligo il cittadino italiano di età superiore a 70 anni e il cittadino italiano la cui disabilità permanente o i cui problemi di salute siano attestati da una certificazione medica che motivi l’impossibilità di conseguirla.

Per la certificazione di cui al comma 1 e per la certificazione di cui al comma 2, le dichiarazioni mendaci equivalgono alla rinuncia di cui al comma 2.»

Guida alla lettura per 1.0.8:

Propone l’introduzione di un requisito del tutto inedito per consentire ai cittadini già residenti e nati all’estero di conservare la cittadinanza.

Impatto: Impone ai doppi cittadini nati all’estero, i cui genitori e nonni siano anch’essi nati all’estero, l’onere di dimostrare la conoscenza della lingua italiana a livello B1 entro tre anni (ovvero tra i 18 e i 25 anni per chi sia attualmente minore). Il mancato adempimento viene equiparato a una rinuncia tacita alla cittadinanza. Sono previste deroghe per gli ultra-settantenni e per i soggetti affetti da disabilità certificate. Si tratterebbe di una condizione attiva vincolante (esame di lingua) per il mantenimento dello status civitatis per determinate categorie di cittadini all’estero, mutando la natura stessa dello ius sanguinis da diritto permanente acquisito alla nascita a status condizionato dalla dimostrazione di un legame continuo. Rappresenta una delle proposte più rilevanti tra gli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.0.9 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI]): Cittadinanza per discendenti remoti con legami accertati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente riconoscimento della cittadinanza)

La cittadinanza è riconosciuta al cittadino straniero discendente da un avo italiano oltre il secondo grado [ossia bisnonno o ascendente ulteriore] che abbia risieduto in Italia per almeno due anni, per motivi di studio o con un regolare contratto di lavoro, e che dimostri la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1.»

Guida alla lettura per 1.0.9:

Propone l’introduzione di un nuovo percorso per i discendenti più lontani basato su residenza e padronanza linguistica.

Impatto: Istituisce un canale dedicato per i discendenti oltre il nipote (bisnipoti e generazioni successive) per conseguire la cittadinanza. Richiede la residenza in Italia per almeno due anni (per studio o con regolare contratto di lavoro, ad esempio tramite un visto per residenza elettiva o altro titolo di soggiorno) E la certificazione B1 di italiano. Apre una via d’accesso per le linee genealogiche più distanti, subordinandola tuttavia a un legame personale qualificato (residenza sul territorio e competenza linguistica).

Emendamento 1.0.10 (Roberto Cataldi [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S]): Finanziamenti per i piccoli Comuni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure in favore dei piccoli comuni per fare fronte alle accresciute esigenze in materia di cittadinanza)

In considerazione della necessità di assicurare il completamento dell’esame delle istanze di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e al fine di consentire una più rapida trattazione delle domande presentate, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono autorizzati a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, mediante una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78… A tal fine, i comuni possono fare ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara…

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 e a 3 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282…».

Guida alla lettura per 1.0.10:

Propone lo stanziamento di risorse a favore dei piccoli Comuni per la gestione delle domande di cittadinanza.

Impatto: Autorizza i piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti), spesso destinatari di un elevato numero di domande presentate da discendenti che vi fissano la residenza, ad assumere personale a tempo determinato fino alla fine del 2026 per smaltire l’arretrato delle pratiche iure sanguinis. Stanzia a tale scopo apposite coperture finanziarie (1,5 milioni di euro per il 2025 e 3 milioni di euro per il 2026), con l’obiettivo di decongestionare gli uffici anagrafici e di stato civile comunali.

Emendamento 1.0.11 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI]): Deroga per i residenti nei borghi a rischio spopolamento

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure in favore dei piccoli borghi a rischio spopolamento)

I discendenti oltre il secondo grado già stabiliti e attualmente residenti nei comuni classificati a rischio di spopolamento possono presentare domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana, secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla data del 26 marzo 2025.»

Guida alla lettura per 1.0.11:

Propone una deroga specifica legata alla residenza effettiva in aree a rischio spopolamento.

Impatto: Consente ai discendenti oltre il nipote (bisnipoti e generazioni successive) di presentare istanza di riconoscimento in base alla disciplina previgente (anteriore al Decreto Tajani), a condizione che risultino già stabiliti e residenti in un Comune italiano ufficialmente classificato a rischio spopolamento. Lega così la conservazione dell’accesso alla cittadinanza per le generazioni più distanti al ripopolamento di specifici territori.

Emendamento 1.0.12 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI]): Permesso di soggiorno per discendenti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Permesso di soggiorno per discendenti di italiani)

Al cittadino straniero discendente di cittadino italiano, nato e residente all’estero, è rilasciato, a sua richiesta, un permesso di soggiorno per discendenti di italiani. Il permesso consente di risiedere, lavorare e svolgere attività economico-commerciali in Italia per il periodo di validità previsto dalla vigente disciplina sull’immigrazione.

Il titolare del permesso può avviare la domanda di naturalizzazione italiana qualora risieda ininterrottamente sul territorio italiano per almeno due anni, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge applicabili, ivi compresa la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1.

Con provvedimento del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definite le modalità e le condizioni per il rilascio, il rinnovo e l’eventuale revoca del permesso, nonché i criteri per l’accertamento della discendenza italiana del richiedente.»

Guida alla lettura per 1.0.12:

Propone l’istituzione di una specifica categoria di permesso di soggiorno riservata ai discendenti.

Impatto: Crea un nuovo titolo di soggiorno espressamente destinato ai discendenti di cittadini italiani residenti all’estero, consentendo loro di vivere e svolgere attività lavorativa legalmente in Italia. Dopo 2 anni di residenza continuativa con tale permesso, l’interessato potrebbe accedere alla domanda di naturalizzazione (istituto giuridico distinto dal riconoscimento ius sanguinis), subordinatamente al requisito linguistico di livello B1. Delinea pertanto un percorso di cittadinanza per residenza e naturalizzazione, anziché per riconoscimento ius sanguinis puro, a favore di quanti verrebbero esclusi dalle restrizioni proposte dagli emendamenti al Decreto 36.

Emendamenti potenzialmente relativi all’Articolo 2 (Entrata in vigore)

(Nota: Sebbene collocati in sequenza dopo gli emendamenti all’Articolo 1, questi emendamenti sembrano proporre nuovi articoli o modificare disposizioni connesse all’Articolo 2 del decreto-legge originario relativo all’entrata in vigore, ovvero introdurre norme a sé stanti.)

Emendamento 2.0.1 (Raffaella Paita [IV-C-RE], Dafne Musolino [IV-C-RE], et al. – Presunto medesimo gruppo firmatario di 1.12, 1.48, 1.0.7)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: …»

[Contiene un lungo elenco di modifiche proposte che ricalcano in gran parte l’emendamento 1.0.1, introducendo forme di ius soli e ius culturae, rimodulando i termini di residenza per la naturalizzazione, le tariffe, la disciplina dei minori, la nozione di residenza e le norme sulla revoca della cittadinanza per reati di terrorismo ex Art. 10-bis, ecc.]

Guida alla lettura per 2.0.1:

Si tratta di un’ulteriore proposta organica di riforma della Legge 91/1992, che riprende in larga misura le disposizioni su ius soli e ius culturae dell’1.0.1 integrando ulteriori innovazioni sostanziali.

Impatto: Analogamente all’1.0.1, punta a istituire rilevanti percorsi di acquisto della cittadinanza fondati sulla nascita sul territorio, sull’istruzione e sull’integrazione, intervenendo contestualmente sui requisiti di naturalizzazione, sui contributi, sui diritti dei minori e ridefinendo le condizioni per la revoca della cittadinanza concessa per naturalizzazione in caso di reati di terrorismo (presupponendo il possesso di un’altra nazionalità ed estendendo i termini per la revoca). Costituisce un pacchetto di riforma sistemico concepito per essere inserito a valle degli articoli principali del disegno di legge di conversione.

Emendamento 2.0.2 (Dafne Musolino [IV-C-RE], Raffaella Paita [IV-C-RE], et al. – Presunto medesimo gruppo firmatario di 1.12, 1.48, 1.0.7)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizione in materia di acquisto della cittadinanza)

Al di fuori dei casi del minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che… [condizioni ius scholae]…, la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 [matrimonio] e 9 [naturalizzazione] della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è subordinata al superamento di un esame di educazione civica volto a verificare la conoscenza da parte del richiedente dei profili sociali, giuridici e civici della collettività. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate linee guida recanti le modalità di svolgimento, i principi di contenuto e i criteri di valutazione dell’esame di cui al periodo precedente.»

Guida alla lettura per 2.0.2:

Propone l’introduzione di un nuovo requisito per la cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione ordinaria.

Impatto: Subordina la concessione della cittadinanza per matrimonio (Art. 5) o per ordinaria naturalizzazione per residenza (Art. 9) – a eccezione di chi acceda tramite le eventuali nuove regole di ius scholae – al superamento di un esame di educazione civica. Introduce una prova di conoscenza su ordinamento giuridico, società e istituzioni civiche italiane quale prerequisito vincolante per tali canali.

Emendamento 2.0.3 (Dafne Musolino [IV-C-RE], Raffaella Paita [IV-C-RE], et al. – Presunto medesimo gruppo firmatario di 1.12, 1.48, 1.0.7)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Fondo per la velocizzazione delle pratiche burocratiche relative alle istanze di cittadinanza)

Al fine di velocizzare le pratiche burocratiche all’interno delle prefetture in relazione alle procedure di verifica delle istanze per la concessione della cittadinanza, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito il «Fondo per la velocizzazione delle pratiche relative alle istanze di cittadinanza», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Le risorse del predetto Fondo possono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di strumenti informatici, software di ultima generazione, apparecchiature elettroniche, sistemi di intelligenza artificiale volti a supportare le attività degli uffici ministeriali dislocati sul territorio nazionale preposti alla verifica delle istanze di concessione della cittadinanza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Guida alla lettura per 2.0.3:

Propone l’istituzione di un fondo dedicato per accrescere l’efficienza amministrativa delle prefetture sul territorio nazionale.

Impatto: Istituisce un fondo di 3 milioni di euro annui specificamente destinato alle Prefetture (organi territoriali del Ministero dell’Interno competenti per le concessioni di cittadinanza per matrimonio e naturalizzazione) per l’acquisizione di dotazioni tecnologiche (infrastruttura IT, software, intelligenza artificiale) al fine di accelerare l’istruttoria delle istanze di concessione. L’obiettivo è incrementare la celerità delle procedure sul territorio italiano, affrontando un’ulteriore criticità operativa legata ai tempi della pubblica amministrazione che si affianca al tema degli emendamenti al Decreto 36.

Domande frequenti sugli emendamenti al Decreto 36

Quali sono i principali emendamenti proposti al Decreto 36?

Le proposte di emendamento al Decreto 36 (DDL 1432) spaziano ampiamente. Alcune mirano alla soppressione totale del decreto, altre a eliminarne l’efficacia retroattiva, a modificare le condizioni per l’accesso alla cittadinanza (es. distinguendo tra nascita dell’avo ed effettivo status civitatis, o introducendo l’iscrizione all’AIRE), a inserire lo ‘ius scholae’ (cittadinanza legata al ciclo scolastico), oppure a sospendere temporaneamente la ricezione di nuove domande per smaltire l’arretrato. Specifici emendamenti modulano termini temporali o criteri di ammissibilità basandosi sulla residenza pregressa dei genitori, sulla conoscenza della lingua da parte del richiedente, o sul servizio prestato in organismi di rappresentanza come i COMITES.

Gli emendamenti al Decreto 36 elimineranno l’effetto retroattivo?

Numerosi emendamenti chiave (tra cui 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15) propongono espressamente di eliminare la portata retroattiva dei limiti introdotti dal Decreto 36. Alcuni suggeriscono di applicare le nuove restrizioni esclusivamente ai nati successivamente all’entrata in vigore della legge, mentre altri propongono periodi transitori di garanzia (Emendamenti 1.16-1.20) prima dell’efficacia delle limitazioni.

Che cos’è il Decreto Tajani (Decreto-Legge 36/2025)?

Il Decreto Tajani, formalmente Decreto-Legge 36/2025, ha introdotto stringenti restrizioni al riconoscimento della cittadinanza italiana ‘iure sanguinis’ (per discendenza). Impone una vicinanza generazionale qualificata con l’Italia per i richiedenti nati all’estero e in possesso di altra nazionalità, richiedendo che il genitore o il nonno sia nato in Italia oppure che il genitore vi abbia risieduto prima della nascita del richiedente. Gli emendamenti rappresentano le proposte parlamentari di modifica o cancellazione di tale decreto. È possibile approfondire i contenuti originari del Decreto Tajani sulla cittadinanza italiana.

Vi sono proposte per cancellare integralmente il Decreto 36?

Sì, l’emendamento 1.1 propone la soppressione dell’Articolo 1 del disegno di legge di conversione (DDL 1432), che contiene il testo dispositivo del Decreto 36. Se approvato, tale emendamento cancellerebbe integralmente il decreto, ripristinando il quadro normativo previgente al 28 marzo 2025.

In che modo gli emendamenti proposti incidono sul termine del 27 marzo 2025 previsto dal Decreto 36?

Diversi emendamenti al Decreto 36 intervengono sulla data spartiacque del 27 marzo 2025 introdotta dal testo originale. Alcuni (come l’1.24) propongono di prorogare tale termine (ad esempio al 1° gennaio 2026). Altri (come gli emendamenti 1.22, 1.23, 1.25, 1.27, 1.28, 1.85) puntano ad ampliare la nozione di domanda presentata tempestivamente, includendovi la mera richiesta di appuntamento, l’inserimento in lista d’attesa, l’inoltro della modulistica anche in assenza di documentazione integrale, o l’avere un appuntamento calendarizzato entro una determinata finestra. L’emendamento 1.21 mira inoltre a chiarire quale sia la normativa sostanziale applicabile prima di tale scadenza, escludendo potenzialmente l’applicazione di circolari restrittive sopravvenute come la Circolare 43347.

Quali alternative alle restrizioni del Decreto 36 sono proposte in questi emendamenti?

Oltre alla soppressione del decreto o alla rimodulazione dei suoi requisiti, le soluzioni alternative proposte includono:

  1. L’introduzione dello ‘ius scholae’ (emendamenti 1.2 e 1.3), con attribuzione della cittadinanza fondata sulla nascita o residenza in Italia e sul completamento di cicli scolastici.
  2. La sospensione temporanea della ricezione di nuove domande ‘iure sanguinis’ (emendamenti 1.4 e 1.7) rispettivamente per 12 mesi o fino a marzo 2027, al fine di smaltire il carico arretrato (come le liste d’attesa consolari) e completare la riforma legislativa.
  3. L’apertura di nuovi percorsi basati su residenza effettiva in Italia, competenze linguistiche o percorsi formativi (es. 1.47, 1.50, 1.67, 1.0.9).
  4. L’istituzione di uno speciale permesso di soggiorno per discendenti finalizzato alla naturalizzazione agevolata (1.0.12).

“`

Desideri riacquistare la cittadinanza italiana perduta usufruendo della finestra temporanea di riapertura dei termini? Consulta la nostra Guida al riacquisto della cittadinanza italiana (Legge 74/2025 Art. 1 / Art. 17).

«Art. 1
(Disposizioni in materia di cittadinanza)

All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino alla conclusione del ciclo della scuola dell’obbligo e che abbia completato con profitto il medesimo ciclo scolastico, può diventare cittadino anche prima del compimento della maggiore età.

2-ter. Ai fini del comma 2, lo straniero deve presentare richiesta di ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti ed essere in possesso di un attestato, rilasciato dall’istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo della scuola dell’obbligo. L’attestato, sottoscritto congiuntamente da due docenti dell’ultimo anno della scuola dell’obbligo, deve contenere altresì una valutazione positiva in merito all’adesione dello studente ai valori e ai principi dell’identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del comportamento scolastico.

2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa agli uffici competenti alla formalizzazione della cittadinanza dal dirigente scolastico.

2-quinquies. La scuola, nel corso dell’ultimo mese di frequenza, organizza una cerimonia di consegna simbolica dell’attestato di idoneità all’acquisto della cittadinanza italiana”».

Guida alla lettura per 1.3:

Analogamente all’emendamento 1.2, questa proposta sostituisce il contenuto del Decreto Tajani con una differente formulazione di ius scholae.

Impatto: Elimina le restrizioni del Decreto Tajani. Propone il conferimento della cittadinanza agli stranieri nati in Italia che vi abbiano risieduto legalmente completando con profitto la scuola dell’obbligo, anche prima della maggiore età. Richiede un attestato scolastico e una valutazione positiva da parte di due docenti sull’adesione ai valori e principi dell’identità nazionale (tramite colloquio e condotta scolastica). Include inoltre adempimenti formali come la comunicazione istituzionale e una cerimonia simbolica. Rispetto all’1.2, questa versione è limitata ai soli nati in Italia ed enfatizza la valutazione valoriale, offrendo un’ulteriore direttrice alternativa nell’ambito degli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.4 (Roberto Cataldi [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1
(Sospensione temporanea delle procedure per l’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis)

Nelle more del riordino della disciplina vigente in materia di cittadinanza e al fine di consentire agli uffici consolari e comunali competenti di smaltire le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la presentazione di nuove istanze per l’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è sospesa per 12 mesi.

Ai sensi del comma 1, sono altresì sospese le domande per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via giudiziale, sia per linea di trasmissione materna che paterna.».

Guida alla lettura per 1.4:

Questo emendamento propone di sostituire le restrizioni sostanziali del Decreto Tajani con un approccio totalmente diverso: una moratoria temporanea sulle nuove domande.

Impatto: Elimina le limitazioni sui requisiti di ammissibilità imposte dal DL 36. Prevede invece una sospensione di 12 mesi per la presentazione di qualunque nuova domanda di cittadinanza iure sanguinis, sia per via amministrativa (consolati e comuni) sia per via giudiziale (tribunali). La finalità dichiarata è consentire agli uffici di smaltire l’arretrato in attesa di una riforma più organica. Interviene sulla questione del carico delle domande sollevata dal Governo ricorrendo alla sospensione temporanea anziché a restrizioni permanenti come quelle del decreto originario o di altri emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.5 (Andrea Giorgis [PD-IDP], Dario Parrini [PD-IDP], Marco Meloni [PD-IDP], Valeria Valente [PD-IDP], Francesco Giacobbe [PD-IDP], Francesca La Marca [PD-IDP], Andrea Crisanti [PD-IDP])

Sopprimere il comma 1.

Guida alla lettura per 1.5:

Questo emendamento mira al comma 1 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione (DDL 1432). Questo specifico comma costituisce la parte dispositiva che introduce il restrittivo articolo 3-bis nella Legge 91/1992.

Impatto: Sopprimendo questo comma principale, l’emendamento punta a eliminare le restrizioni centrali del Decreto Tajani (l’art. 3-bis, i requisiti generazionali, la retroattività), lasciando eventualmente intatte altre parti minori del decreto (se collocate in ulteriori commi dell’articolo 1). Rappresenta una modalità mirata per neutralizzare il decreto rispetto alla soppressione dell’intero articolo (come nell’emendamento 1.1).

Emendamento 1.6 (Roberto Cataldi [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis – 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza può presentare domanda per l’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) un genitore o adottante cittadino sia nato in Italia;

b) un genitore o adottante cittadino sia stato residente in Italia per almeno due anni consecutivi;

c) un ascendente di primo grado [nonno] dei genitori o adottanti cittadini sia nato in Italia”».

Guida alla lettura per 1.6:

Questo emendamento propone di riscrivere il cuore del Decreto Tajani (il nuovo art. 3-bis introdotto dal comma 1 dell’art. 1 del DDL 1432). Si tratta di una modifica di rilievo tra gli emendamenti al Decreto 36.

Impatto:

  • Nessuna retroattività: stabilisce espressamente che le regole si applicano “successivamente alla data di entrata in vigore”, eliminando l’efficacia retroattiva delle restrizioni.
  • Requisiti semplificati: rimuove le clausole di salvaguardia originarie (lettere a, b) legate alla scadenza del 27 marzo (non più necessarie in assenza di retroattività). Mantiene versioni semplificate delle condizioni per i futuri richiedenti nati all’estero con doppia cittadinanza:
    • Genitore nato in Italia (lettera c originaria).
    • Genitore residente in Italia per 2 anni (simile alla lettera d originaria, ma senza la limitazione temporale “prima della nascita”).
    • Nonno nato in Italia (lettera e originaria).
  • Rimuove il riferimento alla residenza biennale del genitore antecedente alla nascita (condizione d originaria).

Nel complesso, rende le restrizioni Tajani applicabili esclusivamente alle nascite future e ne semplifica i criteri applicativi.

Emendamento 1.7 (Francesca La Marca [PD-IDP])

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle more dell’approvazione di una riforma organica della legge sulla cittadinanza, la presentazione delle domande di accertamento del possesso della cittadinanza italiana al competente ufficio consolare o sindaco, nonché delle domande di accertamento giudiziale dello status civitatis, è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2027».

Guida alla lettura per 1.7:

Analogamente all’emendamento 1.4, questa proposta sostituisce le restrizioni del Decreto Tajani con una sospensione temporanea delle domande.

Impatto: Elimina le restrizioni sui requisiti previste dal DL 36. Propone invece di sospendere tutte le nuove istanze iure sanguinis sia amministrative che giudiziali dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 marzo 2027. È una finestra di sospensione più estesa rispetto a quella di 1.4, con lo scopo di garantire più tempo per lo smaltimento dell’arretrato (intervenendo su criticità quali le attese per gli appuntamenti consolari) e per una riforma legislativa organica. Costituisce un altro approccio distintivo tra gli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.8 (Paolo Tosato [Lega-PSd’Az], Erika Stefani [Lega-PSd’Az], Mara Bizzotto [Lega-PSd’Az], Roberto Pirovano [Lega-PSd’Az], Nicoletta Spelgatti [Lega-PSd’Az])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

  • a) all’alinea, sopprimere le parole da: «In deroga» fino alle seguenti parole: «n. 2358»;
  • b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) un genitore o adottante ovvero un ascendente di primo grado [nonno] dei genitori o adottanti sia cittadino»;
  • c) sopprimere le lettere d) ed e).

Guida alla lettura per 1.8:

Questo emendamento modifica il testo dell’art. 3-bis introdotto dal Decreto Tajani, conservandone l’impianto generale ma intervenendo sui requisiti. Sembra mantenere la retroattività.

Impatto:

  • Elimina il lungo elenco introduttivo di leggi derogate (operazione di coordinamento formale, inclusi i richiami alla legge del 1912).
  • Sostituisce la condizione (c) [genitore/adottante nato in Italia] con un nuovo requisito: il genitore/adottante OPPURE il nonno deve essere attualmente cittadino italiano. Sposta il baricentro dal luogo di nascita al possesso attuale dello status civitatis.
  • Sopprime le lettere originarie (d) [genitore residente per 2 anni prima della nascita] ed (e) [nonno nato in Italia].

Nel complesso, restringe notevolmente le eccezioni, rendendo l’ammissibilità (per coloro incisi dalla regola generale) dipendente quasi esclusivamente dal possesso attuale della cittadinanza italiana in capo al genitore/adottante o al nonno, a prescindere dal luogo in cui siano nati o abbiano risieduto.

Emendamento 1.9 (Orfeo Lopreiato [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  • a) all’alinea, sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «successivamente alla»;
  • b) sopprimere le lettere a), b) e d);
  • c) alla lettera c) sostituire le parole: «cittadino sia nato in Italia» con le seguenti: «sia cittadino italiano»;
  • d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) un ascendente di primo grado [nonno] dei genitori o adottanti cittadini sia cittadino italiano».

Guida alla lettura per 1.9:

Questo emendamento modifica profondamente l’art. 3-bis, rappresentando un’altra direttrice rilevante tra gli emendamenti al Decreto 36.

Impatto:

  • Nessuna retroattività: sostituisce “anche prima della” con “successivamente alla” data di entrata in vigore.
  • Eliminazione delle eccezioni legate alla scadenza: sopprime le clausole di salvaguardia (lettere a, b) per chi ha fatto domanda entro il 27 marzo.
  • Eliminazione del requisito di residenza: sopprime la condizione (d) sulla residenza dei genitori.
  • Condizioni ancorate allo status, non al luogo di nascita: sostituisce la lettera c) [genitore nato in Italia] con [genitore è cittadino italiano]. Sostituisce la lettera e) [nonno nato in Italia] con [nonno è cittadino italiano].

Nel complesso, le restrizioni si applicherebbero esclusivamente alle nascite future e l’ammissibilità dipenderebbe dal possesso della cittadinanza da parte del genitore o del nonno, non dal loro luogo di nascita.

Emendamento 1.10 (Orfeo Lopreiato [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  • a) all’alinea, sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «successivamente alla»;
  • b) sopprimere le lettere a) e b);
  • c) dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) sia stato iscritto nei registri dello stato civile e dell’anagrafe italiani entro un anno dalla nascita a cura di un genitore o adottante cittadino nato all’estero».

Guida alla lettura per 1.10:

Anche questo emendamento rimuove la retroattività, delineando tuttavia una via supplementare.

Impatto:

  • Nessuna retroattività: sostituisce “anche prima della” con “successivamente alla”.
  • Eliminazione delle eccezioni legate alla scadenza: sopprime le clausole a) e b).
  • Introduzione del canale di registrazione: conserva le condizioni originarie (c, d, e) relative alla nascita/residenza in Italia per genitori/nonni, ma aggiunge un nuovo canale di ammissibilità (e-bis): il richiedente mantiene il diritto se la sua nascita è stata registrata in Italia entro un anno da parte del genitore cittadino a sua volta nato all’estero. Introduce così una tutela imperniata sulla tempestiva trascrizione, anche qualora il genitore non soddisfi i requisiti di nascita o residenza in Italia. Questa proposta rappresenta un’ulteriore variante di rilievo tra gli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.11 (Raffaele Lombardo [CdI-NM-MAIE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», alinea, le parole: «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo».

Guida alla lettura per 1.11:

Si tratta di un emendamento diretto, incentrato esclusivamente sulla questione della retroattività.

Impatto: Rimuove l’applicazione retroattiva delle restrizioni previste dall’articolo 3-bis sostituendo “anche prima” con “successivamente”. Le nuove regole si applicherebbero unicamente ai nati dopo l’entrata in vigore della legge. Risolve direttamente uno dei nodi più controversi del Decreto 36 originario.

Emendamento 1.12 (Dafne Musolino [IV-C-RE], Raffaella Paita [IV-C-RE], Enrico Borghi [IV-C-RE], Silvia Fregolent [IV-C-RE], Annamaria Furlan [IV-C-RE], Daniela Sbrollini [IV-C-RE], Ivan Scalfarotto [IV-C-RE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «successivamente alla».

Guida alla lettura per 1.12:

Identico nella portata e negli effetti all’emendamento 1.11.

Impatto: Rimuove l’applicazione retroattiva dell’articolo 3-bis. È una proposta trasversale comune a diversi emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.13 (Tatjana Rojc [PD-IDP], Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «anche prima» con le seguenti: «successivamente alla».

Guida alla lettura per 1.13:

Identico negli effetti a 1.11 e 1.12.

Impatto: Rimuove l’applicazione retroattiva dell’articolo 3-bis.

Emendamento 1.14 (Licia Ronzulli [FI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: «si considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo [.]» con le seguenti: «si considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, salvo che, essendo nato precedentemente, sia discendente entro il secondo grado di cittadino italiano e manifesti la volontà di ottenere il riconoscimento della cittadinanza entro il termine di cinque anni dalla medesima data.»

Guida alla lettura per 1.14:

Questo emendamento elimina la retroattività generalizzata, introducendo tuttavia una specifica clausola di salvaguardia a termine per determinati discendenti già nati.

Impatto:

  • Nessuna retroattività generalizzata: la regola principale si applica solo a chi nasce dopo l’entrata in vigore della legge.
  • Clausola di salvaguardia limitata: introduce un’eccezione per i nati prima della legge: possono ottenere il riconoscimento secondo le regole previgenti se sono discendenti entro il secondo grado (figli o nipoti dell’emigrato italiano) E manifestano formalmente l’intenzione di richiedere la cittadinanza entro 5 anni dall’entrata in vigore della legge. In questo modo si evita di colpire indistintamente tutti i nati in precedenza, imponendo però un nuovo termine di decadenza e un limite generazionale (secondo grado) per questa platea, offrendo una soluzione di compromesso nell’ambito degli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.15 (Licia Ronzulli [FI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: «si considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo [.]», con le seguenti: «si considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, salvo che, essendo minorenne alla data del 27 marzo 2025, sia discendente entro il secondo grado di cittadino italiano e manifesti la volontà di ottenere il riconoscimento della cittadinanza entro il termine di cinque anni dalla medesima data.»

Guida alla lettura per 1.15:

Simile a 1.14, elimina la retroattività generale ma delinea una clausola di salvaguardia ancora più restrittiva.

Impatto:

  • Nessuna retroattività generale: la norma principale opera solo per i nati dopo l’entrata in vigore della legge.
  • Clausola di salvaguardia molto circoscritta: crea un’eccezione unicamente per i nati prima della legge che soddisfino tre requisiti cumulativi: essere ancora minorenni al 27 marzo 2025 (rilevante ai fini delle valutazioni sullo status di minore), essere discendenti entro il secondo grado (figli/nipoti), E manifestare la volontà entro 5 anni. Protegge esclusivamente un sottoinsieme dei soggetti potenzialmente incisi dalla retroattività del decreto originario.

Emendamenti da 1.16 a 1.20 (Dafne Musolino [IV-C-RE], Raffaella Paita [IV-C-RE], Enrico Borghi [IV-C-RE], Silvia Fregolent [IV-C-RE], Annamaria Furlan [IV-C-RE], Daniela Sbrollini [IV-C-RE], Ivan Scalfarotto [IV-C-RE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «[24 / 18 / 12 / 9 / 6] mesi successivamente alla»

Guida alla lettura per 1.16 a 1.20:

Questi cinque emendamenti propongono il medesimo meccanismo con diverse finestre temporali.

Impatto: Eliminano l’applicazione retroattiva immediata dell’articolo 3-bis. Anziché scattare dal 28 marzo 2025, le limitazioni entrerebbero in vigore solo dopo un periodo di grazia prestabilito (24, 18, 12, 9 o 6 mesi) successivo all’entrata in vigore della legge di conversione. Ciò concederebbe una finestra temporale definita dopo l’approvazione della legge per presentare le domande secondo il regime anteriore al Decreto Tajani, delineando un’attuazione scaglionata tra gli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.21 (Francesca La Marca [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sia riconosciuto lo status civitatis dell’interessato, nel rispetto della normativa vigente al 27 marzo 2025 e come applicabile antecedentemente all’entrata in vigore della circolare 3 ottobre 2024, n. 43347, a seguito di istanza, corredata della necessaria documentazione, presentata al competente ufficio consolare o sindaco entro e non oltre le ore 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025;».

Guida alla lettura per 1.21:

Questo emendamento modifica la prima clausola di salvaguardia (lettera a) del Decreto Tajani, volta a tutelare le domande presentate entro il termine del 27 marzo.

Impatto: Mantiene la scadenza, ma specifica che la disciplina applicabile non è solo quella previgente al DL 36, bensì specificamente quella applicabile prima dell’adozione della circolare del Ministero dell’Interno (n. 43347 del 3 ottobre 2024). L’obiettivo è escludere le interpretazioni amministrative o i requisiti introdotti da tale circolare (in tema di minor issue) per le domande depositate entro il termine, garantendo che siano giudicate esclusivamente sulla base del diritto anteriore sia al decreto sia alla circolare. Ciò evidenzia il nodo cruciale del rapporto tra direttive amministrative e legge formale nel quadro degli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.22 (Francesco Giacobbe [PD-IDP], Francesca La Marca [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sia riconosciuto lo status civitatis dell’interessato, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di richiesta di appuntamento, presentata entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, al competente ufficio consolare o sindaco.».

Guida alla lettura per 1.22:

Questo emendamento amplia notevolmente la portata della prima clausola di salvaguardia (lettera a) del Decreto Tajani.

Impatto: Invece di richiedere una domanda completa già depositata entro il 27 marzo 2025, tutela chiunque abbia semplicemente richiesto un appuntamento entro la data di entrata in vigore della legge di conversione (DDL 1432). Ciò sposta in avanti in misura determinante il termine utile e include una platea molto più vasta sotto il regime previgente, affrontando le note criticità relative alla disponibilità di appuntamenti consolari.

Emendamento 1.23 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «corredata della necessaria documentazione».

Guida alla lettura per 1.23:

Introduce una modifica circoscritta ma di notevole impatto pratico alla prima clausola di salvaguardia (lettera a) del Decreto Tajani.

Impatto: Sopprime il requisito secondo cui la domanda presentata entro il termine del 27 marzo debba essere stata “corredata della necessaria documentazione”. Ciò implica che il mero deposito dell’istanza entro la scadenza sarebbe sufficiente per mantenere la copertura delle norme previgenti, anche qualora i relativi documenti a supporto venissero integrati in seguito.

Emendamento 1.24 (Antonio Nicita [PD-IDP], Francesco Giacobbe [PD-IDP], Tatjana Rojc [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: «della medesima data» con le seguenti: «del 1° gennaio 2026».

Guida alla lettura per 1.24:

Questo emendamento interviene sui termini temporali fissati nelle prime due clausole di salvaguardia (lettere a e b) dell’articolo 3-bis del Decreto Tajani.

Impatto: Posticipa la scadenza per la presentazione delle domande amministrative (lettera a) o per l’avvio delle azioni giudiziarie (lettera b) da valutare secondo la disciplina previgente. Anziché al 27 marzo 2025, il termine verrebbe fissato al 1° gennaio 2026. Si tratta di una proroga considerevole del periodo transitorio, tra le principali modifiche proposte in questi emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.25 (Andrea Crisanti [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «della medesima data» con le parole: «del 27 marzo 2025 ovvero che dimostrino di aver richiesto o di essere in attesa, alla medesima data, della fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda».

Guida alla lettura per 1.25:

Questo emendamento estende la portata della prima clausola di salvaguardia (lettera a) del Decreto Tajani.

Impatto: Mantiene la scadenza del 27 marzo 2025 per le domande formalmente depositate, ma specifica che sono coperti dalle norme previgenti anche coloro che dimostrino di aver richiesto o di essere in lista d’attesa (rispondendo al problema dei ritardi consolari) per la fissazione di un appuntamento a tale data, pur non avendo ancora potuto depositare materialmente l’istanza.

Emendamento 1.26 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI], Francesco Pellegrino [IV-C-RE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le domande di riconoscimento dell’acquisto della cittadinanza per coloro che sono nati nei sei mesi antecedenti il termine del 27 marzo 2025 sono comunque ammesse fino al 30 settembre 2025».

Guida alla lettura per 1.26:

Aggiunge una specifica deroga temporale alla prima clausola di salvaguardia (lettera a).

Impatto: Crea una finestra di proroga: i nati tra la fine di settembre 2024 e il 27 marzo 2025 (i sei mesi antecedenti la scadenza) avrebbero tempo fino al 30 settembre 2025 per presentare domanda secondo la disciplina previgente. Ciò tutela la situazione dei neonati venuti alla luce poco prima del blocco, per i quali le famiglie non avevano potuto provvedere tempestivamente al deposito, profilo di rilievo per le istanze riguardanti minori.

Emendamento 1.27 (Licia Ronzulli [FI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:

«Ai fini del presente articolo, si considerano presentate entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 anche le istanze per le quali sia documentata una prenotazione dell’appuntamento o la conferma dell’inserimento in lista d’attesa, purché formalizzata entro tale termine presso il competente ufficio consolare o comunale e purché il richiedente sia discendente entro il secondo grado di cittadino italiano.»

Guida alla lettura per 1.27:

Analogamente alla proposta 1.25, questo emendamento chiarisce e amplia la portata della prima clausola di salvaguardia (lettera a), introducendo tuttavia un limite generazionale.

Impatto: Conferma che la disponibilità di una prenotazione documentata o l’inserimento in lista d’attesa entro il 27 marzo equivale al rispetto del termine (intervenendo ancora sui ritardi consolari). Tuttavia, circoscrive tale apertura unicamente ai richiedenti che siano discendenti entro il secondo grado (figli o nipoti in linea retta del cittadino italiano emigrato), inserendo un filtro generazionale nelle clausole di salvaguardia degli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.28 (Mariastella Gelmini [Azione-RE])

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) è riconosciuto lo status di cittadino della persona interessata, in conformità alla normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora alla medesima data l’interessato abbia manifestato un formale interesse mediante richiesta di appuntamento, inserimento in liste di attesa o documentazione attestante l’avvio di una interlocuzione con la competente autorità consolare o comunale;

a-ter) è riconosciuto lo status di cittadino della persona interessata, in conformità alla normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora alla medesima data sia in possesso di conferma di prenotazione o comunicazione ufficiale di inserimento nella lista di attesa per la convocazione presso il consolato territorialmente competente.

Guida alla lettura per 1.28:

Questa proposta inserisce due nuove clausole di salvaguardia (a-bis, a-ter) all’articolo 3-bis, ampliando notevolmente le ipotesi di tutela secondo il regime normativo previgente.

Impatto:

  • (a-bis): Include coloro che hanno manifestato un «formale interesse» entro il 27 marzo mediante richiesta di appuntamento, lista d’attesa o prova documentale dell’avvio di contatti con l’autorità consolare o comunale.
  • (a-ter): Riconosce una tutela specifica a chi possedeva una conferma di prenotazione o una comunicazione ufficiale di inserimento in lista d’attesa entro il 27 marzo.

Tali disposizioni assicurano una salvaguardia estesa a quanti avevano intrapreso l’iter prima della scadenza, pur senza aver depositato l’istanza formale, mitigando l’effetto perentorio del termine fissato dal decreto.

Emendamento 1.29 (Mario Borghese [CdI-NM-MAIE], Michaela Biancofiore [CdI-NM-MAIE], Mariastella Gelmini [Azione-RE], Fausto Versace [FI])

All’articolo 1, comma 1, lettera c), sostituire le parole «sia nato in Italia» con la parola «italiano».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

Guida alla lettura per 1.29:

Modifica le condizioni di deroga previste dall’articolo 3-bis del Decreto Tajani.

Impatto:

  • Riformula la condizione di cui alla lettera c) richiedendo che il genitore o adottante sia cittadino italiano, anziché specificamente nato in Italia.
  • Sopprime integralmente la lettera d), che richiedeva la residenza biennale del genitore in Italia prima della nascita del figlio.

Questo sposta il requisito cardine dal luogo di nascita o dalla residenza al possesso dello status di cittadino italiano in capo al genitore.

Emendamento 1.30 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sia nato in Italia» con le seguenti: «sia italiano».

Guida alla lettura per 1.30:

Identico negli effetti alla prima parte dell’emendamento 1.29.

Impatto: Modifica la lettera c) dell’articolo 3-bis richiedendo che il genitore o adottante sia cittadino italiano, anziché nato in Italia.

Emendamento 1.31 (Francesca La Marca [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), dopo la parola: «Italia» aggiungere le seguenti: «o sia cittadino italiano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Guida alla lettura per 1.31:

Introduce un’ulteriore modalità alternativa per soddisfare il requisito di cui alla lettera c) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Il richiedente accede al riconoscimento non solo se il genitore o adottante è nato in Italia (regola base), ma anche qualora il genitore possieda la cittadinanza italiana da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Introduce un criterio basato sulla stabilità temporale dello status di cittadinanza del genitore.

Emendamento 1.32 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sia stato iscritto all’AIRE anteriormente alla data di nascita o di adozione del figlio;».

Guida alla lettura per 1.32:

Aggiunge una nuova via alternativa per soddisfare la condizione di cui alla lettera c) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Il richiedente è ammesso al riconoscimento non solo se il genitore o adottante è nato in Italia, ma anche se risulta iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) prima della data di nascita o adozione del figlio. Questo criterio valorizza la tempestiva registrazione anagrafica all’estero del genitore prima dell’evento generazionale.

Emendamento 1.33 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sia iscritto all’AIRE;».

Guida alla lettura per 1.33:

Simile alla proposta 1.32, ma privo di limitazioni temporali rispetto alla nascita.

Impatto: Rende sufficiente l’iscrizione all’AIRE del genitore o adottante per soddisfare la condizione sub (c), a prescindere dal momento in cui l’iscrizione sia avvenuta.

Emendamento 1.34 (Andrea Crisanti [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sia iscritto all’AIRE».

Guida alla lettura per 1.34:

Identico negli effetti all’emendamento 1.33.

Impatto: Aggiunge l’iscrizione all’AIRE del genitore o adottante quale percorso alternativo per soddisfare la condizione di cui alla lettera c).

Emendamento 1.35 (Vincenza Gaudiano [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: «anteriormente alla data di nascita o di adozione del figlio».

Guida alla lettura per 1.35:

Modifica la condizione di cui alla lettera d) dell’articolo 3-bis (requisito di residenza del genitore).

Impatto: Elimina il vincolo temporale che richiedeva che i due anni di residenza continuativa in Italia del genitore o adottante fossero maturati *prima* della nascita o adozione del figlio. La residenza biennale potrebbe dunque essere maturata in qualunque momento.

Emendamento 1.36 (Andrea Crisanti [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o abbia svolto un intero mandato nel Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) o in uno dei Comitati degli Italiani all’Estero (COMITES)».

Guida alla lettura per 1.36:

Introduce un’alternativa per soddisfare la lettera d) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Il richiedente soddisfa il requisito non solo se il genitore ha risieduto in Italia per due anni prima della nascita, ma anche qualora il genitore abbia svolto un mandato completo nel CGIE o in un COMITES (organi rappresentativi degli italiani all’estero), equiparando l’impegno istituzionale alla residenza fisica sul territorio nazionale.

Ulteriori emendamenti proposti al Decreto 36 (Continua)

Emendamento 1.37 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un ascendente cittadino fino al secondo grado [genitore o nonno] dei genitori o adottanti cittadini sia nato in Italia o vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi anteriormente alla data della loro nascita».

Guida alla lettura per 1.37:

Sostituisce la condizione di cui alla lettera e) dell’articolo 3-bis (nonno nato in Italia).

Impatto: Amplia notevolmente la portata della lettera e): il richiedente può beneficiare della deroga se un ascendente fino al secondo grado del genitore (ossia il genitore o il nonno del genitore) è nato in Italia oppure vi ha risieduto per almeno due anni continuativi prima della nascita del genitore. Di fatto, fonde ed estende le condizioni previste alle lettere c), d) ed e).

Emendamento 1.38 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un ascendente cittadino fino al secondo grado [genitore o nonno] dei genitori o adottanti cittadini sia nato in Italia o vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi anteriormente alla data della loro nascita, a condizione che presenti domanda di riconoscimento della cittadinanza entro il 30 settembre 2025.».

Guida alla lettura per 1.38:

Disposizione analoga alla 1.37 con l’aggiunta di un termine di decadenza.

Impatto: Amplia la condizione sub (e) come nella proposta 1.37 (nascita o residenza biennale dell’ascendente in Italia), ma impone che l’istanza di riconoscimento sia presentata entro il termine perentorio del 30 settembre 2025.

Emendamento 1.39 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un ascendente cittadino di primo grado [nonno] dei genitori o adottanti cittadini sia nato in Italia o vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi anteriormente alla data della loro nascita».

Guida alla lettura per 1.39:

Riformula la lettera e) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Integra la condizione originaria (nonno nato in Italia) aggiungendo l’alternativa della residenza continuativa del nonno in Italia per almeno due anni prima della nascita del genitore, mantenendo il vincolo al primo grado di ascendenza del genitore.

Emendamento 1.40 (Mario Borghese [CdI-NM-MAIE], Michaela Biancofiore [CdI-NM-MAIE], Mariastella Gelmini [Azione-RE], Fausto Versace [FI])

All’articolo 1, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) un ascendente di primo grado [nonno] dei genitori o adottanti sia cittadino italiano».

Guida alla lettura per 1.40:

Sostituisce la lettera e) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Sostituisce il requisito della nascita in Italia del nonno con il mero possesso dello status di cittadino italiano in capo all’ascendente di primo grado, replicando per i nonni l’impostazione degli emendamenti 1.29 e 1.30 per i genitori.

Emendamento 1.41 (Raffaele Lombardo [CdI-NM-MAIE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera e), dopo le parole «di primo» aggiungere le parole «o di secondo».

Guida alla lettura per 1.41:

Modifica la lettera e) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Estende la condizione della nascita in Italia anche agli ascendenti di secondo grado del genitore (ossia i bisnonni del richiedente), allargando di un’ulteriore generazione l’efficacia della deroga.

Emendamento 1.42 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera e), sostituire le parole: «sia nato in Italia» con le seguenti: «sia italiano».

Guida alla lettura per 1.42:

Identico negli effetti alla proposta 1.40.

Impatto: Richiede che il nonno sia cittadino italiano, anziché nato sul territorio nazionale.

Emendamento 1.43 (Francesca La Marca [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera e), dopo le parole: «un ascendente cittadino di primo grado [nonno] dei genitori o adottanti cittadini sia nato in Italia» aggiungere le seguenti: «o sia cittadino italiano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Guida alla lettura per 1.43:

Aggiunge una via alternativa per la lettera e) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Ammette il riconoscimento qualora l’ascendente di primo grado del genitore risulti cittadino italiano da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della legge, analogamente a quanto previsto dall’emendamento 1.31 per i genitori.

Emendamento 1.44 (Raffaele Lombardo [CdI-NM-MAIE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine: «o il loro status di cittadino italiano sia già stato accertato in sede amministrativa o giudiziale, anche con provvedimento non ancora definitivo»:

Guida alla lettura per 1.44:

Aggiunge un’ulteriore fattispecie alla lettera e) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Il richiedente accede al riconoscimento anche qualora lo status di cittadino dell’ascendente sia già stato accertato in sede amministrativa o giudiziale (inclusi i giudizi della linea materna 1948), persino in pendenza di passaggio in giudicato della decisione.

Emendamento 1.45 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sia iscritto all’AIRE.».

Guida alla lettura per 1.45:

Aggiunge un’alternativa per la lettera e) dell’articolo 3-bis.

Impatto: Ammette il riconoscimento se l’ascendente di primo grado del genitore è iscritto all’AIRE, specularmente agli emendamenti 1.33 e 1.34 formulati per i genitori.

Emendamento 1.46 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sia stato iscritto all’AIRE anteriormente alla data di nascita o di adozione del figlio;».

Guida alla lettura per 1.46:

Il testo estende all’ascendente di primo grado la formula utilizzata per i genitori nell’emendamento 1.32.

Impatto: Riconosce la cittadinanza qualora l’ascendente risultasse iscritto all’AIRE anteriormente alla data di nascita o adozione, valorizzando l’iscrizione anagrafica formale pregressa.

Emendamento 1.47 (Mariastella Gelmini [Azione-RE], Fausto Versace [FI])

All’articolo 1, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«f) un ascendente cittadino fino al terzo grado [bisnonno] è o è stato cittadino italiano e l’interessato ha conseguito almeno una laurea triennale o titolo equipollente presso università italiane ovvero un diploma di istruzione secondaria superiore presso scuole italiane statali o paritarie all’estero;

g) un ascendente cittadino fino al terzo grado è o è stato cittadino italiano e l’interessato ha risieduto in Italia per almeno un anno e ha conseguito una certificazione di lingua italiana di livello non inferiore a B1 del QCER»

Guida alla lettura per 1.47:

Aggiunge due nuove lettere (f e g) all’articolo 3-bis, estendendo la trasmissione fino al terzo grado (bisnonno) in presenza di specifici titoli formativi o linguistici del richiedente.

Impatto: Crea nuovi percorsi di accesso per chi discende da bisnonni italiani, purché abbia conseguito una laurea in Italia o un diploma presso scuole italiane all’estero, oppure abbia risieduto in Italia per almeno un anno ottenendo una certificazione linguistica di livello B1.

Emendamento 1.48 (Dafne Musolino [IV-C-RE], Raffaella Paita [IV-C-RE], Enrico Borghi [IV-C-RE], Silvia Fregolent [IV-C-RE], Annamaria Furlan [IV-C-RE], Daniela Sbrollini [IV-C-RE], Ivan Scalfarotto [IV-C-RE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis. un genitore o adottante cittadino sia nato all’estero, qualora entro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri dello stato civile e della popolazione

e-ter. il discendente di cittadino italiano nato all’estero, al di fuori dell’ipotesi di cui alla lettera precedente, può riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione da presentare all’Autorità consolare, allegando prova della conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1 del “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue” e/o dimostrazione di appartenenza a un circolo riconosciuto dallo Stato italiano.»

Guida alla lettura per 1.48:

Aggiunge due nuove fattispecie all’articolo 3-bis (lettere e-bis ed e-ter).

Impatto:

  • (e-bis): Consente il riconoscimento se il genitore è nato all’estero, purché la domanda di iscrizione della nascita sia presentata entro 5 anni.
  • (e-ter): Prevede una disciplina di riacquisto per i discendenti nati all’estero esclusi dalla lettera e-bis, mediante dichiarazione consolare unita a una certificazione linguistica B1 e/o all’adesione a un circolo o associazione italiana riconosciuta dallo Stato.

Emendamento 1.49 (Raffaele Lombardo [CdI-NM-MAIE])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) un genitore cittadino ha richiesto l’iscrizione o la trascrizione dell’atto di nascita del figlio ai fini dell’attribuzione della cittadinanza italiana per discendenza entro il primo anno di vita di quest’ultimo presso la competente autorità amministrativa, salvo cause di forza maggiore;

e-ter) se il genitore cittadino non ha proceduto all’iscrizione di cui alla lettera e-bis), che [il richiedente] presenti direttamente la domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza entro un anno dal compimento della maggiore età o dal diverso momento in cui sia stata accertata la filiazione o la cittadinanza del genitore, salvo cause di forza maggiore.

Guida alla lettura per 1.49:

Introduce due condizioni concatenate imperniate sulla tempestività dell’iniziativa del genitore o del figlio divenuto maggiorenne.

Impatto:

  • (e-bis): Il riconoscimento è ammesso se il genitore ha richiesto la trascrizione dell’atto entro il primo anno di vita del figlio.
  • (e-ter): In difetto di adempimento tempestivo da parte del genitore, il figlio può presentare direttamente la domanda entro un anno dal compimento della maggiore età (raggiungimento dei 18 anni) o dalla data di accertamento della filiazione/cittadinanza del genitore.

Emendamento 1.50 (Francesco Giacobbe [PD-IDP], Tatjana Rojc [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) si considera altresì avente diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana colui che è nato all’estero ed è discendente di ascendente di terzo grado [bisnonno] nato in Italia, a condizione che il richiedente dimostri la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), certificata da ente riconosciuto dallo Stato italiano.»

Guida alla lettura per 1.50:

Aggiunge un’eccezione volta a consentire il riconoscimento della cittadinanza derivante da bisnonno.

Impatto: Consente la trasmissione fino al terzo grado (bisnonno nato in Italia), subordinatamente alla prova da parte del richiedente della conoscenza dell’italiano a livello B1 QCER certificato da ente riconosciuto.

Emendamento 1.51 (Roberto Cataldi [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) sia in possesso di una certificazione di lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), qualora un genitore o adottante cittadino ovvero un ascendente cittadino di primo grado [nonno] dei genitori o adottanti cittadini siano nati all’estero;».

Guida alla lettura per 1.51:

Introduce un requisito linguistico per specifiche circostanze di nascita all’estero delle generazioni ascendenti.

Impatto: Impone la certificazione linguistica B1 qualora il collegamento derivi da un genitore o un nonno nati entrambi all’estero, bilanciando l’assenza della nascita in Italia con la competenza linguistica del richiedente.

Emendamento 1.52 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) un genitore o adottante cittadino sia nato all’estero e sia presentata richiesta di iscrizione del medesimo [figlio] nei registri dello stato civile e della popolazione prima del compimento del diciottesimo anno di età del figlio.».

Guida alla lettura per 1.52:

Introduce una deroga basata sulla trascrizione effettuata prima della maggiore età.

Impatto: Consente il riconoscimento se il genitore è nato all’estero, purché l’atto di nascita del figlio sia registrato prima del compimento dei 18 anni. Rappresenta una finestra temporale più ampia rispetto ai limiti di 1 o 5 anni proposti in altri emendamenti.

Emendamento 1.53 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti al competente ufficio consolare o al sindaco domanda di iscrizione del proprio figlio nei registri dello stato civile e della popolazione prima del compimento del diciottesimo anno di età del figlio».

Guida alla lettura per 1.53:

Molto simile alla proposta 1.52, incentrata sull’atto del genitore.

Impatto: Riconosce la cittadinanza se il genitore (a prescindere da dove sia nato, purché cittadino) presenta istanza di iscrizione prima del diciottesimo anno di età del figlio.

Emendamento 1.54 (Tatjana Rojc [PD-IDP], Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) un genitore o adottante cittadino sia nato all’estero, qualora entro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri dello stato civile e della popolazione.».

Guida alla lettura per 1.54:

Identico negli effetti alla prima parte (e-bis) dell’emendamento 1.48.

Impatto: Ammette il riconoscimento qualora il genitore sia nato all’estero, purché l’istanza di trascrizione sia depositata entro 5 anni dalla nascita.

Emendamento 1.55 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti al competente ufficio consolare o al sindaco domanda di iscrizione del proprio figlio nei registri dello stato civile e della popolazione entro ventiquattro mesi dalla nascita».

Guida alla lettura per 1.55:

Simile alla 1.53, ma con una finestra temporale più ristretta.

Impatto: Riconosce la cittadinanza se il genitore cittadino richiede l’iscrizione del figlio entro 24 mesi (2 anni) dalla nascita.

Emendamento 1.56 (Vincenza Gaudiano [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) un genitore o adottante cittadino sia nato all’estero e abbia già uno o più figli cittadini».

Guida alla lettura per 1.56:

Introduce un’eccezione fondata sullo status dei fratelli.

Impatto: Consente il riconoscimento se il genitore (nato all’estero) ha già altri figli riconosciuti cittadini italiani, tutelando l’unità dello status civitatis all’interno della medesima fratellanza.

Emendamento 1.57 (Andrea Crisanti [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) un genitore e un fratello o sorella siano in possesso della cittadinanza italiana.».

Guida alla lettura per 1.57:

Analogo alla proposta 1.56 con diversa formulazione testuale.

Impatto: Consente il riconoscimento qualora il richiedente abbia sia il genitore sia un fratello o sorella già in possesso della cittadinanza italiana.

Emendamento 1.58 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis.) abbia un fratello o una sorella italiani nati prima del 27 marzo 2025.».

Guida alla lettura per 1.58:

Introduce una specifica deroga per chi ha fratelli o sorelle nati prima della scadenza del decreto.

Impatto: Consente al richiedente di beneficiare della disciplina previgente qualora abbia un fratello o una sorella nati prima del 27 marzo 2025 e titolari della cittadinanza italiana, risolvendo la disparità tra fratelli nati prima e dopo il termine fissato dal decreto.

Emendamenti da 1.59 a 1.66 (Andrea Crisanti [PD-IDP]): Eccezioni basate sui legami del richiedente

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) discenda da cittadini italiani e [soddisfi una delle seguenti condizioni]:»

  • (1.59): sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola italiana all’estero.
  • (1.60): sia in possesso di un certificato di frequenza di un corso di lingua italiana rilasciato da una scuola italiana all’estero o da un istituto estero.
  • (1.61): abbia conseguito un titolo di studio accademico in Italia.
  • (1.62): abbia completato un periodo di studio in Italia nell’ambito del programma Erasmus/Erasmus+.
  • (1.63): sia autore di libri o articoli in lingua italiana, ovvero presti la propria attività lavorativa presso organi di informazione in lingua italiana all’estero.
  • (1.64): presti servizio presso ambasciate, consolati o istituti italiani di cultura all’estero.
  • (1.65): dimostri di aver lavorato ininterrottamente per oltre due anni presso un patronato italiano all’estero.
  • (1.66): lavori all’estero presso società controllate o collegate di imprese registrate in Italia.

Guida alla lettura per 1.59 a 1.66:

Questa serie di emendamenti introduce molteplici ipotesi derogatorie alternative (tutte rubricate come e-bis) imperniate sui legami effettivi del richiedente con l’Italia, sul piano formativo, culturale o professionale, anche per discendenze oltre il genitore o nonno.

Impatto: Crea specifici canali di accesso basati sul percorso individuale: istruzione presso scuole o atenei italiani, mobilità Erasmus, competenze linguistiche e pubblicazioni, impiego nella diplomazia, nei patronati o in aziende italiane all’estero. Sposta il focus dai vincoli anagrafici dei predecessori ai legami attuali del richiedente con la comunità italiana.

Emendamento 1.67 (Tatjana Rojc [PD-IDP], Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) è riconosciuto lo status di cittadino della persona interessata, in conformità alla normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora l’interessato dimostri la discendenza da cittadino italiano e abbia risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia per un periodo non inferiore a un anno alla data della domanda.».

Guida alla lettura per 1.67:

Introduce una deroga fondata sulla combinazione tra discendenza e residenza sul territorio nazionale.

Impatto: Consente il riconoscimento secondo le regole previgenti qualora il richiedente provi la discendenza da un cittadino italiano (senza limiti generazionali espliciti) e abbia maturato almeno un anno di residenza continuativa e legale in Italia alla data di presentazione dell’istanza.

Emendamento 1.68 (Licia Ronzulli [FI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis» comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) è riconosciuto lo status di cittadino della persona interessata, in conformità alla normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora dimostri la discendenza da cittadino italiano entro il secondo grado [figlio/nipote], e abbia risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia per un periodo non inferiore a due anni.»

Guida alla lettura per 1.68:

Simile alla 1.67 ma con vincoli più stringenti sia sul grado sia sulla durata del soggiorno.

Impatto: Riconosce la cittadinanza secondo la disciplina anteriore al decreto qualora il richiedente dimostri la discendenza entro il secondo grado (genitore o nonno) e abbia risieduto legalmente in Italia per almeno due anni continuativi.

Emendamento 1.69 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis.) un ascendente cittadino di qualsiasi grado ove l’interessato risieda in Paesi sottoposti a regimi dittatoriali o non rispettosi dei diritti umani che possano rappresentare un pericolo per la propria vita.»

Guida alla lettura per 1.69:

Introduce una clausola di salvaguardia umanitaria.

Impatto: Disapplica ogni limite generazionale per i richiedenti residenti in Paesi soggetti a regimi dittatoriali o non rispettosi dei diritti umani, nei quali la loro vita sia in pericolo, rendendo sufficiente la discendenza da un avo italiano di qualsiasi grado.

Emendamento 1.70 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Chi è nato all’estero da cittadino italiano successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non residente in Italia e in possesso di altra cittadinanza, acquista la cittadinanza italiana qualora, entro ventiquattro mesi dalla nascita, sia presentata domanda di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita nei registri dello stato civile e della popolazione italiani».

Guida alla lettura per 1.70:

Inserisce un nuovo comma (1-bis) all’articolo 3-bis, definendo una regola per le future nascite all’estero.

Impatto: Per i bambini nati all’estero da cittadino italiano dopo l’entrata in vigore della legge, non residenti e con doppia cittadinanza, la cittadinanza italiana è acquisita se la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita è presentata entro 24 mesi dalla nascita.

Emendamento 1.71 (Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono altresì apportate le seguenti modificazioni:…» [Introduce testo identico all’Emendamento 1.2 in materia di ius scholae]

«1-ter. L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69… è abrogato.»

«1-quater. Con regolamento… si provvede a coordinare, riordinare e raccogliere in un testo unico le disposizioni regolamentari vigenti in materia di cittadinanza…»

Guida alla lettura per 1.71:

Propone di inserire nuovi commi dopo quello recante l’articolo 3-bis.

Impatto: Conserva la struttura dell’articolo 3-bis affiancandovi le norme sullo ius scholae proposte nell’emendamento 1.2, collegando la riforma del diritto per discendenza all’apertura dell’integrazione scolastica per i residenti in Italia, unitamente al riordino regolamentare.

Emendamento 1.72 (Adriano Paroli [FI], Daniela Ternullo [FI], Mario Occhiuto [FI])

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 1, all’alinea, dopo le parole: “secondo grado”, sono inserite le seguenti: «siano o»;

b) all’articolo 9, comma 1, lettera a), dopo le parole: «secondo grado», sono inserite le seguenti: «siano o».»

Guida alla lettura per 1.72:

Propone interventi puntuali di coordinamento agli articoli 4 e 9 della legge 91/1992, relativi alle condizioni di acquisto e alla naturalizzazione per discendenza.

Impatto: Inserisce le parole «siano o» per chiarire che le disposizioni agevolate si applicano qualora l’ascendente entro il secondo grado sia attualmente o sia stato precedentemente cittadino italiano.

Emendamento 1.73 (Adriano Paroli [FI], Daniela Ternullo [FI], Mario Occhiuto [FI])

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il minore straniero o apolide, di cui il padre o la madre siano cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà di acquisto e se, successivamente alla dichiarazione, risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia. Raggiunta la maggiore età, l’interessato può rinunziare alla cittadinanza qualora in possesso di altra cittadinanza.”.’.».

Guida alla lettura per 1.73:

Propone l’inserimento di un comma 1-bis all’articolo 4 della legge 91/1992.

Impatto: Disciplina un canale di acquisto per i figli minori (stranieri o apolidi) di genitore cittadino per nascita, subordinato alla dichiarazione di volontà dei genitori e a una successiva residenza legale continuativa di almeno due anni in Italia.

Emendamento 1.74 (Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:…» [Introduce testo identico all’Emendamento 1.3 in materia di ius scholae per i nati in Italia].

Guida alla lettura per 1.74:

Similmente all’emendamento 1.71, abbina alla conversione del decreto la disciplina dello ius scholae.

Impatto: Mantiene l’articolo 3-bis introducendo la facoltà di acquisto della cittadinanza per i nati in Italia al completamento con profitto del ciclo scolastico dell’obbligo.

Emendamento 1.75 (Adriano Paroli [FI], Daniela Ternullo [FI], Mario Occhiuto [FI])

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o di riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi ovvero, se di età inferiore a due anni, dalla nascita.”.’.».

Guida alla lettura per 1.75:

Interviene sull’articolo 14 della legge 91/1992, che disciplina l’acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori conviventi con il genitore che acquista o riacquista lo status civitatis.

Impatto: Subordina l’acquisto automatico a un requisito di residenza in Italia: il minore deve risiedere legalmente in Italia da almeno due anni continuativi (o dalla nascita se di età inferiore a due anni) alla data dell’acquisto o riacquisto da parte del genitore, restringendo significativamente la trasmissione automatica ai figli all’estero.

Emendamento 1.76 (Raffaele Lombardo [CdI-NM-MAIE])

Dopo il comma 1, inserire il seguente

1-bis. In ragione della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Bologna con ordinanza n. 247 del 26 novembre 2024, in relazione all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino alla data di definizione del predetto giudizio, e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ogni procedimento amministrativo o giudiziario, avviato successivamente all’entrata in vigore del presente articolo, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, è sospeso.

Guida alla lettura per 1.76:

Propone una moratoria procedurale collegata al giudizio di costituzionalità promosso dal Tribunale di Bologna.

Impatto: Sospende per un massimo di tre mesi tutti i nuovi procedimenti amministrativi e giudiziari di accertamento della cittadinanza per discendenza promossi dopo l’entrata in vigore della legge, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sull’ordinanza di Bologna.

Emendamento 1.77 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato dall’articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

Guida alla lettura per 1.77:

Dispone la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 17 della legge 91/1992 (relativo a quanti avevano perduto la cittadinanza per naturalizzazione estera o per effetto della disciplina previgente).

Impatto: Riapre a tempo indeterminato la possibilità di rendere la dichiarazione di riacquisto per gli ex cittadini italiani che avevano perso lo status prima del 1992 e non avevano usufruito dei termini scaduti nel 1997.

Emendamento 1.78 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato dall’articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto per una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

Guida alla lettura per 1.78:

Analogo alla proposta 1.77, con apposizione di un termine triennale.

Impatto: Riapre per un periodo fisso di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione la finestra per la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza ex articolo 17.

Emendamento 1.79 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

Guida alla lettura per 1.79:

Dispone la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza con durata biennale.

Impatto: Riapre per due anni i termini utili per rendere la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza ex art. 17 della legge 91/1992.

Emendamento 1.80 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI])

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di snellire, semplificare ed economizzare l’iter amministrativo, evitare inutili duplicazioni di documentazione e un aggravio del carico di lavoro degli uffici competenti, nonché al fine di favorire il decongestionamento dei tribunali dai ricorsi giudiziari, qualora la cittadinanza sia riconosciuta a uno dei membri della medesima famiglia, generazione e linea di discendenza, sulla base della documentazione presentata, la stessa è riconosciuta agli altri membri, su loro richiesta, con procedura semplificata. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, si provvede a definire tale procedura in modo tale da garantire i necessari requisiti di verifica e controllo amministrativo.»

Guida alla lettura per 1.80:

Propone una semplificazione procedurale per i nuclei familiari.

Impatto: Introduce una “procedura semplificata” per il riconoscimento della cittadinanza ai familiari una volta che un membro (della medesima generazione e linea di discendenza) sia già stato riconosciuto sulla base della medesima documentazione probatoria. L’obiettivo è evitare verifiche ridondanti e ridurre il carico di lavoro sia per gli uffici amministrativi sia per i tribunali. I dettagli operativi verrebbero definiti da un successivo decreto ministeriale.

Emendamento 1.81 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La trascrizione, presso gli uffici consolari, dell’atto di nascita del figlio di cittadino italiano nato in Italia o iscritto all’AIRE è gratuita purché effettuata prima del raggiungimento della maggiore età del figlio.»

Guida alla lettura per 1.81:

Propone l’esenzione dalle tariffe consolari per determinate registrazioni di nascita.

Impatto: Rende gratuita la registrazione (trascrizione) dell’atto di nascita del figlio minore presso la sede consolare, specificamente qualora il genitore sia nato in Italia o risulti iscritto all’AIRE. Ciò rimuove un potenziale ostacolo economico alla tempestiva registrazione per queste famiglie.

Emendamento 1.82 (Francesco Giacobbe [PD-IDP])

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana del figlio minore con un genitore nato in Italia o iscritto all’AIRE o con un ascendente di primo grado [nonno] nato in Italia o iscritto all’AIRE è gratuita.»

Guida alla lettura per 1.82:

Propone l’esenzione dal contributo per la trattazione della domanda in determinati casi.

Impatto: Rende l’intera procedura di riconoscimento ius sanguinis gratuita per i richiedenti minori che abbiano un genitore o un nonno nato in Italia o iscritto all’AIRE. Ciò elimina il contributo consolare (€300 attuali, suscettibile di aumenti in base ad altri provvedimenti legislativi – si vedano le novità sui potenziali aumenti tariffari) per queste specifiche categorie.

Emendamento 1.83 (Orfeo Lopreiato [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.

Guida alla lettura per 1.83:

Questo emendamento si riferisce al comma 2 dell’articolo 1 del DDL 1432, che potrebbe contenere ulteriori disposizioni del testo originario del decreto Tajani oltre alla disciplina principale dell’Art. 3-bis di cui al comma 1. In assenza del testo integrale del comma 2, la proposta mira a sopprimere uno specifico sottoparagrafo (contrassegnato come 2-ter) all’interno di tale sezione. L’effetto concreto dipende dal contenuto della disposizione soppressa.

Impatto: Sopprime una disposizione specifica attualmente contenuta nel comma 2 del testo del decreto, incidendo sulla portata complessiva del pacchetto di emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.84 (Orfeo Lopreiato [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «e dimostrare»;

b) dopo il comma, inserire il seguente: «2-bis. Le norme di cui al comma 2 non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Guida alla lettura per 1.84:

Anche questo emendamento interviene sul comma 2 dell’articolo 1 del DDL 1432.

Impatto:

  • Elimina le parole “e dimostrare” da una specifica disposizione (verosimilmente legata all’onere probatorio), attenuando potenzialmente l’onere della prova a carico dell’istante.
  • Aggiunge una clausola di salvaguardia che esclude l’applicazione delle norme di cui al comma 2 ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, preservando l’efficacia del regime previgente per tali fattispecie.

Emendamento 1.85 (Roberto Cataldi [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S])

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per gli appuntamenti già fissati presso gli uffici consolari e comunali con validità a decorrere dalle ore 00:00, ora di Roma, del 28 marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2025, le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis sono esaminate secondo la normativa vigente fino alle ore 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.

2-ter. Gli appuntamenti di cui al comma 2-bis, ricadenti nel periodo intercorrente fino all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono essere riprogrammati entro il 31 dicembre 2025.».

Guida alla lettura per 1.85:

Introduce un meccanismo di salvaguardia specifico basato sugli appuntamenti già calendarizzati.

Impatto:

  • Mantiene l’applicazione della normativa previgente per le domande di coloro che avevano un appuntamento già prenotato tra il 28 marzo e il 31 dicembre 2025 (aspetto cruciale rispetto alla questione degli appuntamenti consolari).
  • Dispone che gli appuntamenti ricadenti nell’intervallo tra l’entrata in vigore del decreto (28 marzo) e l’entrata in vigore della legge di conversione (maggio) debbano essere riprogrammati entro il 31 dicembre 2025. Ciò tutela gli utenti i cui appuntamenti sono stati annullati o congelati per via dell’improvvisa entrata in vigore del decreto.

Emendamento 1.86 (Francesca La Marca [PD-IDP])

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il riacquisto della cittadinanza italiana è automatico.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e di riacquisto della cittadinanza italiana)»

Guida alla lettura per 1.86:

Propone la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza ex Art. 17 (analogamente agli emendamenti 1.77-1.79), prevedendo l’automatismo e un arco temporale più esteso.

Impatto: Riapre per quattro anni la finestra temporale per il riacquisto della cittadinanza. Elemento determinante è la previsione del riacquisto automatico a seguito della dichiarazione, eliminando discrezionalità o passaggi istruttori complessi originariamente previsti dall’Art. 17. Modifica inoltre il titolo del disegno di legge per riflettere tale integrazione.

Emendamento 1.87 (Francesca La Marca [PD-IDP])

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, limitatamente allo straniero che sia stato cittadino italiano o allo straniero il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta fino al terzo grado siano stati cittadini italiani per nascita.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e di riacquisto della cittadinanza italiana)»

Guida alla lettura per 1.87:

Simile all’1.86 nella riapertura dei termini dell’Art. 17, ma con delimitazioni soggettive.

Impatto: Riapre la finestra per il riacquisto per un periodo di quattro anni, limitando tuttavia la platea a chi sia stato cittadino italiano o a chi abbia un genitore, un nonno o un bisnonno cittadino per nascita. Rispetto all’Art. 17 originario, restringe il perimetro dei soggetti ammessi a beneficiare della riapertura dei termini.

Emendamento 1.88 (Francesca La Marca [PD-IDP])

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, limitatamente allo straniero che sia stato cittadino italiano o allo straniero il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta fino al terzo grado siano stati cittadini italiani per nascita. Il riacquisto della cittadinanza è automatico previo superamento di un esame di lingua di livello B1 e di un esame di conoscenza della Costituzione italiana e degli elementi fondamentali di educazione civica.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e di riacquisto della cittadinanza italiana)»

Guida alla lettura per 1.88:

Sviluppa la formulazione dell’1.87 introducendo requisiti specifici per accedere alla finestra riaperta dell’Art. 17.

Impatto: Riapre i termini per quattro anni a favore del medesimo gruppo circoscritto previsto dall’1.87 (ex cittadini o discendenti fino al bisnonno per nascita). Stabilisce che il riacquisto è automatico MA subordinato al superamento sia di un test di lingua italiana di livello B1 sia di un esame sulla Costituzione e sull’educazione civica.

Emendamento 1.89 (Vincenza Gaudiano [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Roberto Cataldi [M5S])

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di razionalizzare le istanze per l’acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis, per il triennio 2026-2028, il decreto di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, riserva, per ciascun anno nella determinazione dei flussi d’ingresso, una quota di ingresso per i cittadini provenienti da Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali Paesi, nelle more della stipula di accordi specifici in materia migratoria.».

Guida alla lettura per 1.89:

Propone di collegare il riconoscimento della cittadinanza alle quote d’ingresso per specifici Paesi.

Impatto: Per il triennio 2026-2028, impone che il consueto “Decreto Flussi” (che fissa le quote di ingresso per lavoro e altre motivazioni) riservi quote specifiche per i cittadini di Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela, in virtù dei legami storici. La misura appare volta a facilitare l’ingresso per i richiedenti ius sanguinis da questi Paesi, collegando potenzialmente la conclusione del riconoscimento (es. tramite residenza in Italia) a tali quote. Si tratta di una misura indiretta che interessa i principali Paesi di emigrazione, a testimonianza del più ampio contesto considerato in alcuni emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.90 (Andrea Crisanti [PD-IDP])

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 11, comma 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le parole: «da 200 euro a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 a 10.000 euro».».

Guida alla lettura per 1.90:

Propone di inasprire le sanzioni relative agli obblighi anagrafici previsti dalla legge 1228/1954 sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

Impatto: Incrementa significativamente le sanzioni amministrative (da 200-1.000 euro a 2.000-10.000 euro) per le violazioni degli obblighi anagrafici (ad esempio la mancata tempestiva comunicazione di nascite, decessi o mutamenti di residenza). Pur non modificando direttamente la legge sulla cittadinanza, inasprisce le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi amministrativi collegati, con potenziali ripercussioni sui cittadini italiani residenti all’estero che omettano di aggiornare l’iscrizione all’AIRE o di trascrivere gli atti di stato civile.

Emendamenti da 1.0.1 a 1.0.6 (Raffaele Lombardo [CdI-NM-MAIE]; Peppe De Cristofaro [AVS], Ilaria Cucchi [AVS], Tino Magni [AVS]): Riforme organiche della cittadinanza (Ius Soli/Culturae)

Questi emendamenti propongono l’introduzione di interi nuovi articoli (Art. 1-bis, 1-ter, 1-quater) nel disegno di legge di conversione, recanti modifiche strutturali alla Legge 91/1992 principalmente orientate all’introduzione di forme di ius soli (acquisizione della cittadinanza per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri residenti) e ius culturae (cittadinanza legata al percorso scolastico e all’integrazione). Includono inoltre modifiche ai requisiti di naturalizzazione (riduzione degli anni di residenza richiesti), tariffe delle domande, disciplina dei minori, definizioni di residenza, ecc.

Guida alla lettura: Si tratta di proposte organiche e complesse volte ad affiancare canali di accesso basati sulla nascita sul territorio e sull’integrazione all’impianto tradizionale dello ius sanguinis (che resterebbe comunque limitato dalla parte precettiva del Decreto Tajani ove tali emendamenti fossero approvati). Rappresentano tentativi delle opposizioni o di diverse formazioni parlamentari di ampliare l’accesso alla cittadinanza su altre basi, potenzialmente in contrappeso alle restrizioni sullo ius sanguinis. Delineano regole dettagliate sui requisiti (permesso di soggiorno dei genitori, anni di frequenza scolastica), sulle procedure, sulle norme transitorie e sugli adeguamenti tecnici. Ad esempio, l’emendamento 1.0.1 propone sia lo ius soli per i figli di residenti di lungo periodo sia lo ius scholae subordinato a 5 anni di frequenza scolastica; l’1.0.5 mira a ridurre i requisiti di residenza legale per la naturalizzazione.

Impatto: Se approvati unitamente alle restrizioni del Decreto Tajani, configurerebbero un sistema di cittadinanza profondamente ridefinito, con nuovi canali fondati sulla nascita, residenza e scolarizzazione in Italia, a fronte della contestuale contrazione del canale genealogico tradizionale. Si tratta di interventi di ampia portata che oltrepassano il perimetro originario del Decreto 36.

Emendamento 1.0.7 (Dafne Musolino [IV-C-RE], Raffaella Paita [IV-C-RE], Enrico Borghi [IV-C-RE], Silvia Fregolent [IV-C-RE], Annamaria Furlan [IV-C-RE], Daniela Sbrollini [IV-C-RE], Ivan Scalfarotto [IV-C-RE])

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Le disposizioni di cui all’articolo precedente non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge»

Guida alla lettura per 1.0.7:

Aggiunge una clausola di salvaguardia diretta per i procedimenti pendenti.

Impatto: Prevede espressamente che le restrizioni introdotte dall’Articolo 1 (ossia i limiti del Decreto Tajani nell’Art. 3-bis) non si applichino ad alcun procedimento amministrativo o giudiziario già pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Ciò garantirebbe una chiara tutela dei procedimenti in corso sotto il regime normativo previgente.

Emendamento 1.0.8 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI]): Requisito linguistico per i cittadini già riconosciuti all’estero

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Mantenimento della cittadinanza per i cittadini nati e residenti all’estero)

Il cittadino italiano maggiorenne nato e residente all’estero i cui ascendenti di primo e di secondo grado [genitori e nonni] siano anch’essi nati all’estero, titolari della cittadinanza italiana e di un’altra cittadinanza, è tenuto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge a presentare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di seguito «MAECI», ovvero agli uffici consolari competenti, una certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) rilasciata da istituti riconosciuti dagli uffici consolari. Gli uffici consolari trasmettono al MAECI i nominativi degli istituti riconosciuti per il loro inserimento in un apposito Registro.

Per il cittadino nato e residente all’estero e di età inferiore a diciotto anni, l’obbligo di cui al comma 1 si applica tra il compimento del diciottesimo e del venticinquesimo anno di età. La mancata presentazione della certificazione entro il venticinquesimo anno esprime la volontà della persona di rinunciare alla cittadinanza italiana. È esente dall’obbligo il cittadino italiano di età superiore a 70 anni e il cittadino italiano la cui disabilità permanente o i cui problemi di salute siano attestati da una certificazione medica che motivi l’impossibilità di conseguirla.

Per la certificazione di cui al comma 1 e per la certificazione di cui al comma 2, le dichiarazioni mendaci equivalgono alla rinuncia di cui al comma 2.»

Guida alla lettura per 1.0.8:

Propone l’introduzione di un requisito del tutto inedito per consentire ai cittadini già residenti e nati all’estero di conservare la cittadinanza.

Impatto: Impone ai doppi cittadini nati all’estero, i cui genitori e nonni siano anch’essi nati all’estero, l’onere di dimostrare la conoscenza della lingua italiana a livello B1 entro tre anni (ovvero tra i 18 e i 25 anni per chi sia attualmente minore). Il mancato adempimento viene equiparato a una rinuncia tacita alla cittadinanza. Sono previste deroghe per gli ultra-settantenni e per i soggetti affetti da disabilità certificate. Si tratterebbe di una condizione attiva vincolante (esame di lingua) per il mantenimento dello status civitatis per determinate categorie di cittadini all’estero, mutando la natura stessa dello ius sanguinis da diritto permanente acquisito alla nascita a status condizionato dalla dimostrazione di un legame continuo. Rappresenta una delle proposte più rilevanti tra gli emendamenti al Decreto 36.

Emendamento 1.0.9 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI]): Cittadinanza per discendenti remoti con legami accertati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente riconoscimento della cittadinanza)

La cittadinanza è riconosciuta al cittadino straniero discendente da un avo italiano oltre il secondo grado [ossia bisnonno o ascendente ulteriore] che abbia risieduto in Italia per almeno due anni, per motivi di studio o con un regolare contratto di lavoro, e che dimostri la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1.»

Guida alla lettura per 1.0.9:

Propone l’introduzione di un nuovo percorso per i discendenti più lontani basato su residenza e padronanza linguistica.

Impatto: Istituisce un canale dedicato per i discendenti oltre il nipote (bisnipoti e generazioni successive) per conseguire la cittadinanza. Richiede la residenza in Italia per almeno due anni (per studio o con regolare contratto di lavoro, ad esempio tramite un visto per residenza elettiva o altro titolo di soggiorno) E la certificazione B1 di italiano. Apre una via d’accesso per le linee genealogiche più distanti, subordinandola tuttavia a un legame personale qualificato (residenza sul territorio e competenza linguistica).

Emendamento 1.0.10 (Roberto Cataldi [M5S], Alessandra Maiorino [M5S], Vincenza Gaudiano [M5S]): Finanziamenti per i piccoli Comuni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure in favore dei piccoli comuni per fare fronte alle accresciute esigenze in materia di cittadinanza)

In considerazione della necessità di assicurare il completamento dell’esame delle istanze di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e al fine di consentire una più rapida trattazione delle domande presentate, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono autorizzati a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, mediante una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78… A tal fine, i comuni possono fare ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara…

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 e a 3 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282…».

Guida alla lettura per 1.0.10:

Propone lo stanziamento di risorse a favore dei piccoli Comuni per la gestione delle domande di cittadinanza.

Impatto: Autorizza i piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti), spesso destinatari di un elevato numero di domande presentate da discendenti che vi fissano la residenza, ad assumere personale a tempo determinato fino alla fine del 2026 per smaltire l’arretrato delle pratiche iure sanguinis. Stanzia a tale scopo apposite coperture finanziarie (1,5 milioni di euro per il 2025 e 3 milioni di euro per il 2026), con l’obiettivo di decongestionare gli uffici anagrafici e di stato civile comunali.

Emendamento 1.0.11 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI]): Deroga per i residenti nei borghi a rischio spopolamento

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure in favore dei piccoli borghi a rischio spopolamento)

I discendenti oltre il secondo grado già stabiliti e attualmente residenti nei comuni classificati a rischio di spopolamento possono presentare domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana, secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla data del 26 marzo 2025.»

Guida alla lettura per 1.0.11:

Propone una deroga specifica legata alla residenza effettiva in aree a rischio spopolamento.

Impatto: Consente ai discendenti oltre il nipote (bisnipoti e generazioni successive) di presentare istanza di riconoscimento in base alla disciplina previgente (anteriore al Decreto Tajani), a condizione che risultino già stabiliti e residenti in un Comune italiano ufficialmente classificato a rischio spopolamento. Lega così la conservazione dell’accesso alla cittadinanza per le generazioni più distanti al ripopolamento di specifici territori.

Emendamento 1.0.12 (Roberto Menia [FdI], Domenica Spinelli [FdI], Costanzo Della Porta [FdI], Andrea De Priamo [FdI], Raoul Russo [FdI]): Permesso di soggiorno per discendenti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Permesso di soggiorno per discendenti di italiani)

Al cittadino straniero discendente di cittadino italiano, nato e residente all’estero, è rilasciato, a sua richiesta, un permesso di soggiorno per discendenti di italiani. Il permesso consente di risiedere, lavorare e svolgere attività economico-commerciali in Italia per il periodo di validità previsto dalla vigente disciplina sull’immigrazione.

Il titolare del permesso può avviare la domanda di naturalizzazione italiana qualora risieda ininterrottamente sul territorio italiano per almeno due anni, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge applicabili, ivi compresa la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1.

Con provvedimento del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definite le modalità e le condizioni per il rilascio, il rinnovo e l’eventuale revoca del permesso, nonché i criteri per l’accertamento della discendenza italiana del richiedente.»

Guida alla lettura per 1.0.12:

Propone l’istituzione di una specifica categoria di permesso di soggiorno riservata ai discendenti.

Impatto: Crea un nuovo titolo di soggiorno espressamente destinato ai discendenti di cittadini italiani residenti all’estero, consentendo loro di vivere e svolgere attività lavorativa legalmente in Italia. Dopo 2 anni di residenza continuativa con tale permesso, l’interessato potrebbe accedere alla domanda di naturalizzazione (istituto giuridico distinto dal riconoscimento ius sanguinis), subordinatamente al requisito linguistico di livello B1. Delinea pertanto un percorso di cittadinanza per residenza e naturalizzazione, anziché per riconoscimento ius sanguinis puro, a favore di quanti verrebbero esclusi dalle restrizioni proposte dagli emendamenti al Decreto 36.

Emendamenti potenzialmente relativi all’Articolo 2 (Entrata in vigore)

(Nota: Sebbene collocati in sequenza dopo gli emendamenti all’Articolo 1, questi emendamenti sembrano proporre nuovi articoli o modificare disposizioni connesse all’Articolo 2 del decreto-legge originario relativo all’entrata in vigore, ovvero introdurre norme a sé stanti.)

Emendamento 2.0.1 (Raffaella Paita [IV-C-RE], Dafne Musolino [IV-C-RE], et al. – Presunto medesimo gruppo firmatario di 1.12, 1.48, 1.0.7)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: …»

[Contiene un lungo elenco di modifiche proposte che ricalcano in gran parte l’emendamento 1.0.1, introducendo forme di ius soli e ius culturae, rimodulando i termini di residenza per la naturalizzazione, le tariffe, la disciplina dei minori, la nozione di residenza e le norme sulla revoca della cittadinanza per reati di terrorismo ex Art. 10-bis, ecc.]

Guida alla lettura per 2.0.1:

Si tratta di un’ulteriore proposta organica di riforma della Legge 91/1992, che riprende in larga misura le disposizioni su ius soli e ius culturae dell’1.0.1 integrando ulteriori innovazioni sostanziali.

Impatto: Analogamente all’1.0.1, punta a istituire rilevanti percorsi di acquisto della cittadinanza fondati sulla nascita sul territorio, sull’istruzione e sull’integrazione, intervenendo contestualmente sui requisiti di naturalizzazione, sui contributi, sui diritti dei minori e ridefinendo le condizioni per la revoca della cittadinanza concessa per naturalizzazione in caso di reati di terrorismo (presupponendo il possesso di un’altra nazionalità ed estendendo i termini per la revoca). Costituisce un pacchetto di riforma sistemico concepito per essere inserito a valle degli articoli principali del disegno di legge di conversione.

Emendamento 2.0.2 (Dafne Musolino [IV-C-RE], Raffaella Paita [IV-C-RE], et al. – Presunto medesimo gruppo firmatario di 1.12, 1.48, 1.0.7)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizione in materia di acquisto della cittadinanza)

Al di fuori dei casi del minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che… [condizioni ius scholae]…, la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 [matrimonio] e 9 [naturalizzazione] della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è subordinata al superamento di un esame di educazione civica volto a verificare la conoscenza da parte del richiedente dei profili sociali, giuridici e civici della collettività. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate linee guida recanti le modalità di svolgimento, i principi di contenuto e i criteri di valutazione dell’esame di cui al periodo precedente.»

Guida alla lettura per 2.0.2:

Propone l’introduzione di un nuovo requisito per la cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione ordinaria.

Impatto: Subordina la concessione della cittadinanza per matrimonio (Art. 5) o per ordinaria naturalizzazione per residenza (Art. 9) – a eccezione di chi acceda tramite le eventuali nuove regole di ius scholae – al superamento di un esame di educazione civica. Introduce una prova di conoscenza su ordinamento giuridico, società e istituzioni civiche italiane quale prerequisito vincolante per tali canali.

Emendamento 2.0.3 (Dafne Musolino [IV-C-RE], Raffaella Paita [IV-C-RE], et al. – Presunto medesimo gruppo firmatario di 1.12, 1.48, 1.0.7)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Fondo per la velocizzazione delle pratiche burocratiche relative alle istanze di cittadinanza)

Al fine di velocizzare le pratiche burocratiche all’interno delle prefetture in relazione alle procedure di verifica delle istanze per la concessione della cittadinanza, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito il «Fondo per la velocizzazione delle pratiche relative alle istanze di cittadinanza», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Le risorse del predetto Fondo possono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di strumenti informatici, software di ultima generazione, apparecchiature elettroniche, sistemi di intelligenza artificiale volti a supportare le attività degli uffici ministeriali dislocati sul territorio nazionale preposti alla verifica delle istanze di concessione della cittadinanza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Guida alla lettura per 2.0.3:

Propone l’istituzione di un fondo dedicato per accrescere l’efficienza amministrativa delle prefetture sul territorio nazionale.

Impatto: Istituisce un fondo di 3 milioni di euro annui specificamente destinato alle Prefetture (organi territoriali del Ministero dell’Interno competenti per le concessioni di cittadinanza per matrimonio e naturalizzazione) per l’acquisizione di dotazioni tecnologiche (infrastruttura IT, software, intelligenza artificiale) al fine di accelerare l’istruttoria delle istanze di concessione. L’obiettivo è incrementare la celerità delle procedure sul territorio italiano, affrontando un’ulteriore criticità operativa legata ai tempi della pubblica amministrazione che si affianca al tema degli emendamenti al Decreto 36.

Domande frequenti sugli emendamenti al Decreto 36

Quali sono i principali emendamenti proposti al Decreto 36?

Le proposte di emendamento al Decreto 36 (DDL 1432) spaziano ampiamente. Alcune mirano alla soppressione totale del decreto, altre a eliminarne l’efficacia retroattiva, a modificare le condizioni per l’accesso alla cittadinanza (es. distinguendo tra nascita dell’avo ed effettivo status civitatis, o introducendo l’iscrizione all’AIRE), a inserire lo ‘ius scholae’ (cittadinanza legata al ciclo scolastico), oppure a sospendere temporaneamente la ricezione di nuove domande per smaltire l’arretrato. Specifici emendamenti modulano termini temporali o criteri di ammissibilità basandosi sulla residenza pregressa dei genitori, sulla conoscenza della lingua da parte del richiedente, o sul servizio prestato in organismi di rappresentanza come i COMITES.

Gli emendamenti al Decreto 36 elimineranno l’effetto retroattivo?

Numerosi emendamenti chiave (tra cui 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15) propongono espressamente di eliminare la portata retroattiva dei limiti introdotti dal Decreto 36. Alcuni suggeriscono di applicare le nuove restrizioni esclusivamente ai nati successivamente all’entrata in vigore della legge, mentre altri propongono periodi transitori di garanzia (Emendamenti 1.16-1.20) prima dell’efficacia delle limitazioni.

Che cos’è il Decreto Tajani (Decreto-Legge 36/2025)?

Il Decreto Tajani, formalmente Decreto-Legge 36/2025, ha introdotto stringenti restrizioni al riconoscimento della cittadinanza italiana ‘iure sanguinis’ (per discendenza). Impone una vicinanza generazionale qualificata con l’Italia per i richiedenti nati all’estero e in possesso di altra nazionalità, richiedendo che il genitore o il nonno sia nato in Italia oppure che il genitore vi abbia risieduto prima della nascita del richiedente. Gli emendamenti rappresentano le proposte parlamentari di modifica o cancellazione di tale decreto. È possibile approfondire i contenuti originari del Decreto Tajani sulla cittadinanza italiana.

Vi sono proposte per cancellare integralmente il Decreto 36?

Sì, l’emendamento 1.1 propone la soppressione dell’Articolo 1 del disegno di legge di conversione (DDL 1432), che contiene il testo dispositivo del Decreto 36. Se approvato, tale emendamento cancellerebbe integralmente il decreto, ripristinando il quadro normativo previgente al 28 marzo 2025.

In che modo gli emendamenti proposti incidono sul termine del 27 marzo 2025 previsto dal Decreto 36?

Diversi emendamenti al Decreto 36 intervengono sulla data spartiacque del 27 marzo 2025 introdotta dal testo originale. Alcuni (come l’1.24) propongono di prorogare tale termine (ad esempio al 1° gennaio 2026). Altri (come gli emendamenti 1.22, 1.23, 1.25, 1.27, 1.28, 1.85) puntano ad ampliare la nozione di domanda presentata tempestivamente, includendovi la mera richiesta di appuntamento, l’inserimento in lista d’attesa, l’inoltro della modulistica anche in assenza di documentazione integrale, o l’avere un appuntamento calendarizzato entro una determinata finestra. L’emendamento 1.21 mira inoltre a chiarire quale sia la normativa sostanziale applicabile prima di tale scadenza, escludendo potenzialmente l’applicazione di circolari restrittive sopravvenute come la Circolare 43347.

Quali alternative alle restrizioni del Decreto 36 sono proposte in questi emendamenti?

Oltre alla soppressione del decreto o alla rimodulazione dei suoi requisiti, le soluzioni alternative proposte includono:

  1. L’introduzione dello ‘ius scholae’ (emendamenti 1.2 e 1.3), con attribuzione della cittadinanza fondata sulla nascita o residenza in Italia e sul completamento di cicli scolastici.
  2. La sospensione temporanea della ricezione di nuove domande ‘iure sanguinis’ (emendamenti 1.4 e 1.7) rispettivamente per 12 mesi o fino a marzo 2027, al fine di smaltire il carico arretrato (come le liste d’attesa consolari) e completare la riforma legislativa.
  3. L’apertura di nuovi percorsi basati su residenza effettiva in Italia, competenze linguistiche o percorsi formativi (es. 1.47, 1.50, 1.67, 1.0.9).
  4. L’istituzione di uno speciale permesso di soggiorno per discendenti finalizzato alla naturalizzazione agevolata (1.0.12).

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