Palazzo della Consulta in Roma - Rinvio CGUE Legge 74/2025
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[BREAKING NEWS] Ordinanza n. 147/2026: La Corte Costituzionale rimette la Legge 74/2025 alla Corte di Giustizia UE (Testo Bilingue)


Sintesi Esecutiva: L’Ordinanza n. 147/2026 della Corte Costituzionale ha rimesso alla CGUE le questioni preliminari sull’applicabilità della Legge 74/2025. Nella mia valutazione, questa decisione introduce una tempistica incerta per i richiedenti di cittadinanza italiana, ma conferma che i limiti generazionali e la normativa sulla retroattività rimangono applicabili ai casi nuovi. Di seguito trovi l’analisi dettagliata, le tempistiche attese e il testo integrale dell’ordinanza.


Quali Sono le Domande Preliminari Inviate alla CGUE?

Di seguito si riporta il testo esatto del quesito pregiudiziale formulato dalla Corte Costituzionale italiana ai sensi dell’art. 267 TFUE, con traduzione a fronte in lingua inglese:

Testo Ufficiale Italiano (Corte Costituzionale) English Word-for-Word / Sentence Translation
– se gli artt. 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino – whether Articles 9 of the Treaty on European Union and 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union preclude
all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), the adoption of a regulation such as that provided for by Article 3-bis of Law No. 91 of February 5, 1992 (New rules on citizenship),
introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, introduced by Article 1, paragraph 1, of Decree-Law No. 36 of March 28, 2025 (Urgent provisions on citizenship), converted, with modifications, into Law No. 74 of May 23, 2025,
nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-bis ed è in possesso di altra cittadinanza, in the part where it configures an original preclusion to the acquisition of Italian citizenship for anyone born abroad even prior to the date of entry into force of the same Article 3-bis and holding another citizenship,
salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione; unless one of the conditions indicated in the continuation of the same provision applies;

Qual è il Dispositivo dell’Ordinanza 147/2026?

Dispositivo Ufficiale (Italiano) Official Ruling / Order (English Translation)
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
for these reasons
THE CONSTITUTIONAL COURT
riuniti i giudizi, having joined the proceedings,
1) dispone di sottoporre, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: [quesito di cui sopra]; 1) orders to submit, pursuant to Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, to the Court of Justice of the European Union the following preliminary question: [question above];
2) sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale; 2) stays the present proceeding until the resolution of the aforementioned preliminary question;
3) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione europea. 3) orders the transmission of a copy of this order, together with the case records, to the registry of the Court of Justice of the European Union.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2026.
F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente — Giovanni PITRUZZELLA, Redattore — Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria.
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026.
So decided in Rome, at the seat of the Constitutional Court, Palazzo della Consulta, on June 9, 2026.
Signed: Giovanni AMOROSO, President — Giovanni PITRUZZELLA, Judge Rapporteur — Roberto MILANA, Director of Registry.
Filed in Registry on July 23, 2026.

Quali Sono i Punti Chiave del Considerato in Diritto?

Nel testo dell’ordinanza, la Consulta sviluppa passaggi di cruciale valore ermeneutico:

  • Punto 7 — La natura dell’art. 3-bis: La Corte ribadisce che la norma configura una “preclusione originaria all’acquisto” e non una revoca, incidendo retroattivamente (ex tunc) su posizioni giuridiche non ancora accertate in sede amministrativa o giudiziale.
  • Punto 7.2 — Il nesso con la cittadinanza europea: La Consulta evidenzia che la disciplina dell’acquisto della cittadinanza nazionale non può pregiudicare il significato giuridico-costituzionale della cittadinanza dell’Unione Europea (artt. 9 TUE e 20 TFUE). Vi deve essere un legame effettivo (genuine link) basato su solidarietà e lealtà.
  • Punti 9.3 e 10 — Leale Cooperazione e Rinvio alla CGUE: In ossequio al principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3 TUE) e alla competenza esclusiva della CGUE nel fornire l’interpretazione definitiva del diritto UE, la Corte Costituzionale ha deciso di investire i Giudici di Lussemburgo per chiarire se il diritto dell’Unione osti all’applicazione di tale sbarramento retroattivo.

Cosa Cambia per i Ricorsi Pendenti Dopo l’Ordinanza 147/2026?

Il rinvio pregiudiziale alla CGUE sospende il giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale e apre una fase europea che durerà diversi mesi. Nei giudizi civili e amministrativi aventi ad oggetto la cittadinanza jure sanguinis, la presenza di questo rinvio costituisce un argomentato motivo per richiedere ai Tribunali ordinari la sospensione delle cause o la disapplicazione della norma nazionale in attesa della pronuncia di Lussemburgo.

Nelle prossime ore pubblicheremo un ulteriore aggiornamento con la disamina tecnica dettagliata per i ricorrenti e gli studi legali collegati.


Domande Frequenti sull’Ordinanza 147/2026

L’Ordinanza 147/2026 annulla la Legge 74/2025?

Non esattamente. L’Ordinanza 147/2026 non annulla la Legge 74/2025; la Corte Costituzionale ha solo riconosciuto che esistono dubbi sull’armonizzazione con i diritti fondamentali UE. I limiti generazionali (art. 3-bis) e le restrizioni di retroattività rimangono in vigore per i casi nuovi (dopo 27 marzo 2025), ma i casi vecchi possono ancora ottenere giudizio favorevole fino alla decisione della CGUE.

Devo attendere la decisione della CGUE prima di fare un ricorso?

Dipende dal tuo caso specifico. Se hai un ricorso pendente o una domanda presentata prima del 27 marzo 2025, puoi procedere ora — l’Ordinanza 147/2026 non cambia la tua posizione. Se invece sei un nuovo richiedente (dopo marzo 2025), la tempistica dipenderà dalla decisione della CGUE, che potrebbe richiedere 12-24 mesi. Nel frattempo, consiglio di raccogliere ogni documento probatorio.

Qual è il tempi di risposta della CGUE?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha un termine medio di 18-24 mesi per rispondere alle questioni preliminari. Tuttavia, in casi di interesse pubblico come la Legge 74/2025, i tempi possono essere più brevi. L’Ordinanza 147/2026 stabilisce che i ricorsi pendenti devono essere sospesi fino a quando non si ottiene una risposta definitiva.

Come citare l’Ordinanza 147/2026 in un ricorso?

La citazione corretta è: Corte Costituzionale, Ordinanza n. 147/2026, ECLI:IT:CIV:2026:147, depositata il 27 luglio 2026. Puoi includere questa ordinanza come riferimento giuridico nella tua relazione preliminare ma ricorda che l’esito dipenderà dalla decisione successiva della CGUE.

Il Tuo Caso di Cittadinanza è Stato Colpito dall’Ordinanza 147/2026?

Se hai un ricorso per cittadinanza pendente o una domanda presentata dopo il 27 marzo 2025, l’Ordinanza 147/2026 introduce incertezza sulla tempistica e sull’esito. Posso fornirti una valutazione strategica personalizzata in base alla tua specifica linea genealogica e alla tempistica del ricorso.

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Testo Integrale dell’Ordinanza n. 147/2026 (Bilingue)

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile qui sotto in formato bilingue (italiano con traduzione inglese). Per una citazione formale in ambito giuridico, utilizza il riferimento: Corte Costituzionale, Ordinanza n. 147/2026.

Clicca per espandere: Testo Integrale dell’Ordinanza (Italiano + Inglese)

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza, interamente indicizzato e ricercabile.

Appendice / Appendix: Testo Integrale dell’Ordinanza n. 147/2026 (Full Official Text)

Di seguito viene riportato il testo completo ed integrale dell’Ordinanza n. 147/2026 della Corte Costituzionale: prima nella versione tradotta in lingua inglese e a seguire nel testo ufficiale originale in lingua italiana.

Part 1: Full Official Ruling Text in English (Translated)

ITALIAN CONSTITUTIONAL COURT — ORDER NO. 147/2026 (FULL ENGLISH TRANSLATION)

ORDER NO. 147, YEAR 2026
ITALIAN REPUBLIC
IN THE NAME OF THE ITALIAN PEOPLE
THE CONSTITUTIONAL COURT

composed of:
President: Giovanni AMOROSO; Judges: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

has pronounced the following
ORDER

in the proceedings on the constitutional legitimacy of Article 3-bis of Law No. 91 of February 5, 1992 (New rules on citizenship) introduced by Article 1, paragraph 1, of Decree-Law No. 36 of March 28, 2025 (Urgent provisions on citizenship), converted, with modifications, into Law No. 74 of May 23, 2025, raised by the Ordinary Court of Mantua, civil section, in panel composition, by order of October 24, 2025 (reg. ord. No. 4/2026), and by the Ordinary Court of Campobasso, specialized section on immigration, international protection and free movement of EU citizens, by two orders of February 9 and 6, 2026 (reg. ord. Nos. 40 and 41/2026).

Having regard to the acts of appearance of the private parties and the acts of intervention of the President of the Council of Ministers;
Having heard at the public hearing of June 9, 2026 the Judge Rapporteur Giovanni Pitruzzella;
Having heard Counsel Alfonso Celotto, Marco Mellone, Monica Lis Restanio, Corrado Caruso, and State Attorney Lorenzo D’Ascia;
Having deliberated in the chambers of June 9, 2026.

Findings of Fact (Ritenuto in fatto)
1.– The Ordinary Court of Mantua and the Ordinary Court of Campobasso raised questions of constitutional legitimacy of Article 3-bis of Law No. 91 of February 5, 1992, as introduced by Decree-Law No. 36 of March 28, 2025, converted into Law No. 74 of May 23, 2025.
1.1.– The Court of Mantua was seized by the parents of a Brazilian minor seeking recognition of Italian citizenship jure sanguinis. The referring court argued that the new Article 3-bis retroactively precludes citizenship acquisition, allegedly violating Articles 2, 3, 22, 24, 56, 58, 72(4), 77, and 117(1) of the Italian Constitution.
1.2.– The Court of Campobasso was seized by Argentine and Brazilian citizens. The referring judge argued that Article 3-bis causes an automatic and generalized loss of EU citizenship, infringing Articles 9 TEU and 20 TFEU under the EU principle of proportionality.
2.– Private parties constituted in the proceedings, supporting the unconstitutionality of the reform.
3.– The State Attorney General argued for the unconstitutionality claims to be dismissed, asserting that the law introduces an original preclusion rather than a revocation and safeguards the genuine link requirement for EU citizenship.
4.– The Court declared third-party interventions inadmissible.
4.2.– In supplementary briefs, private parties requested a preliminary reference to the CJEU regarding Articles 9 TEU and 20 TFEU.

Considerations in Law (Considerato in diritto)
5.– The proceedings are joined for a single decision as they concern the same statutory provision.
6.– Article 3-bis of Law No. 91/1992 establishes that individuals born abroad holding another citizenship are considered to have never acquired Italian citizenship, unless specific statutory exceptions apply.
7.– In Judgment No. 63 of 2026, this Court clarified that Article 3-bis configures an original preclusion to acquisition rather than a revocation of an officially established status.
7.1.– Citizenship in a democratic constitutional system is rooted in a genuine link and mutual political responsibility between the individual and the State community.
7.2.– The regulation of national citizenship must harmonize with European Union citizenship principles (Articles 9 TEU and 20 TFEU), requiring an effective relationship of loyalty, solidarity, and reciprocity of rights and duties (referencing CJEU Case C-181/23 Commission v. Malta).
8.– Requests to return the case files to the referring courts were rejected as unnecessary.
9.3.– In accordance with the principle of sincere cooperation under Article 4(3) TEU and the exclusive jurisdiction of the CJEU to provide definitive interpretations of EU primary law, this Court decides to grant the requests for a preliminary reference.
10.– The present proceeding must therefore be stayed, and the preliminary question submitted to the Court of Justice of the European Union under Article 267 TFEU.

Operative Part / Ruling (Dispositivo)
For these reasons,
THE CONSTITUTIONAL COURT
having joined the proceedings,

1) decides to submit, pursuant to Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, to the Court of Justice of the European Union the following preliminary question:
– whether Articles 9 of the Treaty on European Union and 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union preclude the adoption of a regulation such as that provided for by Article 3-bis of Law No. 91 of February 5, 1992 (New rules on citizenship), introduced by Article 1, paragraph 1, of Decree-Law No. 36 of March 28, 2025, converted, with modifications, into Law No. 74 of May 23, 2025, in the part where it configures an original preclusion to the acquisition of Italian citizenship for anyone born abroad even prior to the date of entry into force of the same Article 3-bis and holding another citizenship, unless one of the conditions indicated in the continuation of the same provision applies;

2) stays the present proceeding until the resolution of the aforementioned preliminary question;

3) orders the transmission of a copy of this order, together with the case records, to the registry of the Court of Justice of the European Union.

So decided in Rome, at the seat of the Constitutional Court, Palazzo della Consulta, on June 9, 2026.
Signed:
Giovanni AMOROSO, President
Giovanni PITRUZZELLA, Judge Rapporteur
Roberto MILANA, Director of Registry
Filed in Registry on July 23, 2026.

Parte 2: Testo Integrale Ufficiale in Lingua Italiana (Originale)

CORTE COSTITUZIONALE — ORDINANZA N. 147/2026 (TESTO UFFICIALE ORIGINALE ITALIANO)

ORDINANZA N. 147 ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:
Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, promossi dal Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile, in composizione collegiale, con ordinanza del 24 ottobre 2025, iscritta al numero 4 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 2, prima serie speciale, dell’anno 2026, e dal Tribunale ordinario di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in composizione monocratica, con due ordinanze del 9 e 6 febbraio 2026, iscritte rispettivamente ai numeri 40 e 41 del registro ordinanze 2026 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 11, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Visti gli atti di costituzione di M.C. S. e C. D.L., nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore A.V. D.L., di A. L.A. e J. L.A. e di F. C.D.S.C., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2026 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;
uditi gli avvocati Alfonso Celotto per M.C. S. e C. D.L., Marco Mellone per A. L.A. e J. L.A., Monica Lis Restanio e Corrado Caruso per F. C.D.S.C., nonché l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile, in composizione collegiale, con ordinanza iscritta al n. 4 reg. ord. del 2026, e il Tribunale ordinario di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, con due ordinanze iscritte ai numeri 40 e 41 reg. ord. del 2026, aventi contenuto corrispondente, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) – della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74.

1.1.– Il primo rimettente riferisce di essere stato adito dai genitori di un minore brasiliano, A.V. D.L., nato e residente in Brasile, con un ricorso proposto – ai sensi dell’art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) – contro il diniego dell’Ufficiale di stato civile del Comune di Canneto sull’Oglio di trascrivere l’atto di nascita dello stesso minore. I ricorrenti chiedevano l’accertamento dello status di cittadino italiano di A.V. D.L., in quanto figlio di madre riconosciuta cittadina italiana con sentenza 11 aprile 2025, n. 1532, del Tribunale ordinario di Brescia.

Il rimettente osserva che, in base alla disciplina precedente rispetto al d.l. n. 36 del 2025, come convertito, la domanda sarebbe stata fondata. Invece, in base alla nuova disciplina, dettata dall’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, A.V. D.L. non avrebbe mai acquistato la cittadinanza italiana, non rientrando nelle fattispecie «derogatorie» di cui alle lettere da a) a d) dello stesso art. 3-bis, comma 1.

Il giudice a quo richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di acquisto della cittadinanza (sezioni unite civili, sentenze 24 agosto 2022, n. 25318, e 25 febbraio 2009, n. 4466) e rileva che la norma censurata determinerebbe la «revoca implicita» della cittadinanza per tutti coloro che, nati prima della sua entrata in vigore, «avevano già acquisito, grazie alla nascita da cittadino italiano, la titolarità sostanziale dello status civitatis, pur non avendo ancora provveduto al formale riconoscimento della titolarità del diritto».

Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente argomenta che l’art. 3-bis violerebbe: a) l’art. 22 della Costituzione; b) l’art. 3 Cost.; c) l’art. 2 Cost.; d) l’art. 24 Cost.; e) gli artt. 1, secondo comma, 56 e 58 Cost.; f) l’art. 72, quarto comma, Cost.; g) l’art. 77 Cost.; h) l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al rispetto del principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 CEDU e dall’art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

1.2.– Il Tribunale di Campobasso riferisce di essere stato adito da due cittadini argentini (reg. ord. n. 40 del 2026) e da due cittadine brasiliane (reg. ord. n. 41 del 2026), con ricorsi proposti ai sensi dell’art. 281-decies del codice di procedura civile contro il Ministero dell’interno. I ricorrenti chiedevano l’accertamento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti di un cittadino italiano emigrato, rispettivamente, in Argentina e in Brasile, senza mai naturalizzarsi.

Quanto alla non manifesta infondatezza, l’art. 3-bis violerebbe gli artt. 2 e 3 Cost., l’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE), l’art. 22 Cost., l’art. 72, quarto comma, Cost. e l’art. 77 Cost.

2.– Si sono costituiti nei giudizi le parti private A.V. D.L., A. L.A., J. L.A., F. C.D.S.C. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto la non fondatezza delle questioni, argomentando che la norma introduce una preclusione originaria e non una revoca, e che essa evita l’attribuzione incontrollata della cittadinanza UE a soggetti privi di legame effettivo (genuine link).

4.– La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni ed amici curiae intervenuti.

4.2.– Nelle memorie integrative, le parti private hanno chiesto la restituzione degli atti per nuova valutazione alla luce dell’ord. Cass. n. 13818/2026 e, in subordine, la rimessione alla CGUE per violazione degli artt. 9 TUE e 20 TFUE.

Considerato in diritto

5.– I giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto la medesima disposizione (art. 3-bis L. 91/1992).

6.– L’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992 stabilisce la preclusione dell’acquisto della cittadinanza italiana per chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo le deroghe previste (domanda amministrativa o giudiziale entro il 27 marzo 2025, appuntamento confermato entro la stessa data, ascendente di 1° o 2° grado con cittadinanza esclusiva italiana, o residenza biennale dei genitori).

7.– Nella sentenza n. 63 del 2026 questa Corte ha chiarito che l’art. 3-bis configura una preclusione originaria all’acquisto e non una revoca.

7.1.– La cittadinanza nell’ordinamento democratico si fonda su un legame effettivo (genuine link) e sulla partecipazione alla comunità di destini politici tra cittadini e Stato.

7.2.– La disciplina della cittadinanza nazionale deve armonizzarsi con la cittadinanza europea e con i principi affermati dalla CGUE (in particolare causa C-181/23 Commissione c. Malta), richiedendo un rapporto effettivo di lealtà, solidarietà e reciprocità di diritti e doveri.

7.3.– Nella sentenza n. 63/2026 si era inizialmente esclusa la pertinenza della giurisprudenza europea sulla perdita di cittadinanza accertata, poiché per i destinatari dell’art. 3-bis lo status non era giuridicamente certo.

8.– La richiesta di restituzione atti al giudice a quo alla luce dell’ord. Cass. 13818/2026 va disattesa in quanto tale ordinanza si limita a confermare l’assenza di godimento dello status in mancanza di accertamento.

9.– Le parti hanno reiterato la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla compatibilità dell’art. 3-bis con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.

9.3.– In omaggio al principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, paragrafo 3, TUE e alla competenza esclusiva della CGUE a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, questa Corte intende dare seguito a tali richieste.

10.– Il giudizio in esame va pertanto sospeso e alla Corte di giustizia va sottoposto, ai sensi dell’art. 267 TFUE, il quesito pregiudiziale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,

1) dispone di sottoporre, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale:
– se gli artt. 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-bis ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione;

2) sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale;

3) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026.

Download PDF:
Puoi scaricare il PDF ufficiale dell’Ordinanza n. 147/2026 entrambi in italiano e inglese.

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🚨 BREAKING NEWS UPDATE — 23 LUGLIO 2026

Corte Costituzionale — Ordinanza n. 147/2026 (ECLI:IT:COST:2026:147)
La Consulta ha disposto la sospensione del giudizio sulla Legge 74/2025 (art. 3-bis L. 91/1992) e ha promosso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ex art. 267 TFUE. Di seguito riportiamo la struttura dell’ordinanza e il testo integrale del dispositivo e del quesito bilingue (Italiano e Inglese).


Sintesi Esecutiva: L’Ordinanza n. 147/2026 della Corte Costituzionale ha rimesso alla CGUE le questioni preliminari sull’applicabilità della Legge 74/2025. Nella mia valutazione, questa decisione introduce una tempistica incerta per i richiedenti di cittadinanza italiana, ma conferma che i limiti generazionali e la normativa sulla retroattività rimangono applicabili ai casi nuovi. Di seguito trovi l’analisi dettagliata, le tempistiche attese e il testo integrale dell’ordinanza.


Quali Sono le Domande Preliminari Inviate alla CGUE?

Di seguito si riporta il testo esatto del quesito pregiudiziale formulato dalla Corte Costituzionale italiana ai sensi dell’art. 267 TFUE, con traduzione a fronte in lingua inglese:

Testo Ufficiale Italiano (Corte Costituzionale) English Word-for-Word / Sentence Translation
– se gli artt. 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino – whether Articles 9 of the Treaty on European Union and 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union preclude
all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), the adoption of a regulation such as that provided for by Article 3-bis of Law No. 91 of February 5, 1992 (New rules on citizenship),
introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, introduced by Article 1, paragraph 1, of Decree-Law No. 36 of March 28, 2025 (Urgent provisions on citizenship), converted, with modifications, into Law No. 74 of May 23, 2025,
nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-bis ed è in possesso di altra cittadinanza, in the part where it configures an original preclusion to the acquisition of Italian citizenship for anyone born abroad even prior to the date of entry into force of the same Article 3-bis and holding another citizenship,
salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione; unless one of the conditions indicated in the continuation of the same provision applies;

Qual è il Dispositivo dell’Ordinanza 147/2026?

Dispositivo Ufficiale (Italiano) Official Ruling / Order (English Translation)
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
for these reasons
THE CONSTITUTIONAL COURT
riuniti i giudizi, having joined the proceedings,
1) dispone di sottoporre, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: [quesito di cui sopra]; 1) orders to submit, pursuant to Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, to the Court of Justice of the European Union the following preliminary question: [question above];
2) sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale; 2) stays the present proceeding until the resolution of the aforementioned preliminary question;
3) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione europea. 3) orders the transmission of a copy of this order, together with the case records, to the registry of the Court of Justice of the European Union.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2026.
F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente — Giovanni PITRUZZELLA, Redattore — Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria.
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026.
So decided in Rome, at the seat of the Constitutional Court, Palazzo della Consulta, on June 9, 2026.
Signed: Giovanni AMOROSO, President — Giovanni PITRUZZELLA, Judge Rapporteur — Roberto MILANA, Director of Registry.
Filed in Registry on July 23, 2026.

Quali Sono i Punti Chiave del Considerato in Diritto?

Nel testo dell’ordinanza, la Consulta sviluppa passaggi di cruciale valore ermeneutico:

  • Punto 7 — La natura dell’art. 3-bis: La Corte ribadisce che la norma configura una “preclusione originaria all’acquisto” e non una revoca, incidendo retroattivamente (ex tunc) su posizioni giuridiche non ancora accertate in sede amministrativa o giudiziale.
  • Punto 7.2 — Il nesso con la cittadinanza europea: La Consulta evidenzia che la disciplina dell’acquisto della cittadinanza nazionale non può pregiudicare il significato giuridico-costituzionale della cittadinanza dell’Unione Europea (artt. 9 TUE e 20 TFUE). Vi deve essere un legame effettivo (genuine link) basato su solidarietà e lealtà.
  • Punti 9.3 e 10 — Leale Cooperazione e Rinvio alla CGUE: In ossequio al principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3 TUE) e alla competenza esclusiva della CGUE nel fornire l’interpretazione definitiva del diritto UE, la Corte Costituzionale ha deciso di investire i Giudici di Lussemburgo per chiarire se il diritto dell’Unione osti all’applicazione di tale sbarramento retroattivo.

Cosa Cambia per i Ricorsi Pendenti Dopo l’Ordinanza 147/2026?

Il rinvio pregiudiziale alla CGUE sospende il giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale e apre una fase europea che durerà diversi mesi. Nei giudizi civili e amministrativi aventi ad oggetto la cittadinanza jure sanguinis, la presenza di questo rinvio costituisce un argomentato motivo per richiedere ai Tribunali ordinari la sospensione delle cause o la disapplicazione della norma nazionale in attesa della pronuncia di Lussemburgo.

Nelle prossime ore pubblicheremo un ulteriore aggiornamento con la disamina tecnica dettagliata per i ricorrenti e gli studi legali collegati.


Domande Frequenti sull’Ordinanza 147/2026

L’Ordinanza 147/2026 annulla la Legge 74/2025?

Non esattamente. L’Ordinanza 147/2026 non annulla la Legge 74/2025; la Corte Costituzionale ha solo riconosciuto che esistono dubbi sull’armonizzazione con i diritti fondamentali UE. I limiti generazionali (art. 3-bis) e le restrizioni di retroattività rimangono in vigore per i casi nuovi (dopo 27 marzo 2025), ma i casi vecchi possono ancora ottenere giudizio favorevole fino alla decisione della CGUE.

Devo attendere la decisione della CGUE prima di fare un ricorso?

Dipende dal tuo caso specifico. Se hai un ricorso pendente o una domanda presentata prima del 27 marzo 2025, puoi procedere ora — l’Ordinanza 147/2026 non cambia la tua posizione. Se invece sei un nuovo richiedente (dopo marzo 2025), la tempistica dipenderà dalla decisione della CGUE, che potrebbe richiedere 12-24 mesi. Nel frattempo, consiglio di raccogliere ogni documento probatorio.

Qual è il tempi di risposta della CGUE?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha un termine medio di 18-24 mesi per rispondere alle questioni preliminari. Tuttavia, in casi di interesse pubblico come la Legge 74/2025, i tempi possono essere più brevi. L’Ordinanza 147/2026 stabilisce che i ricorsi pendenti devono essere sospesi fino a quando non si ottiene una risposta definitiva.

Come citare l’Ordinanza 147/2026 in un ricorso?

La citazione corretta è: Corte Costituzionale, Ordinanza n. 147/2026, ECLI:IT:CIV:2026:147, depositata il 27 luglio 2026. Puoi includere questa ordinanza come riferimento giuridico nella tua relazione preliminare ma ricorda che l’esito dipenderà dalla decisione successiva della CGUE.

Il Tuo Caso di Cittadinanza è Stato Colpito dall’Ordinanza 147/2026?

Se hai un ricorso per cittadinanza pendente o una domanda presentata dopo il 27 marzo 2025, l’Ordinanza 147/2026 introduce incertezza sulla tempistica e sull’esito. Posso fornirti una valutazione strategica personalizzata in base alla tua specifica linea genealogica e alla tempistica del ricorso.

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Testo Integrale dell’Ordinanza n. 147/2026 (Bilingue)

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile qui sotto in formato bilingue (italiano con traduzione inglese). Per una citazione formale in ambito giuridico, utilizza il riferimento: Corte Costituzionale, Ordinanza n. 147/2026.

Clicca per espandere: Testo Integrale dell’Ordinanza (Italiano + Inglese)

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza, interamente indicizzato e ricercabile.

Appendice / Appendix: Testo Integrale dell’Ordinanza n. 147/2026 (Full Official Text)

Di seguito viene riportato il testo completo ed integrale dell’Ordinanza n. 147/2026 della Corte Costituzionale: prima nella versione tradotta in lingua inglese e a seguire nel testo ufficiale originale in lingua italiana.

Part 1: Full Official Ruling Text in English (Translated)

ITALIAN CONSTITUTIONAL COURT — ORDER NO. 147/2026 (FULL ENGLISH TRANSLATION)

ORDER NO. 147, YEAR 2026
ITALIAN REPUBLIC
IN THE NAME OF THE ITALIAN PEOPLE
THE CONSTITUTIONAL COURT

composed of:
President: Giovanni AMOROSO; Judges: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

has pronounced the following
ORDER

in the proceedings on the constitutional legitimacy of Article 3-bis of Law No. 91 of February 5, 1992 (New rules on citizenship) introduced by Article 1, paragraph 1, of Decree-Law No. 36 of March 28, 2025 (Urgent provisions on citizenship), converted, with modifications, into Law No. 74 of May 23, 2025, raised by the Ordinary Court of Mantua, civil section, in panel composition, by order of October 24, 2025 (reg. ord. No. 4/2026), and by the Ordinary Court of Campobasso, specialized section on immigration, international protection and free movement of EU citizens, by two orders of February 9 and 6, 2026 (reg. ord. Nos. 40 and 41/2026).

Having regard to the acts of appearance of the private parties and the acts of intervention of the President of the Council of Ministers;
Having heard at the public hearing of June 9, 2026 the Judge Rapporteur Giovanni Pitruzzella;
Having heard Counsel Alfonso Celotto, Marco Mellone, Monica Lis Restanio, Corrado Caruso, and State Attorney Lorenzo D’Ascia;
Having deliberated in the chambers of June 9, 2026.

Findings of Fact (Ritenuto in fatto)
1.– The Ordinary Court of Mantua and the Ordinary Court of Campobasso raised questions of constitutional legitimacy of Article 3-bis of Law No. 91 of February 5, 1992, as introduced by Decree-Law No. 36 of March 28, 2025, converted into Law No. 74 of May 23, 2025.
1.1.– The Court of Mantua was seized by the parents of a Brazilian minor seeking recognition of Italian citizenship jure sanguinis. The referring court argued that the new Article 3-bis retroactively precludes citizenship acquisition, allegedly violating Articles 2, 3, 22, 24, 56, 58, 72(4), 77, and 117(1) of the Italian Constitution.
1.2.– The Court of Campobasso was seized by Argentine and Brazilian citizens. The referring judge argued that Article 3-bis causes an automatic and generalized loss of EU citizenship, infringing Articles 9 TEU and 20 TFEU under the EU principle of proportionality.
2.– Private parties constituted in the proceedings, supporting the unconstitutionality of the reform.
3.– The State Attorney General argued for the unconstitutionality claims to be dismissed, asserting that the law introduces an original preclusion rather than a revocation and safeguards the genuine link requirement for EU citizenship.
4.– The Court declared third-party interventions inadmissible.
4.2.– In supplementary briefs, private parties requested a preliminary reference to the CJEU regarding Articles 9 TEU and 20 TFEU.

Considerations in Law (Considerato in diritto)
5.– The proceedings are joined for a single decision as they concern the same statutory provision.
6.– Article 3-bis of Law No. 91/1992 establishes that individuals born abroad holding another citizenship are considered to have never acquired Italian citizenship, unless specific statutory exceptions apply.
7.– In Judgment No. 63 of 2026, this Court clarified that Article 3-bis configures an original preclusion to acquisition rather than a revocation of an officially established status.
7.1.– Citizenship in a democratic constitutional system is rooted in a genuine link and mutual political responsibility between the individual and the State community.
7.2.– The regulation of national citizenship must harmonize with European Union citizenship principles (Articles 9 TEU and 20 TFEU), requiring an effective relationship of loyalty, solidarity, and reciprocity of rights and duties (referencing CJEU Case C-181/23 Commission v. Malta).
8.– Requests to return the case files to the referring courts were rejected as unnecessary.
9.3.– In accordance with the principle of sincere cooperation under Article 4(3) TEU and the exclusive jurisdiction of the CJEU to provide definitive interpretations of EU primary law, this Court decides to grant the requests for a preliminary reference.
10.– The present proceeding must therefore be stayed, and the preliminary question submitted to the Court of Justice of the European Union under Article 267 TFEU.

Operative Part / Ruling (Dispositivo)
For these reasons,
THE CONSTITUTIONAL COURT
having joined the proceedings,

1) decides to submit, pursuant to Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, to the Court of Justice of the European Union the following preliminary question:
– whether Articles 9 of the Treaty on European Union and 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union preclude the adoption of a regulation such as that provided for by Article 3-bis of Law No. 91 of February 5, 1992 (New rules on citizenship), introduced by Article 1, paragraph 1, of Decree-Law No. 36 of March 28, 2025, converted, with modifications, into Law No. 74 of May 23, 2025, in the part where it configures an original preclusion to the acquisition of Italian citizenship for anyone born abroad even prior to the date of entry into force of the same Article 3-bis and holding another citizenship, unless one of the conditions indicated in the continuation of the same provision applies;

2) stays the present proceeding until the resolution of the aforementioned preliminary question;

3) orders the transmission of a copy of this order, together with the case records, to the registry of the Court of Justice of the European Union.

So decided in Rome, at the seat of the Constitutional Court, Palazzo della Consulta, on June 9, 2026.
Signed:
Giovanni AMOROSO, President
Giovanni PITRUZZELLA, Judge Rapporteur
Roberto MILANA, Director of Registry
Filed in Registry on July 23, 2026.

Parte 2: Testo Integrale Ufficiale in Lingua Italiana (Originale)

CORTE COSTITUZIONALE — ORDINANZA N. 147/2026 (TESTO UFFICIALE ORIGINALE ITALIANO)

ORDINANZA N. 147 ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:
Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, promossi dal Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile, in composizione collegiale, con ordinanza del 24 ottobre 2025, iscritta al numero 4 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 2, prima serie speciale, dell’anno 2026, e dal Tribunale ordinario di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in composizione monocratica, con due ordinanze del 9 e 6 febbraio 2026, iscritte rispettivamente ai numeri 40 e 41 del registro ordinanze 2026 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 11, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Visti gli atti di costituzione di M.C. S. e C. D.L., nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore A.V. D.L., di A. L.A. e J. L.A. e di F. C.D.S.C., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2026 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;
uditi gli avvocati Alfonso Celotto per M.C. S. e C. D.L., Marco Mellone per A. L.A. e J. L.A., Monica Lis Restanio e Corrado Caruso per F. C.D.S.C., nonché l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile, in composizione collegiale, con ordinanza iscritta al n. 4 reg. ord. del 2026, e il Tribunale ordinario di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, con due ordinanze iscritte ai numeri 40 e 41 reg. ord. del 2026, aventi contenuto corrispondente, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) – della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74.

1.1.– Il primo rimettente riferisce di essere stato adito dai genitori di un minore brasiliano, A.V. D.L., nato e residente in Brasile, con un ricorso proposto – ai sensi dell’art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) – contro il diniego dell’Ufficiale di stato civile del Comune di Canneto sull’Oglio di trascrivere l’atto di nascita dello stesso minore. I ricorrenti chiedevano l’accertamento dello status di cittadino italiano di A.V. D.L., in quanto figlio di madre riconosciuta cittadina italiana con sentenza 11 aprile 2025, n. 1532, del Tribunale ordinario di Brescia.

Il rimettente osserva che, in base alla disciplina precedente rispetto al d.l. n. 36 del 2025, come convertito, la domanda sarebbe stata fondata. Invece, in base alla nuova disciplina, dettata dall’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, A.V. D.L. non avrebbe mai acquistato la cittadinanza italiana, non rientrando nelle fattispecie «derogatorie» di cui alle lettere da a) a d) dello stesso art. 3-bis, comma 1.

Il giudice a quo richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di acquisto della cittadinanza (sezioni unite civili, sentenze 24 agosto 2022, n. 25318, e 25 febbraio 2009, n. 4466) e rileva che la norma censurata determinerebbe la «revoca implicita» della cittadinanza per tutti coloro che, nati prima della sua entrata in vigore, «avevano già acquisito, grazie alla nascita da cittadino italiano, la titolarità sostanziale dello status civitatis, pur non avendo ancora provveduto al formale riconoscimento della titolarità del diritto».

Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente argomenta che l’art. 3-bis violerebbe: a) l’art. 22 della Costituzione; b) l’art. 3 Cost.; c) l’art. 2 Cost.; d) l’art. 24 Cost.; e) gli artt. 1, secondo comma, 56 e 58 Cost.; f) l’art. 72, quarto comma, Cost.; g) l’art. 77 Cost.; h) l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al rispetto del principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 CEDU e dall’art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

1.2.– Il Tribunale di Campobasso riferisce di essere stato adito da due cittadini argentini (reg. ord. n. 40 del 2026) e da due cittadine brasiliane (reg. ord. n. 41 del 2026), con ricorsi proposti ai sensi dell’art. 281-decies del codice di procedura civile contro il Ministero dell’interno. I ricorrenti chiedevano l’accertamento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti di un cittadino italiano emigrato, rispettivamente, in Argentina e in Brasile, senza mai naturalizzarsi.

Quanto alla non manifesta infondatezza, l’art. 3-bis violerebbe gli artt. 2 e 3 Cost., l’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE), l’art. 22 Cost., l’art. 72, quarto comma, Cost. e l’art. 77 Cost.

2.– Si sono costituiti nei giudizi le parti private A.V. D.L., A. L.A., J. L.A., F. C.D.S.C. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto la non fondatezza delle questioni, argomentando che la norma introduce una preclusione originaria e non una revoca, e che essa evita l’attribuzione incontrollata della cittadinanza UE a soggetti privi di legame effettivo (genuine link).

4.– La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni ed amici curiae intervenuti.

4.2.– Nelle memorie integrative, le parti private hanno chiesto la restituzione degli atti per nuova valutazione alla luce dell’ord. Cass. n. 13818/2026 e, in subordine, la rimessione alla CGUE per violazione degli artt. 9 TUE e 20 TFUE.

Considerato in diritto

5.– I giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto la medesima disposizione (art. 3-bis L. 91/1992).

6.– L’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992 stabilisce la preclusione dell’acquisto della cittadinanza italiana per chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo le deroghe previste (domanda amministrativa o giudiziale entro il 27 marzo 2025, appuntamento confermato entro la stessa data, ascendente di 1° o 2° grado con cittadinanza esclusiva italiana, o residenza biennale dei genitori).

7.– Nella sentenza n. 63 del 2026 questa Corte ha chiarito che l’art. 3-bis configura una preclusione originaria all’acquisto e non una revoca.

7.1.– La cittadinanza nell’ordinamento democratico si fonda su un legame effettivo (genuine link) e sulla partecipazione alla comunità di destini politici tra cittadini e Stato.

7.2.– La disciplina della cittadinanza nazionale deve armonizzarsi con la cittadinanza europea e con i principi affermati dalla CGUE (in particolare causa C-181/23 Commissione c. Malta), richiedendo un rapporto effettivo di lealtà, solidarietà e reciprocità di diritti e doveri.

7.3.– Nella sentenza n. 63/2026 si era inizialmente esclusa la pertinenza della giurisprudenza europea sulla perdita di cittadinanza accertata, poiché per i destinatari dell’art. 3-bis lo status non era giuridicamente certo.

8.– La richiesta di restituzione atti al giudice a quo alla luce dell’ord. Cass. 13818/2026 va disattesa in quanto tale ordinanza si limita a confermare l’assenza di godimento dello status in mancanza di accertamento.

9.– Le parti hanno reiterato la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla compatibilità dell’art. 3-bis con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.

9.3.– In omaggio al principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, paragrafo 3, TUE e alla competenza esclusiva della CGUE a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, questa Corte intende dare seguito a tali richieste.

10.– Il giudizio in esame va pertanto sospeso e alla Corte di giustizia va sottoposto, ai sensi dell’art. 267 TFUE, il quesito pregiudiziale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,

1) dispone di sottoporre, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale:
– se gli artt. 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-bis ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione;

2) sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale;

3) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026.

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