Sentenza 63/2026: La Corte Costituzionale sulla Legge 74/2025. Un’analisi dell’Avv. Flavia Di Pilla
Un fronte comune per la Cittadinanza
In questi mesi di incertezza legislativa e turbolenza giurisdizionale, ho ritenuto essenziale non solo monitorare ogni evoluzione della Legge 74/2025, ma anche confrontarmi con altri professionisti di spicco del settore per offrire ai miei clienti una visione tecnica solida e sfaccettata.
È con grande piacere che ospito oggi su ItalyGet il contributo della mia stimata collega Flavia Di Pilla, con cui collaboro attivamente nell’analisi strategica dei casi più complessi. Ha condotto un esame “a caldo” della Sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale, appena pubblicata, che segna uno spartiacque — anche se non definitivo — sulla legittimità costituzionale della riforma.
La collega mi ha appena inviato il suo studio sulla sentenza, che sono felice di ripubblicare sul mio blog perché, come sempre, le sue osservazioni non solo sono gradite, ma estremamente accurate e illuminanti.
L’analisi dell’Avv. Flavia Di Pilla
La Corte Costituzionale ha parlato. Lo ha fatto con un ragionamento articolato, denso di richiami al diritto comparato e alla giurisprudenza europea, e con una pronuncia che non lascia spazio a equivoci: l’art. 3-bis della Legge 74/2025, nella parte censurata dal Tribunale di Torino, è costituzionalmente legittimo.
Abbiamo letto la sentenza con l’attenzione che merita e riteniamo utile offrire alcune riflessioni — non di parte, ma di sistema.
Retroattività e Legittimo Affidamento — Il bilanciamento della Corte
La Corte qualifica l’art. 3-bis come un’ipotesi di “retroattività propria” e, applicando il consueto test di ragionevolezza, ritiene che il bilanciamento tra l’affidamento dei destinatari e gli interessi costituzionali perseguiti non sia irragionevole. Il ragionamento è tecnicamente ineccepibile nei suoi passaggi formali. Eppure lascia aperta una domanda che la motivazione non affronta in modo diretto: fin dove può spingersi la discrezionalità del legislatore quando la modifica normativa opera, di fatto, su posizioni che — pur non formalmente accertate — erano esercitabili da oltre un secolo?
La Corte risponde che lo status non era “giuridicamente certo”. È una risposta corretta su un piano strettamente formale. Ma è anche una risposta che finisce per identificare la certezza del diritto con il possesso di un timbro, anziché con la sostanza di una prerogativa.
Le “Avvisaglie” della Riforma — Una lettura sistemica dei segnali
Il passaggio che suscita la riflessione più profonda è quello con cui la Corte esclude che la retroattività della riforma fosse “assolutamente imprevedibile”. A tal fine, richiama due circostanze: le proposte di legge depositate nell’ottobre 2024 e l’introduzione, a dicembre 2024, di un gravoso contributo unificato calcolato a persona.
Che l’aumento del contributo unificato possa essere letto retrospettivamente come un “segnale” della successiva soppressione del diritto stesso è un’osservazione di un’enormità sistemica assoluta. Questa sequenza temporale — prima rendere più oneroso l’accesso alla tutela e poi chiudere la tutela stessa — è un elemento che ogni lettore attento deve valutare nel suo complesso.
Le Questioni che Restano Aperte — Dove sono le “crepe”
La sentenza, tuttavia, non chiude tutto. La stessa Corte inserisce precisioni non casuali che lasciano spazio a giudizi futuri:
* Punto 9.1: Resta espressamente impregiudicata la posizione di coloro che avevano iniziato la procedura senza aver ricevuto un appuntamento entro le 23:59 del 27 marzo 2025. * Diritto Internazionale: Resta aperta la strada del diritto internazionale consuetudinario (Art. 10, primo comma, della Costituzione). * Art. 8 CEDU: Il profilo del diritto alla vita privata e familiare non è mai stato sottoposto alla Corte Costituzionale italiana in questo contesto. * Giudizi Pendenti: Le questioni sollevate dai Tribunali di Campobasso e Mantova restano pendenti, poiché non assorbite da questa sentenza.
Conclusioni: La Partita Non È Chiusa
La Sentenza n. 63/2026 chiude una stagione, ma non chiude un capitolo. Per chi aveva già tentato di avviare la pratica prima del 28 marzo 2025 — e si è trovato bloccato da liste d’attesa consolari o appuntamenti mai comunicati — i profili di irragionevolezza non sono stati ancora affrontati nel merito.
Come avvocati, il nostro compito è sapere a quale porta “bussare” e quali argomenti nuovi portare ai giudici che dovranno ancora esprimersi. L’Avv. Di Pilla ed io continueremo a lavorare insieme per difendere i diritti di chi ha visto la propria storia familiare interrotta da una riforma così drastica.
Se il tuo caso rientra tra quelli “aperti” citati dalla Corte, o se desideri una valutazione specifica della tua posizione alla luce di questa pronuncia, siamo a tua disposizione.