Decree 36 in Italian Parliament

Decreto 36: Guida alla Riforma dello Ius Sanguinis in Italia


Decreto 36: Le modifiche alla cittadinanza per discendenza spiegate


Il panorama della cittadinanza italiana iure sanguinis (per diritto di sangue) è stato investito da una profonda fase di revisione. Alla fine di marzo 2025, il Governo italiano ha varato misure d’urgenza che hanno modificato drasticamente le regole, tra cui il rilevante Decreto 36, seguito a breve distanza da proposte parlamentari che delineano ulteriori modifiche. Questo rapido susseguirsi di interventi legislativi complessi e ampiamente dibattuti ha generato incertezza tra i discendenti di italiani nel mondo che richiedono il riconoscimento del proprio status civitatis.

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Questo articolo si propone di fare chiarezza sulla complessità del quadro normativo, esaminando la situazione attuale relativa al Decreto 36 e ai relativi disegni di legge, illustrando le modifiche proposte ed esplorando i possibili scenari parlamentari delle prossime settimane. È possibile seguire gli aggiornamenti sulla nostra pagina delle novità.

Districare la rete normativa: Decreto 36, DDL 1432 e DDL 1450

Comprendere la situazione attuale richiede di distinguere tra tre atti normativi fondamentali:

  • Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36 (“Decreto Tajani”) (D.L. 36/2025): È il decreto d’urgenza immediatamente efficace, comunemente noto come Decreto 36, che ha avviato questa fase di riforma. Pubblicato ed entrato in vigore rapidamente, ha introdotto stringenti restrizioni sulla cittadinanza iure sanguinis, in particolare per i nati all’estero. Il suo profilo più controverso è l’effetto retroattivo. È attualmente in vigore, ma si tratta di una normativa provvisoria con efficacia subordinata alla conversione.
  • Disegno di Legge n. 1432 (DDL 1432): È il disegno di legge di conversione del Decreto 36 (D.L. 36/2025), attualmente all’esame del Senato della Repubblica (in particolare presso la 1ª Commissione Affari Costituzionali). Il Parlamento deve discutere, eventualmente emendare e votare la conversione del D.L. 36/2025 in legge formale (oppure lasciarlo decadere) entro il 27 maggio 2025. È qui che si concentra l’iter parlamentare immediato. È possibile seguire lo stato dell’atto direttamente sul sito del Senato (scheda DDL 1432).
Tutti gli emendamenti proposti sono stati ufficialmente pubblicati; potete consultare una sintesi e una guida esplicativa per comprenderne la portata nel nostro ultimo articolo qui. Questi emendamenti intervengono su diversi profili:
  • Disegno di Legge n. 1450 (DDL 1450): Si tratta di un distinto disegno di legge complementare presentato al Senato poco dopo il Decreto 36. Propone ulteriori modifiche alla legge generale sulla cittadinanza (Legge 91/1992). Non è ancora legge e segue l’ordinario iter legislativo parlamentare, separato rispetto alla conversione urgente del D.L. 36. Il testo iniziale può essere consultato qui: Testo DDL 1450 (Senato).

Analisi del Decreto 36 e delle proposte collegate: contenuti e stato dell’iter

Esaminiamo ciascun provvedimento nel dettaglio:

A. Decreto-Legge 36/2025 (“Decreto Tajani”)

  • Modifica sostanziale: Introduce il nuovo articolo 3-bis nella Legge 91/1992, stabilendo che chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza “è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana”, salvo il ricorrere di specifiche condizioni. Questa formulazione qualifica la fattispecie come mancato acquisto originario (ab origine), anziché come perdita di un diritto già acquisito, fondando così la sua applicazione retroattiva. Come evidenziato dalla dottrina giuridica (si veda l’analisi “La Grande Perdita” su Judicium.it), si configura per molti una vera e propria interruzione del diritto.
  • Termine perentorio retroattivo: Le restrizioni operano retroattivamente anche per chi è nato all’estero prima del 28 marzo 2025, a meno che non sia stata formalmente presentata domanda amministrativa corredata dalla relativa documentazione o depositato un ricorso giudiziale entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.
  • Nuove condizioni (eccezioni all’esclusione): Per conservare la trasmissione della cittadinanza pur essendo nati all’estero con doppia cittadinanza e non avendo presentato istanza entro il termine, è necessario soddisfare almeno una delle seguenti condizioni (art. 3-bis, lettere c, d, e):
    • Un genitore o adottante cittadino è nato in Italia.
    • Un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio.
    • Un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini (nonno/a) è nato in Italia.
  • Profili di criticità costituzionale: Giuristi ed esperti costituzionalisti (come documentato negli atti delle audizioni parlamentari, si veda la Memoria delle Audizioni al Senato in PDF) hanno sollevato rilevanti rilievi critici verso il Decreto 36:
    • Violazione della certezza del diritto e dei diritti quesiti: applicazione retroattiva di condizioni restrittive a posizioni giuridiche maturate alla nascita sotto il vigore delle leggi previgenti.
    • Potenziale violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.): ingiustificata disparità di trattamento fondata sul luogo di nascita (Italia vs. estero) e sulla data di presentazione della domanda.
    • Elusione dell’art. 22 Cost.: la norma costituzionale vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici; la dottrina rileva come il Decreto 36 persegua un effetto analogo per via legislativa diretta.
    • Carenza dei presupposti di necessità e urgenza (art. 77 Cost.): ricorso alla decretazione d’urgenza per disciplinare una materia fondamentale e di lungo corso, sottraendola all’ordinario dibattito parlamentare, motivato dal Governo con l’esigenza di arginare l’afflusso di domande.
    • Difetto di proporzionalità e tutele procedurali: in particolare per quanto riguarda la perdita derivata della cittadinanza dell’Unione Europea, come evidenziato dal Prof. Grosso con riferimento alla giurisprudenza della CGUE, aprendo concreti spazi per una rimessione dinanzi alla Corte Costituzionale.

B. Disegno di Legge di Conversione (DDL 1432) – In corso di esame al Senato

  • Finalità: Convertire in legge il Decreto 36 (D.L. 36/2025).
  • Iter parlamentare: Attualmente all’esame della 1ª Commissione del Senato. Le audizioni con docenti ed esperti (De Nardi, Laganà, Calvano, Grosso, ecc.) hanno evidenziato profonde divergenze e criticità tecniche. Numerosi emendamenti (si veda l’elenco: Elenco Emendamenti DDL 1432 – Senato) sono stati presentati dai parlamentari e ufficialmente pubblicati; potete consultare la sintesi e la guida nel nostro recente articolo qui. Gli emendamenti vertono principalmente su:
    • Soppressione totale del Decreto 36 (Emendamenti 1.1, 1.5).
    • Eliminazione della retroattività (applicazione solo pro futuro dall’entrata in vigore – Emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13).
    • Proroga del termine perentorio (es. Emendamenti 1.24, 1.25, 1.26).
    • Modifica o ampliamento delle condizioni di eccezione (es. riferimento alla cittadinanza italiana del genitore/nonno anziché alla nascita in Italia – Emendamenti 1.29, 1.30, 1.40; estensione alla seconda/terza generazione – Emendamenti 1.37, 1.41, 1.47, 1.50; introduzione di requisiti linguistici/culturali – Emendamenti 1.50, 1.51; tutela dei fratelli di cittadini già riconosciuti – Emendamento 1.58; deroghe per residenti in regimi dittatoriali – Emendamento 1.69).
    • Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza perduta sotto le leggi precedenti (Emendamenti 1.77, 1.78, 1.79, 1.86, 1.87, 1.88).
  • Stato dei lavori: La 1ª Commissione era chiamata a definire le proposte emendative entro metà aprile; l’iter prosegue in vista dell’approdo del testo in Assemblea al Senato.

C. Disegno di Legge Complementare (DDL 1450) – Proposta non ancora approvata

  • Finalità: Introdurre ulteriori e separate modifiche alla Legge 91/1992. Si configura come un tentativo di riforma organica volto a disciplinare profili non ricompresi nel decreto d’urgenza.
  • Principali modifiche proposte:
    • Requisiti di residenza per i genitori: modifica agli artt. 1 e 3 per precludere la trasmissione della cittadinanza qualora i genitori cittadini nati all’estero non abbiano risieduto in Italia per almeno 2 anni prima della nascita/adozione del figlio e anche i nonni siano nati all’estero.
    • Figli minori: modifica all’art. 4 per consentire ai figli minori di cittadini per nascita di acquistare la cittadinanza su dichiarazione dei genitori seguita da 2 anni di residenza legale in Italia, profilo connesso ai complessi casi di minor issue.
    • Matrimonio: soppressione del termine specifico di 3 anni di residenza all’estero per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio (art. 5).
    • Termini procedimentali: fissazione di un termine di 48 mesi per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento iure sanguinis (art. 9-ter, nuovo comma 1-bis) e di 12 mesi per la trascrizione degli atti da parte degli ufficiali di stato civile a seguito di sentenze giudiziarie (art. 9-ter, nuovo comma 1-ter), elemento di rilievo per chi subisce i ritardi nelle prenotazioni consolari.
    • Mantenimento dei vincoli (“Regola dei 25 anni”): introduzione dell’art. 11-bis, che prevede la perdita della cittadinanza per i cittadini nati all’estero e non residenti in possesso di altra nazionalità qualora non mantengano un effettivo legame con la Repubblica entro 25 anni dall’entrata in vigore della legge; la mancata trascrizione della nascita entro 25 anni genera una presunzione di perdita del vincolo, superabile solo da riscontri documentali ufficiali.
    • Presunzione di rinuncia: modifica all’art. 13 che presume la rinuncia qualora la residenza in Italia (richiesta per determinate ipotesi di riacquisto) abbia durata inferiore a 2 anni.
    • Figli di chi riacquista: precisazione all’art. 14 affinché i figli acquistino la cittadinanza al riacquisto paterno/materno solo se legalmente residenti in Italia al momento del riacquisto (o dalla nascita se infrabienni).
    • Clausola di retroattività: modifica all’art. 20 per subordinare espressamente il principio di irretroattività al nuovo art. 3-bis introdotto dal Decreto 36.
    • Limitazioni probatorie: introduzione dell’art. 23-bis per escludere giuramento e prova testimoniale nelle controversie di cittadinanza, profilo rilevante per la gestione delle discrepanze documentali.
    • Casi 1948: inserimento di una norma di interpretazione autentica volta a confermare lo status di cittadino per i figli di madre italiana nati prima del 1° gennaio 1948 che alla medesima data non avessero compiuto il ventunesimo anno d’età.
    • Contributo consolare: aumento del contributo per la trattazione delle istanze consolari da €600 a €700 (art. 7-bis della tabella dei diritti consolari).
  • Stato dell’iter: Questo disegno di legge è autonomo rispetto alla conversione del Decreto 36. Il suo iter parlamentare sarà più articolato e subordinato all’ordinaria procedura legislativa, riflettendo una linea governativa di complessivo inasprimento dei requisiti di accesso alla cittadinanza.

Scenari possibili per la conversione del Decreto 36 (DDL 1432) e implicazioni legali

Le prossime settimane saranno determinanti nell’esame del DDL 1432 di conversione del Decreto 36. Sulla base delle prassi parlamentari e delle dinamiche istituzionali, si delineano diversi scenari:

  • Scenario 1: Accoglimento ordinario degli emendamenti: Il Parlamento approva modifiche sostanziali al testo, attenuando o sopprimendo gli aspetti più rigidi (in primis la retroattività). Probabilità: Bassa, salvo intese all’interno della maggioranza di governo.
  • Scenario 2: Voto di fiducia sul testo originario: Il Governo pone la questione di fiducia sul testo del decreto così come emanato, facendo decadere tutti gli emendamenti. Probabilità: Possibile, pur comportando un costo politico rilevante.
  • Scenario 3: Fiducia su un maxi-emendamento: Il Governo concorda una proposta emendativa di compromesso e pone la fiducia sul testo riformulato, assorbendo tutti i restanti emendamenti. Probabilità: Elevata, trattandosi di una prassi consueta nelle conversioni dei decreti-legge.
  • Scenario 4: Mancata conversione e decadenza: Il provvedimento non viene convertito entro il 27 maggio, determinando la decadenza del D.L. 36 con efficacia ex tunc (come se non fosse mai esistito). Probabilità: Ritenuta assai remota dagli osservatori istituzionali.

Principali implicazioni per i richiedenti:

  • Chi ha depositato entro il 27 marzo 2025: È salvaguardato dalla clausola transitoria del Decreto 36 e la sua posizione viene valutata in base al quadro normativo previgente.
  • Chi non ha depositato entro il termine: Si trova attualmente soggetto alle condizioni restrittive dell’art. 3-bis. Le prospettive risiedono nelle modifiche in sede di conversione parlamentare o in una successiva rimessione della norma alla Corte Costituzionale.
  • Nuovi richiedenti: Saranno soggetti al testo definitivo che scaturirà dalla legge di conversione e alle eventuali ulteriori riforme previste dal DDL 1450, qualora approvato in seguito.
  • Cittadini riconosciuti nati all’estero (trasmissione ai figli): Il Decreto 36 subordina la trasmissione al requisito di almeno 2 anni di residenza in Italia del genitore prima della nascita del figlio. Il DDL 1450 prospetta in alternativa la possibilità che il figlio acquisti lo status risiedendo in Italia per 2 anni dopo la nascita. I Consolati applicano attualmente le disposizioni del Decreto 36.
  • Sindacato di costituzionalità: Indipendentemente dall’esito della conversione, una rimessione della norma alla Corte Costituzionale appare probabile alla luce dei molteplici profili di illegittimità sollevati dalla dottrina e dalla prassi giudiziaria.

Decreto 36: Profili critici sul piano dei diritti fondamentali

Le modalità di introduzione di queste restrizioni mediante decreto d’urgenza sollevano rilevanti perplessità giuridiche, come sottolineato sia nei contributi dottrinali sia nelle audizioni degli esperti dinanzi alla Commissione del Senato:

  • Compressione del dibattito su diritti primari: Diritti fondamentali legati allo status civitatis e alla continuità delle relazioni familiari vengono incisi con estrema rapidità attraverso lo strumento della decretazione d’urgenza, eludendo la ponderata riflessione tradizionalmente richiesta per la materia della cittadinanza.
  • Impatto della retroattività: La qualificazione retroattiva del mancato acquisto della cittadinanza fin dalla nascita sulla base di requisiti imprevedibili incide sul principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento dei cittadini.
  • Indebolimento del legame con le comunità all’estero: Le disposizioni segnano un marcato distacco dalla storica impostazione inclusiva dello ius sanguinis italiano, rischiando di recidere il legame giuridico con le comunità dei connazionali emigrati.

Conclusioni: Un quadro in evoluzione che richiede costante attenzione

L’avvio di questa incisiva riforma della cittadinanza iure sanguinis attraverso il Decreto 36 apre una fase complessa. L’attenzione resta concentrata sui lavori parlamentari per la conversione del D.L. 36/2025 (DDL 1432), mentre le previsioni contenute nel DDL 1450 delineano ulteriori possibili interventi a regime.

Il confronto tra le esigenze di gestione amministrativa prospettate dal legislatore e la tutela dei diritti quesiti e delle legittime aspettative dei discendenti pone interrogativi di rilievo costituzionale.

Chiunque sia interessato da queste novità deve monitorare l’evoluzione dei lavori parlamentari e verificare con attenzione la propria posizione anagrafica e documentale con un legale esperto in materia, per valutare le implicazioni sul proprio percorso di riconoscimento e i possibili rimedi giudiziali.

Domande frequenti (FAQ) sul Decreto 36

D: Cos’è il Decreto 36 (D.L. 36/2025)?

R: Il Decreto 36 è un decreto-legge varato dal Governo italiano il 28 marzo 2025. Introduce restrizioni sostanziali al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis) per i nati all’estero, disponendone l’applicazione retroattiva salvo specifiche eccezioni. Maggiori dettagli sono disponibili qui.

D: Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto 36 per la cittadinanza italiana?

R: Il Decreto 36 stabilisce che chi è nato all’estero in possesso di altra cittadinanza si considera non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, a meno che non abbia presentato domanda o ricorso entro le 23:59 del 27 marzo 2025, OPPURE abbia un genitore o un nonno italiano nato in Italia, o un genitore residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita.

D: Il Decreto 36 ha efficacia retroattiva?

R: Sì, il profilo più dibattuto del Decreto 36 è proprio l’applicazione retroattiva. Le nuove condizioni restrittive si applicano anche a chi è nato prima dell’entrata in vigore del decreto, a meno che non risulti formalmente presentata domanda o depositato ricorso entro il termine del 27 marzo 2025.

D: Chi è maggiormente penalizzato dal Decreto 36?

R: Sono interessati i discendenti di italiani nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza che non avevano ancora presentato istanza al Consolato o al Comune né notificato/depositato un ricorso giudiziale entro il 27 marzo 2025. La loro posizione dipende ora dalla sussistenza dei requisiti specifici di nascita o residenza dei genitori o dei nonni.

D: Il Decreto 36 è una legge definitiva?

R: Attualmente il Decreto 36 è un atto avente forza di legge con efficacia temporanea. Il Parlamento deve approvarne la conversione in legge (eventualmente apportando emendamenti tramite il DDL 1432, consultabile qui) entro il 27 maggio 2025, a pena di decadenza retroattiva.

Avvertenza: Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce parere legale. Per una consulenza personalizzata sulla propria situazione in merito al Decreto 36 o ai procedimenti di cittadinanza, è consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato.

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