Ordinanza di rimessione del Tribunale di Bologna: una seria sfida allo ius sanguinis?
Il 27 novembre 2024, il Tribunale Ordinario di Bologna (Giudice Dott. Marco Gattuso) ha depositato un’ordinanza con cui ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza iure sanguinis. L’ordinanza integrale in formato PDF è consultabile alla pagina https://italyget.com/. Il provvedimento ha aperto un acceso confronto nella comunità scientifica, nell’avvocatura e tra le comunità di italo-discendenti. In questo articolo analizziamo i punti salienti dell’ordinanza e i rilievi critici che possono essere mossi alle argomentazioni del giudice remittente.
La cittadinanza italiana iure sanguinis è un principio cardine dell’ordinamento che riconosce lo status civitatis a chiunque sia figlio di padre o madre cittadini, senza limiti di generazione. Questo istituto affonda le proprie radici nella storia d’Italia e ha consentito a generazioni di discendenti di mantenere vivo il legame originario con la Patria. L’ordinanza del Tribunale di Bologna pone in dubbio la compatibilità costituzionale di tale meccanismo, prospettandone il contrasto con i principi fondamentali e con gli obblighi internazionali dello Stato. È significativo rilevare che, sino a quel momento, lo stesso Tribunale di Bologna aveva pronunciato centinaia di sentenze di accoglimento applicando la disciplina vigente senza mai sollevare dubbi di costituzionalità.
L’ordinanza si inserisce nel contesto dell’elevato carico di contenzioso giudiziale che interessa le sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali italiani per l’accertamento dello status civitatis. In proposito, lo stesso provvedimento riporta alcuni dati statistici:
- L’Italia registra il rapporto più elevato tra emigrati e popolazione residente;
- Si stimano circa 60 milioni di discendenti di emigrati italiani all’estero;
- Nel 2024, il 73% delle cause civili presso il Tribunale di Venezia ha avuto a oggetto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
I punti salienti dell’ordinanza
1. Profili procedurali e incompletezza del quadro normativo
In primo luogo, l’ordinanza presenta una criticità sul piano processuale, concentrandosi unicamente sulla costituzionalità dell’art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, e omettendo il quadro normativo previgente che disciplinava la fattispecie.
Nel caso concreto esaminato, la pretesa discende da un’ava nata in Italia nel 1876, rendendo applicabili l’art. 4 del Codice Civile del 1865 e la Legge n. 555 del 1912.
L’omessa estensione dell’incidente di costituzionalità a tutte le disposizioni della catena trasmissiva potrebbe configurare un vizio di rilevanza e ammissibilità dinanzi alla Corte Costituzionale, potendo condurre a una declaratoria di inammissibilità della questione.
2. La sovranità popolare e la nozione costituzionale di “popolo”
L’ordinanza sostiene che lo ius sanguinis senza limiti violerebbe l’art. 1 della Costituzione, a mente del quale “la sovranità appartiene al popolo”. Secondo il giudice, riconoscere la cittadinanza a persone prive di un legame effettivo con l’Italia rischierebbe di alterare la nozione di “popolo” e di compromettere l’esercizio della sovranità democratica. Nel testo si legge che attribuire lo status civitatis a soggetti residenti all’estero senza ulteriori vincoli rischierebbe di incidere sulla rappresentanza politica nazionale.
Tale argomentazione appare tuttavia generica: l’ordinanza non dimostra in che termini e su quali basi empiriche la nozione costituzionale di popolo risulterebbe alterata, né evidenzia un reale pericolo per il funzionamento delle istituzioni repubblicane.
Inoltre, la cittadinanza per discendenza non può essere ridotta a un mero titolo formale: per moltissimi discendenti rappresenta la riscoperta operosa delle proprie radici, traducendosi in un’opportunità di inserimento socio-economico in un Paese che affronta una grave crisi demografica e l’invecchiamento progressivo della popolazione attiva.
Alcuni neo-cittadini possono scegliere di stabilirsi altrove nell’Unione Europea?
Può accadere, nell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati europei. Ma tale circostanza fisiologica non cancella la presenza consistente di quanti scelgono di stabilirsi in Italia, apportando competenze, capitale umano e contribuendo alle entrate fiscali e previdenziali del sistema Paese.
Questa componente demografica costituisce una risorsa strategica per la sostenibilità del sistema italiano, specie a fronte del calo demografico della popolazione residente.
La mobilità internazionale è una costante dell’era globale e non un elemento tale da viziare di incostituzionalità un criterio di attribuzione dello status civitatis consolidato da oltre un secolo.
3. Ragionevolezza e proporzionalità (Art. 3 Cost.)
L’ordinanza prospetta altresì la lesione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità. Secondo il giudice, riconoscere la cittadinanza a chi non ha un radicamento concreto nel territorio risulterebbe sproporzionato.
Il giudice remittente ravvisa un’asimmetria tra lo ius sanguinis e le altre modalità di acquisto della cittadinanza (residenza prolungata, matrimonio o naturalizzazione), le quali esigono un collegamento tangibile con la comunità. A suo avviso, tale disparità violerebbe il principio di eguaglianza.
Tale prospettazione trascura che la cittadinanza iure sanguinis costituisce il criterio storico fondante dell’ordinamento italiano sin dal 1865, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e non equiparabile alla concessione discrezionale della naturalizzazione.
La legge ordinaria non impone né ha mai imposto un obbligo di residenza o di conoscenza linguistica per chi è cittadino alla nascita iure sanguinis, valorizzando la continuità familiare dello status civitatis.
Nella Costituzione italiana non rinviene un “principio di effettività” che condizioni l’appartenenza originaria a un test di radicamento materiale: sostenere il contrario equivale a riscrivere i presupposti normativi della cittadinanza.
4. Gli obblighi internazionali e il Trattato UE (Art. 117 Cost.)
L’ordinanza richiama l’art. 117 della Costituzione in relazione al rispetto dei vincoli internazionali e comunitari (art. 9 TUE e art. 20 TFUE).
In particolare, il giudice evoca il principio internazionalistico del legame effettivo (*genuine link*), sviluppatosi nella giurisprudenza internazionale a partire dal noto caso *Nottebohm* del 1955 della Corte Internazionale di Giustizia.
Nel precedente *Nottebohm*, tuttavia, la Corte dell’Aja non intendeva limitare la sovranità statale nell’attribuzione originaria della cittadinanza, bensì disciplinare la sola opponibilità internazionale della protezione diplomatica tra Stati terzi in un caso peculiare di naturalizzazione fittizia.
La giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (da *Micheletti* a *Rottmann* e *Tjebbes*) ribadisce che la definizione dei criteri di acquisto e perdita della cittadinanza rientra nella competenza esclusiva di ciascuno Stato membro.
In nessun caso il diritto dell’Unione ha censurato l’adozione del criterio puro dello ius sanguinis, vigente con diverse sfumature anche in altri Stati europei (come Irlanda, Polonia, Germania, Austria).
L’assunto dell’ordinanza bolognese secondo cui il diritto internazionale imporrebbe all’Italia di subordinare lo ius sanguinis alla residenza o alla prova linguistica appare pertanto privo di fondamento normativo vincolante.
Ciascuno Stato sovrano è libero di individuare i titoli di attribuzione del proprio status civitatis: l’Italia ha scelto la continuità della filiazione.
Il caso *Nottebohm* non può essere esteso in via analogica all’attribuzione originaria della cittadinanza per discendenza biologica.
Non sussiste alcuna incompatibilità tra il principio dello ius sanguinis e il quadro sovranazionale dei trattati.
Il ruolo e le competenze della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha il compito di garantire la conformità delle leggi alla Carta fondamentale, dichiarando l’illegittimità delle norme contrarie a Costituzione.
Tuttavia, la Consulta non ha il potere di riscrivere o emendare le leggi. La determinazione delle politiche di cittadinanza compete inderogabilmente al legislatore parlamentare, nel rispetto dell’art. 70 della Costituzione.
La Corte può eventualmente orientare la corretta esegesi attraverso le diverse tipologie di pronunce:
- Sentenze interpretative di rigetto:
- In cui la Corte rigetta la questione interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione;
- Tali decisioni, pur non avendo efficacia vincolante erga omnes, costituiscono autorevole indirizzo per i giudici comuni.
- Sentenze interpretative di accoglimento:
- Con le quali la Consulta espunge una specifica interpretazione ritenuta incostituzionale;
- Tale efficacia vincola tutti gli operatori del diritto precludendo l’applicazione della norma nel significato censurato.
Riferimenti per approfondimenti dottrinali:
- Studi sulla giustizia costituzionale in Italia
- European Constitutional Law Review – The Italian Constitutional Court in Context
- Corte Costituzionale – Introduzione al sindacato di legittimità
Le “proposte” del Tribunale di Bologna alla Corte Costituzionale
Ciò premesso, il giudice di Bologna prospetta alla Consulta una serie di soluzioni manipolative per limitare lo ius sanguinis:
- Limite generazionale: individuare un punto di equilibrio nel riconoscimento della cittadinanza entro il limite di due generazioni;
- Limiti temporali: considerare un termine massimo di disuso dello status civitatis;
- Requisito di soggiorno: richiedere la prova che il discendente o i suoi genitori abbiano soggiornato nel territorio nazionale;
- Combinazione dei requisiti: limitare il riconoscimento alla seconda generazione, salvo prova di residenza in Italia per almeno due anni.
Tali indicazioni mirano a introdurre per via giudiziaria vincoli che non trovano riscontro nella lettera della legge.
La Corte Costituzionale non può sostituirsi al legislatore configurando nuove fattispecie normative a rime obbligate: compete esclusivamente al Parlamento stabilire l’eventuale riforma dei presupposti dello status civitatis.
Inoltre, simili limitazioni creerebbero disparità di trattamento e complessi problemi di diritto intertemporale, ledendo il legittimo affidamento dei cittadini e il principio di eguaglianza.
I quesiti rivolti dal giudice in udienza e le relative deduzioni
Nel corso dell’udienza, il giudice ha posto al difensore dei ricorrenti quesiti di fatto non previsti dai requisiti normativi per l’accertamento dello status civitatis:
- “Dove vivono i ricorrenti?”
- “Hanno intenzione di trasferirsi in Italia?”
- “Parlano italiano?”
- “Comunica con loro in italiano o in altra lingua?”
A fronte di tali domande, il difensore ha legittimamente richiamato i limiti del mandato e i presupposti formali dell’azione.
È significativo osservare come tali elementi, estranei alla legge vigente, siano stati valorizzati nell’ordinanza per desumere l’assenza di legami materiali con la comunità nazionale.
Il giudice ha così tratto dai colloqui d’udienza elementi indiziari per corroborare la tesi del deficit di radicamento dei ricorrenti nel contesto italiano.
Conclusioni
Il dibattito sull’eventuale aggiornamento della disciplina dello ius sanguinis merita un confronto approfondito, ma deve svolgersi nelle sedi istituzionali competenti e nel rispetto della separazione dei poteri.
La cittadinanza per discendenza costituisce un patrimonio di valori e di identità trasmesso attraverso le generazioni. La legge italiana ha storicamente inteso proteggere questo legame senza subordinarlo a oneri di residenza o conoscenza linguistica, valorizzando il legame con la Patria degli emigrati e dei loro discendenti.
Cittadinanza per Linea Materna Ante-1948?
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