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«Beneficio di legge»: una categoria creata dalla circolare 26185? Il TAR Lazio si pronuncia sul ricorso

Cittadinanza italiana per discendenza: analisi del ricorso al TAR avverso la circolare sul «beneficio di legge»

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Il quadro della cittadinanza italiana per discendenza è nuovamente teatro di rilevanti confronti giurisprudenziali. È stato depositato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio) un articolato ricorso avverso la circolare n. 26185 del Ministero dell’Interno, datata 28 maggio 2025. Il giudizio, iscritto al numero di ruolo 8883, vede fissata l’udienza pubblica per il 12 novembre 2025 ed esamina la posizione dei minori nati all’estero da cittadini italiani.

Il nucleo della controversia: una nuova categoria di acquisto della cittadinanza?

Per comprendere l’oggetto del ricorso, occorre muovere dalle recenti modifiche legislative. Il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025, convertito con modificazioni nella Legge n. 74 del 23 maggio 2025, ha inciso sulla disciplina generale della cittadinanza (Legge n. 91/1992). La novella ha introdotto restrizioni all’automatismo del riconoscimento per molti nati all’estero, prevedendo per i figli minori una procedura fondata su dichiarazione espressa e requisiti di residenza.

A pochi giorni dall’approvazione della legge, il Ministero dell’Interno ha diramato la circolare impugnata per fornire istruzioni operative. Il motivo centrale di censura del ricorso deduce che la circolare abbia illegittimamente configurato una categoria denominata «italiano per beneficio di legge», locuzione non presente nella lettera della legge di conversione.

Se la formula «beneficio di legge» costituisce in effetti una sintesi interpretativa ministeriale, essa non è inedita nell’ordinamento. La dottrina e la prassi ne fanno uso da tempo per descrivere le fattispecie di acquisto ex art. 4 della Legge 91/1992 che non operano ope legis alla nascita ma richiedono una manifestazione di volontà. La riforma del 2025 ha inteso ricondurre la posizione dei minori nati all’estero dall’alveo dell’art. 1 al regime dichiarativo dell’art. 4.

I motivi dedotti nel ricorso

Il ricorso articola plurime censure di legittimità, caratterizzate da differente incisività:

1. Difetto di base legislativa e violazione del principio di legalità

I ricorrenti lamentano che la circolare introduca limitazioni non previste dalla legge primaria. Tuttavia, tale profilo deve confrontarsi con il dato che è la stessa Legge 74/2025 ad aver disciplinato il meccanismo dichiarativo nel nuovo comma 1-bis dell’art. 4, rendendo la circolare uno strumento esecutivo di disposizioni deliberate dal Parlamento.

2. Violazione dei principi costituzionali

Più pregnante appare la censura inerente alla violazione di principi costituzionali, tra cui l’uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.) e il rispetto dei vincoli internazionali e unionali. Tuttavia, tale profilo investe in via diretta la norma primaria di legge piuttosto che la circolare attuativa. Non a caso, la legittimità costituzionale della riforma è già stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale dall’ordinanza del Tribunale di Torino, cui ha fatto seguito la rimessione sollevata dal Tribunale di Mantova.

3. Il profilo di retroattività

L’applicazione di criteri restrittivi sopravvenuti a fattispecie maturate sotto la disciplina previgente costituisce uno dei nodi più critici della riforma. Su tale versante, il Tribunale di Campobasso (sentenza n. 375/2025) ha già statuito in senso contrario all’applicazione retroattiva del decreto-legge ai procedimenti pendenti, ribadendo la vigenza del principio di irretroattività della legge.

I possibili esiti del giudizio amministrativo

La definizione del ricorso dinanzi al TAR dipende dalla corretta delimitazione dell’oggetto del contendere: verificare se i lamentati vizi derivino dalla circolare ministeriale ovvero dalla legge che essa intende attuare.

La giurisdizione del TAR ha ad oggetto l’annullamento degli atti amministrativi illegittimi. Se la circolare si limita a dare esecuzione ai precetti della Legge 74/2025, il margine di annullamento dell’atto ministeriale risulta circoscritto, giacché i requisiti sostanziali (dichiarazione, residenza, termini) discendono dalla volontà del legislatore.

Poiché il TAR non può dichiarare direttamente l’incostituzionalità di una legge, si delineano tre scenari processuali:

  1. Rigetto o inammissibilità: Il collegio potrebbe ritenere che le censure attengano alla conformità costituzionale della Legge 74/2025 e non all’eccesso di potere della circolare.
  2. Accoglimento parziale: Il TAR potrebbe annullare specifiche disposizioni della circolare qualora ravvisi oneri procedurali o preclusioni ulteriori non espressamente previsti dal testo normativo primario.
  3. Rimessione alla Corte Costituzionale: L’esito di maggior rilievo. Il TAR, condividendo i dubbi di conformità costituzionale della disciplina primaria applicabile, potrebbe sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta, concorrendo con i giudici ordinari a una verifica complessiva sulla legittimità costituzionale della nuova legge.

L’udienza del 12 novembre 2025 costituisce un passaggio indicativo dell’orientamento del plesso giurisdizionale amministrativo in questo delicato settore del diritto.


Domande Frequenti (FAQ)

Qual è l’impatto della Legge n. 74/2025 sulla cittadinanza dei minori?

La Legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha modificato il regime per i minori nati all’estero da cittadini italiani. Ha subordinato il riconoscimento alla presentazione di una dichiarazione resa dai genitori e a requisiti di residenza legale, riconducendo la fattispecie nell’ambito dell’art. 4 della Legge 91/1992.

Cosa significa «acquisto per beneficio di legge»?

La dicitura «per beneficio di legge» individua nel linguaggio amministrativo le modalità di conseguimento della cittadinanza che richiedono un’istanza o una dichiarazione formale da parte dell’interessato o degli esercenti la potestà, a differenza dell’acquisto automatico alla nascita iure sanguinis.

Una circolare amministrativa può essere impugnata in sede giudiziaria?

Sì, gli atti amministrativi a contenuto generale e le circolari possono essere impugnati dinanzi al TAR ove presentino carattere immediatamente lesivo. Il ricorrente può dedurre vizi di eccesso di potere, violazione di legge o contrasto con la normativa primaria, sollecitando l’annullamento dell’atto ovvero la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale qualora il vizio risieda nella legge presupposta.



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