Visto per discendenti di cittadini italiani: analisi strategica di un nuovo percorso d’ingresso

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Nel panorama della cittadinanza italiana per discendenza, il dibattito si è tradizionalmente concentrato su due canali principali: la via amministrativa consolare (spesso caratterizzata da liste d’attesa pluriennali) e la via giudiziale dinanzi ai Tribunali ordinari (il ricorso contro le lungaggini consolari). Tuttavia, un terzo canale è recentemente tornato al centro dell’attenzione dottrinale e mediatica, generando interesse nei Paesi dell’America Latina e frequenti interrogativi tra i discendenti residenti all’estero.

Ci riferiamo al cosiddetto Visto per discendenti di cittadini italiani — nello specifico, l’ingresso per lavoro subordinato al di fuori delle quote ordinarie fissate annualmente dal Decreto Flussi.

Di recente è stato emanato un provvedimento attuativo fondamentale: il governo italiano ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale (riportato in PDF di seguito) che individua i Paesi i cui cittadini possono accedere a questa specifica esenzione. A fronte di letture divulgative che descrivono questa procedura come una via semplificata per trasferirsi in Italia, compito del legale è analizzare il testo normativo con obiettività, rigore e neutralità tecnica.

Occorre verificare se questa fattispecie costituisca un percorso concretamente praticabile per chi è rimasto escluso dai requisiti della Legge 74/2025, o se si tratti piuttosto di uno strumento specialistico destinato a una platea di beneficiari sensibilmente più circoscritta rispetto a quanto prospettato.

Nella presente analisi esaminiamo il decreto attuativo, le basi normative poste dal Testo Unico sull’Immigrazione e dalla Legge sulla Cittadinanza, individuando la specifica categoria di richiedenti per cui tale opzione rappresenta una concreta opportunità procedimentale.

Il quadro normativo: la pubblicazione del decreto attuativo

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il testo ufficiale è consultabile nel PDF accluso e sul portale istituzionale della Gazzetta Ufficiale.

Qual è la funzione del decreto?
Il provvedimento rende operativa una norma già contemplata dall’ordinamento ma priva della disciplina attuativa. Vengono individuati gli Stati esteri caratterizzati da «rilevanti flussi di emigrazione italiana», i cui cittadini di origine italiana possono richiedere un visto d’ingresso per lavoro subordinato senza essere soggetti ai limiti numerici (quote) determinati annualmente con il Decreto Flussi.

Questo elemento assume rilievo operativo: la procedura standard per l’ottenimento di un visto per motivi di lavoro subordinato per cittadini extra-UE è vincolata ai tetti quantitativi delle quote annuali. Il decreto elimina la subordinazione al contingente numerico per i discendenti provenienti dagli Stati individuati (tra cui figurano storiche aree di emigrazione quali Brasile, Argentina, Uruguay, Venezuela e altri Paesi).

Tuttavia, come vedremo di seguito, l’esonero dalla quota numerica non esonera dal possesso di una concreta e formale proposta di lavoro subordinato in Italia.

Il quadro legislativo: coordinamento tra T.U.I. e Legge 91/1992

Per valutare l’effettiva adeguatezza di questo percorso, occorre esaminare il coordinamento tra tre disposizioni normative distinte.

1. Il canale d’ingresso: Art. 27, comma 1-octies, T.U.I.

Il fondamento normativo dell’ingresso risiede nel Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). In particolare, l’articolo 27, comma 1-octies, stabilisce:

«È consentito l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, con le modalità di cui all’articolo 22, allo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale…»

Portata applicativa: Il discendente (il cui grado di parentela non è espressamente limitato in questo specifico comma) residente in uno dei Paesi inclusi nell’elenco ministeriale può accedere al visto per lavoro subordinato extra-quota, senza dover attendere il contingente del click-day.

2. La procedura di assunzione: Art. 22 T.U.I.

La disposizione richiama espressamente l’articolo 22 del T.U.I., che disciplina l’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero. Ne consegue che il richiedente non può fare ingresso in Italia per cercare occupazione in loco: è necessario che un datore di lavoro italiano richieda preventivamente il Nulla Osta al lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) prima della partenza del lavoratore dal Paese d’origine.

3. L’obiettivo della cittadinanza: Art. 9, Legge 91/1992 (Naturalizzazione)

L’interesse del discendente verso questo visto è frequentemente finalizzato all’acquisizione della cittadinanza. Si inserisce qui la disciplina della Legge n. 91/1992 sulla cittadinanza. L’articolo 9, comma 1, lettera a), prevede una corsia abbreviata di naturalizzazione per determinati discendenti:

«La cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica […] allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, se risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica…»

Mentre il termine generale di residenza legale ininterrotta per la concessione della cittadinanza ai cittadini extra-UE è di 10 anni, per i discendenti in linea retta fino al secondo grado (figli e nipoti di cittadini italiani per nascita) il requisito è ridotto a 3 anni di residenza legale.

Questo coordinamento assume un rilievo centrale nell’attuale contesto normativo, segnato dalle riforme introdotte dalla Legge 74/2025.

La dimensione strategica: quando questo visto rappresenta una reale alternativa

L’analisi tecnica impone la massima chiarezza. Questo canale non costituisce la via più celere o indicata per la generalità dei discendenti; tuttavia, per una specifica categoria di richiedenti, esso può rappresentare l’unico percorso praticabile.

L’ipotesi di ineleggibilità iure sanguinis

Qualora dall’analisi dell’albero genealogico emerga che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis — anche alla luce dei criteri previgenti — questo visto assume rilievo primario.

Tra le cause ostative ordinarie alla linea iure sanguinis rientrano:

  • La naturalizzazione volontaria dell’avo intervenuta prima della nascita del discendente (interruzione formale della trasmissione).
  • La formale e documentata rinuncia alla cittadinanza italiana resa dall’avo dante causa.
  • Lacune documentali insanabili negli atti di stato civile non superabili mediante ricorsi giudiziali.

In tali circostanze, la via del mero accertamento dichiarativo dello status alla nascita risulta preclusa. Non potendo richiedere l’accertamento iure sanguinis, l’unico rimedio per conseguire la cittadinanza è la concessione per naturalizzazione ex art. 9 L. 91/1992. In assenza di questo decreto, il trasferimento in Italia richiederebbe il superamento dei contingenti del Decreto Flussi; tramite l’art. 27 comma 1-octies T.U.I., l’origine italiana consente un accesso privilegiato extra-quota al mercato del lavoro subordinato.

La delimitazione del secondo grado di parentela

Un profilo tecnico di primaria rilevanza concerne il tempo di residenza necessario per accedere alla concessione della cittadinanza.

L’articolo 9, comma 1, lettera a) della Legge 91/1992 riduce il requisito di residenza a 3 anni esclusivamente per i discendenti entro il secondo grado (figli e nipoti di nonno cittadino per nascita).

Per i pronipoti di terzo grado (bisnipoti) o di quarto grado (trisnipoti), che costituiscono la grande maggioranza dei richiedenti provenienti da Stati Uniti, Brasile e Argentina, la riduzione dell’art. 9, comma 1, lett. a) non è applicabile.

Il discendente di terzo o quarto grado che entri in Italia con questo visto risiederà legittimamente nel territorio nazionale per motivi di lavoro, ma per conseguire la naturalizzazione sarà ordinariamente soggetto al requisito generale dei 10 anni di residenza legale (art. 9, comma 1, lett. f).

La valutazione di convenienza: Se un richiedente è discendente di 2° grado (nipote), dispone quasi certamente dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via giudiziale o consolare come diritto soggettivo dalla nascita. Optare per l’ingresso da lavoratore subordinato comporterebbe vincolarsi a un datore di lavoro, versare contributi e imposte in Italia per anni, e presentare successivamente un’istanza di naturalizzazione (procedimento di concessione discrezionale, con tempi d’istruttoria ministeriale di ulteriori 2-3 anni). L’azione per il riconoscimento dello status dalla nascita rimane incomparabilmente più tutelante, celere e definitiva.

Per chi è realmente indicato questo strumento? L’ambito soggettivo di reale utilità risulta circoscritto a:

  1. Nipoti con linea interrotta: Soggetti il cui nonno o nonna ha perduto la cittadinanza per naturalizzazione straniera prima della nascita del genitore, in assenza di altre linee genealogiche utili.
  2. Profili con proposta di assunzione effettiva: Candidati che dispongono già di un datore di lavoro in Italia disposto ad espletare la procedura telematica presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

L’onere per l’impresa: L’azienda italiana deve essere disposta ad affrontare l’istruttoria burocratica del SUI per assumere un lavoratore straniero non ancora presente in Italia. Salvo competenze altamente specialistiche o legami professionali pregressi, l’ottenimento di un contratto vincolante dall’estero presenta complessità operative significative.

In mancanza di un contratto di lavoro sottoscritto e del relativo Nulla Osta rilasciato dallo Sportello Unico, la mera inclusione del proprio Paese di residenza nel decreto interministeriale non consente il rilascio del visto.

Raffronto tra azione giudiziale iure sanguinis e visto per discendenti

A fronte delle recenti evoluzioni normative (tra cui la Legge 74/2025 e le relative questioni di legittimità costituzionale), esaminiamo obiettivamente i due canali a confronto:

Canale A: Azione Giudiziale Iure Sanguinis (Via ordinaria)

  • Status conseguito: Riconoscimento della cittadinanza dalla nascita con efficacia retroattiva piena.
  • Tempi processuali: Indicativamente 18-24 mesi dinanzi al Tribunale ordinario competente.
  • Impatto personale: Non richiede il trasferimento fisico in Italia, né la ricerca di un impiego o la variazione della residenza fiscale della famiglia.
  • Oneri: Assistenza legale tecnica determinata a monte.

Canale B: Visto per discendenti ex art. 27 T.U.I. (Nuovo percorso)

  • Status conseguito: Permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La cittadinanza per naturalizzazione ha efficacia non retroattiva, decorrendo dal giorno del giuramento.
  • Tempi: Minimo 3 anni di residenza effettiva (per il 2° grado) ovvero 10 anni (per gradi ulteriori), oltre ai tempi di istruttoria prefettizia e ministeriale (disciplina collegata al permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza).
  • Impatto personale: Trasferimento stabile in Italia, svolgimento continuativo di attività lavorativa, obblighi tributari e previdenziali nel territorio dello Stato.
  • Oneri: Costi di rilocazione, imposizione fiscale ordinaria e oneri procedurali connessi al rilascio del visto e del permesso.

Per i discendenti di terzo grado (bisnipoti) e oltre, la via giudiziale di accertamento dello status civitatis rimane, sotto il profilo della certezza giuridica e dell’efficacia temporale, la scelta strategica preferenziale. Utilizzare l’art. 27 T.U.I. senza possedere i requisiti del 2° grado rischia di vincolare il soggetto a un percorso decennale di residenza continuativa prima di poter richiedere la naturalizzazione ordinaria.

La pubblicazione di questo decreto interviene in una fase di complessa evoluzione del diritto della cittadinanza, caratterizzata dalla coesistenza delle restrizioni della Legge 74/2025 con gli orientamenti giurisprudenziali costituzionali e di legittimità (cfr. questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Mantova).

Conclusioni e considerazioni operative

Il «Visto per discendenti di cittadini italiani» costituisce uno strumento normativo settoriale. Esso trova applicazione elettiva per una ristretta platea di soggetti: discendenti di 2° grado con linea genealogica interrotta, in possesso di una concreta opportunità di impiego subordinato in Italia.

Per la maggior parte dei richiedenti esteri che conservano una linea di trasmissione integra, le ordinarie vie di accertamento giudiziale dello status civitatis restano il percorso primario e processualmente più garantito.

Prima di pianificare un trasferimento o richiedere un visto di lavoro subordinato, è indispensabile procedere a un rigoroso studio di fattibilità documentale del fascicolo. Occorre verificare con precisione se la propria fattispecie ricada nell’alveo dell’art. 9 L. 91/1992 (beneficio dei 3 anni) ovvero se la linea consenta l’accertamento diretto iure sanguinis.

Il nostro studio è a disposizione per una Valutazione Preliminare di Fattibilità finalizzata a esaminare l’albero genealogico, i titoli di stato civile e le opzioni procedurali disponibili per la tutela della propria posizione.


Domande Frequenti (FAQ)

Che cos’è il visto per discendenti di cittadini italiani?
È una fattispecie di visto per lavoro subordinato autorizzata dall’art. 27, comma 1-octies, del Testo Unico sull’Immigrazione. Consente ai discendenti di cittadini italiani residenti in determinati Paesi individuati da decreto ministeriale di fare ingresso per motivi di lavoro subordinato al di fuori delle quote annuali del Decreto Flussi.

Quali Paesi rientrano nel decreto attuativo?
Il decreto interministeriale individua gli Stati storicamente caratterizzati da «rilevanti flussi di emigrazione italiana». Tra questi figurano Paesi dell’America Latina quali Argentina, Brasile, Uruguay, Venezuela e altri contesti con consistente presenza della collettività italiana.

Questo visto attribuisce automaticamente la cittadinanza italiana?
No. Il visto consente esclusivamente il soggiorno in Italia per motivi di lavoro subordinato. La cittadinanza può essere successivamente richiesta per naturalizzazione ex art. 9 L. 91/1992: il periodo di residenza legale richiesto è ridotto a 3 anni unicamente per figli e nipoti (2° grado) di cittadini italiani per nascita, mentre per i pronipoti di grado ulteriore si applica ordinariamente il requisito generale dei 10 anni.

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