Sentenza CGUE su Malta e dibattito sullo iure sanguinis in Italia: analisi giuridica
Introduzione
Bentornati sul blog di ItalyGet. Come molti di voi che seguono i nostri aggiornamenti sanno, il percorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (per diritto di sangue) sta attraversando una fase complessa. Le recenti discussioni legislative, spesso ricondotte al cosiddetto “Decreto Tajani“, hanno aperto un vivace confronto, generando dubbi sui tempi di trattazione e sui futuri contorni delle domande, compresi i procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma. A questo quadro già articolato si aggiunge una recente e rilevante ordinanza di rimessione del Tribunale Ordinario di Roma, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sui fondamenti stessi della trasmissione iure sanguinis senza limiti generazionali, ponendo al centro dell’attenzione il concetto di effettiva appartenenza alla comunità statuale.
In questo scenario già denso, una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), sebbene pronunciata su una fattispecie apparentemente distante – la condanna di Malta per il programma di “cittadinanza per investimento” –, offre spunti di grande rilievo per il dibattito in corso in Italia. Questo è il fulcro della sentenza della CGUE sul caso Malta. Pur non incidendo in modo diretto sulla normativa italiana in materia di iure sanguinis, la pronuncia richiama con forza un principio cardine che risuona profondamente nell’ordinamento interno: il concetto di “legame effettivo” (genuine link) tra l’individuo e lo Stato di cui possiede la cittadinanza.
Questo articolo si propone di analizzare la pronuncia della CGUE contro Malta (la sentenza CGUE su Malta), approfondire il significato e l’evoluzione del principio del “legame effettivo” nel diritto internazionale e dell’Unione Europea, esaminare le diverse interpretazioni adottate dagli Stati membri e, infine, collegare questi profili al cruciale dibattito che interessa la via italiana dello iure sanguinis. L’obiettivo è chiarire perché, pur riguardando la “commercializzazione” della cittadinanza, i principi sottesi alla decisione della CGUE – la necessità di un collegamento reale e la sovranità degli Stati nel definirlo (nei limiti del diritto unionale) – risultino di stretta attualità per comprendere le prospettive della cittadinanza italiana per discendenza. Sottolineeremo come la sentenza ribadisca che gli ordinamenti nazionali restano i principali artefici di questo “legame”, un vincolo che, rientrando nella sfera di competenza degli Stati membri, non è immutabile ma può evolvere nel tempo attraverso l’intervento del legislatore.
1. La sentenza della CGUE su Malta: la cittadinanza europea non è in vendita
Nei mesi scorsi, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pronunciato una sentenza di fondamentale importanza nel ricorso promosso dalla Commissione Europea contro Malta in merito al controverso schema di “cittadinanza per investimento” (spesso definito dei “passaporti d’oro”). La Grande Sezione ha accolto il ricorso della Commissione, statuendo che Malta è venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, con particolare riferimento all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione Europea (TUE) sul principio di leale cooperazione e all’articolo 20 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che istituisce la cittadinanza dell’Unione. Questa pronuncia è ampiamente richiamata come la sentenza della CGUE su Malta.
Il programma maltese, denominato formalmente politica di naturalizzazione per investitori eccezionali (MEIN), consentiva a soggetti facoltosi di ottenere la cittadinanza maltese – e, di riflesso, la cittadinanza europea con i relativi diritti (libera circolazione, accesso al mercato interno, elettorato attivo e passivo alle elezioni europee) – a fronte di investimenti predeterminati, senza richiedere la previa instaurazione di alcun legame sostanziale con il Paese.
La Corte ha condannato senza riserve tale prassi, qualificandola come una procedura transattiva di naturalizzazione che si traduce nell’effettiva commercializzazione della concessione della nazionalità di uno Stato membro e, per estensione, della cittadinanza dell’Unione. La Commissione Europea aveva sostenuto, e la Corte ha confermato, che l’attribuzione della cittadinanza unionale subordinata unicamente a pagamenti o investimenti prestabiliti, in assenza di qualsiasi “legame effettivo” con lo Stato membro interessato, contrasta con il principio di leale cooperazione e pregiudica l’essenza stessa della cittadinanza dell’Unione. La sentenza della CGUE su Malta ha posto un accento determinante su questo principio.
Malta ha articolato la propria difesa invocando la sovranità nazionale e sostenendo che la concessione della cittadinanza rientri nella competenza esclusiva degli Stati membri, principio riconosciuto dal diritto internazionale e dagli stessi Trattati UE. La Corte ha tuttavia respinto tale impostazione, chiarendo un punto fondamentale: se è vero che gli Stati membri conservano la competenza a stabilire le modalità di acquisto e perdita della propria cittadinanza, essi sono tenuti a esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione. Poiché la cittadinanza di uno Stato membro costituisce la via di accesso alla cittadinanza dell’Unione e al godimento dei relativi diritti, i criteri con cui essa viene accordata non possono essere del tutto disancorati dai principi fondanti dell’Unione.
La sentenza ha imposto a Malta la cessazione del programma, segnando di fatto la chiusura delle iniziative dirette di cittadinanza per investimento nell’Unione Europea, dopo la precedente sospensione o soppressione di programmi analoghi a Cipro e in Bulgaria. Questa decisione traccia un limite alla discrezionalità degli Stati membri in materia di cittadinanza laddove le loro scelte incidano sul valore collettivo e sull’integrità della cittadinanza europea, ribadendo che quest’ultima richiede presupposti ben diversi da una mera transazione finanziaria: questo è il messaggio centrale della sentenza della CGUE su Malta.
2. Il concetto di “legame effettivo”: origini e rilievo nel diritto internazionale e unionale
Al centro della sentenza della CGUE su Malta, e in misura crescente nei dibattiti europei sulla cittadinanza, si colloca il concetto di “legame effettivo” (genuine link o connessione effettiva). Ma quali sono la portata e l’origine di questa nozione giuridica?
Le radici nel diritto internazionale: il caso Nottebohm
Il punto di riferimento classico è la celebre sentenza del 1955 della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) nel caso Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala). In tale pronuncia, la CIG affermò che la cittadinanza, per spiegare efficacia sul piano internazionale (nel caso di specie, ai fini della protezione diplomatica), deve fondarsi su “un fatto sociale di attaccamento, un collegamento reale di esistenza, interessi e sentimenti, unito alla sussistenza di diritti e doveri reciproci”. La cittadinanza, argomentò la Corte, costituisce l’espressione giuridica del fatto che un individuo è più strettamente legato alla popolazione di uno Stato rispetto a quella di qualsiasi altro. Sebbene la portata del principio Nottebohm sia tuttora oggetto di confronto dottrinale – venendo spesso circoscritta all’opponibilità internazionale ai fini della protezione diplomatica e ai casi di doppia cittadinanza –, esso ha introdotto l’idea fondamentale che lo status civitatis non debba ridursi a un mero formalismo, bensì rispecchiare un vincolo sostanziale.
I richiami nelle convenzioni internazionali
La nozione di legame effettivo compare, in forma implicita o esplicita, in diversi trattati internazionali in materia di cittadinanza:
- La Convenzione dell’Aia del 1930, pur ribadendo la competenza statale, la subordina ai principi generali riconosciuti dal diritto internazionale. Il relativo articolo 7 contempla inoltre la perdita della cittadinanza per prolungata residenza all’estero, presupponendo la necessità di un collegamento persistente.
- La Convenzione di New York del 1961 sulla riduzione dell’apolidia consente la privazione della cittadinanza (purché non ne derivi apolidia) in ipotesi quali la prolungata permanenza all’estero in assenza di contatti con lo Stato, riconoscendo implicitamente che l’assenza di legami possa giustificare la revoca.
- La Convenzione Europea sulla Nazionalità del Consiglio d’Europa del 1997 è ancora più esplicita: l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), consente espressamente a ciascuno Stato parte di prevedere nel proprio diritto interno la perdita della cittadinanza per “mancanza di un legame effettivo” tra lo Stato e il cittadino stabilmente residente all’estero.
Il “legame effettivo” nel diritto dell’Unione Europea
Nell’ordinamento dell’Unione Europea, la cittadinanza unionale discende dalla nazionalità di uno Stato membro (art. 20 TFUE). Individuare chi possiede la cittadinanza nazionale resta di competenza di ciascuno Stato membro, ma, come chiarito dalla giurisprudenza costante della CGUE, tale potere deve essere esercitato nel rispetto del diritto dell’Unione.
La sentenza Rottmann (C-135/08, 2010) ha rappresentato un passaggio cruciale. La Corte ha stabilito che un provvedimento nazionale di revoca della cittadinanza, comportando la perdita della cittadinanza dell’Unione e dei diritti a essa connessi, deve rispettare il principio di proporzionalità. Ciò impone che la revoca sia giustificata da un motivo di interesse generale (come l’acquisizione fraudolenta) e valuti l’impatto sulla situazione individuale dell’interessato alla luce del diritto dell’Unione. Pur non impiegando espressamente la formula del “legame effettivo”, Rottmann ha affermato che la cittadinanza dell’Unione rientra nella sfera di applicazione del diritto unionale, assoggettando le decisioni statali che la incidono a un sindacato europeo di proporzionalità.
Più di recente, nella causa Tjebbes e a. (C-221/17, 2019), la Corte si è confrontata direttamente con la nozione di “legame effettivo” in relazione alla normativa olandese che prevede la perdita automatica della cittadinanza per prolungata residenza all’estero. La CGUE ha riconosciuto come “legittimo” che uno Stato membro consideri la cittadinanza quale espressione di un legame effettivo tra sé e i propri cittadini e che, di conseguenza, ne disciplini la perdita quando tale legame venga meno (ad esempio dopo dieci anni all’estero senza atti indicativi di collegamento, come il rinnovo del passaporto). Anche in questo caso, tuttavia, la Corte ha ribadito la necessità di un esame individuale della proporzionalità delle conseguenze della perdita dei diritti derivanti dalla cittadinanza unionale.
In sintesi, il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di richiedere un “legame effettivo” per l’acquisto della cittadinanza. Riconosce però la loro facoltà di valorizzarlo e persino di disporre la perdita dello status per la sua assenza, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento UE, in primis proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali. La sentenza della CGUE su Malta consolida ulteriormente il principio per cui, pur rimanendo la competenza in capo agli Stati membri, l’Unione detiene un legittimo interesse a garantire che la cittadinanza – visti i diritti di portata europea che attribuisce – non sia svuotata del proprio significato intrinseco di appartenenza a una comunità politica e sociale.
3. Il “legame effettivo” nella prassi: la varietà dei modelli nazionali
Come viene interpretato e applicato il concetto di “legame effettivo” (o i suoi equivalenti funzionali) nelle legislazioni nazionali degli Stati membri dell’UE? Il quadro normativo si presenta variegato, riflettendo contesti storici, tradizioni giuridiche e priorità politiche differenti:
- Paesi Bassi: Come evidenziato dalla sentenza Tjebbes, la legge olandese subordina espressamente il mantenimento della cittadinanza per i residenti all’estero a lungo termine alla prova tangibile della conservazione di un collegamento effettivo con lo Stato.
- Germania: La naturalizzazione richiede di norma un congruo periodo di residenza legale (tradizionalmente 8 anni, recentemente ridotto per soggetti integrati), la padronanza della lingua tedesca (livello B1) e l’adesione all’ordinamento democratico e costituzionale, requisiti che fungono da indici concreti di integrazione socio-culturale. Lo ius sanguinis rimane comunque un canale primario, storicamente non subordinato a requisiti di residenza per i discendenti diretti.
- Francia: La naturalizzazione presuppone ordinariamente cinque anni di residenza, competenza linguistica e assimilazione ai valori della Repubblica, formalizzata mediante il contratto di integrazione repubblicana. Anche l’acquisto della cittadinanza per i nati in Francia da genitori stranieri include stringenti requisiti di residenza continuativa. Il principio di integrazione opera qui quale presunzione di legame sostanziale.
- Spagna: L’ordinamento spagnolo affianca allo ius sanguinis requisiti di residenza decennale per la naturalizzazione ordinaria. Pur prevedendo canali agevolati per i discendenti di esuli storici, il sistema valorizza fortemente la lingua e la vicinanza culturale. Pur non contemplando una verifica esplicita del “legame effettivo” analoga a quella olandese, residenza e legami linguistici assumono un ruolo centrale.
- Irlanda: Storicamente incentrata su uno ius soli pressoché incondizionato, l’Irlanda ha modificato la propria Costituzione nel 2004 per limitare l’acquisto automatico alla nascita prevalentemente ai figli di cittadini irlandesi o di residenti legali stabili, introducendo di fatto un requisito di connessione genitoriale o territoriale.
- Belgio: Pur riconoscendo lo ius sanguinis, l’ordinamento belga subordina l’accesso alla cittadinanza o la conservazione della stessa al soddisfacimento di criteri di integrazione economica e linguistica, unitamente a dichiarazioni di fedeltà e a periodi di residenza effettiva in determinate fattispecie.
Questa panoramica evidenzia che, pur senza utilizzare formalmente l’espressione “legame effettivo”, molti Stati membri esigono di fatto elementi tangibili – residenza, lingua, partecipazione sociale ed economica, adesione ai valori condivisi – per la naturalizzazione o per la conservazione dello status, traducendo la nozione in precisi criteri operativi.
4. L’Italia a un bivio: lo iure sanguinis al vaglio di costituzionalità
Qual è la posizione dell’Italia in questo quadro? Disciplinato prevalentemente dalla Legge n. 91/1992, l’ordinamento italiano poggia in via principale sullo ius sanguinis. L’articolo 1, comma 1, lettera a), stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. La giurisprudenza consolidata ha interpretato tale disposizione in senso ampio, consentendo la trasmissione della cittadinanza per linea paterna (e materna per i nati dopo il 1° gennaio 1948, elemento cardine delle azioni giudiziali 1948) senza limiti generazionali e, soprattutto, senza imporre al richiedente alcun vincolo concreto di collegamento – quale residenza sul territorio, conoscenza della lingua o partecipazione alla vita sociale della Repubblica.
Tale modello, peculiare nel panorama internazionale per l’assenza di sbarramenti generazionali o di requisiti di effettività, si trova oggi al centro di un acceso dibattito alimentato da due fattori principali:
- Iniziative legislative (ad es. proposte collegate al “Decreto Tajani“): Il dibattito sulle possibili riforme mira a fronteggiare l’elevato contenzioso e i lunghi tempi di attesa consolari, affrontando al contempo nodi sostanziali legati all’ampiezza dell’istituto dello iure sanguinis.
- L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma: Il provvedimento giudiziale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della Legge 91/1992, nella parte in cui consente la trasmissione iure sanguinis senza limiti di generazione anche qualora il richiedente (e le generazioni intermedie) non abbiano alcun legame effettivo con l’Italia. Il giudice remittente ha investito la Corte Costituzionale per chiarire se tale applicazione illimitata sia compatibile con i principi fondamentali della nostra Carta fondamentale.
I profili di contrasto sollevati dal Tribunale di Roma investono principi costituzionali cardine:
- Contrasto con l’art. 1 (sovranità popolare) e l’art. 3 (ragionevolezza):
- La cittadinanza individua e delimita il “popolo” a cui appartiene la sovranità.
- L’attuale applicazione dello iure sanguinis consente potenzialmente a milioni di persone, discendenti da avi emigrati molte generazioni addietro, di rivendicare la cittadinanza senza aver mai instaurato un legame tangibile (residenziale, linguistico o culturale) con l’Italia.
- Tale situazione, secondo l’ordinanza del giudice remittente, scinde la cittadinanza dall’effettiva appartenenza a una comunità attiva, rischiando di trasformarla in uno status astratto o privatistico, privo di quel carattere di “effettività” (legame sociale autentico) riconosciuto dal diritto internazionale (richiamando Nottebohm) e dalla giurisprudenza di legittimità (pur mai applicato finora per restringere lo ius sanguinis).
- Il riconoscimento della cittadinanza a una platea potenzialmente sterminata priva di connessioni reali rischierebbe di “diluire” il concetto stesso di popolo sovrano, ponendo dubbi di non manifesta infondatezza sulla ragionevolezza intrinseca della norma rispetto alla sua ratio originaria (preservare la continuità della comunità legata alla Nazione).
- Viene posta in discussione la sufficienza del mero vincolo biologico replicato per generazioni indefinite, senza alcun indice di collegamento contemporaneo.
- Contrasto con l’art. 3 (uguaglianza e ragionevolezza comparativa):
- L’ordinanza pone a confronto l’ampiezza dell’acquisto iure sanguinis con le altre modalità previste dalla Legge 91/1992 (artt. 4, 5 e 9) – previste per discendenti di ex cittadini, coniugi o stranieri residenti di lungo periodo.
- Tutti questi canali alternativi impongono requisiti rigorosi: periodi continuativi di residenza legale, reddito adeguato, assenza di precedenti penali e, frequentemente, la conoscenza certificata della lingua italiana (livello B1).
- Il giudice solleva dubbi di equità e ragionevolezza nel rendere l’accesso alla cittadinanza notevolmente più agevole per chi vanta come unico titolo un lontano avo ottocentesco rispetto a soggetti che presentano legami ben più prossimi e tangibili con la comunità nazionale (come il nipote di un ex cittadino, il nato in Italia da genitori stranieri, il coniuge o il cittadino straniero integrato da anni sul territorio).
- Si evidenzia una potenziale ingiustificata disparità di trattamento tra chi eredita uno status di cittadinanza “quiescente” fondato unicamente sulla discendenza formale avulsa dalla realtà sociale italiana, e chi deve invece dimostrare legami sostanziali e attuali con la Repubblica.
È opportuno ribadirlo con chiarezza: il Tribunale di Roma non ha modificato la legge. Ha sollevato una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale. L’ordinanza ha inoltre formulato riflessioni di diritto comparato e sistematico (ispirandosi all’art. 4 della L. 91/1992), ipotizzando soluzioni quali la limitazione della trasmissione automatica alla sola linea genitoriale diretta, l’introduzione di requisiti di residenza o collegamento per i gradi ulteriori, oppure la fissazione di un limite generazionale (ad esempio, non oltre il secondo grado / nonni).
5. Perché la sentenza su Malta risuona nel dibattito sullo iure sanguinis in Italia
Giungiamo al nodo centrale: per quale ragione la sentenza della CGUE contro Malta (la sentenza della CGUE su Malta), focalizzata sulla concessione onerosa della cittadinanza, assume rilevanza nel dibattito italiano sullo iure sanguinis per discendenza?
La rilevanza non è diretta né vincolante in senso stretto. La CGUE non si è pronunciata sullo iure sanguinis italiano. Malta concedeva passaporti a investitori privi di legami pregressi con il territorio; l’Italia riconosce la cittadinanza sulla base della discendenza biologica e familiare. Si tratta di fattispecie ontologicamente distinte. Tuttavia, la sentenza della CGUE su Malta assume un valore interpretativo rilevante per l’ordinamento italiano per almeno tre ragioni sistematiche:
- Ribadisce la centralità del principio del “legame effettivo”: I giudici di Lussemburgo hanno ribadito che la cittadinanza di uno Stato membro, e di riflesso la cittadinanza dell’Unione, non può risolversi in un mero artificio burocratico né in una merce di scambio, ma deve presupporre un collegamento reale tra l’individuo e lo Stato. Anche se il caso maltese costituiva un’ipotesi estrema (acquisizione puramente patrimoniale), il principio di fondo – secondo cui la cittadinanza postula un vincolo che va oltre la pura formalità giuridica o la mera ascendenza biologica plurisecolare – riceve una convalida di massimo livello. Ciò conferisce argomenti dottrinali e sistematici a quanti, nel dibattito italiano, ritengono opportuno verificare l’esigenza di indici minimi di effettività con la comunità nazionale contemporanea.
- Conferma la competenza nazionale nella determinazione del legame: Pur delineando limiti derivanti dai principi unionali (proporzionalità e leale cooperazione), la pronuncia ribadisce che spetta a ciascuno Stato membro stabilire quali siano i requisiti costitutivi della propria cittadinanza. La sentenza non impone alcun modello vincolante all’Italia, ma conferma che il nostro legislatore conserva la piena sovranità (nel perimetro costituzionale e dei Trattati) nel definire – o ridefinire – i criteri di attribuzione dello status civitatis, inclusa l’eventuale valorizzazione del legame effettivo all’interno dello iure sanguinis. Lo Stato italiano resta l’arbitro esclusivo di tale perimetro normativo.
- Sottolinea la naturale evoluzione delle discipline legislative: Nel censurare un regime di naturalizzazione vigente, la sentenza dimostra che le normative sulla cittadinanza non sono pietrificate nel tempo. Gli Stati membri possono intervenire per adeguare i propri regimi alle mutate esigenze storiche e sociali. Questo aspetto riguarda da vicino l’ordinamento italiano: la circostanza che lo iure sanguinis abbia operato secondo determinati canoni per decenni non preclude al Parlamento italiano di intervenire con riforme volte a razionalizzare la materia, nel rispetto dei diritti quesiti e dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità. La definizione del legame alla base della cittadinanza è una scelta politico-legislativa dinamica.
In definitiva, la decisione della CGUE su Malta opera come parametro interpretativo e di orientamento: ricorda che la cittadinanza esprime un valore intrinseco legato all’appartenenza a una collettività e che la sovranità statale, pur ampia, si inserisce nel quadro armonico dei principi europei. Per l’Italia, ciò indica che il dibattito sull’introduzione di criteri di effettività nello iure sanguinis non costituisce un’anomalia giuridica, bensì un confronto legittimo sull’essenza della cittadinanza nel ventunesimo secolo, affidato alla ponderazione del legislatore e al giudizio di costituzionalità.
Conclusione: affrontare l’evoluzione normativa con consapevolezza
Il quadro normativo della cittadinanza italiana iure sanguinis sta attraversando una fase di potenziale ridefinizione. Da un lato sussiste una tradizione giuridica consolidata che valorizza il vincolo di filiazione senza limiti di grado; dall’altro emergono impulsi di riforma legislativa e rinvii di costituzionalità che interrogano il sistema sotto il profilo del “legame effettivo” e dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, richiamati anche alla luce delle riflessioni sollevate da pronunce quali la sentenza della CGUE su Malta.
La pronuncia della Corte di Giustizia contro Malta, pur non riguardando direttamente lo iure sanguinis, si inserisce in questo contesto riaffermando l’importanza del principio del legame effettivo, confermando contestualmente la competenza degli Stati membri nel delinearne i confini e la legittimità di interventi normativi evolutivi.
Per chiunque stia valutando o abbia avviato il percorso di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, questo scenario richiede attenzione e consapevolezza giuridica. La legislazione vigente è pienamente operante, ma le determinazioni della Corte Costituzionale e gli eventuali sviluppi parlamentari definiranno l’assetto futuro della materia.
In ItalyGet seguiamo con rigore costante questi sviluppi (consulta la nostra sezione Notizie) per garantire ai nostri assistiti una tutela legale solida e fondata sul diritto positivo, con costante attenzione all’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale.
Continuate a seguire il nostro blog per tutti gli aggiornamenti su questo tema fondamentale.
FAQ – Domande frequenti sulla sentenza della CGUE su Malta e la cittadinanza italiana
- Cosa ha stabilito la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE su Malta?
- La Corte ha accertato che Malta ha violato il diritto dell’Unione istituendo un programma di concessione della cittadinanza (e di conseguenza della cittadinanza europea) in cambio di meri investimenti finanziari, senza esigere alcun collegamento reale con lo Stato. Ha pertanto imposto a Malta la cessazione del programma. Questo è il principio cardine della sentenza della CGUE su Malta.
- La sentenza della CGUE su Malta incide direttamente sulle domande di cittadinanza iure sanguinis?
- No, la sentenza della CGUE su Malta non modifica direttamente la legge italiana sullo iure sanguinis. Tuttavia, consolida a livello unionale il principio secondo cui la cittadinanza deve rispecchiare un “legame effettivo”, nozione che alimenta il dibattito giuridico sulle prospettive di riforma della materia in Italia.
- Cosa si intende per “legame effettivo” (genuine link)?
- Si tratta di un principio di diritto internazionale e unionale secondo il quale la cittadinanza dovrebbe basarsi su un legame sostanziale e concreto tra l’individuo e lo Stato (ad esempio tramite residenza, inserimento socio-culturale o vincoli familiari attuali), e non su meri presupposti formali o patrimoniali. I criteri specifici variano a seconda dei singoli ordinamenti nazionali.
- In cosa consiste l’attuale dibattito sullo iure sanguinis in Italia?
- Il confronto riguarda la possibilità di rimodulare la regola che consente la trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza senza limiti di generazione e senza richiedere al richiedente alcun collegamento effettivo con l’Italia. Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, richiamando profili analoghi a quelli emersi nel dibattito sulla sentenza della CGUE su Malta.
- La legge italiana sulla cittadinanza iure sanguinis è cambiata?
- No, la Legge n. 91/1992 resta attualmente in vigore nel suo assetto vigente. Tuttavia, la questione di costituzionalità è pendente e il dibattito su possibili riforme legislative (vedi gli aggiornamenti sul nostro blog), anche alla luce del principio del legame effettivo, è in corso di svolgimento.
- Quali novità potrebbero delinearsi in futuro per chi richiede la cittadinanza iure sanguinis?
- Qualora la Corte Costituzionale o il Parlamento dovessero intervenire, potrebbero essere introdotti nuovi requisiti. Tra le ipotesi discusse figurano l’obbligo di dimostrare un legame effettivo con l’Italia (come la conoscenza della lingua o periodi di residenza per generazioni remote) oppure l’introduzione di un limite generazionale alla trasmissione dello status. La sentenza della CGUE su Malta conferma che i criteri di attribuzione della cittadinanza possono evolvere nel tempo; si tratta tuttavia di scenari subordinati alle decisioni formali degli organi competenti.
Cittadinanza per Linea Materna Ante-1948?
Scarica la Guida Completa al Ricorso Giudiziale 1948 con la disamina dei precedenti della Corte Costituzionale e della Cassazione.