1912 citizenship law

Le leggi sulla cittadinanza italiana: il Codice Civile del 1865


La prima legge unitaria sulla cittadinanza del 1865

Il nostro percorso all’interno della cittadinanza italiana iure sanguinis (per diritto di sangue) deve necessariamente risalire alle radici storiche della legislazione italiana, che precedono di molto il diritto contemporaneo. Per chi risiede all’estero e discende da emigrati italiani, il titolo di cittadinanza affonda le proprie origini nei testi normativi che hanno plasmato l’identità giuridica dell’Italia unita all’indomani dell’unificazione nazionale.

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Guida ai Casi Giudiziali 1948 (Documento PDF) Inquadramento strategico e criteri probatori per la linea materna prima del 1948.
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Per comprendere l’origine e la continuità di tale diritto, è essenziale esaminare il Codice Civile del Regno d’Italia del 1865 (approvato con R.D. 25 giugno 1865, n. 2358 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1866), vera pietra angolare della disciplina dello status civitatis. In particolare, ci concentriamo sul Libro Primo, Titolo Primo — rubricato Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili — che ha disciplinato in modo organico l’acquisto, la trasmissione e la perdita della cittadinanza italiana prima della successiva Legge n. 555 del 1912.


Codice Civile del 1865: Libro I, Titolo I (Testo e note)

Di seguito è riportato il testo normativo storico originale del 1865 (prima colonna) unitamente alla trascrizione coordinata con note esplicative sistematiche (seconda colonna):

Testo Originale Storico (R.D. 2358/1865)

Art. 1

Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale.

Art. 2

I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 3

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Art. 4

È cittadino il figlio di padre cittadino.

Art. 5

Se il padre ha perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, questi è riputato cittadino, ove sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza.

Può nondimeno entro l’anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno, eleggere la qualità di straniero facendo la dichiarazione prescritta dall’art. 9.

Art. 6

È pure cittadino il figlio nato nel regno da padre straniero, il quale vi abbia stabilito il suo domicilio da dieci anni continui.

La semplice residenza del padre per dieci anni equivale al domicilio, se egli non vi abbia rinunziato con una dichiarazione espressa fatta innanzi l’uffiziale dello stato civile del luogo in cui risiede.

È nondimeno in facoltà del figlio di eleggere la qualità di straniero facendo la dichiarazione voluta dall’articolo precedente.

Ove il padre non abbia stabilito il domicilio o la residenza nel regno per dieci anni continui, il figlio è considerato straniero; ma può fare la dichiarazione di eleggere la qualità di cittadino nei casi e coi modi indicati nell’art. 8.

Art. 7

È cittadino colui che è nato nel regno da genitori ignoti, o di cui non sia conosciuta la cittadinanza.

Art. 8

Il figlio nato nel regno da uno straniero può ottenere la cittadinanza, purchè dichiari innanzi all’uffiziale dello stato civile del suo domicilio che intende di stabilire il suo domicilio nel regno, e lo stabilisca effettivamente entro un anno dalla dichiarazione.

Può parimente ottenere la cittadinanza, se, giunto all’età maggiore determinata secondo le leggi del regno, dichiari all’uffiziale dello stato civile del suo domicilio di eleggere la qualità di cittadino, ed abbia nel regno la sua residenza da dieci anni continui.

Può finalmente ottenerla se, giunto alla detta età maggiore, presti spontaneamente servizio militare nell’esercito o nell’armata del regno, od accetti un impiego pubblico conferitogli dal governo.

Art. 9

La donna che sposa un cittadino acquista la cittadinanza, e la ritiene anche durante la vedovanza.

Art. 10

La cittadinanza può essere conceduta per legge o per decreto reale.

Il decreto reale non avrà effetto se lo straniero non dichiari innanzi l’uffiziale dello stato civile del luogo in cui intende di stabilire il suo domicilio che accetta la cittadinanza concedutagli e presti giuramento di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.

La dichiarazione dev’essere fatta entro un anno dal decreto reale, spirato il quale è perenta la concessione.

I figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza divengono cittadini, purchè abbiano la loro residenza nel regno, salva ad essi la facoltà di eleggere la qualità di stranieri facendo la dichiarazione espressa nell’art. 5 entro un anno dalla loro età maggiore.

Art. 11

La cittadinanza si perde:

1° Da chi vi rinunzia con una dichiarazione fatta innanzi l’uffiziale dello stato civile del proprio domicilio e trasferisce la sua residenza in paese straniero;

2° Da chi ha ottenuto la cittadinanza in paese straniero;

3° Da chi senza permissione del governo ha accettato impiego da un governo estero o si è arruolato nel servizio militare di una potenza estera.

La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza divengono stranieri, a meno che abbiano continuato a ritenere la loro residenza nel regno.

Potranno nondimeno ricuperare la cittadinanza nei casi e coi modi espressi nel capoverso dell’art. 14 per ciò che riguarda la moglie, e nei due primi capoversi dell’art. 15 per ciò che riguarda i figli.

Art. 12

Non è libera la rinunzia della cittadinanza all’arruolato nel servizio militare del regno o che è legalmente designato a prestarlo, se non abbia ottenuto il congedo definitivo, né a colui che trovasi legalmente obbligato a prestare in qualunque tempo il servizio militare, se non abbia ottenuto la permissione del governo.

Art. 13

La cittadina che sposa uno straniero diviene straniera, qualora per effetto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito.

Rimasta vedova, ricupera la cittadinanza, se risiede nel regno o vi ritorni, e dichiari in entrambi i casi all’uffiziale dello stato civile di voler fissare il suo domicilio nel regno.

Art. 14

Colui che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell’art. 11 può ricuperarla:

1° Se ritorna nel regno con permissione speciale del governo;

2° Se rinunzia alla cittadinanza straniera, all’impiego od al servizio militare all’estero;

3° Se dichiara innanzi l’uffiziale dello stato civile di voler fissare, e fissa effettivamente il suo domicilio nel regno entro un anno dalla dichiarazione.

La facoltà di ricuperare la cittadinanza è parimente accordata a chi l’ha perduta prima dell’attuazione di questo codice.

Art. 15

Il ricupero della cittadinanza nei casi espressi nell’articolo precedente non ha effetto se colui che ha perduto la cittadinanza non presti il giuramento prescritto dall’art. 10.

Trascrizione coordinata e note sistematiche

Art. 1 — Capacità civile e status civitatis
Ogni cittadino gode della pienezza dei diritti civili, salvo che ne sia intervenuta la perdita o decadenza a seguito di condanna penale.

Art. 2 — Persone giuridiche ed enti morali
I comuni, le province, gli istituti pubblici ed ecclesiastici e gli enti morali legalmente riconosciuti sono considerati persone giuridiche e godono dei diritti civili secondo il diritto pubblico.

Art. 3 — Condizione dello straniero
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini dello Stato (principio storico di assimilazione civile).

Art. 4 — Il principio cardine dello iure sanguinis
«È cittadino il figlio di padre cittadino.» Questa disposizione sancisce l’automatismo della trasmissione per discendenza paterna alla nascita, base fondamentale del principio di derivazione dello status civitatis.

Art. 5 — Perdita anteriore del padre e ius soli sussidiario
Se il padre ha perso la cittadinanza prima della nascita del figlio, quest’ultimo è considerato cittadino ove sia nato nel Regno e vi mantenga la residenza, con facoltà di opzione per la cittadinanza straniera al compimento della maggiore età.

Art. 6 — Nascita nel Regno da genitore straniero domiciliato
Acquisto dello status per il figlio nato nel Regno da padre straniero stabilito con domicilio o residenza decennale, salvo espressa elezione di cittadinanza straniera.

Art. 7 — Nascita da genitori ignoti (prevenzione dell’apolidia)
Acquisto ope legis della cittadinanza per chi nasce nel territorio del Regno da genitori ignoti o di cui non sia nota la cittadinanza.

Art. 8 — Acquisizione della cittadinanza per dichiarazione
Modalità per il figlio di straniero nato nel Regno: dichiarazione con residenza decennale, stabilimento del domicilio ovvero arruolamento volontario o pubblico impiego.

Art. 9 — Comunicazione dello status per matrimonio
La donna straniera che contrae matrimonio con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana e la conserva durante lo stato vedovile.

Art. 10 — Concessione per legge o decreto reale
Naturalizzazione concessa per legge o decreto reale; perfezionamento mediante giuramento entro un anno e comunicazione dello status ai figli minori conviventi residenti nel Regno.

Art. 11 — Cause di perdita della cittadinanza
La cittadinanza si perde per: 1) rinunzia espressa con trasferimento della residenza all’estero; 2) naturalizzazione volontaria all’estero; 3) assunzione non autorizzata di impiego o servizio militare per potenza estera. Disciplina della posizione della moglie e dei figli minori.

Art. 12 — Vincoli di leva e rinunzia
Limiti alla facoltà di rinunziare alla cittadinanza per i soggetti vincolati agli obblighi di servizio militare e di leva nel Regno.

Art. 13 — Matrimonio della cittadina con straniero
Perdita automatica della cittadinanza per la cittadina che sposa uno straniero, ove acquisti la cittadinanza del marito, con facoltà di riacquisto allo scioglimento del vincolo coniugale.

Art. 14 — Modalità di riacquisto dello status
Presupposti per il riacquisto della cittadinanza da parte di chi l’abbia perduta ex art. 11 (rientro nel Regno con autorizzazione, rinunzia allo status estero e stabilimento del domicilio).

Art. 15 — Condizione di efficacia del riacquisto
Il riacquisto della cittadinanza non produce effetti giuridici in difetto della prestazione del formale giuramento di fedeltà allo Stato prescritto dall’art. 10.


La prima legge unitaria sulla cittadinanza del 1865

Il nostro percorso all’interno della cittadinanza italiana iure sanguinis (per diritto di sangue) deve necessariamente risalire alle radici storiche della legislazione italiana, che precedono di molto il diritto contemporaneo. Per chi risiede all’estero e discende da emigrati italiani, il titolo di cittadinanza affonda le proprie origini nei testi normativi che hanno plasmato l’identità giuridica dell’Italia unita all’indomani dell’unificazione nazionale.

Per comprendere l’origine e la continuità di tale diritto, è essenziale esaminare il Codice Civile del Regno d’Italia del 1865 (approvato con R.D. 25 giugno 1865, n. 2358 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1866), vera pietra angolare della disciplina dello status civitatis. In particolare, ci concentriamo sul Libro Primo, Titolo Primo — rubricato Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili — che ha disciplinato in modo organico l’acquisto, la trasmissione e la perdita della cittadinanza italiana prima della successiva Legge n. 555 del 1912.


Codice Civile del 1865: Libro I, Titolo I (Testo e note)

Di seguito è riportato il testo normativo storico originale del 1865 (prima colonna) unitamente alla trascrizione coordinata con note esplicative sistematiche (seconda colonna):

Testo Originale Storico (R.D. 2358/1865)

Art. 1

Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale.

Art. 2

I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 3

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Art. 4

È cittadino il figlio di padre cittadino.

Art. 5

Se il padre ha perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, questi è riputato cittadino, ove sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza.

Può nondimeno entro l’anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno, eleggere la qualità di straniero facendo la dichiarazione prescritta dall’art. 9.

Art. 6

È pure cittadino il figlio nato nel regno da padre straniero, il quale vi abbia stabilito il suo domicilio da dieci anni continui.

La semplice residenza del padre per dieci anni equivale al domicilio, se egli non vi abbia rinunziato con una dichiarazione espressa fatta innanzi l’uffiziale dello stato civile del luogo in cui risiede.

È nondimeno in facoltà del figlio di eleggere la qualità di straniero facendo la dichiarazione voluta dall’articolo precedente.

Ove il padre non abbia stabilito il domicilio o la residenza nel regno per dieci anni continui, il figlio è considerato straniero; ma può fare la dichiarazione di eleggere la qualità di cittadino nei casi e coi modi indicati nell’art. 8.

Art. 7

È cittadino colui che è nato nel regno da genitori ignoti, o di cui non sia conosciuta la cittadinanza.

Art. 8

Il figlio nato nel regno da uno straniero può ottenere la cittadinanza, purchè dichiari innanzi all’uffiziale dello stato civile del suo domicilio che intende di stabilire il suo domicilio nel regno, e lo stabilisca effettivamente entro un anno dalla dichiarazione.

Può parimente ottenere la cittadinanza, se, giunto all’età maggiore determinata secondo le leggi del regno, dichiari all’uffiziale dello stato civile del suo domicilio di eleggere la qualità di cittadino, ed abbia nel regno la sua residenza da dieci anni continui.

Può finalmente ottenerla se, giunto alla detta età maggiore, presti spontaneamente servizio militare nell’esercito o nell’armata del regno, od accetti un impiego pubblico conferitogli dal governo.

Art. 9

La donna che sposa un cittadino acquista la cittadinanza, e la ritiene anche durante la vedovanza.

Art. 10

La cittadinanza può essere conceduta per legge o per decreto reale.

Il decreto reale non avrà effetto se lo straniero non dichiari innanzi l’uffiziale dello stato civile del luogo in cui intende di stabilire il suo domicilio che accetta la cittadinanza concedutagli e presti giuramento di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.

La dichiarazione dev’essere fatta entro un anno dal decreto reale, spirato il quale è perenta la concessione.

I figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza divengono cittadini, purchè abbiano la loro residenza nel regno, salva ad essi la facoltà di eleggere la qualità di stranieri facendo la dichiarazione espressa nell’art. 5 entro un anno dalla loro età maggiore.

Art. 11

La cittadinanza si perde:

1° Da chi vi rinunzia con una dichiarazione fatta innanzi l’uffiziale dello stato civile del proprio domicilio e trasferisce la sua residenza in paese straniero;

2° Da chi ha ottenuto la cittadinanza in paese straniero;

3° Da chi senza permissione del governo ha accettato impiego da un governo estero o si è arruolato nel servizio militare di una potenza estera.

La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza divengono stranieri, a meno che abbiano continuato a ritenere la loro residenza nel regno.

Potranno nondimeno ricuperare la cittadinanza nei casi e coi modi espressi nel capoverso dell’art. 14 per ciò che riguarda la moglie, e nei due primi capoversi dell’art. 15 per ciò che riguarda i figli.

Art. 12

Non è libera la rinunzia della cittadinanza all’arruolato nel servizio militare del regno o che è legalmente designato a prestarlo, se non abbia ottenuto il congedo definitivo, né a colui che trovasi legalmente obbligato a prestare in qualunque tempo il servizio militare, se non abbia ottenuto la permissione del governo.

Art. 13

La cittadina che sposa uno straniero diviene straniera, qualora per effetto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito.

Rimasta vedova, ricupera la cittadinanza, se risiede nel regno o vi ritorni, e dichiari in entrambi i casi all’uffiziale dello stato civile di voler fissare il suo domicilio nel regno.

Art. 14

Colui che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell’art. 11 può ricuperarla:

1° Se ritorna nel regno con permissione speciale del governo;

2° Se rinunzia alla cittadinanza straniera, all’impiego od al servizio militare all’estero;

3° Se dichiara innanzi l’uffiziale dello stato civile di voler fissare, e fissa effettivamente il suo domicilio nel regno entro un anno dalla dichiarazione.

La facoltà di ricuperare la cittadinanza è parimente accordata a chi l’ha perduta prima dell’attuazione di questo codice.

Art. 15

Il ricupero della cittadinanza nei casi espressi nell’articolo precedente non ha effetto se colui che ha perduto la cittadinanza non presti il giuramento prescritto dall’art. 10.

Trascrizione coordinata e note sistematiche

Art. 1 — Capacità civile e status civitatis
Ogni cittadino gode della pienezza dei diritti civili, salvo che ne sia intervenuta la perdita o decadenza a seguito di condanna penale.

Art. 2 — Persone giuridiche ed enti morali
I comuni, le province, gli istituti pubblici ed ecclesiastici e gli enti morali legalmente riconosciuti sono considerati persone giuridiche e godono dei diritti civili secondo il diritto pubblico.

Art. 3 — Condizione dello straniero
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini dello Stato (principio storico di assimilazione civile).

Art. 4 — Il principio cardine dello iure sanguinis
«È cittadino il figlio di padre cittadino.» Questa disposizione sancisce l’automatismo della trasmissione per discendenza paterna alla nascita, base fondamentale del principio di derivazione dello status civitatis.

Art. 5 — Perdita anteriore del padre e ius soli sussidiario
Se il padre ha perso la cittadinanza prima della nascita del figlio, quest’ultimo è considerato cittadino ove sia nato nel Regno e vi mantenga la residenza, con facoltà di opzione per la cittadinanza straniera al compimento della maggiore età.

Art. 6 — Nascita nel Regno da genitore straniero domiciliato
Acquisto dello status per il figlio nato nel Regno da padre straniero stabilito con domicilio o residenza decennale, salvo espressa elezione di cittadinanza straniera.

Art. 7 — Nascita da genitori ignoti (prevenzione dell’apolidia)
Acquisto ope legis della cittadinanza per chi nasce nel territorio del Regno da genitori ignoti o di cui non sia nota la cittadinanza.

Art. 8 — Acquisizione della cittadinanza per dichiarazione
Modalità per il figlio di straniero nato nel Regno: dichiarazione con residenza decennale, stabilimento del domicilio ovvero arruolamento volontario o pubblico impiego.

Art. 9 — Comunicazione dello status per matrimonio
La donna straniera che contrae matrimonio con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana e la conserva durante lo stato vedovile.

Art. 10 — Concessione per legge o decreto reale
Naturalizzazione concessa per legge o decreto reale; perfezionamento mediante giuramento entro un anno e comunicazione dello status ai figli minori conviventi residenti nel Regno.

Art. 11 — Cause di perdita della cittadinanza
La cittadinanza si perde per: 1) rinunzia espressa con trasferimento della residenza all’estero; 2) naturalizzazione volontaria all’estero; 3) assunzione non autorizzata di impiego o servizio militare per potenza estera. Disciplina della posizione della moglie e dei figli minori.

Art. 12 — Vincoli di leva e rinunzia
Limiti alla facoltà di rinunziare alla cittadinanza per i soggetti vincolati agli obblighi di servizio militare e di leva nel Regno.

Art. 13 — Matrimonio della cittadina con straniero
Perdita automatica della cittadinanza per la cittadina che sposa uno straniero, ove acquisti la cittadinanza del marito, con facoltà di riacquisto allo scioglimento del vincolo coniugale.

Art. 14 — Modalità di riacquisto dello status
Presupposti per il riacquisto della cittadinanza da parte di chi l’abbia perduta ex art. 11 (rientro nel Regno con autorizzazione, rinunzia allo status estero e stabilimento del domicilio).

Art. 15 — Condizione di efficacia del riacquisto
Il riacquisto della cittadinanza non produce effetti giuridici in difetto della prestazione del formale giuramento di fedeltà allo Stato prescritto dall’art. 10.

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