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Visto e Permesso di Soggiorno per Residenza Elettiva: Focus sulla Procedura

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Questa guida è stata redatta prima della riforma della cittadinanza italiana. La Legge 74/2025, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24045/2026, la sentenza 63/2026, l’ordinanza di rinvio alla CGUE Ord. n. 147/2026 e la decisione 24184/2026 regolano la cittadinanza per discendenza (ius sanguinis), ma NON modificano le regole per il visto e il permesso di soggiorno per residenza elettiva. Il visto per residenza elettiva resta una via autonoma basata sulla capacità economica autonoma e sulla residenza legale ordinaria (che consente l’accesso alla cittadinanza per naturalizzazione dopo 10 anni ex art. 9 L. 91/1992).


Cos’è il visto e il permesso di soggiorno per residenza elettiva?

La legislazione italiana prevede una particolare tipologia di visto d’ingresso per soggiorni di lunga durata (Visto Nazionale D) riservata ai cittadini non comunitari che intendono stabilirsi in Italia e dispongono di adeguate risorse economiche per mantenersi senza svolgere alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma.

La finalità di questo titolo di soggiorno è consentire al titolare di risiedere stabilmente in Italia e fissarvi la propria dimora abituale.

Al contrario, il visto per residenza elettiva preclude categoricamente al titolare lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa sul territorio italiano. Abbiamo già illustrato in dettaglio le caratteristiche generali e i requisiti in precedenti approfondimenti.

Ci concentriamo ora sulla sequenza operativa della procedura, dettagliando tutti gli appuntamenti formali necessari, sia nella prima fase (presso il Consolato italiano competente per residenza all’estero) sia nella seconda fase in Italia (Poste Italiane, Questura, Comune e ASL).

Sintesi Operativa: Questa guida illustra la procedura operativa per il visto di residenza elettiva: la domanda consolare estera, i requisiti di reddito passivo (minimo 31.000 euro annui per il richiedente singolo, con incremento per i familiari a carico), l’alloggio idoneo e i successivi adempimenti in Italia (kit postale, fotosegnalamento in Questura, iscrizione anagrafica al Comune, codice fiscale, eventuale iscrizione al SSN e ritiro del titolo di soggiorno elettronico).


Qual è la procedura per il visto di residenza elettiva?

  1. Prima parte – Domanda di Visto per Residenza Elettiva al Consolato

Per ottenere il visto d’ingresso, il richiedente deve allegare alla domanda inoltrata al Consolato italiano competente tutta la documentazione probatoria idonea a dimostrare il possesso di:

  • Un alloggio in Italia in cui eleggere la propria residenza (immobile di proprietà o con contratto di locazione ad uso abitativo registrato della durata minima di un anno);
  • Risorse economiche passive certe, autonome, stabili e regolari tali da garantire il sostentamento del richiedente e dei familiari senza svolgere alcuna attività lavorativa.

In particolare, le disponibilità finanziarie devono presentare una continuità nel tempo che assicuri la stabilità dei flussi monetari per l’intero periodo di soggiorno in Italia.

Le fonti di reddito ammissibili sono costituite da:

  • Pensioni di anzianità o rendite vitalizie;
  • Canoni di locazione derivanti da proprietà immobiliari documentate;
  • Partecipazioni societarie o quote di utili d’impresa, purché non richiedano una gestione operativa diretta;
  • Altre rendite finanziarie e patrimoniali stabili, distinte e indipendenti da qualsiasi prestazione di lavoro subordinato.

La soglia economica minima fissata dalla normativa è pari a 31.000 euro annui per il richiedente singolo. Qualora la domanda includa il coniuge convivente, la capacità finanziaria deve essere incrementata di almeno il 20%, e di un ulteriore 5% per ciascun figlio minore a carico.

Il rilascio del visto per residenza elettiva è caratterizzato da un’ampia discrezionalità valutativa dell’autorità consolare, la quale valuta la complessiva solidità del profilo patrimoniale del candidato.

La stipula di una polizza sanitaria internazionale rappresenta un presupposto indispensabile per l’ingresso nell’area Schengen, a meno che il richiedente non intenda perfezionare l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale una volta giunto in Italia.

La polizza deve garantire copertura integrale per l’intera durata del visto (365 giorni) e per un massimale minimo non inferiore a 30.000 euro per spese mediche e ricovero ospedaliero urgente.

In caso di diniego del visto consolare, il provvedimento negativo può essere impugnato mediante ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica.

  1. Seconda parte – Richiesta del Permesso di Soggiorno in Italia

Ottenuto il visto nazionale ed effettuato l’ingresso regolare in Italia, il cittadino extracomunitario ha l’onere inderogabile di presentare, entro otto giorni lavorativi dall’ingresso, la richiesta di permesso di soggiorno.

1° adempimento in Italia: spedizione del kit postale presso Poste Italiane

La domanda si formalizza ritirando e compilando l’apposito kit postale (Modulo 1) presso gli uffici postali dotati di “Sportello Amico”. Al momento della spedizione, l’ufficio postale rilascia una ricevuta assicurata munita di ologramma e codici di sicurezza.

Tale ricevuta costituisce documento provvisorio equiparato al permesso di soggiorno ai fini della regolarità sul territorio nazionale e reca la data dell’appuntamento per il fotosegnalamento in Questura.

I tempi di convocazione dipendono dal carico di lavoro della Questura provinciale competente per il luogo di residenza prescelto.

2° adempimento in Italia: fotosegnalamento e rilievi dattiloscopici in Questura

Nel giorno prefissato, il richiedente deve presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura munito del passaporto originale con il relativo visto d’ingresso, 4 fotografie recenti formato tessera su sfondo bianco, copia integrale della documentazione allegata al kit postale e le ricevute dei versamenti effettuati per il rilascio del titolo elettronico.

In questa sede l’ufficiale di polizia procede all’identificazione e all’acquisizione delle impronte digitali.

3° adempimento: dichiarazione di residenza anagrafica al Comune

Il richiedente deve regolarizzare la propria posizione anagrafica rendendo la dichiarazione di residenza presso l’Ufficio Anagrafe del Comune in cui è situato l’alloggio, esibendo il titolo di disponibilità dell’immobile e la ricevuta postale del kit di soggiorno.

4° adempimento (facoltativo): codice fiscale dei familiari presso l’Agenzia delle Entrate

Qualora i familiari al seguito non abbiano già ottenuto il codice fiscale tramite il Consolato italiano prima della partenza, è possibile richiederne l’attribuzione diretta presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presentando i documenti d’identità e gli atti di stato civile asseverati.

5° adempimento (facoltativo): iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

In alternativa alla stipula di una polizza assicurativa privata, il titolare di visto per residenza elettiva può perfezionare l’iscrizione volontaria al SSN presso l’ASL competente per territorio, corrispondendo il relativo contributo forfettario mediante modello F24.

6° adempimento in Italia: ritiro del permesso di soggiorno elettronico

Una volta conclusa l’istruttoria e stampato il documento plastificato dalla Zecca dello Stato, il richiedente viene convocato in Questura per il ritiro formale del permesso di soggiorno elettronico, previa esibizione del passaporto e della ricevuta postale originale.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos’è il visto per residenza elettiva?

È un visto nazionale per soggiorni di lunga durata rilasciato ai cittadini extracomunitari dotati di elevati e stabili redditi passivi che desiderano trasferirsi e risiedere stabilmente in Italia senza svolgere alcuna attività lavorativa.

Quanti passaggi procedurali richiede l’iter completo della residenza elettiva?

La procedura prevede la domanda iniziale dinanzi al Consolato all’estero e la successiva sequenza in Italia: deposito del kit postale, fotosegnalamento in Questura, iscrizione anagrafica al Comune, eventuale iscrizione all’ASL e ritiro definitivo del titolo plastificato in Questura.

I titolari di visto per residenza elettiva possono lavorare in Italia?

No. La normativa italiana vieta tassativamente l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma sul territorio nazionale per i titolari di questo titolo di soggiorno. Il permesso non è convertibile in permesso per lavoro subordinato o autonomo.

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva consente di ottenere la cittadinanza italiana?

Sì: maturati 10 anni di residenza legale ininterrotta e continuativa in Italia (art. 9, comma 1, lett. f, Legge n. 91/1992), il cittadino extracomunitario può presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ordinaria, dimostrando adeguata conoscenza della lingua italiana (livello B1) e idoneità reddituale.


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