Il Tribunale di Campobasso solleva questione di legittimità costituzionale: l’argomento dei «motivi politici» e la tutela della cittadinanza
🚨 AGGIORNAMENTO — LUGLIO 2026
Dalla pubblicazione di questo articolo (febbraio 2026), il quadro della questione di legittimità costituzionale sulla Legge 74/2025 è progredito in modo sostanziale. La Corte Costituzionale ha trattato i ricorsi riuniti nell’udienza del 9 giugno 2026. Il 23 luglio 2026, la Corte Costituzionale ha pronunciato l’Ordinanza n. 147/2026 disponendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla questione dei limiti generazionali, e il 27 luglio 2026 le Sezioni Unite hanno depositato la Sentenza n. 24045/2026 che ha superato la Minor Issue. L’argomento dei «motivi politici» sollevato dal Tribunale di Campobasso e qui analizzato rimane uno dei profili difensivi più rilevanti avverso la riforma retroattiva.
Sintesi esecutiva: Il 5 febbraio 2026, il Tribunale di Campobasso ha depositato un’Ordinanza di Rimessione sollevando questione di legittimità costituzionale sulla Legge 74/2025 (di conversione del cd. Decreto Tajani) dinanzi alla Corte Costituzionale. A differenza delle rimessioni dei Tribunali di Torino e Mantova, Campobasso argomenta che la compressione del diritto di cittadinanza finalizzata a ridurre il numero dei richiedenti configuri un «motivo politico» espressamente precluso dall’articolo 22 della Costituzione — investendo direttamente la ratio e la finalità del legislatore. Di seguito si analizza l’ordinanza, il profilo dell’art. 22, la censura sull’abuso della decretazione d’urgenza e l’impatto della rimessione sulle pratiche attive.
IN SINTESI
Il Tribunale di Campobasso ha emanato una fondamentale Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale riguardante la Legge 74/2025 (di conversione del Decreto Legge 36/2025). A differenza dei precedenti uffici giudiziari, Campobasso sostiene che sottrarre o limitare la cittadinanza per comprimere il bacino degli aventi diritto integri un «motivo politico» vietato dalla Carta fondamentale. Si tratta di un passaggio processuale di primaria importanza, trattato congiuntamente alle ordinanze di Torino e Mantova nell’udienza del 9 giugno 2026.
Per coloro che hanno esaminato le novità normative temendo che la propria domanda fosse preclusa per il mancato deposito entro il termine del 27 marzo 2025, emergono sviluppi giurisprudenziali di rilievo.
Abbiamo già approfondito l’ordinanza di rimessione di Torino (incentrata sul diritto unionale e sul legittimo affidamento) e quella di Mantova (focalizzata sulla tutela dei minori). Il 5 febbraio 2026, il Tribunale di Campobasso ha pronunciato una decisione che introduce argomentazioni giuridiche tra le più incisive finora formulate.
Dopo aver analizzato il testo integrale dell’ordinanza di rimessione (consultabile e scaricabile in calce all’articolo), intendo chiarire la rilevanza di questo provvedimento, gli elementi che lo differenziano dagli altri e le concrete implicazioni per le azioni giudiziali materne 1948 e per i depositi successivi al termine di marzo 2025.
Quali elementi contraddistinguono il caso di Campobasso?
Fino a questo momento, le questioni di costituzionalità traevano origine da fattispecie con evidenti profili di affidamento incolpevole: soggetti che avevano mancato il termine per un solo giorno (Torino) ovvero minori a cui veniva negata la trascrizione dell’atto di nascita (Mantova). L’amministrazione resistente poteva eccepire che si trattasse di casi limite eccezionali.
Il caso di Campobasso presenta una portata diversa.
- Le ricorrenti: Due cittadine brasiliane (madre e figlia).
- Il deposito del ricorso: 26 agosto 2025, ovvero cinque mesi dopo il termine del 27 marzo.
- Il quadro normativo: Le ricorrenti risultavano astrattamente colpite dalla nuova disciplina restrittiva.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio eccependo la decadenza: la domanda era successiva al 27 marzo 2025 e pertanto, sulla base della novella legislativa, le ricorrenti non avrebbero avuto titolo al riconoscimento dello status.
Il Giudice, Dott.ssa Claudia Carissimi, ha statuito in senso contrario: in assenza di tale norma sopravvenuta, le ricorrenti avrebbero avuto pieno diritto al riconoscimento della cittadinanza per trasmissione ininterrotta. L’unico ostacolo risultava rappresentato dalla disciplina del decreto-legge con efficacia retroattiva. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto indispensabile sottoporre la norma stessa al vaglio della Consulta.
Perché l’articolo 22 della Costituzione vieta i «motivi politici»?
Questo passaggio rappresenta il profilo dogmatico più rilevante dell’ordinanza.
L’articolo 22 della Costituzione italiana dispone espressamente:
«Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.»
Tradizionalmente, la dottrina e la giurisprudenza hanno interpretato tale norma in chiave antifascista, a presidio contro provvedimenti di privazione dello status civitatis per motivi persecutori, di razza o di dissidenza ideologica.
L’ordinanza di Campobasso amplia l’alveo applicativo della garanzia costituzionale:
Il Giudicante argomenta che nei «motivi politici» rientrino anche le scelte discrezionali di politica demografica o di regolazione del corpo elettorale operate dal governo.
- La motivazione governativa: Nella relazione illustrativa del provvedimento, il governo ha esplicitato la finalità di arginare la «crescita esponenziale» delle istanze e la carenza di «effettivo legame» con il territorio nazionale, intendendo circoscrivere il numero di aventi diritto all’estero.
- Il rilievo del Tribunale: Tale finalità integra proprio un motivo di natura politica: si incide sullo status di una determinata categoria di soggetti (i discendenti nati all’estero) al fine di perseguire un obiettivo politico-demografico di contenimento quantitativo.
La rilevanza pratica: Se la Corte Costituzionale condividesse tale impostazione, l’amministrazione non potrebbe invocare il sovraccarico delle strutture consolari per giustificare la privazione o compressione retroattiva del diritto allo status civitatis. Come evidenziato dal Tribunale, non è consentito comprimere un diritto soggettivo fondamentale per ovviare a criticità organizzative di carattere burocratico.
I vizi procedurali e l’uso della decretazione d’urgenza
Sia il Tribunale di Campobasso che il Tribunale di Mantova hanno sollevato censure sull’abuso della decretazione d’urgenza (artt. 72 e 77 Cost.).
- Il difetto dei requisiti straordinari di necessità e urgenza: L’esecutivo è intervenuto mediante decreto-legge, strumento riservato a contingenze eccezionali e indilazionabili.
- Il dato strutturale: L’ordinanza sottolinea come il contenzioso e il carico consolare in materia di cittadinanza costituiscano un fenomeno strutturale sviluppatosi nell’arco di un ventennio, non un evento improvviso. Una tendenza pluriennale nota alle istituzioni non giustifica la deroga all’ordinaria funzione legislativa delle Camere.
- La riserva di legge parlamentare: La materia della cittadinanza definisce la composizione del Popolo sovrano. La determinazione dei criteri di appartenenza alla comunità politica richiede una deliberazione assembleare piena e ponderata da parte del Parlamento, non un intervento sommario per decreto governativo.
Il coordinamento tra le ordinanze di Torino, Mantova e Campobasso
Il quadro giurisprudenziale vede tre uffici giudiziari censurare la riforma da prospettive complementari e convergenti:
| Tribunale | Profilo centrale | Argomentazione giuridica |
|---|---|---|
| Torino | Diritto UE e legittimo affidamento. Focus sulla carenza di un congruo periodo transitorio e sulla violazione del principio di proporzionalità nella perdita della cittadinanza europea (giurisprudenza Tjebbes). | Mutamento repentino delle regole in contrasto con la certezza del diritto e con i principi unionali. |
| Mantova | Minori e revoca implicita dello status. Focus sulla natura originaria della cittadinanza come status inerente alla nascita, non soggetto a decadenza per inerzia altrui. | Inammissibilità della revoca surrettizia di uno status civitatis già perfezionato al momento della nascita. |
| Campobasso | Motivi politici e vizio procedurale. Focus sulla ratio della riforma e sulla compressione dello status per fini di politica demografica. | Violazione del divieto costituzionale ex art. 22 e illegittimo ricorso al decreto-legge ex artt. 72 e 77 Cost. |
Le ricadute pratiche dell’ordinanza di Campobasso sulle singole posizioni
Per chi ha depositato successivamente al 27 marzo 2025:
La rimessione di Campobasso riguarda direttamente chi ha intrapreso l’azione giudiziale oltre il termine originariamente previsto. Qualora la Consulta ovvero la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ravvisino l’illegittimità dell’efficacia retroattiva o della limitazione generazionale, le domande tardive troveranno piena tutela nell’ordinamento.
Per le azioni giudiziali materne 1948:
La controversia di Campobasso riguardava una linea materna 1948. Il Giudice ha confermato la piena validità del diritto soggettivo perfetto derivante dalla linea materna, ritenendo che la novella normativa non possa comprimere arbitrariamente la parità di trattamento garantita dagli articoli 3 e 29 della Costituzione.
Per le posizioni che coinvolgono figli minori:
La tutela dei minori, evidenziata a Mantova e richiamata anche nelle difese generali, costituisce un presidio consolidato. L’attribuzione della cittadinanza sin dalla nascita tutela l’interesse superiore del fanciullo rispetto a decadenze procedurali imputabili a terzi.
Gli sviluppi processuali successivi:
La Corte Costituzionale ha trattato i procedimenti riuniti il 9 giugno 2026. Successivamente, il 23 luglio 2026 ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia UE con l’Ordinanza n. 147/2026 sui limiti generazionali, mentre le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito la disciplina della Minor Issue con la Sentenza n. 24045/2026 del 27 luglio 2026.
Il confronto giurisprudenziale resta aperto e dinamico. Abbiamo pubblicato ulteriori commenti sulla pronuncia del Tribunale di Napoli circa l’efficacia delle prove di prenotazione Prenot@mi e sul caso pratico della memoria ex art. 10-bis.
Domande frequenti sulla rimessione di legittimità costituzionale di Campobasso
L’argomento dei «motivi politici» di Campobasso è distinto rispetto a Torino e Mantova?
Ciascuna ordinanza valorizza profili autonomi: Torino affronta il diritto dell’Unione Europea e la tutela del legittimo affidamento; Mantova si focalizza sullo status dei minori e sulla natura dichiarativa dell’accertamento; Campobasso affronta in via diretta la finalità governativa, deducendo la violazione dell’art. 22 Cost. qualora la riforma sia tesa a modificare arbitrariamente la consistenza demografica ed elettorale dei cittadini all’estero.
La Corte Costituzionale può caducare l’efficacia retroattiva della Legge 74/2025?
Sì, questo costituisce il nucleo del petitum sollevato dai tribunali rimettenti: espungere dall’ordinamento la decorrenza retroattiva della norma. In caso di accoglimento o di declaratoria di incompatibilità unionale da parte della CGUE, i ricorsi depositati dopo il 27 marzo 2025 vedranno ripristinato il regime ordinario previgente.
L’ordinanza di Campobasso giova a chi ha depositato dopo il 27 marzo 2025?
Sì. Il procedimento dinanzi al Tribunale di Campobasso scaturisce proprio da un ricorso depositato il 26 agosto 2025, cinque mesi oltre la scadenza. Il giudice ha ritenuto che la preclusione derivasse esclusivamente dal testo normativo censurato, rendendo la questione rilevante e non manifestamente infondata per tutti i ricorrenti successivi a tale data.
Qual è lo stato attuale del contenzioso dopo l’udienza del 9 giugno 2026?
A seguito dell’udienza del 9 giugno 2026, la Corte Costituzionale ha emanato l’Ordinanza n. 147/2026 rimettendo alla Corte di Giustizia UE la verifica della compatibilità comunitaria delle restrizioni generazionali, mentre la Cassazione a Sezioni Unite ha depositato la Sentenza n. 24045/2026 confermando la piena validità della trasmissione della cittadinanza nelle fattispecie di naturalizzazione del genitore in presenza di figli minori.
Avv. Michele Vitale
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