La questione di legittimità costituzionale sulla legge di cittadinanza è ufficialmente iniziata
Di Avv. Michele Vitale
Il giudizio di legittimità costituzionale avverso le disposizioni introdotte dal cd. «Decreto Tajani» è formalmente incardinato dinanzi alla Corte Costituzionale, segnando un passaggio determinante per i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis). Il 17 settembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino, rimettendo formalmente la novella legislativa al vaglio del Giudice delle leggi.
La pubblicazione apre formalmente i termini processuali di un contenzioso che incide direttamente sulla posizione di coloro i cui requisiti di trasmissione dello status risultavano consolidati prima dell’intervento normativo. Nel presente articolo analizziamo i prossimi passaggi procedurali e i profili giuridici centrali della questione.
I termini processuali: la scansione del giudizio costituzionale
Con la pubblicazione dell’ordinanza nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale, decorre il termine perentorio di 20 giorni entro il quale le parti del giudizio a quo possono costituirsi in cancelleria e depositare memorie illustrative.
Successivamente, il Presidente della Corte Costituzionale nomina il giudice relatore e fissa l’udienza pubblica di discussione, ordinariamente calendarizzata nei mesi successivi alla costituzione delle parti.
Nel giudizio interviene l’Avvocatura Generale dello Stato per la difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri a sostegno della legittimità del provvedimento legislativo, aprendo un contraddittorio tecnico dinanzi al Collegio.
Esaminando i precedenti della Consulta (tra cui la sentenza n. 142 del 2025), è possibile ricostruire le tempistiche tipiche tra udienza di discussione e pubblicazione:
- Udienza pubblica di discussione: 24 giugno 2025
- Deposito della decisione in cancelleria: 31 luglio 2025 (circa 37 giorni)
- Pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale: 6 agosto 2025
L’iter tra la discussione collegiale e il deposito del provvedimento motivato richiede indicativamente poche settimane, cui fa seguito la pubblicazione ufficiale.
I profili costituzionali sollevati avverso la disciplina restrittiva
L’ordinanza di rimessione articola diversi vizi di legittimità costituzionale e di compatibilità con l’ordinamento sovranazionale, tra cui:
- Il principio di irretroattività e il legittimo affidamento: La tutela di coloro che avevano incardinato le istanze o perfezionato i requisiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, in conformità all’art. 3 Cost. e ai principi unionali di certezza del diritto.
- L’inversione dell’onere della prova e i fatti negativi: Il regime probatorio che richiede al richiedente la prova di fatti negativi storici risalenti nel tempo (quali la mancata rinunzia o la mancata assunzione di impieghi esteri da parte di ascendenti remoti), suscettibile di configurare una probatio diabolica.
Riguardo all’onere probatorio, nelle memorie difensive dell’Avvocatura dello Stato viene talvolta eccepita la necessità di documentare in modo analitico lo stato di servizio e i ruoli svolti dagli avi all’estero:
«Ne discende che incombe su controparte l’onere di allegare e comprovare, tra l’altro, che tutti gli ascendenti dei ricorrenti non abbiano mai acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione e non abbiano ricoperto cariche o impieghi che comportassero la perdita dello status ai sensi dell’art. 11 del Codice Civile del 1865 e dell’art. 8 della Legge n. 555/1912; depositando a tal fine estratti dei ruoli matricolari, fogli matricolari o attestazioni equivalenti dello Stato estero…»
Le disposizioni storiche richiamate dall’Avvocatura dello Stato a supporto delle proprie eccezioni comprendono:
Art. 11 del Codice Civile del 1865:
La cittadinanza si perde: 1° da chi vi rinunzia espressamente trasferendo la residenza all’estero; 2° da chi ha ottenuto la cittadinanza in paese straniero; 3° da chi senza autorizzazione del governo ha accettato impiego da un governo estero o si è arruolato nel servizio militare di una potenza estera. La moglie e i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza divengono stranieri, a meno che abbiano continuato a ritenere la loro residenza nel Regno.
Art. 8 della Legge 555 del 1912:
Perde la cittadinanza colui che spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito la residenza all’estero; colui che, avendola acquistata senza concorso di propria volontà, dichiara di rinunziare alla cittadinanza italiana; colui che ha accettato un impiego da un governo estero o è entrato al servizio militare di una potenza estera e vi persevera malgrado l’intimazione del governo italiano di abbandonarlo.
Domande Frequenti (FAQ)
Che cos’è la questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della cittadinanza?
È il procedimento instaurato con l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 settembre 2025, avente ad oggetto le restrizioni introdotte dal D.L. 36/2025 (convertito nella Legge 74/2025) e la loro applicazione retroattiva ai discendenti nati all’estero.
Quali soggetti risultano maggiormente interessati dalla pronuncia?
I discendenti di cittadini italiani nati all’estero che hanno presentato istanza o intrapreso azioni giudiziali in prossimità della riforma, nonché coloro la cui linea genealogica ricade nelle nuove limitazioni temporali o generazionali.
Quali effetti determinerebbe una declaratoria di incostituzionalità?
La declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe l’annullamento con efficacia retroattiva (ex tunc) delle disposizioni censurate, ripristinando il regime ordinario previgente di accertamento dello status civitatis per tutti i procedimenti pendenti.
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