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La Riforma della Cittadinanza: Narrazione dei Media vs. Realtà Giuridica

Categoria: Cittadinanza

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La Riforma della Cittadinanza: Narrazione dei Media vs. Realtà Giuridica

Le narrazioni mediatiche distorcono costantemente la realtà giuridica della cittadinanza italiana. Un recente editoriale di Andrea Molle esemplifica perfettamente questa dinamica.

Nel suo editoriale pubblicato su ItaliaOggi (8 aprile 2026), Molle critica il quadro dello ius sanguinis sulla stampa italiana, sostenendo che il sistema sia amministrativamente insostenibile. Inquadra le recenti restrizioni legislative non come una scelta ideologica, bensì come un necessario «cambio di rotta» volto a richiedere un legame effettivo con l’Italia a discapito di un «automatismo ereditario». Egli afferma che questa svolta troverebbe il conforto della Corte Costituzionale e che i cosiddetti «cittadini di carta» graverebbero sui consolati.

Al centro della sua argomentazione, Molle pone un interrogativo retorico: «Cosa significa essere italiani oggi? È sufficiente un legame genealogico o serve qualcosa in più?». Sottintende che la comunità nazionale debba essere ridefinita privilegiando la partecipazione effettiva rispetto alla mera discendenza — una visione che ignora la natura fondamentale dello status civitatis quale diritto soggettivo permanente.

La Replica Giuridica

Di seguito si riporta la replica a firma dell’Avv. Flavia Di Pilla, Coordinatrice del Gruppo Tecnico-Giuridico Natitaliani, originariamente pubblicata su Lentepubblica.it, con cui collaboro attivamente nell’analisi strategica dei contenziosi di cittadinanza.

L’articolo pubblicato su ItaliaOggi l’8 aprile 2026 a firma di Andrea Molle, presentato come una lettura equilibrata della riforma della cittadinanza, costituisce in realtà — dietro un tono solo apparentemente misurato — un insieme di rilevanti inesattezze giuridiche e, soprattutto, una marcata reticenza circa i reali interessi politici che guidano il dibattito. Per questa ragione, si rende necessaria una netta puntualizzazione tecnica.

Molle sostiene che un presunto «cambio di rotta» sia stato «avallato dalla Corte Costituzionale». Si tratta di un’affermazione giuridicamente infondata che, al di là delle intenzioni, finisce per disinformare il lettore. La Corte Costituzionale, infatti, non ha mai operato alcuna revisione del proprio indirizzo nel senso evocato: attribuirle tale ruolo significa forzare il dato normativo e giurisprudenziale, piegandolo a una narrazione funzionale ma non aderente alla realtà.

Non si tratta di una «svista secondaria». È proprio su queste semplificazioni che si costruiscono letture distorte, capaci di influenzare l’opinione pubblica e, a cascata, il processo legislativo. Ridurre la complessità della materia a formule suggestive ma imprecise contribuisce a spostare il confronto dal piano giuridico a quello ideologico, senza dichiararlo apertamente.

Il punto, allora, non è semplicemente correggere un errore, ma ricondurre il dibattito su basi rigorose. La cittadinanza non può essere trattata come terreno fertile per narrazioni accomodanti o scorciatoie interpretative: al contrario, richiede rigore tecnico e trasparenza politica. Due elementi che difettano entrambi nel contributo in questione.

Il Ruolo della Corte Costituzionale nella Riforma della Cittadinanza

Ad oggi, la Corte Costituzionale ha emanato esclusivamente un comunicato stampa in merito all’udienza dell’11 marzo 2026. Un comunicato stampa è un atto di comunicazione istituzionale, non una pronuncia giurisdizionale. La sentenza non è ancora stata depositata, le motivazioni non sono note e il dispositivo non ha efficacia formale. Nel nostro ordinamento, una decisione della Corte diviene «diritto vivente» solo con il deposito della sentenza in Cancelleria, ai sensi dell’art. 136 della Costituzione.

Riferirsi a un comunicato stampa come se equivalesse a una sentenza definitiva costituisce, sul piano tecnico, un errore che non ci si aspetterebbe di leggere su una testata economico-giuridica. A maggior ragione se si considera che dinanzi alla Corte Costituzionale pendono questioni di legittimità costituzionale sollevate da diversi organi giudicanti — tra cui il Tribunale di Campobasso e il Tribunale di Mantova — che censurano l’art. 3-bis della Legge n. 91/1992, introdotto dal Decreto-Legge n. 36/2025 e convertito dalla Legge n. 74/2025, ponendo complessi profili di ragionevolezza, eguaglianza e rispetto degli obblighi internazionali. Senza aver letto le motivazioni, chiunque dovrebbe astenersi dal dichiarare che la Corte abbia «avallato» alcunché.

Ius Sanguinis e Legge 91/1992: Un Diritto Consolidato

Nel merito, il principio della trasmissione della cittadinanza per discendenza non costituiva un «automatismo ereditario»: era — ed è tuttora, in parte — il fondamento codificato della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, con radici nel Codice Civile del 1865 e nella Legge n. 555/1912. Per decenni, lo Stato italiano ha riconosciuto e tutelato tale diritto. Consolati, Comuni, tribunali e ministeri hanno operato in applicazione di tale regime normativo. I cittadini hanno fatto legittimo affidamento su quella legislazione, orientando le proprie scelte di vita, professionali e familiari.

Decreto-Legge e Limiti Costituzionali: La Questione dell’Urgenza

Modificare un impianto di tale portata richiedeva, formalmente e sostanzialmente, una legge ordinaria: un percorso parlamentare trasparente, con dibattito, emendamenti e valutazione di impatto. Non un decreto-legge. L’art. 77 della Costituzione ammette la decretazione d’urgenza solo in «casi straordinari di necessità e d’urgenza». Quale fosse l’urgenza di comprimere diritti riconosciuti da oltre un secolo non è mai stato chiarito. La forma prescelta non è un dettaglio tecnico: è la scelta deliberata di sottrarre la materia al confronto democratico.

Implicazioni Geopolitiche e Impatto sulle Comunità Italiane all’Estero

Vi è inoltre una ragione ben più concreta e politicamente scomoda che l’articolo omette del tutto. La riforma è maturata in un contesto geopolitico specifico, segnato dall’amministrazione statunitense e dalla sua politica migratoria. Negli Stati Uniti si era sviluppato un fenomeno riguardante cittadini nati in Sud America — Brasile, Argentina, Venezuela — che, attraverso il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ottenevano un passaporto europeo impiegato per fare ingresso legalmente negli Stati Uniti, eludendo le restrizioni poste all’immigrazione latinoamericana.

Benché non vi siano riscontri documentali diretti, è stato ipotizzato da più parti che l’amministrazione statunitense abbia manifestato irritazione per tale situazione. Letta sotto questo prisma, la riforma italiana è giunta con una tempistica singolare, nel pieno di una stagione di stretta consonanza geopolitica con Washington. Definire questa operazione un «cambio di rotta nell’interesse dell’Italia» ignora la questione di chi abbia realmente dettato l’agenda politica, inducendo il dubbio che la decisione non sia stata assunta nell’interesse nazionale, bensì per assecondare istanze estere.

Quanto all’argomento del «carico su consolati e comuni»: il problema dell’arretrato consolare e comunale è concreto, ma la sua soluzione risiede nel potenziamento delle strutture, non nella soppressione dei diritti. Ridimensionare i diritti delle comunità all’estero perché lo Stato non investe adeguatamente nelle proprie sedi consolari e negli uffici di stato civile è una logica che, se applicata ad altri ambiti dei servizi pubblici, condurrebbe a esiti inaccettabili.

Il Riconoscimento Giuridico dei Discendenti Italiani

Infine, un richiamo lessicale. L’articolo fa riferimento a «milioni di presunti discendenti». Queste persone non sono «presunte»: sono discendenti documentati, formalmente riconosciuti dallo Stato italiano attraverso sentenze passate in giudicato, decreti ministeriali, iscrizioni AIRE e atti consolari. Il loro legame genealogico con l’Italia è stato accertato — sovente all’esito di complessi e onerosi procedimenti giudiziari — proprio da quell’ordinamento che oggi pretenderebbe di degradarli a «presunti». Definirli tali è retoricamente comodo, ma storicamente e giuridicamente inesatto.

La domanda «cosa significa essere italiani oggi?» è legittima. Ma non trova risposta in un decreto d’urgenza e in un comunicato stampa. Trova risposta in un dibattito parlamentare serio e democratico — che questa riforma ha scientemente eluso.

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