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Sentenza di Napoli, Maggio 2026: Tentativi Prenot@mi ed Email da Agosto 2024 Soddisfano il Termine dell’Art. 3-bis – Ma il Quadro Giuridico Rimane Totalmente Aperto

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Dalla pubblicazione di questo articolo (18 maggio 2026), il quadro giurisprudenziale ha registrato significativi sviluppi. Le Sezioni Unite hanno depositato la sentenza n. 24045/2026 (27 luglio) superando la “questione minore” e confermando che la Legge n. 74/2025 non si applica retroattivamente ai ricorsi giudiziali iscritti a ruolo prima del 27 marzo 2025. Parallelamente, la Corte Costituzionale (Ordinanza n. 147/2026, 23 luglio) ha sollevato rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE sulla Legge 74/2025. La specifica questione al centro della pronuncia di Napoli qui analizzata — ovvero il valore probatorio dei tentativi documentati su Prenot@mi anteriori al termine dell’Art. 3-bis — rimane tuttora aperta al massimo livello di nomofilachia.


I tribunali italiani stanno giungendo a conclusioni opposte sulle medesime questioni giuridiche. Alcune sezioni accolgono i ricorsi. Altre li respingono integralmente. Molte sospendono i procedimenti in attesa delle pronunce superiori. Due snodi nomofilattici — la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e la nuova udienza della Corte Costituzionale fissata per il 9 giugno — sono destinati a ridefinire l’intero assetto giurisprudenziale di merito.

Di seguito riporto l’analisi tecnica di una pronuncia favorevole pubblicata oggi.

Sintesi Esecutiva: Il 18 maggio 2026, la Sezione Specializzata Immigrazione del Tribunale di Napoli ha riconosciuto la cittadinanza italiana a una famiglia di quarta generazione la cui unica deroga rispetto al termine previsto dall’Art. 3-bis della Legge n. 74/2025 era costituita da tentativi documentati di prenotazione su Prenot@mi e da email di richiesta appuntamento inviate nell’agosto 2024. Nella mia valutazione giuridica, la decisione poggia su una lettura difensiva coerente del varco lasciato aperto dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 63/2026 — ma costituisce una pronuncia di merito, non un orientamento consolidato. Di seguito offro la disamina integrale, il testo operativo della decisione, le argomentazioni delle corti superiori e le ricadute pratiche per chi intende promuovere un giudizio.



Cosa ha Deciso la Sentenza di Napoli del 18 Maggio 2026?

La Sezione Specializzata Immigrazione del Tribunale di Napoli ha emesso in data 18 maggio un provvedimento di accoglimento della domanda di cittadinanza italiana per una famiglia residente negli Stati Uniti. Il ricorso è stato promosso dopo l’entrata in vigore della riforma di marzo 2025. La linea genealogica giungeva fino alla quarta generazione — ben oltre il limite di secondo grado prescritto dall’Art. 3-bis — e nessuna delle eccezioni ordinarie trovava applicazione diretta (nessun ascendente con cittadinanza esclusiva, nessuna residenza biennale in Italia del genitore).

Prima di proseguire nella lettura: non si tratta di un orientamento pacifico o consolidato.

Questo significativo risultato processuale è stato ottenuto dallo studio ILF Law Firm (Firenze), con l’Avv. Michele Ambrogio in qualità di dominus e difensore di riferimento. Ho contribuito alla definizione della linea strategica in sede consultiva. Il merito dell’eccellente condotta processuale spetta integralmente al collega e al suo studio.

Download della Sentenza Integrale e Risorse Difensive

Il testo ufficiale del provvedimento del Tribunale di Napoli è stato reso disponibile dallo studio difensore. Per scaricare il documento integrale in formato PDF, è possibile fare riferimento al seguente collegamento:


La prova documentale determinante prodotta dai ricorrenti: plurimi tentativi documentati sul portale Prenot@mi presso il consolato italiano territorialmente competente negli USA, seguiti dall’inoltro di email di formale richiesta di appuntamento. Tutte queste comunicazioni risalivano all’agosto 2024 — oltre sette mesi prima del termine perentorio del 27 marzo 2025.

In base al tenore letterale della nuova norma, la domanda avrebbe dovuto essere respinta.

Il passaggio operativo fondamentale della motivazione recita testualmente:

“Avendo i ricorrenti fornito prova di aver effettuato svariati tentativi di prenotazione tramite il Portale Prenot@mi del Consolato, seguiti dall’invio di altrettante e-mail, con richieste di appuntamento, tutte inoltrate in data 02.08.2024 — quindi, prima della scadenza temporale imposta dall’art. 3-bis lettera a) — hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, in quanto discendenti diretti dell’avo cittadino italiano, come risulta dai documenti allegati che ne attestano il legame di sangue e che né l’avo né tantomeno i discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.”

La linea argomentativa della pronuncia si fonda su un principio chiaro: la documentata attivazione del procedimento consolare equivale a manifestazione tempestiva dell’interesse tutelato. La disfunzione amministrativa non può essere imputata a danno del richiedente.

Quali Pronunce delle Corti Superiori Sostengono la Tesi del Tribunale di Napoli?

Questo esito si raccorda a due rilevanti aperture emerse nella giurisprudenza delle corti superiori nell’ultimo mese.

La Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 63/2026 (depositata il 30 aprile), ha confermato l’impianto generale della riforma, ma ha espressamente lasciato “impregiudicata” una specifica questione:

“Resta impregiudicata, peraltro (in quanto estranea al giudizio a quo e dunque non sollevata dal rimettente), la questione relativa alla differenziazione tra chi ha ricevuto l’appuntamento e chi ha avviato la procedura di riconoscimento della cittadinanza, ma non ha ricevuto l’appuntamento entro le 23:59 del 27 marzo 2025.”

La Consulta ha tracciato un perimetro preciso, lasciando aperto il punto successivo. La Sezione di Napoli si è inserita in tale varco a livello di giudizio di merito.

Il 12 maggio 2026, la Corte Suprema di Cassazione (Prima Sezione Civile, Ordinanza n. 13818/2026) ha fornito il presupposto processuale essenziale:

“sussiste l’interesse ad agire non solo in caso di diniego o di ritardo nel riconoscimento di tale status, ma anche nell’ipotesi in cui si verifichino impedimenti, difficoltà o lungaggini che non consentono neppure la presentazione della relativa richiesta all’Amministrazione a ciò deputata, poiché tale situazione genera incertezza sullo status e sui connessi diritti e prerogative del titolare.”


Perché il Quadro Giuridico Complessivo Rimane Aperto e Non Consolidato?

L’accoglimento del Tribunale di Napoli e i passaggi argomentativi di Cassazione e Consulta non costituiscono ancora un orientamento nomofilattico consolidato. Rappresentano una valida tesi difensiva all’interno di un panorama giurisprudenziale ancora fortemente dibattuto.

I tribunali di Brescia e Ancona hanno respinto nel merito le domande post-decreto senza attendere le pronunce delle corti superiori. Altri uffici giudiziari — tra cui Roma, Venezia e Caltanissetta — hanno disposto la sospensione dei giudizi in attesa dell’intervento delle Sezioni Unite e dell’udienza della Consulta del 9 giugno. A Bologna, due pronunce hanno adottato l’orientamento opposto, stabilendo che i tentativi su Prenot@mi non consentono di superare i limiti generazionali introdotti dalla riforma.

Cosa ha Aggiunto l’Ordinanza del Tribunale di Genova del 18 Maggio 2026?

Sempre in data 18 maggio 2026, la Sezione XI Civile del Tribunale Ordinario di Genova ha emesso un’ordinanza significativa con cui ha scelto di sospendere il giudizio e fissare nuova udienza al 19 giugno 2026, specificamente per attendere le statuizioni dei due organi di vertice.

Il provvedimento di Genova è rilevante sotto diversi profili:

In primo luogo, conferma che l’udienza del 9 giugno dinanzi alla Corte Costituzionale investe un quesito specifico sul vuoto di tutela di Prenot@mi — non una generica disamina della legge. Il giudice di Genova richiama espressamente le ordinanze di rimessione del Tribunale di Mantova (fissata per il 9 giugno 2026) e del Tribunale di Campobasso, entrambe volte a chiarire il nodo lasciato impregiudicato al paragrafo 9.1 della Sentenza n. 63:

“Resta impregiudicata […] la questione relativa alla differenziazione tra chi ha ricevuto l’appuntamento e chi ha avviato la procedura di riconoscimento della cittadinanza, ma non ha ricevuto l’appuntamento entro le 23:59 del 27 marzo 2025.”

In secondo luogo, il provvedimento genovese introduce una differenziazione fattuale: il giudice osserva che il ricorrente in quel determinato procedimento — a differenza di altri — ha prodotto documentazione attestante i tentativi di appuntamento consolare, ancorché “non assoluta né incontrovertibile”. Si tratta del medesimo presupposto istruttorio valorizzato dal Tribunale di Napoli.

In terzo luogo, rileva il termine del PNRR che impone la definizione del giudizio entro il 30 giugno 2026, a prescindere dalla pubblicazione delle decisioni superiori.

Il testo del dispositivo genovese afferma:

“Ritenuto opportuno differire la causa al fine di attendere […] la eventuale pubblicazione della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito della discussione orale del 14 aprile 2026, nonchè della eventuale pronuncia (o comunicato stampa) della Corte Costituzionale, a seguito della discussione del 9 giugno 2026. In particolare, potrà rilevare ciò che i due Giudici affermeranno in merito alla posizione di chi ha infruttuosamente tentato di ottenere un appuntamento presso il Consolato territorialmente competente.”

Siamo di fronte a un orientamento diffuso a livello nazionale. Il 9 giugno è divenuto lo snodo temporale verso cui convergono le valutazioni dei tribunali di merito.

I due fronti nomofilattici imminenti risultano determinanti:

L’udienza del 9 giugno davanti alla Corte Costituzionale potrebbe pronunciarsi sull’intervallo tra “appuntamento ottenuto” e “procedura attivata senza assegnazione di data”.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno due rinvii all’esame: l’ordinanza n. 17973/2024 sulla cd. “questione minore” (Art. 7 e 12 L. 555/1912), discussa il 14 aprile, e l’ordinanza n. 20122/2025 relativa all’ambito temporale di applicazione dell’Art. 3-bis.

Fino al definitivo chiarimento di tali questioni di principio, ogni pronuncia favorevole di primo grado — inclusa la sentenza napoletana qui esaminata — costituisce un autorevole orientamento difensivo, non ancora una costante nomofilattica stabilizzata.

Domande Frequenti sulla Sentenza di Napoli e sulle Prove di Prenot@mi

I tentativi su Prenot@mi e le email anteriori al 27 marzo 2025 integrano la salvaguardia dell’Art. 3-bis?

Nella sentenza del Tribunale di Napoli del 18 maggio 2026, sì: i tentativi di accesso al portale Prenot@mi documentati e seguiti da richieste via email inviate nell’agosto 2024 sono stati ritenuti idonei a soddisfare il termine di cui all’Art. 3-bis, lett. a), della Legge n. 74/2025. Il collegio ha argomentato che l’iniziativa procedimentale tempestiva del richiedente non può essere vanificata dal malfunzionamento della P.A. Trattasi comunque di decisione di merito non vincolante per gli altri tribunali.

Quali corti superiori supportano la rilevanza dei tentativi pregressi su Prenot@mi?

La Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 63/2026, ha espressamente qualificato come “impregiudicata” la distinzione tra chi ha ottenuto l’appuntamento e chi ha avviato l’istanza senza ottenere risposta entro il 27 marzo 2025. La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 13818/2026, ha confermato la sussistenza dell’interesse ad agire anche dinanzi a difficoltà oggettive che precludano la mera presentazione dell’istanza.

Gli screenshot di Prenot@mi e le email sono sufficienti da soli per vincere la causa?

No. Il Tribunale di Napoli ha vagliato i riscontri di prenotazione congiuntamente alla prova rigorosa della linea di discendenza e all’assenza di rinunce allo status civitatis. Come osservato dal Tribunale di Genova, tali prove richiedono un esame analitico e devono inserirsi in un quadro istruttorio coerente e privo di lacune.

Cosa è cambiato con la sentenza SSUU n. 24045/2026 e l’ordinanza Consulta n. 147/2026?

Il 27 luglio 2026, le Sezioni Unite hanno depositato la sentenza n. 24045/2026 confermando la continuità della cittadinanza per i figli minori (Art. 7 L. 555/1912) e l’irretroattività della Legge 74/2025 per i ricorsi anteriori al 27 marzo 2025. Il 23 luglio 2026, la Consulta (Ord. 147/2026) ha rimesso la disciplina dell’Art. 3-bis al vaglio pregiudiziale della Corte di Giustizia UE.


Fonti: Trib. Napoli, Sez. Spec. Immigrazione, dec. 18 maggio 2026; Trib. Genova, Sez. XI Civ., ord. 18 maggio 2026; Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 13818/2026, dep. 12 maggio 2026; Corte Cost., Sent. n. 63/2026, dep. 30 aprile 2026.

Hai Effettuato Tentativi su Prenot@mi Prima del 27 Marzo 2025?

Se possiedi riscontri documentali di tentativi di prenotazione su Prenot@mi, richieste inoltrate via PEC o email che attestino l’avvio della procedura consolare prima del termine dell’Art. 3-bis, i principi affermati dal Tribunale di Napoli possono trovare applicazione nel tuo caso. Posso esaminare la solidità probatoria del fascicolo prima della notifica del ricorso.

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