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La Camera dei Deputati approva il disegno di legge di riforma consolare: centralizzazione delle domande di iure sanguinis

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Guida ai Casi Giudiziali 1948 (Documento PDF) Inquadramento strategico e criteri probatori per la linea materna prima del 1948.
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La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge A.C. 2369-A il 13 ottobre 2025, introducendo modifiche strutturali alle modalità di trattazione delle domande di cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis). Il provvedimento segna una svolta rilevante nella politica consolare italiana verso gli italo-discendenti nel mondo. La trascrizione completa del testo approvato è disponibile di seguito, unitamente al PDF ufficiale del disegno di legge.

Principali novità:

Centralizzazione delle domande di cittadinanza
A decorrere dal 1° gennaio 2028, tutte le nuove domande di cittadinanza iure sanguinis presentate da maggiorenni residenti all’estero saranno trattate da una nuova struttura centrale a Roma — il «Servizio per la Ricostruzione della Cittadinanza Italiana» — e non più dalle sedi consolari territoriali. I consolati manterranno la competenza per l’accertamento del mantenimento dello status per i soggetti già riconosciuti e per il trattamento delle domande dei figli minori di cittadini italiani già riconosciuti.

Modalità di presentazione della domanda
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente per corrispondenza in formato cartaceo — senza possibilità di inoltro telematico. Il termine massimo di conclusione del procedimento viene esteso da 24 a 36 mesi. Durante il periodo transitorio (2026-2027), i consolati potranno continuare ad accettare domande, ma entro un tetto massimo annuale parametrato al numero dei procedimenti definiti nell’anno precedente.

Requisito della doppia legalizzazione
Il disegno di legge formalizza il requisito della «doppia legalizzazione» per i documenti esteri: dapprima presso le autorità competenti dello Stato di emissione, quindi a cura della rappresentanza consolare italiana.

Modernizzazione del registro AIRE
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) viene integrata nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Il numero di verifiche censuarie negative necessarie per la cancellazione per irreperibilità presunta passa da 2 a 3. Viene introdotta la facoltà di iscrizione opzionale per i cittadini impiegati presso istituzioni dell’Unione Europea o organizzazioni internazionali che mantengono la residenza fiscale in Italia.

Dotazione organica e risorse finanziarie
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) è autorizzato ad assumere 87 nuove unità di personale a partire dal 2026 (2 dirigenti di livello generale, 30 funzionari e 55 assistenti). Il contributo consolare per il trattamento delle domande di cittadinanza (pari a €600 all-in total (tasse incluse)) viene ripartito: 50% alle sedi consolari, 25% al fondo personale del MAECI e 25% alle spese di funzionamento.

Iter legislativo
Il disegno di legge passa ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva ed eventuali emendamenti. L’entrata in vigore delle disposizioni è prevista in modo scaglionato con piena attuazione entro il 2028.

Si tratta di una riorganizzazione strutturale dei servizi consolari, che sostituisce il tradizionale rapporto territoriale con le comunità all’estero con un modello amministrativo accentrato a Roma.


Indice del documento


 

Raffronto tra il testo del disegno di legge e il testo della Commissione

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE TESTO DELLA COMMISSIONE
CAPO I CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA, ANAGRAFE E LEGALIZZAZIONE DI FIRME DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA, ANAGRAFE E LEGALIZZAZIONE DI FIRME
Art. 1. Art. 1.
(Disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all’estero nonché di personale e di entrate del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) (Disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all’estero nonché di personale e di entrate del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. L’articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è sostituito dal seguente: 1. Identical:
«Art. 10. (Cittadinanza italiana) – 1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, il capo dell’ufficio consolare: «Art. 10. (Cittadinanza italiana) – 1. Identico.
a) accerta il mantenimento dello status di cittadino per le persone precedentemente riconosciute come tali, residenti nella circoscrizione;  
b) may recognize the possession of Italian citizenship for minors resident in the district, children of citizens previously recognized as such;  
c) issues the certificate of citizenship to the subjects referred to in letters a) and b).  
2. Without prejudice to the competences of the judicial authority and the mayors, applications for the recognition of the possession of Italian citizenship by adult persons resident abroad are submitted to a general management level office within the central administration of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Limited to the processing of the applications referred to in the first sentence and the resulting requests for transcription of civil status records and first registry enrollment, the office referred to in the first sentence and the heads of the managerial structures thereof exercise the powers conferred by this decree, respectively, on the consular authority or office and the head of the consular office. 2. Identical.
3. The applications referred to in paragraph 2, accompanied by the required documentation, in original paper form, and proof of payment of the fees referred to in Article 64 of this decree, are submitted exclusively through the postal service, notwithstanding the provisions of the digital administration code, referred to in Legislative Decree 7 March 2005, n. 82. The costs of shipping and related services shall be borne by the applicant. The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation may entrust one or more specialized operators with the services of sending, receiving, digitizing, and archiving applications and any preparatory activity for their definition, with costs borne by the user. 3. The applications referred to in paragraph 2, accompanied by the required documentation, in original paper form, and proof of payment of the fees referred to in Article 64 of this decree, are submitted exclusively through the postal service, notwithstanding the provisions of the digital administration code, referred to in Legislative Decree 7 March 2005, n. 82. Gli oneri della spedizione e dei servizi connessi sono posti a carico del richiedente. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, può affidare a uno o più operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e ogni attività propedeutica alla definizione delle stesse, con oneri posti a carico dell’utente.
4. Without prejudice to the provisions of paragraph 3, communications between the office referred to in paragraph 2 and the applicant shall take place exclusively by electronic means. Notifications to the applicant are considered effected upon sending the communication to the electronic mail address, including non-certified email, indicated in the application. The recognition of citizenship is communicated to the competent municipality and consular office. The costs of returning the originals of the documentation sent with the rejected application shall be borne by the applicant. 4. Identical.
5. Paragraphs 2, 3, and 4 shall apply starting from $1^{text{st}}$ January of the second calendar year following the one in which this provision enters into force. In the two years following the date referred to in the first sentence, the office referred to in paragraph 2 shall receive a maximum annual number of citizenship recognition applications not exceeding the number of applications for which, between $1^{text{st}}$ January and 31 December of the year preceding the one in which this provision enters into force, consular offices collected fees referred to in Article 7-bis of the table of consular fees annexed to this decree. 5. Paragraphs 2, 3, and 4 shall apply starting from $1^{text{st}}$ January of the third calendar year following the one in which this provision enters into force. In the two years following the date referred to in the first sentence, the office referred to in paragraph 2 shall receive a maximum annual number of citizenship recognition applications not exceeding the number of applications for which, between $1^{text{st}}$ January and 31 December of the year preceding the one in which this provision enters into force, consular offices collected fees referred to in Article 7-bis of the table of consular fees annexed to this decree.
6. Consular offices shall process applications received before the date referred to in paragraph 5, first sentence. Until the same date, each consular office shall receive an annual number of citizenship recognition applications from adult persons not exceeding the number of citizenship recognition procedures concluded between $1^{text{st}}$ January and 31 December of the year preceding the one in which this provision enters into force. The maximum number referred to in the second sentence shall in no case be less than one hundred. 6. Identical.
7. The deadline for the conclusion of the procedures referred to in paragraphs 2 and 6 is set at **forty-eight** months». 7. The deadline for the conclusion of the procedures referred to in paragraphs 2 and 6 is set at **thirty-six** months».
2. Starting from the year 2026, the staff of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation is increased by two units of general management level personnel, thirty units of personnel in the officers area, and fifty-five units of personnel in the assistants area. The same Ministry is authorized to hire for the year 2026, with permanent employment contracts, up to thirty units of personnel in the officers area and up to fifty-five units of personnel in the assistants area by drawing from the current rankings. 2. Identical.
3. The number of general management offices, deputy general managers/central directors, and non-general management offices of the central administration of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation is increased by one, one, and five units respectively, and five assignments for consultation, study, and research at the non-general management level are suppressed. The consequent adjustment of the organizational regulation of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation shall be carried out by decree of the President of the Council of Ministers, subject to the opinion of the Council of State. 3. Identical.
4. Starting from $1^{text{st}}$ January of the year following the one in which this law enters into force, the following amendments are made to Article 1, paragraph 640, of Law 30 December 2024, n. 207: 4. Identical.
a) in letter a), the words: «in proportion to the contributions collected,» are deleted;  
b) after letter a), the following is inserted: «a-bis) for 25 per cent, to the increase of the Decentralized Resources Fund for non-managerial personnel of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, notwithstanding Article 23, paragraph 2, of Legislative Decree 25 May 2017, n. 75. The additional ancillary remuneration resulting from this letter cannot exceed the per capita limit of 15 per cent of the basic salary»;  
c) in letter b), the number: «50» is replaced by the following: «25».  
5. The following expenditures are authorized for the implementation of this article: 5. Identical.
a) the expenditure of 4,570,243 euros annually starting from the year 2026 for the implementation of paragraphs 2 and 3;  
b) the expenditure of 300,000 euros for the year 2026 and 200,000 euros annually starting from the year 2027 for the training of personnel of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation;  
c) the expenditure of 4 million euros for the year 2027 and 2 million euros annually starting from the year 2028 for the operation of the office referred to in Article 10, paragraph 2, of Legislative Decree 3 February 2011, n. 71, as replaced by this article;  
d) the expenditure of 4 million euros annually for each of the years 2026 and 2027 for capital expenditure burdens resulting from the establishment of the office referred to in letter c).  
6. The burdens referred to in paragraph 5 of this article shall be met pursuant to Article 7. 6. Identical.
  Chamber of Deputies A.C. 2369-A
Parliamentary Acts XIX LEGISLATURE 11 Chamber of Deputies A.C. 2369-A
Art. 2. Art. 2.
(Provisions on the legalization of signatures on acts formed by foreign authorities and to be valid in the State) (Provisions on the legalization of signatures on acts formed by foreign authorities and to be valid in the State)
1. In Article 33, paragraph 2, first sentence, of the consolidated act of legislative and regulatory provisions on administrative documentation, referred to in Presidential Decree 28 December 2000, n. 445, the following words are added at the end: «, subject to legalization, where necessary, by the competent local authorities». Identical.
Art. 3. Art. 3.
(Provisions on the registry of Italians resident abroad) (Provisions on the registry of Italians resident abroad)
1. The following amendments are made to Law 27 October 1988, n. 470: Identical.
a) in Article 1:  
1) in paragraph 1, the words: « Le anagrafi » are replaced by the following: « L’anagrafe » e le words: « e presso il Ministero dell’interno » sono soppresse;  
2) in paragraph 2, the words: « Le anagrafi dei comuni sono costituite » are replaced by the following: «L’AIRE è costituita »;  
3) after paragraph 2 are inserted the following: «2-bis. L’AIRE costituisce parte integrante dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall’articolo 62 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell’ANPR »;  
4) in paragraph 3, the words: « del proprio comune » are replaced by the following: « del comune di iscrizione all’AIRE »;  
5) paragraphs 4 and 6 are repealed;  
6) in paragraph 5, the words: « La stessa anagrafe » are replaced by the following: « L’AIRE »;  
7) in paragraph 7, the words: « di cui ai commi 4 e 5 » are replaced by the following: « di cui al comma 5 »;  
8) paragraph 9 is replaced by the following: «9. Non sono altresì iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo: a) i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali; b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all’estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l’Unione europea o le organizzazioni internazionali; c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori del territorio nazionale; d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell’articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; e) il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero prevista dall’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO); g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all’estero al seguito dei medesimi. 9-bis. L’iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti di cui all’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 »;  
9) paragraphs 10 and 11 are repealed;  
b) in Article 2, paragraph 1:  
1) in letter a), the words: «, approved by Presidential Decree 31 January 1958, n. 136, and subsequent amendments » are deleted;  
2) in letter b), the words: « o dall’anagrafe di cui al comma 4 dell’articolo 1 » are deleted;  
3) letter c) is replaced by the following: «c) a seguito della registrazione dell’atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell’articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »;  
c) in Article 4, paragraph 1:  
1) in letter b), the words: «, segnalata a norma del secondo comma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 » are deleted;  
2) in letter d), number 2), the word: « due » is replaced by the following: « tre »;  
d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5. 1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti »;  
e) in Article 6:  
1) in paragraph 6, first sentence, the words: « dell’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 » are replaced by the following: « dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »;  
2) paragraph 7 is replaced by the following: «7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l’iscrizione d’ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, è comunicata entro centottanta giorni dall’ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all’ufficio consolare della circoscrizione di provenienza »;  
3) paragraph 8 is repealed;  
f) in Article 7, paragraph 1, opening words, the words: « degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 » are replaced by the following: « del regolamento di cui all’articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 » e le words: «ed a quelli di cui all’articolo 1, comma 11, sono soppresse;  
g) Article 8 is replaced by the following: «Art. 8. 1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua con cadenza annuale il censimento permanente della popolazione italiana residente all’estero, secondo la metodologia definita dal medesimo Istituto. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette annualmente all’ISTAT i dati individuali dei cittadini italiani residenti all’estero, estratti dagli schedari consolari di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Il Ministero dell’interno trasmette all’ISTAT annualmente i dati individuali relativi alla popolazione italiana residente all’estero e iscritta nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero. 3. L’ISTAT definisce le modalità tecniche per la restituzione in forma aggregata e in forma individuale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell’interno delle informazioni, raccolte nell’ambito del censimento, utili ai fini dell’aggiornamento degli schedari consolari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e delle anagrafi degli italiani residenti all’estero. 4. Restano ferme le disposizioni per la formazione dell’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali previste dall’articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dall’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483 »;  
h) gli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 17 e il comma 2 dell’articolo 19 sono abrogati.  
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) gli articoli 4, 5, 6, comma 2, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;  
b) all’articolo 6, comma 1, le parole: « del Ministero dell’interno e » sono soppresse.  
CAPO II CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PASSAPORTI E DI VALIDITÀ DELLA CARTA D’IDENTITÀ AI FINI DELL’ESPATRIO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PASSAPORTI E DI VALIDITÀ DELLA CARTA D’IDENTITÀ AI FINI DELL’ESPATRIO
Art. 4. Art. 4.
(Adeguamento della disciplina in materia di passaporti) (Adeguamento della disciplina in materia di passaporti)
1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico:
a) all’articolo 5: 1) all’alinea, la parola: « rinnovato », è soppressa; 2) alla lettera a), le parole: «e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all’estero » sono soppresse; 3) alla lettera b), le parole: « dai rappresentanti diplomatici e consolari » sono sostituite dalle seguenti: « dagli uffici consolari come definiti dall’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »; a) identica;
b) all’articolo 6, lettera a), le parole: «, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all’estero » sono soppresse; b) identica;
c) il primo comma dell’articolo 9 è abrogato; c) identica;
d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13.1. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia. 2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all’estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorità di polizia, che l’interessato trasmette all’autorità competente per il rilascio del passaporto di cui all’articolo 5. In caso di impossibilità o di comprovata difficoltà di presentare la denuncia alle locali autorità di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento è resa all’ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell’articolo 5. 3. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia può ottenere il rilascio di un nuovo passaporto »; d) identica;
e) all’articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o più Stati o territori esteri nei quali il passaporto è utilizzato, le autorità consolari di cui all’articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un’attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell’autorizzazione di cui al comma 2 »; e) identica;
f) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto »; 2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) riporta la firma del titolare; b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell’Unione europea »; f) identico: 1) identico; 2) identico: «b-bis) identica; b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell’Unione europea »;
g) all’articolo 16, secondo comma, le parole: « due fotografie di cui una autenticata » sono sostituite dalle seguenti: « una fotografia, autenticata dall’autorità che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell’interessato ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 »; g) identica;
h) all’articolo 18, comma 3, le parole: « sono determinati il costo del libretto e l’aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato. Il costo del libretto è determinato con il decreto di cui all’articolo 7-viciesquater, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 »; h) identica;
i) all’articolo 19, la lettera a) è abrogata; i) identica;
1) l’articolo 20 è abrogato; 1) identica;
m) dopo l’articolo 23, le parole: « DISPOSIZIONI PENALI » sono sostituite dalla seguente: « SANZIONI »; m) identica;
n) all’articolo 24: 1) al primo comma, le parole: «è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’ammenda da lire diecimila a lire centomila » sono sostituite dalle seguenti: « è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato »; 2) al secondo comma, le parole: « da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente, »; 3) al terzo comma, le parole: « da lire cinquantamila a lire cinquecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 5.000 » e le parole: « lettere c), d), e) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere d) ed e) »; n) identica;
o) l’articolo 25 è abrogato. o) identica.
2. All’articolo 7-viciesquater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: « Ministro dell’interno » sono inserite le seguenti: «, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ». 2. Identico.
Art. 5. Art. 5.
(Disposizioni in materia di carta d’identità valida per l’espatrio) (Disposizioni in materia di carta d’identità valida per l’espatrio)
1. All’articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d’identità che non è titolo valido per l’espatrio è apposta l’annotazione: “Documento non valido ai fini dell’espatrio” ». 1. Identico.
2. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma per i cittadini di cui al primo periodo la facoltà di presentare domanda di rilascio della carta d’identità elettronica presso qualsiasi comune, secondo le modalità organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell’interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale ». 3. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica a decorrere da data non successiva a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.  
CAPO III CAPO III
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, FINALI E FINANZIARIE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 6. Art. 6.
(Disposizioni organizzative) (Disposizioni organizzative)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico:
a) all’articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l’estero »; a) identica;
b) all’articolo 16: 1) al secondo comma, le parole: « ad eccezione di quello per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell’ufficio dirigenziale generale di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »; 2) al terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 3) al quarto comma, le parole: « per gli affari giuridici, il contenzioso diplomatico e dei trattati » sono sostituite dalle seguenti: « competente per gli affari giuridici e quelle »; 4) al quinto comma, primo periodo, le parole: « sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale » sono sostituite dalle seguenti: «, di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari »; b) all’articolo 16, al secondo comma, le parole: « ad eccezione di quello competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell’ufficio dirigenziale generale di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 ». soppresso soppresso soppresso
c) all’articolo 107, primo comma: 1) alla lettera b), le parole: « di funzioni della specializzazione per quelli specializzati » sono sostituite dalle seguenti: « delle seguenti funzioni: 1) della specializzazione per i funzionari specializzati; 2) commerciali, consolari, di capo di cancelleria consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i funzionari non specializzati »; 2) alla lettera e), le parole: « sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell’articolo 101 del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « una sede tra quelle individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all’articolo 101, quinto comma, del presente decreto, diversa da quella in cui è maturato il requisito di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma. Il requisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma sono congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da straordinaria criticità di cui all’articolo 144, primo comma, del presente decreto. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all’articolo 101, quinto comma, del presente decreto può individuare ulteriori sedi in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte, congiuntamente maturati »; c) identica;
d) all’articolo 144, il terzo comma è abrogato; d) identica;
e) dopo l’articolo 157 è inserito il seguente: «Art. 157.1. (Valutazione della performance individuale) 1. La performance individuale dell’impiegato a contratto è valutata annualmente dal capo dell’ufficio in cui presta servizio secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. In relazione alla valutazione della performance individuale di cui al comma 1 e tenuto conto della performance organizzativa della sede di servizio, è attribuito un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione annua base fissata dal contratto individuale, le cui modalità di computo sono definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale »; e) identico: «Art. 157.1. (Valutazione della performance individuale) 1. Identico. 2. In relazione alla valutazione della performance individuale di cui al comma 1 e tenuto conto della performance organizzativa della sede di servizio, è attribuito un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione annua base fissata dal contratto individuale, le cui modalità di computo sono definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati. 3. L’introduzione del nuovo sistema di valutazione annuale della performance individuale e del relativo trattamento accessorio per il personale a contratto locale non può in nessun caso comportare una riduzione del trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;  
f) alla tabella 19 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Nell’ambito dei posti di funzione individuati dai quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente all’Area delle elevate professionalità può essere destinato a posti di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni ovvero, se inquadrato nell’area della promozione culturale, a posti di direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale ». f) identica.
2. Ai segretari di legazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un’anzianità di servizio nella carriera diplomatica non inferiore a **cinque anni**, si applica l’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per la maturazione del requisito di cui all’articolo 107, primo comma, lettera b), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono considerati anche i periodi di servizio anteriori alla medesima data di entrata in vigore della presente legge. 2. Identico.
3. Per l’attuazione del comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 7. 3. Per l’attuazione del comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 7.
Art. 7. Art. 7.
(Disposizioni finanziarie) (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 6, commi 1, lettera e), e 3, pari a euro 9.870.243 per l’anno 2026, a euro 13.770.243 per l’anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede: a) quanto a euro 5.870.243 per l’anno 2026 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 6, commi 1, lettera e), e 3, pari a euro 11.870.243 per l’anno 2026, a euro 15.770.243 per l’anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede: a) quanto a euro 7.870.243 per l’anno 2026 e a euro 11.770.243 annui a decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) identica.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, lettere a), b), c), d) e f), e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Identico.
*19PDL0164330*  


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