Tajani Decree Amendments

Emendamenti al Decreto Tajani: Aggiornamento del 9 Maggio dalla Commissione Senato

Gli Emendamenti Chiave dalla Commissione del Senato: Cosa Cambia per le Domande di Cittadinanza

L’8 maggio 2025, la 1ª Commissione Permanente (Affari Costituzionali) del Senato ha tenuto una seduta decisiva per la discussione e il voto sugli emendamenti al Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36 (il cd. “Decreto Tajani”).

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Questa seduta offre il primo quadro concreto delle modifiche che il Parlamento intende apportare alle disposizioni del decreto-legge, attualmente in vigore ma soggetto al termine perentorio di conversione in legge entro il 27 maggio 2025.

Il relatore (Sen. Lisei) e il Sottosegretario agli Affari Esteri (On. Silli) hanno espresso i pareri sulle proposte emendative, favorendo l’approvazione di specifici testi riformulati in “testo 2”. Tali proposte rappresentano l’ossatura destinata a confluire nel testo definitivo del disegno di legge.

Di seguito viene esaminato il contenuto degli emendamenti approvati e riformulati favorevolmente, con le relative ricadute pratiche per i richiedenti, in particolare con discendenza da bisnonni o avi ulteriori e nei casi di “minor issue”.

Avvertenza: La presente analisi illustra lo stato dei lavori parlamentari in Commissione. Il testo è suscettibile di ulteriori modifiche in Aula al Senato e successivamente alla Camera dei Deputati. Il presente testo ha finalità puramente informative e non costituisce parere legale. Per l’esame della propria fattispecie si consiglia di consultare un avvocato specializzato.


Quadro d’Insieme: Gli Emendamenti Approvati e il Loro Impatto

Di seguito si riepilogano i principali gruppi di emendamenti approvati o accolti con parere favorevole previa riformulazione nella seduta dell’8 maggio:

1. Riformulazione delle Condizioni di Deroga del Decreto Tajani (Articolo 3-bis)

  • Emendamenti Interessati: 1.8 (testo 2), 1.30 (testo 2), 1.34 (testo 2), 1.39 (testo 2) – riformulati in un testo identico.
  • Testo Ufficiale (“Testo 2”):
    Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    a) sostituire la lettera c) con la seguente: “c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento del decesso, esclusivamente la cittadinanza italiana;”
    b) sostituire la lettera d) con la seguente: “d) un genitore o l’adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o dell’adozione del figlio.”
    c) sopprimere la lettera e).
  • Profili Operativi e Conseguenze Giuridiche:
    Si tratta di una modifica sostanziale delle clausole derogatorie dell’Articolo 3-bis per coloro che non rientrano nello spartiacque del 27 marzo 2025:
    • Nuova Lettera c): Sostituzione della Nascita in Italia con l’Esclusività della Cittadinanza: La formulazione originaria richiedeva la nascita in Italia del genitore. Il testo riformulato estende il riferimento all’ascendente di primo grado (genitore) o di secondo grado (nonno), introducendo tuttavia il requisito stringente del possesso esclusivo della sola cittadinanza italiana al momento del decesso (o attualmente se vivente).
      • Il Vincolo della “Cittadinanza Esclusiva”: Questo requisito introduce una notevole complessità probatoria. Qualora l’avo sia emigrato e abbia acquisito una cittadinanza straniera, tale circostanza esclude l’operatività della lettera c). Secondo la relazione parlamentare, l’intento è valorizzare un legame effettivo superando il mero dato topografico della nascita in Italia, ma nei fatti tale condizione risulta difficilmente integrabile per la maggioranza degli emigrati storici.
      • Nuova Lettera d): Tempistica della Residenza del Genitore: La previgente formulazione richiedeva la residenza del genitore per due anni prima della nascita del figlio. Il nuovo testo specifica che il biennio di residenza legale deve essere maturato dopo che il genitore ha acquistato o si è visto riconoscere la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del richiedente, imponendo una sequenza temporale rigorosa.
      • Soppressione della Lettera e): La disposizione autonoma che consentiva il riconoscimento sulla base del nonno nato in Italia viene espunta, rimanendo assorbita e subordinata alla disciplina della lettera c).
      • Persistenza della Decorrenza Retroattiva: Le modifiche non rimuovono l’efficacia preclusiva generale del decreto-legge, ma ridefiniscono unicamente i presupposti per accedere alle eccezioni.
      • Premorienza dell’Ascendente: Come chiarito dai senatori proponenti, la menzione del possesso al momento della morte consente di tutelare le ipotesi in cui l’ascendente sia deceduto prima della nascita del discendente.

2. Precisazioni sull’Applicazione del Termine del 27 Marzo 2025

  • Emendamenti Interessati: 1.21 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.28 (testo 2) – riformulati in testo identico.
  • Testo Ufficiale (“Testo 2”):
    Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
    «a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competente nel giorno indicato da un appuntamento comunicato all’interessato dal competente ufficio entro le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data;».
  • Profili Operativi:
    La norma introduce una disciplina di salvaguardia per chi aveva già avviato la procedura formale:
    • La deroga copre le istanze depositate nel giorno di un appuntamento che sia stato formalmente comunicato dal consolato o dal Comune entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025.
    • La disposizione intende tutelare quanti avevano già ottenuto una convocazione ufficiale dall’ufficio antecedentemente all’entrata in vigore del decreto, garantendo l’applicazione della normativa previgente.

3. Disciplina per i Figli Minori e Regime Transitorio

  • Emendamenti Interessati: 1.26 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.73 (testo 2) – riformulati in un testo identico.
  • Testo Ufficiale (“Testo 2”):
    Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
    «1-bis. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    “1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:
    a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
    b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
    1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.”.
    1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».
  • Profili Operativi:
    Il pacchetto emendativo disciplina specificamente la condizione dei minori:
    • Nuove Modalità di Acquisto per Beneficio di Legge (Modifica dell’Art. 4 L. 91/1992): Si individuano due percorsi affinché il minore, figlio di genitore cittadino per nascita, acquisti la cittadinanza:
      1. Canale con Residenza: Dichiarazione di volontà dei genitori seguita da almeno 2 anni di residenza legale continuativa del minore in Italia.
      2. Canale con Dichiarazione Tempestiva: Dichiarazione resa entro un anno dalla nascita del minore (o entro un anno dall’accertamento del rapporto di filiazione). Il termine annuale è frutto di una mediazione rispetto alla bozza originaria che prevedeva sei mesi.
    • Finestra Transitoria per i Minori al 24 Maggio 2025: Qualora il figlio sia già minorenne all’entrata in vigore della legge di conversione e i genitori rientrino nelle clausole di salvaguardia (lettere a e b dell’Art. 3-bis per istanze o ricorsi depositati entro il 27 marzo 2025), la dichiarazione di volontà può essere presentata entro il termine del 31 maggio 2026 a prescindere dal decorso dell’anno dalla nascita.
    • Tutela dell’Unità Familiare tra Fratelli: Tale finestra consente ai nuclei familiari in cui un genitore sia stato riconosciuto tempestivamente di estendere la dichiarazione anche agli altri figli minori.

4. Misure per il Recupero delle Radici e Integrazione Lavorativa (Articolo 1-bis)

  • Emendamenti Interessati: 1.47 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2) – confluiti nell’introduzione dell’Art. 1-bis.
  • Testo Ufficiale (“Testo 2”):
    Dopo l’articolo, inserire il seguente:
    «Art. 1-bis.
    (Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)
    1. All’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, … è inserito il seguente: “1-octies. L’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato è consentito, al di fuori delle quote…, per lo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di significativi flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto…”.
    2. All’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) alla lettera a) le parole: “, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni”;
      b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;”».
  • Profili Operativi:
    La norma introduce canali agevolati di ingresso per lavoro e naturalizzazione:
    • Ingresso per Lavoro Fuori Quota: I discendenti residenti in specifici Paesi di storica emigrazione italiana possono accedere a visti di lavoro subordinato al di fuori delle quote previste dal decreto flussi.
    • Riduzione dei Termini di Residenza per la Naturalizzazione Ordinaria:
      • Per i figli e nipoti in linea retta fino al secondo grado di cittadini italiani per nascita, il periodo di residenza legale in Italia prescritto per richiedere la cittadinanza per concessione (naturalizzazione ex art. 9) viene ridotto da tre a due anni.
      • Per gli stranieri nati in Italia, il termine di residenza legale ordinario rimane fissato a tre anni.
    • Queste previsioni configurano percorsi alternativi basati su residenza e radicamento sul territorio nazionale, distinti dal riconoscimento automatico dello status civitatis per via ereditaria.

Analisi delle Questioni Interpretative Principali:

  1. La Discendenza da Bisnonni e Avi Ulteriori:
    • Sul Piano dell’Articolo 3-bis: Le nuove eccezioni introdotte subordinano il riconoscimento al possesso esclusivo della cittadinanza da parte del genitore (1° grado) o del nonno (2° grado), escludendo la discendenza diretta da bisnonni o trisnonni in assenza dei requisiti intermedi qualora la domanda sia successiva al 27 marzo 2025.
    • Sul Piano dell’Articolo 1-bis (Visti di Lavoro e Residenza): La facoltà di ingresso lavorativo per i discendenti non prevede un limite di grado esplicito, ma il percorso verso la cittadinanza presuppone l’effettivo trasferimento della residenza in Italia e il completamento dei termini di legge per la concessione.
  2. Interferenze con la Fattispecie del “Minor Issue”:
    • Invarianza del Principio di Continuità dello Status: La regola interpretativa secondo cui la naturalizzazione volontaria dell’avo produceva effetti sul figlio minore convivente continua a trovare autonoma applicazione per le generazioni anteriori al 1992 secondo i criteri dell’art. 7 e 12 della legge 555/1912.
    • Rapporto con la Clausola di Esclusività: L’onere di dimostrare la cittadinanza esclusiva in capo al genitore o al nonno introduce un ulteriore filtro probatorio: la naturalizzazione dell’ascendente, pur intervenuta successivamente alla maggiore età del figlio, preclude la qualificazione di status esclusivo al decesso.

Stato dell’Iter e Prossimi Passaggi

L’approvazione di questi emendamenti in Commissione attesta la ridefinizione dei criteri di accesso alla cittadinanza per discendenza, confermando l’orientamento restrittivo generale temperato da circoscritte misure di salvaguardia e percorsi fondati sulla residenza in Italia.

Il provvedimento sarà trasmesso all’esame dell’Assemblea del Senato prima del passaggio alla Camera dei Deputati, in vista della conversione definitiva entro la scadenza del 27 maggio 2025.

Per i soggetti che valutano la consistenza dei propri titoli o la proponibilità di iniziative di tutela, è raccomandata una puntuale disamina della documentazione anagrafica con il supporto di professionisti qualificati.

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