consolidated text law 91 1992

Consolidated Text Law 91/1992 After Decree Tajani (in Italian)

Testo Consolidato Legge 91/1992

LEGENDA DELLE MODIFICHE

TESTO AGGIUNTO/MODIFICATO IN GRASSETTO

TESTO SOPPRESSO BARRATO

TESTO CONSOLIDATO (PARZIALE) DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n. 91

“Nuove norme sulla cittadinanza”

(Come risulterebbe modificata dal DDL A.C. 2402 approvato dal Senato il 15 maggio 2025)


Articolo 1.

(Acquisto della cittadinanza per nascita – Jure Sanguinis)

1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.


Articolo 3. (Originale – Nessuna Modifica Diretta a Questo Articolo dal DDL, ma è il punto di inserimento del nuovo Art. 3-bis)

(Acquisto della cittadinanza del minore straniero adottato)

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca la perdita della cittadinanza non si produce.


NUOVO ARTICOLO INSERITO DOPO L’ARTICOLO 3 (dal DDL A.C. 2402):

Art. 3-bis.
(Disposizioni concernenti l’acquisto della cittadinanza italiana per i nati all’estero)

1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia. (Lettera e originale del Decreto-Legge, soppressa dalle modifiche del Senato)


Articolo 4.

(Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge)

1. Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

(Il DDL A.C. 2402 aggiunge anche una disposizione transitoria, numerata come “1-ter” nel testo del DDL stesso (ma che si riferisce a questi nuovi commi dell’Art. 4), che prevede: “Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.”)


Articolo 9.

(Naturalizzazione)

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni;
a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. … [Comma 2 invariato] …


Articolo 14.

(Acquisto della cittadinanza del minore convivente)

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso al momento dell’acquisto o del riacquisto, acquistano la cittadinanza italiana**, purché non vi rinunzino al raggiungimento della maggiore età, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita**.


Articolo 17.

(Riacquisto della cittadinanza)

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di volerla riacquistare; b) se assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare; c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce la propria residenza nel territorio della Repubblica entro un anno dalla dichiarazione; d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine. e) se, avendola perduta per non aver reso l’opzione di cui all’articolo 5, comma 2, dichiara, prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età, di volerla riacquistare e stabilisce la propria residenza nel territorio della Repubblica entro un anno dalla dichiarazione.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell’articolo 8, numeri 1 e 2, o dell’articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
2. … [Comma 2 e seguenti invariati] …


Nota Importante: Questo è un testo consolidato parziale degli articoli più rilevanti. Il DDL A.C. 2402 contiene anche l’Art. 1-bis (Disposizioni per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi…) che modifica l’Art. 27 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e, come visto, l’Art. 9 della Legge 91/1992. Contiene inoltre l’Art. 1-ter (Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini) che modifica l’Art. 9-bis e l’Art. 17 della Legge 91/1992 e introduce la tassa consolare. Per una comprensione completa, è sempre necessario fare riferimento al testo integrale del DDL A.C. 2402 e alla Legge 91/1992 nella sua interezza.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *