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Nuova Legge sulla Cittadinanza Italiana: Il Parlamento Approva il Decreto Tajani – Quadro Giuridico e Prospettive


Il Parlamento Approva il Disegno di Legge di Conversione del Decreto Tajani

Pubblicato il 20 Maggio 2025

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Il Parlamento italiano ha completato il 20 maggio 2025 l’esame legislativo del Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36 (noto come “Decreto Tajani”). La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge (A.C. 2402), precedentemente licenziato dal Senato, senza apportare ulteriori modificazioni.

Si conclude così l’iter parlamentare: il passaggio formale successivo consiste nella firma di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e nella successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore della legge di conversione il giorno seguente la pubblicazione. L’approvazione introduce rilevanti novità per la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.

La rapidità dell’iter legislativo e l’incisività delle nuove disposizioni hanno suscitato diffuse preoccupazioni e quesiti tra i discendenti di cittadini italiani all’estero, desiderosi di comprendere le ricadute concrete sui procedimenti in corso e sui requisiti di accesso alla cittadinanza.

Sintesi dell’Iter Legislativo

Il Decreto-Legge 36/2025 era stato deliberato in via d’urgenza il 28 marzo 2025, introducendo restrizioni ad efficacia retroattiva per le domande di cittadinanza per discendenza. A seguito di un articolato confronto in sede di 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato, il testo è stato integrato con alcune clausole correttive ed è stato successivamente calendarizzato e approvato dalla Camera dei Deputati.

I Punti Cardine del Testo Approvato: Novità della Riforma

In attesa della pubblicazione formale e delle prime circolari applicative del Ministero dell’Interno, la legge approvata dal Parlamento (sulla base del DDL A.C. 2402) introduce le seguenti modifiche strutturali alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91:

  1. Il Nuovo Articolo 3-bis – Il Limite Generale all’Acquisto Automatico:
    • Presunzione Preclusiva: Chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza si considera non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, anche se nato prima del 28 marzo 2025, a meno che non rientri in una delle tassative clausole di salvaguardia o eccezione.
    • Lo Spartiacque del 27 Marzo 2025:
      • Salvaguardia per Domande Amministrative Presentate (Art. 3-bis, lett. a): La cittadinanza è riconosciuta secondo la normativa previgente se la domanda amministrativa completa di documentazione è stata depositata al consolato o al Comune entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.
      • La Disciplina degli Appuntamenti (Art. 3-bis, lett. a-bis): La cittadinanza è altresì riconosciuta se la domanda è stata presentata nel giorno indicato da un appuntamento comunicato all’interessato dal competente ufficio comunale o consolare entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025.
      • Ricorsi Giudiziali (Art. 3-bis, lett. b): I giudizi promossi dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria entro il 27 marzo 2025 rimangono integralmente regolati dalla normativa previgente.
    • Le Eccezioni Sostanziali di Riconoscimento (Art. 3-bis, lett. c e d): Per chi non rientra nella salvaguardia temporale, l’acquisto può avvenire soltanto qualora sussista una delle seguenti condizioni:
      • (c) Un ascendente di primo o secondo grado (genitore o nonno) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. Tale criterio comporta un onere probatorio rigoroso, teso a escludere qualsiasi altra nazionalità in capo all’ascendente.
      • (d) Un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o dell’adozione del figlio.
    • Superamento del Criterio Isolato del Nonno Nato in Italia: La previsione iniziale che consentiva il riconoscimento sulla sola base del luogo di nascita in Italia del nonno è stata assorbita e subordinata al rigoroso requisito della cittadinanza esclusiva.
  2. Modifiche alle Disposizioni su Minori e Naturalizzazione (Articoli 4, 9, 14):
    • Articolo 4: Vengono previste nuove modalità per i figli minori di genitori italiani per nascita, che possono acquistare la cittadinanza per beneficio di legge a seguito di dichiarazione congiunta dei genitori unitamente a due anni di residenza o dichiarazione entro un anno dalla nascita.
    • Articolo 9: Si riduce da tre a due anni il periodo di residenza legale in Italia per la concessione della cittadinanza in favore degli stranieri il cui genitore o nonno è o è stato cittadino per nascita.
    • Articolo 14 (Condizioni per i Minori Conviventi): L’acquisto automatico della cittadinanza da parte del minore convivente con il genitore che acquista o riacquista lo status civitatis è ora subordinato alla residenza legale del minore in Italia da almeno due anni continuativi (o dalla nascita se di età inferiore).
  3. Finestra Transitoria di Riacquisto per Ex Cittadini (Emendamento 1.0.500):
    • Viene riaperto un termine compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027 per il riacquisto della cittadinanza a beneficio di ex cittadini nati in Italia o ivi residenti per due anni che l’avevano perduta ai sensi dell’art. 8 o 12 della legge 555/1912 prima del 16 agosto 1992. Questa previsione non incide sulle nuove domande iure sanguinis ordinarie ex Art. 3-bis.

Il Nodo Interpretativo: Gli Appuntamenti Fissati Prima del 27 Marzo

Uno dei profili di maggiore incertezza riguarda l’Articolo 3-bis, lettera a-bis), relativo agli appuntamenti. La norma stabilisce il riconoscimento qualora l’istanza sia stata presentata “nel giorno indicato da un appuntamento comunicato all’interessato dal competente ufficio… entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025”.

  • Il Dibattito Applicativo: Ci si interroga se sia sufficiente aver ricevuto la comunicazione formale dell’appuntamento entro il 27 marzo (anche con data fissata per i mesi successivi), oppure se l’effettivo deposito documentale dovesse coincidere temporalmente con una data anteriore al 27 marzo.
  • La Ratio Legislativa: Molti commentatori ritengono, alla luce degli atti parlamentari del Senato, che la ratio della deroga fosse proprio tutelare chi avesse già ottenuto un appuntamento formalmente confermato dall’ufficio consolare o comunale entro il termine perentorio, distinguendo tale ipotesi dalla lettera a) che già tutela le istanze già depositate.
  • La Necessità di Istruzioni Ministeriali: L’esatta portata applicativa della disposizione sarà chiarita dalle circolari esplicative del Ministero dell’Interno, necessarie per uniformare la prassi tra uffici consolari e uffici di stato civile comunali.

Gli Scenari Giudiziari e la Tutela dei Diritti

Con la conclusione della fase legislativa parlamentare, l’attenzione si sposta sul piano della verifica giurisprudenziale:

  1. Il Giudizio di Costituzionalità (Corte Costituzionale):
    • La Corte Costituzionale potrà essere investita della questione di legittimità costituzionale dai magistrati ordinari che ritengano la nuova disciplina non conforme ai principi di eguaglianza (Art. 3 Cost.), ragionevolezza, affidamento incolpevole e tutela dei diritti fondamentali (Art. 22 Cost.).
    • Le eccezioni di incostituzionalità possono essere sollevate in via incidentale nell’ambito dei procedimenti giudiziali di accertamento dello status di cittadino.
  2. Il Ruolo Nomofilattico della Corte di Cassazione:
    • La Suprema Corte di Cassazione sarà chiamata a fornire l’interpretazione uniforme delle nuove disposizioni, definendo i criteri probatori e l’armonizzazione con i principi generali della Legge 555/1912 e della Legge 91/1992.
  3. I Profili di Diritto Comunitario (Corte di Giustizia UE):
    • Poiché lo status di cittadino italiano conferisce la cittadinanza europea ai sensi dei Trattati UE, eventuali profili di contrasto con i principi di proporzionalità e libera circolazione potranno formare oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE).

Lo Stato del DDL 1450

È opportuno precisare che il DDL 1450, disegno di legge ordinario recante ulteriori proposte di revisione generale della materia (inclusa l’ipotesi di una regola di decadenza venticinquennale dei legami con l’Italia), resta incardinato al Senato e non è stato ancora discusso nel merito. L’iter di conversione del D.L. 36 ha avuto carattere prioritario.

Considerazioni Conclusive e Supporto Professionale

L’introduzione di tali modifiche legislative richiede un approccio rigoroso e un’analisi caso per caso delle singole posizioni anagrafiche e genealogiche. Gli interessati sono invitati a monitorare gli sviluppi attuativi ufficiali e a consultare professionisti qualificati per valutare la propria situazione specifica in sede consolare o contenziosa.


Avvertenza: Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale è in costante divenire. Per l’esame della propria posizione si raccomanda di richiedere una consulenza legale qualificata.

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