Circolare Ministero dell’Interno n. 59/2025: Iscrizione dei Minori e Istruzioni Operative dello Stato Civile
A cura dell’Avv. Michele Vitale
Nelle scorse settimane, le famiglie con figli minori hanno vissuto una fase di attesa procedurale, cercando di comprendere le modalità per procedere alla registrazione dei minori ai fini della cittadinanza italiana a seguito dell’entrata in vigore della Legge 74/2025. L’attesa riguardava l’emanazione di direttive ministeriali chiarificatrici. Tali istruzioni sono giunte con la Circolare n. 59/2025, emanata dal Ministero dell’Interno il 17 giugno 2025. Il documento ha fornito chiarimenti operativi, ma non ha sciolto i nodi interpretativi più complessi.
La circolare fornisce schemi e formule per la redazione degli atti, ma non risolve le ambiguità sostanziali sul perimetro di applicazione del termine transitorio. In questo articolo analizziamo il contenuto del provvedimento ministeriale e i motivi per cui una strategia rigorosamente letterale e prudenziale rimane la via più sicura.
1. Gli Aspetti Chiariti dalla Circolare: Gli Strumenti Operativi
La funzione primaria della circolare è colmare il vuoto operativo della norma, fornendo gli schemi applicativi per gli ufficiali di stato civile e le sedi consolari. In particolare, il documento:
- Conferma il Passaggio al “Beneficio di Legge”: Chiarisce espressamente che il minore nato all’estero nei casi contemplati dalla riforma non acquista lo status jure sanguinis dalla nascita, bensì “dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla legge” (art. 4, comma 1-bis).
- Fornisce la Modulistica Ufficiale: Dispone l’utilizzo della Formula 79 del D.M. 5 aprile 2002, opportunamente adattata, per raccogliere la “Dichiarazione di Volontà” dei genitori.
- Conferma la Comparizione Personale: La struttura delle formule approvate (“Oggi… davanti a me… sono comparsi…”) conferma l’indicazione già contenuta nella Circolare n. 26185/2025, che impone la presenza fisica dei dichiaranti dinanzi al pubblico ufficiale.
Si tratta di indicazioni procedurali essenziali. Tuttavia, sul piano sostanziale la circolare presenta un profilo di evidente cautela.
2. I Profili Non Risolti: Il Perimetro del Termine del 2026
Il quesito più urgente per gli operatori e per le famiglie concerne l’ambito soggettivo della disciplina transitoria che fissa al 31 maggio 2026 il termine per la dichiarazione: tale finestra temporale si applica a tutti i minori o esclusivamente alla platea circoscritta dei genitori rientranti nelle lettere a), a-bis) e b) dell’art. 3-bis?
Sul punto, il Ministero non fornisce un’interpretazione chiarificatrice propria, ma si limita a riprodurre letteralmente il dettato della legge, allegando due modelli distinti:
- Allegato A: Modello per la fattispecie ordinaria ex art. 4, comma 1-bis (termine di un anno dalla nascita del minore).
- Allegato B: Modello per la fattispecie transitoria, recante nell’intestazione il richiamo specifico ai figli di cittadini riconosciuti ai sensi delle lettere a), a-bis) e b) dell’art. 3-bis (termine del 31 maggio 2026).
Ripetendo la formulazione della norma primaria, l’amministrazione centrale ha evitato di assumere una posizione interpretativa ufficiale sulla portata del regime transitorio, lasciando l’onere valutativo ai singoli ufficiali di stato civile e, in ultima istanza, all’autorità giudiziaria.
3. Perché il Silenzio Ministeriale Impone un Approccio Rigorosamente Letterale
La scelta ministeriale di riprodurre il testo normativo è significativa sul piano strategico: astenendosi dall’avallare un’interpretazione estensiva del termine del 2026, la circolare conferma che la lettura dichiarativa e letterale rimane la posizione più solida e giuridicamente difendibile.
Nel diritto amministrativo, l’interpretazione letterale si fonda sul significato palese delle parole secondo la connessione di esse. L’interpretazione estensiva sostenuta da alcuni autorevoli commentatori (tra cui esponenti ANUSCA), che vorrebbe estendere il termine del 2026 a tutti i minori, rappresenta una lettura favorevole ma priva di copertura formale vincolante per le Questure e per i Consolati.
In un contesto in cui i singoli uffici possono adottare prassi divergenti, confidare esclusivamente in una lettura estensiva espone al rischio di contestazioni. La condotta professionale più avveduta impone di impostare la pratica in modo da superare indenne anche il vaglio più restrittivo.
Conclusioni Operative
La Circolare n. 59/2025 ha definito le modalità pratiche (la modulistica e l’obbligo di comparizione personale), ma non ha ampliato i termini legali. Questo quadro impone ai genitori di:
- Rispettare scrupolosamente il termine di un anno dalla nascita per la Dichiarazione di Volontà, salvo che non si rientri pacificamente nella disciplina transitoria.
- Predisporre la dichiarazione formale in presenza dinanzi all’ufficiale competente.
- Costituire un dossier documentale tempestivo e tracciato (tramite PEC o ricevute formali) per prevenire eccezioni legate a ritardi dell’amministrazione.
In attesa di interventi giurisprudenziali unificatori, questo approccio testuale e rigoroso costituisce la tutela più efficace per i diritti di cittadinanza dei minori.
TESTO UFFICIALE CIRCOLARE N. 59/2025
REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
Circolare n. 59/2025
Roma, 17/06/2025
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Servizio affari di prefettura
AOSTA
e, per conoscenza:
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA
PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA
CAGLIARI
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie
ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
SEDE
ALL’ANCI
ROMA
ALL’ANUSCA
CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
DAIT – Ufficio I – Ufficio del Capo Dipartimento – Protocollo Uscita n. 0012624 del 17/06/2025
OGGETTO: Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza». Indicazioni operative agli ufficiali di stato civile.
Come noto, il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», ha introdotto significative modifiche al vigente assetto normativo.
Con la circolare n. 26185 del 28 maggio 2025, la Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze ha fornito le prime indicazioni operative agli ufficiali di stato civile, per il tramite dei Prefetti, al fine di assicurare un puntuale adempimento delle nuove disposizioni.
Le disposizioni in esame hanno posto limiti alla trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis e introdotto norme volte a temperare tali limiti, riaprendo altresì i termini per il riacquisto dello status civitatis.
In particolare, l’articolo 4 della legge n. 91/1992 è stato integrato con il comma 1-bis, in virtù del quale i figli minori stranieri o apolidi nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza italiana possono acquistarla «per beneficio di legge» qualora i genitori o il tutore dichiarino la volontà entro un anno dalla nascita del minore o dalla data di accertamento della filiazione, ovvero qualora, successivamente alla dichiarazione, il minore risieda legalmente per almeno due anni continuativi in Italia.
In tali casi, il minore non acquista la cittadinanza iure sanguinis dalla nascita, bensì dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni stabilite dalla legge.
L’articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 36/2025 convertito ha altresì introdotto una disposizione transitoria in base alla quale, per il minore che alla data di entrata in vigore della legge di conversione (24 maggio 2025) sia figlio di cittadini per nascita nei casi di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell’art. 3-bis, la dichiarazione di volontà può essere presentata entro le ore 23:59 del 31 maggio 2026.
Entrambe le dichiarazioni, costituendo atti di cittadinanza, devono essere iscritte nei registri di stato civile ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 396/2000. A tal fine, nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale per la specifica modulistica, gli ufficiali dello stato civile utilizzeranno la Formula 79 del D.M. 5 aprile 2002, opportunamente adattata, come riportata nell’Allegato A (regime ordinario) e nell’Allegato B (regime transitorio) della presente circolare.
Si rammenta che l’accertamento successivo della sussistenza delle condizioni per l’acquisto della cittadinanza deve essere trascritto nei registri dello stato civile con la Formula 193 del D.M. 5 aprile 2002.
Viene altresì richiamata la nuova disciplina dell’art. 17 della legge n. 91/1992, che riapre i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore degli ex cittadini nati in Italia (o ivi residenti per almeno due anni) che l’abbiano perduta prima del 15 agosto 1992 in applicazione degli artt. 8 o 12 della legge 555/1912. Le relative dichiarazioni possono essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, impiegando la Formula 85 adattata (Allegato C).
Le dichiarazioni sopra descritte devono essere formali e rese personalmente in presenza dell’ufficiale di stato civile o consolare.
Si invitano le SS.LL. a voler portare quanto sopra a conoscenza dei Sindaci per le conseguenti istruzioni agli uffici di stato civile territoriali.
Cittadinanza Italiana Perduta per Naturalizzazione Estera Ante-1992?
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