Circolare 28 Maggio: Prime Istruzioni Operative del Ministero sulla Nuova Legge sulla Cittadinanza
Prime Istruzioni Operative del Ministero dell’Interno sulla Legge di Conversione del Decreto Tajani
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n. 118 del 23 maggio 2025) della Legge 23 maggio 2025, n. 74, che ha convertito, con rilevanti modificazioni, il Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36 (il cd. “Decreto Tajani”), il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – ha emanato la fondamentale Circolare del 28 Maggio 2025 (protocollo 0026185 del 28 maggio 2025, UPG) recante “Prime indicazioni operative”. La circolare costituisce la direttiva applicativa per gli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni italiani e per le rappresentanze consolari nell’interpretazione del nuovo e complesso quadro normativo, in particolare del novellato Articolo 3-bis della Legge 91/1992.
La circolare del 28 maggio 2025 formalizza una delle modifiche più incisive nella disciplina della cittadinanza: i figli minori di cittadini italiani nati all’estero non acquistano più automaticamente la cittadinanza italiana per diritto di sangue (iure sanguinis), ma sono assoggettati a una procedura di acquisto per beneficio di legge subordinata a un’esplicita dichiarazione di volontà dei genitori, alla produzione di specifica documentazione e al rispetto di rigorosi requisiti temporali o di residenza continuativa. Tale interpretazione ufficiale segna una profonda rimodulazione del principio tradizionale che regolava la continuità dello status civitatis per le generazioni nate all’estero.
La riforma, come evidenziato anche dal Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato (A.S. n. 1432-A), si prefigge di circoscrivere la trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis, introducendo al contempo clausole di temperamento e regimi transitori. Di seguito analizziamo analiticamente tutti gli aspetti cardine della Circolare del 28 Maggio 2025.
Per l’analisi dettagliata del testo approvato dal Parlamento, si rinvia al nostro precedente approfondimento sulla Legge 74/2025.
I Punti Chiave della Circolare del 28 Maggio 2025
Il documento ministeriale si articola in cinque sezioni operative distinte. Di seguito si sintetizzano i contenuti di maggiore rilievo per i procedimenti di cittadinanza:
1. Disposizioni per i Nati all’Estero (Art. 3-bis, Legge 91/1992)
La Circolare del 28 Maggio ribadisce che il nuovo Articolo 3-bis, comma 1, introduce una preclusione generale all’acquisto automatico della cittadinanza per chi è nato all’estero, anche anteriormente all’entrata in vigore della norma, ed è in possesso di altra cittadinanza. La previsione opera in espressa deroga ai previgenti meccanismi di acquisto automatico (iure sanguinis, adozione durante la minore età, matrimonio contratto da donna straniera prima del 27 aprile 1983, trasmissione per convivenza ai figli minori).
Tuttavia, l’interessato può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana qualora ricorra almeno una delle seguenti tassative condizioni di deroga:
- Lett. a): Riconoscimento amministrativo della cittadinanza dell’interessato (non degli ascendenti) sulla base di una domanda corredata dalla documentazione necessaria presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025. Il provvedimento di riconoscimento può intervenire successivamente, ma resta governato dalla normativa previgente.
- Lett. a-bis): Riconoscimento amministrativo a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata nel giorno indicato da un appuntamento comunicato all’interessato dal competente ufficio comunale entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025. La circolare dispone che gli Ufficiali di Stato Civile debbano menzionare espressamente nell’atto di riconoscimento tali presupposti, specificando gli estremi di protocollo e la data dell’istanza o della comunicazione dell’appuntamento. Per “documentazione necessaria” si intende la prova del possesso dello status e della derivazione dall’avo italiano; è consentita unicamente l’integrazione di vizi formali sanabili (traduzioni incomplete o atti secondari). Restano applicabili le indicazioni della Circolare K28.1 del 1991. L’eccezione copre altresì l’ipotesi del figlio minore per il quale il genitore riconosciuto abbia richiesto la trascrizione dell’atto di nascita entro il 27 marzo 2025.
- Lett. b): Riconoscimento giudiziale della cittadinanza dell’interessato sulla base di ricorso giudiziale depositato entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025. In tali ipotesi, l’ufficiale di stato civile prende atto del dispositivo della sentenza passata in giudicato.
- Lett. c): Un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede – o possedeva al momento del decesso – esclusivamente la cittadinanza italiana. La Circolare del 28 Maggio chiarisce che tale requisito deve sussistere alla data dell’evento generatore dell’acquisto (la nascita del richiedente per lo iure sanguinis). Se il genitore o nonno era cittadino esclusivo alla nascita dell’interessato, la deroga opera; se l’ascendente è premorto, si valuta la situazione al momento della morte. I meccanismi ordinari di trasmissione rimangono fermi: la linea genealogica deve risultare integra. L’onere della prova grava interamente sul richiedente: gli Ufficiali di Stato Civile possono esigere certificati negativi di cittadinanza estera, attestazioni di mancata rinuncia, attestazioni di non iscrizione nelle liste elettorali estere, debitamente legalizzati e tradotti. Semplici dichiarazioni sostitutive di notorietà non sono considerate sufficienti a comprovare il possesso esclusivo.
- Lett. d): Il genitore o adottante cittadino ha risieduto legalmente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o adozione del figlio. La residenza deve risultare da certificato storico anagrafico. La circolare sottolinea che il biennio di residenza deve essere continuativo e maturato dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore e prima della nascita o adozione del richiedente.
Punto fondamentale: la circolare specifica che l’Articolo 3-bis non istituisce un meccanismo autonomo di trasmissione della cittadinanza. Chi rientra nelle eccezioni vede riconosciuta la cittadinanza sui presupposti ordinari previgenti: se la linea era interrotta in base ai principi storici (es. per naturalizzazione dell’avo prima della nascita del figlio), le condizioni dell’Art. 3-bis non sanano la pregressa interruzione.
2. Acquisto della Cittadinanza per Beneficio di Legge (Art. 4 Legge 91/1992 Novellato)
La circolare fornisce istruzioni operative sui commi 1-bis e 1-ter dell’Art. 4 della Legge 91/1992, introdotti dalla Legge 74/2025.
2.1. Da Parte del Maggiorenne (Art. 4, comma 1, alinea e lett. c):
Lo straniero o apolide, il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado è o è stato cittadino per nascita, diviene cittadino se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara entro un anno di voler acquistare la cittadinanza (il termine di residenza è ridotto da 3 a 2 anni).
2.2. Da Parte del Minore Straniero o Apolide (Nuovo Art. 4, commi 1-bis e 1-ter):
Il minore, discendente da genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana per nascita (escludendo pertanto i genitori naturalizzati o divenuti cittadini per matrimonio o beneficio di legge), può divenire cittadino se entrambi i genitori (o il tutore) dichiarano tale volontà e si verifica una delle seguenti condizioni:
- Lett. a): Successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia (comprovato da certificato storico di residenza).
- Lett. b): La dichiarazione è resa entro un anno dalla nascita del minore ovvero dalla data in cui viene accertata la filiazione (anche adottiva) con il cittadino italiano. Qualora la filiazione sia riconosciuta in momenti diversi da entrambi i genitori cittadini per nascita, il termine annuale decorre dal primo riconoscimento; se il primo riconoscimento avviene da parte di genitore straniero, il termine decorre dal riconoscimento del genitore cittadino per nascita.
Il minore divenuto cittadino con tale modalità conserva la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra nazionalità.
Regime Transitorio (Art. 1, comma 1-ter della Legge 74/2025): Per i minori alla data del 24 maggio 2025 (entrata in vigore della legge di conversione), figli di cittadini per nascita salvaguardati ai sensi dell’Art. 3-bis, lettere a), a-bis) o b), la dichiarazione di volontà ex Art. 4, comma 1-bis, lett. b) può essere presentata entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 31 maggio 2026. Se il minore diviene maggiorenne nelle more, rende la dichiarazione personalmente entro la stessa scadenza.
Le dichiarazioni di acquisto ex Art. 4 sono soggette al contributo di €250 all-in total (tasse incluse) previsto dall’Art. 9-bis della Legge 91/1992 per ciascun minore.
La circolare precisa che in tali fattispecie di acquisto per beneficio di legge, la cittadinanza decorre non retroattivamente dalla nascita (iure sanguinis), bensì dal giorno successivo al perfezionamento delle condizioni di legge.
3. Concessione della Cittadinanza ai Discendenti di Cittadini Italiani (Art. 9 Legge 91/1992 Novellato)
La circolare rileva che l’Art. 9, come modificato dalla Legge 74/2025, riduce da tre a due anni il periodo di residenza legale in Italia prescritto per lo straniero il cui genitore o nonno è o è stato cittadino per nascita. Rimane confermato il termine triennale per gli stranieri nati in Italia.
4. Requisito Biennale di Residenza per i Minori Conviventi (Art. 14 Legge 91/1992 Novellato)
L’Art. 1, comma 1-quater della Legge 74/2025 ha novellato l’Art. 14, circoscrivendo l’acquisto automatico della cittadinanza per il minore convivente: ora il minore deve essere stato legalmente residente in Italia per almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore (ovvero dalla nascita se infrabiennale).
Se l’acquisto o riacquisto del genitore è intervenuto entro il 23 maggio 2025, trova applicazione la disciplina previgente (acquisto automatico per mera convivenza).
Se interviene a decorrere dal 24 maggio 2025, opera la nuova condizione della residenza biennale del minore.
5. Riacquisto della Cittadinanza per gli Ex Cittadini (Art. 17 Legge 91/1992 Novellato)
L’Art. 1-ter della Legge 74/2025 ha riformulato l’Art. 17, riaprendo i termini per il riacquisto a beneficio degli ex cittadini:
- Nati in Italia, ovvero residenti in Italia per almeno due anni continuativi;
- Che abbiano perduto la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 (giorno anteriore all’entrata in vigore della L. 91/92);
- In applicazione dell’art. 8, nn. 1 e 2, o dell’art. 12 della Legge 555 del 1912 (naturalizzazione straniera volontaria, rinuncia a seguito di acquisto involontario, figli minori conviventi con genitore che perse la cittadinanza).
La riapertura non si estende a chi ha rinunciato o perduto lo status a decorrere dal 16 agosto 1992. Le dichiarazioni di riacquisto possono essere presentate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027 in forma solenne e previa trascrizione nei registri di stato civile.
Considerazioni Conclusive
La Circolare del 28 Maggio 2025 del Ministero dell’Interno definisce le prime linee guida operative, confermando l’accentuata complessità del nuovo regime giuridico. Il marcato rigore probatorio richiesto per attestare la “cittadinanza italiana esclusiva” (Art. 3-bis, lett. c) e la perentorietà dei termini transitori impongono una disamina documentale meticolosa da parte dei richiedenti e degli operatori del diritto.
L’intento normativo, come esplicitato dal Ministero, mira a limitare le domande iure sanguinis per le generazioni prive di collegamento territoriale attuale con l’Italia, offrendo circoscritte vie di salvaguardia e percorsi facilitati di naturalizzazione e riacquisto. L’evoluzione applicativa e i futuri orientamenti giurisprudenziali costituiranno elementi determinanti per valutare l’impatto complessivo della riforma.
Domande Frequenti: Circolare del 28 Maggio sulla Nuova Legge sulla Cittadinanza
Cosa stabilisce la Circolare del Ministero dell’Interno del 28 maggio 2025?
La Circolare del 28 Maggio 2025 (prot. 26185) fornisce le prime istruzioni operative agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni per l’applicazione della Legge 74/2025 di conversione del D.L. 36/2025. Chiarisce l’operatività del nuovo Articolo 3-bis per i nati all’estero con altra cittadinanza, le condizioni di deroga (lettere a, a-bis, b, c, d), le modalità di acquisto per beneficio di legge per i minori ex Art. 4 e la procedura di riacquisto per gli ex cittadini ex Art. 17.
Come interpreta la Circolare l’Articolo 3-bis per i nati all’estero?
La circolare conferma che l’Articolo 3-bis pone una preclusione generale all’acquisto automatico della cittadinanza per i nati all’estero muniti di altra nazionalità. Individua le tassative ipotesi di deroga: domande amministrative o giudiziali pendenti al 27 marzo 2025 (lettere a, a-bis, b), cittadinanza esclusiva del genitore o nonno (lettera c), residenza biennale del genitore in Italia post-acquisto (lettera d). La circolare sottolinea che tali deroghe operano all’interno dei meccanismi di trasmissione ordinari e non sanano interruzioni storiche della linea di discendenza.
Quali sono le novità per i figli minori nati all’estero secondo la Circolare del 28 Maggio?
I figli minori di cittadini italiani per nascita non acquistano più automaticamente la cittadinanza per sangue, ma per beneficio di legge a seguito di dichiarazione dei genitori unita a due anni di residenza o resa entro un anno dalla nascita. Per i minori già nati al 24 maggio 2025 i cui genitori rientrano nelle clausole di salvaguardia dell’Art. 3-bis, la dichiarazione può essere resa entro il 31 maggio 2026.
Cosa prevede la Circolare in merito al requisito della “cittadinanza italiana esclusiva” (Art. 3-bis, lett. c)?
Il requisito dell’esclusività della cittadinanza italiana in capo al genitore o al nonno deve sussistere al momento della nascita del richiedente (o al momento della morte dell’ascendente se premorto). L’onere probatorio spetta all’interessato e gli Ufficiali di Stato Civile possono richiedere certificati negativi di cittadinanza estera e attestazioni ufficiali, non essendo sufficienti mere dichiarazioni sostitutive.
La Circolare incide sui termini di riacquisto per gli ex cittadini?
Sì, la circolare conferma la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza per gli ex cittadini nati o residenti per due anni in Italia che l’abbiano perduta prima del 16 agosto 1992 ai sensi della Legge 555/1912. Le dichiarazioni possono essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
Testo Integrale della Circolare (PDF Ufficiale)
Testo Integrale della Circolare n. 26185 del 28 Maggio 2025
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE
MODULARIO INTERNO 314
MOD. 4 P.S.C.
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
e, per conoscenza,
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Roma, data del protocollo
LORO SEDI
OGGETTO: Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza». Prime indicazioni operative.
Facendo seguito alla circolare di questa Direzione Centrale n. 17680 del 1° aprile 2025, si informa che nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 118 del 23 maggio 2025 è stata pubblicata la legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con numerose modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza».
Al riguardo, si evidenzia che la riforma, di particolare complessità e delicatezza, ha, da un lato, posto dei limiti alla trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis e, dall’altro, introdotto norme volte a temperare i nuovi limiti, anche riaprendo termini per il riacquisto.
Si rende necessario, per quanto di competenza di questa Direzione Centrale, trasmettere le prime indicazioni operative agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni in materia.
1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA PER I NATI ALL’ESTERO
Il nuovo art. 3-bis, comma 1, della legge n. 91/1992 pone una preclusione all’acquisto automatico della cittadinanza: colui che è nato all’estero, anche anteriormente all’entrata in vigore della disposizione in esame, e che sia in possesso di un’altra cittadinanza, si considera non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, in deroga alle ipotesi di acquisto automatico della cittadinanza sotto riportate:
- cittadinanza iure sanguinis, inclusi il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione (articoli 1 e 2 legge n. 91/1992, articolo 5 legge n. 123/1983, articoli 1 e 2 legge n. 555/1912, articoli 4, 5, 7 e 8 del codice civile del 1865);
- cittadinanza per adozione durante la minore età (articolo 3 legge n. 91/1992, articolo 5 legge n. 123/1983);
- cittadinanza per matrimonio di donna straniera con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 (articolo 10, secondo comma, legge n. 555/1912; articolo 9 del codice civile del 1865);
- cittadinanza iuris communicatione, ossia essenzialmente per trasmissione ai figli minori conviventi (articolo 14 legge n. 91/1992; articolo 12, primo comma, legge n. 555/1912).
La nuova disposizione consente, peraltro, anche a chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza di conseguire la cittadinanza italiana qualora ricorra una delle condizioni ivi previste.
Occorre specificare che l’articolo 3-bis non introduce un autonomo meccanismo di trasmissione della cittadinanza: coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’art. 3-bis, comma 1, vedranno riconosciuto il proprio possesso della cittadinanza italiana sulla base dei meccanismi già esistenti per la sua trasmissione. Parimenti, se la linea di trasmissione è stata interrotta in base ai principi vigenti, la sussistenza delle condizioni ex art. 3-bis non vale a sanare una pregressa interruzione.
Il nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza può, quindi, acquistare la cittadinanza italiana in presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:
- lett. a): la cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via amministrativa sulla base di una domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025. La domanda deve essere stata presentata entro detto termine, mentre il riconoscimento può intervenire anche successivamente, essendo in ogni caso regolato dalla normativa applicabile fino al 27 marzo 2025;
- lett. a-bis): la cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via amministrativa sulla base di una domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata nel giorno indicato da un appuntamento comunicato all’interessato dal competente ufficio comunale entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025. A tal fine è necessario che l’appuntamento sia stato fissato dal predetto ufficio e comunicato all’interessato entro il predetto termine. Anche in questo caso il riconoscimento è regolato dalla normativa applicabile fino al 27 marzo 2025.
In entrambe le ipotesi a) e a-bis), gli Ufficiali di Stato Civile dovranno menzionare nell’atto di riconoscimento del possesso della cittadinanza il ricorrere delle condizioni indicate, dando altresì conto delle modalità di accertamento (es. protocollo recante data e ora di presentazione della domanda, data e ora di comunicazione all’interessato dell’appuntamento).
Si precisa che per “necessaria documentazione” si intende la documentazione volta a dimostrare il possesso della cittadinanza da parte del richiedente e, quindi, ad accertare la derivazione della cittadinanza dall’ascendente cittadino italiano.
Può ammettersi unicamente l’integrazione di carenze formali comunque sanate prima della determinazione finale (ad es. mancanza o imprecisione di una traduzione; mancanza di un atto di stato civile relativo ad eventi che non determinano direttamente conseguenze sulla cittadinanza).
Possono, pertanto, continuare a trovare applicazione le indicazioni contenute nella circolare K28.1 dell’8 aprile 1991.
Si aggiunge, inoltre, che l’ipotesi del figlio minore in relazione al quale, alla data del 27 marzo 2025, sia stata presentata domanda di trascrizione dell’atto di nascita da parte del genitore cittadino italiano precedentemente riconosciuto come tale, rientra nell’ambito delle condizioni di cui alle lettere a) e a-bis);
- lett. b): la cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via giudiziale sulla base di una domanda giudiziale presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025. In tali casi si dovrà semplicemente prendere atto del dispositivo della sentenza, omettendo indagini sui motivi sulla base dei quali la cittadinanza è stata riconosciuta.
(Si veda più diffusamente infra il punto 2.3. per i figli minori dei cittadini per nascita di cui alle lettere a), a-bis) e b), dell’art. 3-bis, comma 1);
- lett. c): un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede – o possedeva al momento del decesso – esclusivamente la cittadinanza italiana. La data in cui tale requisito deve sussistere è la data dell’evento da cui deriva l’acquisto della cittadinanza. Ad esempio, se si chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si considererà la situazione alla data di nascita dell’interessato: se a tale data un genitore o un nonno possiede esclusivamente la cittadinanza italiana, opera l’eccezione di cui alla lettera c); se un genitore o un nonno è deceduto prima della nascita dell’interessato, occorrerà verificare se al momento del decesso fosse esclusivamente italiano.
Occorre specificare che, ferma restando l’operatività dei meccanismi già esistenti per la trasmissione della cittadinanza, tale condizione di cui alla lettera c) opererà sempre a condizione che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana sia rimasta integra.
È, ovviamente, onere del richiedente dimostrare che uno dei genitori o dei nonni fosse esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita del richiedente (o, come detto, al momento del decesso dell’ascendente, se intervenuto prima della nascita del richiedente). La prova fornita dovrà essere oggetto di verifica, svolgendo opportuni accertamenti d’ufficio, al fine di verificare che l’ascendente individuato come dante causa non sia in possesso di altre cittadinanze. Ad esempio, gli Ufficiali di Stato Civile potranno richiedere certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di non rinuncia, di non iscrizione nelle liste elettorali, ed ogni altro atto o documento utile, se in lingua straniera debitamente tradotto e legalizzato.
Non possono ritenersi sufficienti mere dichiarazioni di parte (eventuali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000/atti notori potranno essere richieste solo in via preliminare dall’Ufficiale di Stato Civile al fine di avviare i predetti accertamenti e richiedere conseguentemente la necessaria documentazione);
- lett. d): un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
La residenza dovrà essere comprovata da un certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente. Qualora la prova della residenza in Italia del genitore (o adottante) italiano manchi agli atti dell’ufficio, dovrà essere richiesta un’integrazione al richiedente. La residenza in Italia, si ribadisce, non solo deve essere continuativa, ma deve essere maturata successivamente all’acquisto della cittadinanza da parte del genitore o adottante. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l’interessato nato all’estero rivendica la cittadinanza per nascita da un genitore che ha acquistato la cittadinanza in Italia per naturalizzazione, dovrà dimostrare che il genitore cittadino ha risieduto continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l’effettivo acquisto della cittadinanza da parte del genitore e prima della nascita dell’interessato.
2. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE
2.1. Da parte del maggiorenne
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, alinea, e lett. c) della legge n. 91/1992 – come modificato dall’art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 36/25 convertito dalla legge n. 74/25 – lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza.
2.2. Da parte del minore straniero o apolide
L’articolo 4 della legge n. 91/92 è stato integrato con i commi 1-bis e 1-ter, in base ai quali i figli minori nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana «per beneficio di legge».
Si segnala che, in tali casi, il minore acquisterà la cittadinanza non dalla nascita o iure sanguinis, bensì dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla legge.
In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 4 prevede che il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre abbiano acquistato la cittadinanza italiana per nascita, può divenire cittadino italiano al ricorrere delle condizioni ivi previste.
In primo luogo, è necessario verificare con attenzione a quale titolo il genitore sia cittadino, accertando che sia effettivamente cittadino per nascita; sono pertanto esclusi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992, o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992, o per matrimonio, o iuris communicatione.
In secondo luogo, entrambi i genitori o il tutore devono presentare una dichiarazione di volontà volta all’acquisto dello status di cittadino italiano per il figlio minore; inoltre, deve ricorrere almeno una delle seguenti circostanze:
- lettera a): successivamente alla dichiarazione di volontà, il minore deve risiedere legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia. In questo caso deve essere acquisito un certificato storico di residenza comprovante il requisito di legge;
- lettera b): la dichiarazione di volontà deve essere presentata entro un anno dalla nascita del minore ovvero dalla data in cui viene accertato il rapporto di filiazione del minore, anche adottivo, con un cittadino italiano. Nel caso di accertamento della filiazione in tempi diversi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine annuale decorrerà dal primo riconoscimento. Se, invece, interviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine annuale sarà calcolato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione dell’unico genitore: è necessario acquisire, peraltro, la prova documentale di tale circostanza.
Se i genitori non rendono la dichiarazione congiuntamente, il requisito di legge si intende perfezionato alla data di presentazione della dichiarazione del secondo genitore. (In relazione al pagamento del contributo di €250 all-in total (tasse incluse), si veda il punto 2.3).
Tale disciplina speciale è completata dalla previsione del nuovo comma 1-ter dell’art. 4, che stabilisce che il minore straniero o apolide, divenuto cittadino italiano ai sensi del comma 1-bis, ha la facoltà, a decorrere dal raggiungimento della maggiore età, di rinunciare alla cittadinanza italiana qualora in possesso della cittadinanza di un altro Stato.
Trattasi, infatti, di cittadinanza acquistata per volontà del genitore o tutore, e la legge consente la rinuncia in ogni tempo purché non si determini una situazione di apolidia. Resta inteso che non si tratta di un obbligo di opzione, ma di una mera facoltà dell’interessato di rinunciare alla cittadinanza italiana.
2.3. Cittadinanza per beneficio di legge a favore dei figli minori di cittadini per nascita di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis.
L’art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 36/25, come convertito dalla legge n. 74/25, ha introdotto una norma transitoria riferita al minore alla data di entrata in vigore (24 maggio 2025) della predetta legge di conversione, che sia figlio di cittadini per nascita ai sensi delle lettere a), a-bis) o b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992.
La disposizione in esame stabilisce, per la predetta categoria di minori, che la dichiarazione di volontà di cui al comma 1-bis, lettera b), dell’articolo 4 può essere presentata entro le ore 23:59 del 31 maggio 2026.
Nel caso in cui, tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31 maggio 2026, il minore raggiunga la maggiore età, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente dall’interessato entro il medesimo termine.
Si specifica che le ipotesi di acquisto previste dall’art. 4 avvengono a seguito di “dichiarazione” e pertanto sono soggette, sulla base dell’art. 9-bis della L. n. 91/1992, al versamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di €250 all-in total (tasse incluse). Il contributo è dovuto per ciascun minore: sia che i genitori presentino la dichiarazione congiuntamente sia separatamente, la somma dovuta è di €250 (in caso di dichiarazione separata, il contributo dovrà essere versato al momento della seconda dichiarazione, perfezionandosi solo con quest’ultima il presupposto di legge).
3. CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA A STRANIERI DISCENDENTI DA CITTADINI ITALIANI
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, come modificato dall’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 36/25, convertito dalla legge n. 74/2025, per lo straniero del quale il genitore o l’ascendente in linea retta di secondo grado è o è stato cittadino per nascita, il periodo di residenza legale in Italia è ridotto da tre a due anni.
Resta fermo il triennio di residenza per gli stranieri nati in Italia – qualora l’interessato non possa avvalersi dell’acquisto ex art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992 – fermo restando che l’istanza di concessione deve essere formulata al compimento della maggiore età, conformemente a tutte le altre fattispecie di concessione ex art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992.
4. REQUISITO BIENNALE DI RESIDENZA PER I FIGLI MINORI DI CHI ACQUISTA O RIACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA
L’art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge n. 36/25, come convertito dalla legge n. 74/2025, ha circoscritto l’ambito di applicazione dell’art. 14 della legge n. 91/1992, prevedendo espressamente (con l’inserimento del secondo periodo del comma 1) che, per l’acquisto della cittadinanza con tale modalità, il figlio deve essere stato legalmente residente in Italia per almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore; se di età inferiore ai due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita.
Gli Ufficiali di Stato Civile si atterranno pertanto alle seguenti indicazioni:
- se l’acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore è avvenuto entro il 23 maggio 2025, trova applicazione la disciplina previgente;
- se l’acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore interviene dal 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione), il figlio convivente del genitore che acquista o riacquista la cittadinanza deve essere stato residente in Italia per almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore (ovvero, se di età inferiore a due anni, continuativamente residente dalla nascita). Il requisito della convivenza con il figlio deve essere accertato con riferimento alla data di acquisto della cittadinanza da parte del genitore.
5. RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA A FAVORE DI EX CITTADINI
Si informa infine che l’art. 1-ter, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 36/25 come convertito dalla legge n. 74/2025, nel riformulare l’art. 17 della legge n. 91/1992 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore degli ex cittadini nati in Italia, ovvero che sono stati ivi residenti per almeno due anni continuativi, che hanno perduto la cittadinanza entro e non oltre il 15 agosto 1992 (giorno antecedente l’entrata in vigore della legge n. 91/1992) in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, ovvero dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione all’estero, rinuncia a seguito di acquisto involontario di cittadinanza straniera, figli minori conviventi con genitore che perse la cittadinanza).
La facoltà di riacquisto non trova applicazione per coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno perduta per altre cause) a decorrere dal 16 agosto 1992.
Le dichiarazioni di riacquisto possono essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei Sindaci dei Comuni delle rispettive province per la puntuale osservanza da parte degli Ufficiali di Stato Civile.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Cittadinanza Italiana Perduta per Naturalizzazione Estera Ante-1992?
Scarica la Checklist Ufficiale dei 5 Documenti per la finestra straordinaria della Legge 74/2025 (2025–2027) e verifica i requisiti per il riacquisto.