Casi reali, trappole consolari e moduli di ‘riesame’ post-Cassazione 24045/2026: cosa sta emergendo nella pratica legale (e come difendersi con la Legge 241/1990)
1. Introduzione: La sentenza delle Sezioni Unite n. 24045/2026 e la Circolare del Ministero dell’Interno n. 65050/2026
Il 26 luglio 2026 le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 24045/2026 (unitamente alle pronunce gemelle nn. 24184/2026 e 24185/2026), hanno composto in via definitiva il contrasto interpretativo relativo alla cosiddetta Minor Issue. Pronunciandosi sul coordinamento sistematico tra gli articoli 7 e 12, comma 2, della Legge 13 giugno 1912, n. 555, il massimo organo nomofilattico ha stabilito che per i figli minori nati all’estero e titolari alla nascita della doppia cittadinanza (italiana iure sanguinis e straniera iure soli) opera il regime speciale di conservazione previsto dall’articolo 7 della Legge n. 555/1912. Ne consegue che la naturalizzazione straniera del genitore intervenuta durante la minore età del figlio non determina la perdita dello status civitatis italiano, preservando senza interruzioni la catena di trasmissione per i discendenti.
Prendendo atto di tale principio di diritto vincolante, il Ministero dell’Interno ha emanato il 10 agosto 2026 la Circolare Prot. n. 65050 (recepita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI), con la quale ha formalmente revocato la precedente Circolare restrittiva n. 43347 del 3 ottobre 2024. Tuttavia, contrariamente a quanto molti richiedenti ritengono, la circolare non ha affatto impartito alle rappresentanze consolari e ai Comuni l’ordine di riesaminare e definire favorevolmente d’ufficio le domande rimaste sospese o colpite da provvedimenti di diniego. Al contrario, la circolare ha unicamente indicato che l’istante deve obbligatoriamente formulare un’esplicita richiesta di riesame laddove abbia subito un provvedimento di rigetto, mentre nulla dispone in merito alle domande rimaste formalmente sospese, limitandosi a richiamare in modo generico i nuovi principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite.
Tuttavia, nella mia pratica quotidiana di assistenza ai richiedenti presso i Consolati italiani negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina, osservo una marcata divergenza tra il dettato normativo e la gestione operativa degli uffici all’estero. Molti istanti ritengono, comprensibilmente, che una volta superato l’ostacolo giurisprudenziale della Minor Issue, il riconoscimento amministrativo segua in modo lineare e immediato.
Più che proporre una disamina teorica astratta, questo articolo intende analizzare le insidie reali emerse nei fascicoli seguiti dallo Studio, illustrando consigli utili, trappole a cui fare attenzione e rimedi operativi alla luce della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le prassi post-Cassazione sul campo: tra rinvii a tempo indeterminato e moduli di “riesame”
Dall’esame della documentazione acquisita nei fascicoli seguiti dal mio Studio emerge che le pratiche pendenti (in-flight) depositate prima dello spartiacque del 27 marzo 2025 — e pertanto tutelate dalla clausola di salvaguardia intertemporale di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettera a), della Legge n. 91/1992, introdotta dal D.L. n. 36/2025 convertito nella Legge n. 74/2025 — si trovano sostanzialmente ad affrontare due situazioni procedimentali ben distinte:
- Domande già colpite da preavviso ex art. 10-bis o da diniego formale: fascicoli in cui il Consolato ha già svolto l’istruttoria isolando la sola Minor Issue e rispetto ai quali si pone il problema dell’annullamento dell’atto ostativo;
- Domande “dormienti” o sospese cautelarmente: istanze depositate nel tempo e rimaste congelate senza che l’ufficio abbia mai emesso una formale contestazione sul merito documentale.
Non disponiamo di un numero di riscontri sufficiente per tracciare una mappa standardizzata o generale dei comportamenti di ogni singola sede consolare nel mondo. Tuttavia, da quanto riscontro aneddoticamente nei casi giunti sulla mia scrivania, emergono due comportamenti ricorrenti che richiedono cautela:
Il congelamento passivo a tempo indeterminato
I richiedenti che attendono comunicazioni d’ufficio ricevono avvisi informali — come riscontrato in diverse comunicazioni consolari (cfr. anche la nostra disamina sull’avviso consolare di Toronto) — nei quali il Consolato riconosce formalmente il principio nomofilattico sancito dalla Cassazione, ma avverte che l’attuazione richiederà un periodo considerevole per riorganizzare le attività a causa della limitata disponibilità di personale, invitando espressamente a non inoltrare solleciti o richieste di aggiornamento.
Dal punto di vista strettamente giuridico, questa prassi presenta profili di illegittimità evidenti: il termine massimo di 730 giorni (24 mesi) stabilito dall’articolo 2 della Legge n. 241/1990 e dalla Tabella A allegata al D.P.C.M. 17 gennaio 2014, n. 33 copre l’intero compimento dell’istruttoria genealogica dal momento del deposito originario della domanda. La Pubblica Amministrazione non dispone di alcuna facoltà di prendersi ulteriori anni di stasi per emendare propri precedenti errori interpretativi: superata la soglia dei 24 mesi, l’Amministrazione versa a tutti gli effetti in uno stato di silenzio-inadempimento censurabile legalmente.
L’insidia dei moduli standardizzati per “motivare le ragioni del riesame”
Ai richiedenti che hanno presentato osservazioni o chiesto notizie sullo stato del fascicolo, alcune rappresentanze (come riscontrato a Chicago) trasmettono formulari chiedendo all’istante di indicare e motivare “the reasons for re-examination”. Come analizzeremo nei paragrafi seguenti, questa richiesta apparentemente innocua cela una grave insidia procedimentale, rischiando di far ripartire i termini da zero e di trasformare un dovere d’ufficio della P.A. in una “nuova istanza” discrezionale.
3. Galleria di casistiche problematiche riscontrate nella mia pratica: una piccola antologia di “horror stories” consolari
Un equivoco ricorrente tra i discendenti italiani all’estero consiste nel considerare l’ufficio consolare come un organo di assistenza o di consulenza a favore del cittadino. Sotto il profilo dell’ordinamento amministrativo italiano, i funzionari consolari non sono né magistrati né patrocinatori dell’istante: sono organi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale chiamati a gestire flussi elevati di procedimenti con risorse d’organico spesso ridotte.
Quando un ufficio consolare si trova a dover gestire migliaia di pratiche precedentemente sospese o colpite da preavviso di rigetto ex articolo 10-bis della Legge n. 241/1990, la priorità operativa dell’apparato burocratico tende a concentrarsi sul contenimento del carico di lavoro e sul differimento delle scadenze procedimentali.
Disclaimer: L’illustrazione dei seguenti casi reali non intende affatto rappresentare un riepilogo generale o realistico delle procedure standardizzate dei Consolati, né affermare che tutti gli uffici si comportino sistematicamente in questo modo con ogni richiedente. Si tratta, piuttosto, di una raccolta di casistiche problematiche concrete — una vera e propria antologia di “horror stories” burocratiche — balzate all’occhio nella mia pratica professionale quotidiana. Servono a dimostrare in modo documentato a quali trappole ed errori di diritto può andare incontro chi affronta la procedura amministrativa da solo:
Cinque casi emblematici di malfunzionamento e asimmetria procedimentale
- L’errore macroscopico di giurisdizione: l’indicazione fuorviante del TAR (Consolato Generale di Chicago): Nel notificare a un richiedente il formale provvedimento di diniego (Prot. 4147), il Consolato di Chicago ha inserito l’avvertenza formale che avverso il provvedimento fosse ammesso ricorso “directly at the T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) of the Latium Region […] within 60 days”. Si tratta di un errore di diritto madornale: in materia di accertamento dello status civitatis (diritto soggettivo perfetto e imprescrittibile), la giurisdizione spetta inderogabilmente al Giudice Ordinario Civile e mai al TAR. Se l’istante avesse seguito l’indicazione consolare senza il supporto di un avvocato italiano, avrebbe promosso un’azione inammissibile dinanzi a un giudice privo di giurisdizione, sprecando tempo e risorse economiche o ritenendosi decaduto allo scadere dei 60 giorni.
- Il diniego per “scadenza termini” dopo il silenzio totale sulla richiesta di proroga (Consolato Generale di San Francisco): A fronte della richiesta dell’Ufficio di reperire certificati storici complessi, l’istante ha tempestivamente formulato a mezzo email ordinaria un’esplicita richiesta di proroga di 6 mesi. Il Consolato ha lasciato trascorrere il tempo senza mai riscontrare la richiesta, per poi emettere a sorpresa un provvedimento di rigetto definitivo per presunta “scadenza dei termini”, notificato peraltro senza firma per ricevuta. È una violazione patente del dovere di soccorso istruttorio e del principio di leale collaborazione (art. 1, comma 2-bis, Legge n. 241/1990), che dimostra quanto siano inefficaci e rischiose le comunicazioni informali via email ordinaria rispetto agli atti formali via PEC.
- La “lotteria consolare”: sospensione vs preavviso di rigetto nella stessa settimana (Consolato Generale di Los Angeles): Nella seconda metà di giugno 2026, con le Sezioni Unite della Cassazione che avevano già tenuto l’udienza del 14 aprile e con la decisione imminente sulla Minor Issue, il medesimo Consolato di Los Angeles ha tenuto condotte diametralmente opposte a seconda del fascicolo: in una pratica (Fasc. 122-41626, 29 giugno 2026) ha prudentemente disposto la sospensione formale del procedimento; in un’altra pratica identica (22 giugno 2026, appena una settimana prima), ha invece notificato un aggressivo preavviso di rigetto ex art. 10-bis assegnando soli 10 giorni di calendario per controdedurre. Un’evidente disparità di trattamento lesiva dei principi di imparzialità e buon andamento (Art. 97 Cost.).
- La riesumazione di un trattato estinto nel 1930 e la “rinuncia tacita” inesistente (Ambasciata d’Italia a Città del Messico): Nel settembre 2026 (Prot. 6580/82/83/84), l’Ambasciata ha rigettato un’istanza applicando a un dante causa divenuto maggiorenne nel 1949 una Convenzione bilaterale del 1888 formalmente estinta nel 1930, teorizzando un’inverosimile “ultravigenza perpetua” del trattato a distanza di decenni. Non solo: l’Ambasciata ha sostenuto che la menzione della cittadinanza locale sull’atto di matrimonio integrasse una “rinuncia tacita” a quella italiana, disattendendo apertamente la giurisprudenza vincolante di legittimità (Cass. Civ. Sez. I n. 12894/2023 e Cass. SS.UU. nn. 25317 e 25318/2022), che esclude categoricamente rinunce presunte o tacite per i titolari di doppia cittadinanza alla nascita.
- Il biennio di silenzio-inadempimento totale (Consolato Generale di Miami): Un fascicolo depositato antecedentemente a ottobre 2024, munito dell’intero compendio documentale, è stato lasciato per oltre due anni — ben oltre il termine massimo di 730 giorni (24 mesi) fissato dal D.P.C.M. n. 33/2014 — in una paralisi istruttoria assoluta, privo di qualsiasi comunicazione, sino alla necessaria notifica di una formale diffida ad adempiere via PEC per silenzio-inadempimento.
Affidarsi passivamente alle indicazioni informali degli uffici consolari — quali l’invito a non intraprendere iniziative legali o a compilare in autonomia moduli di riesame privi di inquadramento normativo — espone il richiedente al rischio concreto di subire ritardi ingiustificati o di veder pregiudicate tutele già maturate nel proprio fascicolo.
4. Il principio dello “One-Shot” e l’estoppel procedimentale (Art. 10-bis Legge 241/1990)
Per comprendere il motivo per cui le comunicazioni consolari di riesame risultano strutturalmente lacunose, è necessario esaminare il funzionamento dell’articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come riformulato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120).
La perimetrazione del motivo ostativo nei Preavvisi di Rigetto consolari
Nei preavvisi di rigetto notificati dai Consolati tra il 2024 e il luglio 2026 (quali i provvedimenti emessi a Los Angeles nei fascicoli Pos. 122-42051 e Pos. 122-42588), l’amministrazione ha dato atto di aver esaminato l’istanza e la documentazione di stato civile depositata, isolando unicamente la Minor Issue (ossia la naturalizzazione statunitense dell’avo durante la minore età del figlio nato negli USA, ai sensi della Circolare n. 43347/2024, e la conseguente assenza di prova di un formale riacquisto alla maggiore età) quale unico elemento ostativo all’accoglimento della domanda. Nessuna eccezione è stata sollevata in merito alla validità formale dei certificati, alle Apostille, alle traduzioni o all’identificazione anagrafica (idem corpus) dei soggetti della linea retta.
La regola dello “One-Shot temperato” e la consumazione del potere istruttorio
L’articolo 10-bis, comma 1, quinto periodo, della Legge n. 241/1990 stabilisce che in sede di eventuale riesame o prosecuzione del procedimento l’Amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato o superato. Questo principio — qualificato dalla giurisprudenza amministrativa come regola dello one-shot temperato (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3480/2022; Sez. IV, n. 3095/2020; Sez. V, n. 2883/2024) — trova applicazione costante unitamente al principio di buona fede, correttezza e leale collaborazione (articolo 1, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e articolo 1375 del Codice Civile), che vieta alla Pubblica Amministrazione di venire contra factum proprium.
In termini concreti:
- Per le pratiche colpite da Preavviso ex art. 10-bis o diniego fondato sulla sola Minor Issue: Avendo l’ufficio consolare già completato lo scrutinio dell’intero compendio documentale e circoscritto l’ostacolo esclusivamente alla questione interpretativa dell’articolo 12 della Legge n. 555/1912, si è formato un vincolo di preclusione procedimentale (estoppel). Una volta rimosso quell’unico ostacolo per effetto di Cass. SS.UU. n. 24045/2026 e della Circolare n. 65050/2026, il potere dell’Amministrazione di sollevare tardivamente nuovi motivi ostativi su documenti storici già presenti a fascicolo (quali lievi anglicizzazioni di nomi o minime variazioni di data) risulta giuridicamente precluso.
- Per le domande “dormienti” o sospese cautelarmente (il paradosso dei cosiddetti “Virgin Files”): Diversa è la condizione delle pratiche (frequenti presso sedi come Toronto per i depositi avviati da gennaio 2024) che sono state poste in sospensione cautelare prima ancora di un esame analitico del merito documentale. In questi fascicoli, poiché il Consolato non ha mai emesso un preavviso ex articolo 10-bis, al momento della riattivazione dell’istruttoria l’ufficiale di stato civile compirà per la prima volta la verifica analitica dei certificati. Qualora emergano discrepanze non preventivamente riconciliate, l’istante rischia di ricevere un preavviso di rigetto con il termine perentorio e inderogabile di soli 10 giorni di calendario per controdedurre — un intervallo temporale materialmente incompatibile con i 6–12 mesi richiesti all’estero per ottenere rettifiche o provvedimenti giudiziari (One and the Same Court Orders).
Le comunicazioni consolari di riesame omettono sistematicamente di distinguere queste due posizioni giuridiche, lasciando intendere che ogni pratica possa essere sottoposta a una nuova verifica discrezionale generalizzata.
5. La criticità dell’inversione dell’onere della prova nei moduli di riesame
La richiesta rivolta all’istante di compilare un formulario per “spiegare e motivare le ragioni del riesame” (come riscontrato nella prassi del Consolato di Chicago) rappresenta un tentativo di invertire l’onere procedimentale.
Proprio perché la Circolare n. 65050/2026 non ha impartito ai consolati l’ordine di definire d’ufficio le pratiche, ma ha previsto l’obbligo di un’esplicita richiesta di riesame per chi ha subito un rigetto e ha taciuto sulle domande sospese (rimettendosi genericamente ai principi delle Sezioni Unite n. 24045/2026), gli uffici consolari tendono a scaricare sul cittadino la responsabilità di “giustificare” la riapertura del fascicolo, trattandola quasi come una concessione discrezionale.
Sotto il profilo costituzionale e amministrativo:
- Natura di diritto soggettivo perfetto e imprescrittibile: Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 4466/2009; Cass. SS.UU. nn. 25317 e 25318 del 24 agosto 2022; Cass. SS.UU. n. 24045/2026), lo status civitatis italiano per discendenza diretta costituisce un diritto soggettivo perfetto, permanente, imprescrittibile e indisponibile, che sorge sin dalla nascita. L’atto del Consolato è meramente ricognitivo e interamente vincolato, privo di qualsiasi margine di discrezionalità amministrativa.
- Obbligo di autotutela doverosa d’ufficio (Art. 97 Cost.): Quando l’unico motivo ostativo opposto dalla Pubblica Amministrazione viene dichiarato contra legem dalle Sezioni Unite e revocato ex tunc dal Ministero dell’Interno, il ritiro del preavviso di rigetto e l’emissione del provvedimento di riconoscimento integrano un atto di autotutela decisoria doverosa d’ufficio a presidio della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa.
- I rischi della compilazione “fai-da-te”: Se il richiedente compila in autonomia un modulo consolare di riesame utilizzando espressioni informali, omettendo di invocare la preclusione ex articolo 10-bis della Legge n. 241/1990 o la salvaguardia ex articolo 3-bis, comma 1, lettera a), della Legge n. 91/1992, oppure sollecitando involontariamente una rivalutazione integrale del dossier, rischia di trasformare un obbligo conformativo d’ufficio della P.A. in una sorta di “nuova istanza” rimessa alla discrezionalità istruttoria dell’ufficio.
6. Rimedi strategici: la Diffida ad Adempiere a 30 giorni via PEC e la tutela giurisdizionale in Tribunale
Per sottrarre il proprio procedimento tanto alla stasi indefinita e ai ritardi oltre il termine di 24 mesi quanto alle criticità dei moduli informali di riesame, la strategia adottata dal mio Studio si articola in un protocollo formale rigoroso, calibrato sulla natura del fascicolo.
A. Pre-Audit documentale e stratificazione del rischio (Disinnesco dell’Over-Lawyering)
Prima di notificare qualsiasi atto formale al Consolato, eseguo una verifica analitica del fascicolo applicando il criterio della stratificazione del rischio documentale:
- Discrepanze minori e fonetiche (tollerabili ex lege): In presenza di anglicizzazioni storiche comuni (Giuseppe → Joseph, Giovanni → John, Vincenzo → Vincent), inversioni di nomi o minime variazioni di età nei censimenti, non è necessario gravare il richiedente di costosi procedimenti di rettifica dinanzi ai giudici stranieri. Redigo invece una Memoria Storico-Giuridica di Riconciliazione Documentale fondata sul principio del favor veritatis e sull’univocità dell’identità personale (idem corpus) desumibile dal complesso degli elementi convergenti (paternità, maternità, luoghi e date).
- Discrepanze sostanziali: Solo qualora emergano divergenze radicali sulla linea retta o sulla paternità/maternità in un fascicolo non ancora scrutinato (Virgin File), si procede alle necessarie rettifiche prima di attivare il termine procedimentale.
B. Il valore probatorio esclusivo della Diffida ad Adempiere via PEC (Art. 48 CAD)
Una delle criticità più frequenti del “fai-da-te” consiste nell’inviare solleciti ai Consolati tramite email ordinaria (Gmail, Outlook, Yahoo). Nell’ordinamento italiano, l’email ordinaria costituisce una semplice riproduzione meccanica ai sensi dell’articolo 2712 del Codice Civile, liberamente disconoscibile dall’Amministrazione e priva di data certa opponibile in giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, n. 11606/2018 e Sez. Lav. n. 5523/2018). Nei successivi giudizi civili, l’Avvocatura dello Stato eccepisce regolarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex articolo 100 del Codice di Procedura Civile qualora la messa in mora non sia provata con fede privilegiata.
Per questa ragione, notifico formalmente al Consolato Generale competente (nonché per conoscenza al MAECI e al Ministero dell’Interno) un’Istanza di Sollecito, Definizione del Procedimento e Diffida ad Adempiere ex articolo 2 della Legge n. 241/1990 esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con firma digitale CAdES/PAdES, ai sensi della Legge n. 53/1994 e dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD).
La diffida PEC persegue due risultati giuridici immediati:
- Intima al Responsabile del Procedimento il termine perentorio di 30 giorni per revocare in autotutela doverosa il preavviso ex articolo 10-bis, definire favorevolmente la pratica in conformità a Cass. SS.UU. n. 24045/2026 e alla Circolare n. 65050/2026, e trasmettere gli atti al Comune italiano per la trascrizione e l’iscrizione AIRE, perimetrando espressamente l’estoppel procedimentale.
- Genera la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC) con piena prova legale dell’inadempimento amministrativo allo scadere del trentesimo giorno, radicando in modo rigoroso l’interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c..
C. Il ricorso ex art. 281-decies c.p.c. innanzi al Tribunale Civile italiano competente
Qualora il termine di 30 giorni decorra senza che il Consolato abbia emesso il decreto conclusivo — circostanza che la consolidata giurisprudenza amministrativa e civile ritiene non giustificabile sulla base di mere carenze di organico o carichi d’ufficio interni (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, n. 8178/2020; Cass. Civ., Sez. I, n. 11957/2014) — la mia linea difensiva prevede l’immediato deposito del ricorso giurisdizionale ex articoli 281-decies e seguenti c.p.c. e articolo 19-bis del D.Lgs. n. 150/2011 innanzi alla Sezione Specializzata in materia di Immigrazione del Tribunale Ordinario del capoluogo di distretto di Corte d’Appello in cui ricade il Comune di nascita dell’avo (Legge n. 206/2021).
In sede giudiziale:
- Il ricorrente fa valere la data di priorità della domanda amministrativa originaria depositata prima del 27 marzo 2025, beneficiando della clausola di salvaguardia ex articolo 3-bis, comma 1, lettera a), della Legge n. 91/1992 (mentre per i profili soggetti al nuovo rito restano fermi i rilievi di legittimità costituzionale e comunitaria sollevati dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 30 aprile 2026 e dall’Ordinanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE n. 147 del 23 luglio 2026).
- Il Giudice Civile accerta direttamente lo status civitatis in un arco temporale medio di 8–12 mesi, applicando il principio sostanziale del favor veritatis e pronunciando una sentenza dotata di efficacia di giudicato ex articolo 2909 del Codice Civile, che ordina all’Ufficiale di Stato Civile la trascrizione diretta senza ulteriori passaggi consolari.
7. Conclusioni e Consulenza Strategica
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 24045/2026 e la Circolare n. 65050/2026 hanno rimosso il fondamento giuridico della Minor Issue, ma non hanno eliminato le resistenze burocratiche degli uffici consolari. Accettare passivamente un’attesa indefinita ben oltre i 24 mesi di legge o compilare senza assistenza tecnica moduli di riesame che rischiano di riaprire l’istruttoria su documenti già vagliati può compromettere anni di ricerche e investimenti documentali.
Se la tua pratica presso un Consolato italiano è stata colpita da un preavviso di rigetto ex articolo 10-bis, da un provvedimento di sospensione o da un avviso di riesame dilatorio, puoi prenotare una consulenza strategica individuale con me per analizzare gli atti del tuo fascicolo e definire la procedura di diffida PEC a 30 giorni o di tutela giudiziale più adeguata al tuo caso.
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Prenotazione diretta: https://italyget.com/book-avvocato/
Avv. Michele Vitale Senior Legal Strategist & Founder — Studio Legale Vitale | ItalyGet.com
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