Decreto-Legge 36/2025 “Tajani” sulla Cittadinanza Italiana: Analisi e Testo Normativo
Con un provvedimento di grande portata che incide su numerosi soggetti interessati alla cittadinanza italiana per discendenza, il Governo italiano ha emanato un decreto-legge urgente che introduce rilevanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per i nati e residenti all’estero. Questo atto normativo, spesso denominato nel dibattito pubblico “decreto Tajani” in virtù del ruolo propositivo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale guidato dal Ministro Tajani, rappresenta una rilevante discontinuità di indirizzo.
Il Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 della medesima data ed è pertanto immediatamente entrato in vigore. La motivazione addotta dal Governo è volta a fronteggiare la crescita esponenziale delle domande di cittadinanza provenienti dall’estero, avanzate da soggetti con ascendenze italiane risalenti nel tempo ma privi di un legame effettivo e attuale con la Repubblica, riconducendo il fenomeno a esigenze di sostenibilità amministrativa, giudiziaria e di sicurezza nazionale.
La modifica cardine introdotta dal nuovo articolo 3-bis della Legge 91/1992 stabilisce una presunzione legale ostativa all’acquisto automatico della cittadinanza per chi è nato all’estero ed è in possesso di un’altra nazionalità. La cittadinanza continua a essere trasmessa automaticamente solo in presenza di requisiti specifici e stringenti legati alla nascita o alla residenza in Italia di genitori o nonni, ovvero qualora la domanda sia stata formalmente presentata entro il termine perentorio del 27 marzo 2025.
In aggiunta, il provvedimento incide sul riparto dell’onere probatorio nei giudizi civili, ponendo a carico del ricorrente l’onere di allegare e provare l’assenza di cause ostative o di perdita della cittadinanza lungo l’intera linea di trasmissione genealogica.
Il decreto-legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni. Il relativo Disegno di Legge (DDL n. 1432) è stato presentato al Senato. Pur essendo il decreto immediatamente efficace, le Camere potranno apportare emendamenti durante l’iter di conversione parlamentare.
Di seguito si riportano:
- Il testo dispositivo e le previsioni operative del Decreto-Legge n. 36/2025.
- Le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulle nuove disposizioni.
- I riferimenti per la consultazione degli atti parlamentari e ufficiali.
- Il modulo per richiedere una disamina tecnica del proprio caso.
DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 36 – QUADRO NORMATIVO E DISPOSIZIONI OPERATIVE
(Preambolo ed articoli 1 e 2 dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025)
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15;
Visto il codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e in particolare gli articoli da 4 a 15;
Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, recante disposizioni «Sulla cittadinanza italiana»;
Vista la legge 21 aprile 1983, n. 123, recante «Disposizioni in materia di cittadinanza»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e in particolare l’articolo 19-bis;
Considerato che le disposizioni successivamente adottate in materia di cittadinanza a partire dalla riunificazione nazionale sono state finora interpretate nel senso di accordare alle persone nate all’estero una facoltà di chiedere il riconoscimento della cittadinanza senza alcun limite temporale o generazionale né oneri di dimostrare la sussistenza o il mantenimento di vincoli effettivi con la Repubblica;
Considerato che tale assetto normativo determina la crescita continua ed esponenziale della platea di potenziali cittadini italiani che risiedono al di fuori del territorio nazionale e che, anche in ragione del possesso di una o più cittadinanze diverse da quella italiana, sono prevalentemente legati ad altri Stati da vincoli profondi di cultura, identità e fedeltà;
Considerato che la possibile assenza di vincoli effettivi con la Repubblica in capo a un crescente numero di cittadini, che potrebbe raggiungere una consistenza pari o superiore alla popolazione residente nel territorio nazionale, costituisce un fattore di rischio serio ed attuale per la sicurezza nazionale e, in virtù dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, degli altri Stati membri della stessa e dello Spazio Schengen;
Considerato che, in applicazione del principio di proporzionalità, è opportuno prevedere il mantenimento della cittadinanza italiana e, conseguentemente, europea in capo alle persone nate e residenti all’estero alle quali lo stato di cittadini è già stato validamente riconosciuto;
Considerato che è opportuno prevedere l’applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all’estero, condizionandola a chiari indici della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di operare un bilanciamento tra i principi di cui agli articoli 1 e 3 della Costituzione, applicando le suddette limitazioni a tutti i futuri riconoscimenti di cittadinanza italiana ed evitando l’intrinseca irragionevolezza di riconoscimenti della cittadinanza italiana secondo criteri diversi a seconda di un fattore casuale e non indicativo di vincoli effettivi con la Repubblica, quale la nascita dei richiedenti, in luogo dell’effettivo esercizio di diritti o adempimento di doveri connessi con lo stato di cittadino;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per evitare, nelle more dell’approvazione di una riforma organica delle disposizioni in materia di cittadinanza, un eccezionale e incontrollato afflusso di domande di riconoscimento della cittadinanza, tale da impedire l’ordinata funzionalità degli uffici consolari all’estero, dei comuni e degli uffici giudiziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
« Art. 3-bis – 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
- lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
- lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
- un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;
- un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
- un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia. ».
2. All’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
- la rubrica è sostituita dalla seguente: « Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana »;
- dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l’accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. ».
Articolo 2.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Domande Frequenti (FAQ)
Che cos’è il Decreto-Legge 36/2025?
È un provvedimento d’urgenza approvato dal Governo italiano il 28 marzo 2025 che modifica in modo sostanziale le regole per l’acquisto e il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (per discendenza), in particolare per coloro che sono nati e risiedono all’estero.
Qual è la novità principale introdotta dal decreto?
Il provvedimento introduce l’articolo 3-bis nella Legge 91/1992 sulla cittadinanza, stabilendo che chi è nato all’estero in possesso di un’altra nazionalità si considera come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana in via automatica, a meno che non soddisfi specifiche condizioni ed eccezioni previste dalla norma. Viene così superato il principio della trasmissione automatica senza limiti generazionali all’estero.
Quali sono le eccezioni? Chi NON è colpito dalle limitazioni del D.L. 36/2025?
La limitazione non opera, e la cittadinanza continua a essere trasmessa o riconosciuta, qualora ricorra ALMENO UNA delle seguenti condizioni:
- Il soggetto non possiede un’altra cittadinanza (ossia risulterebbe apolide).
- Il soggetto ha formalmente presentato istanza di riconoscimento presso un consolato o un comune italiano entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.
- Il soggetto ha notificato o depositato un ricorso giudiziale di accertamento della cittadinanza dinanzi al tribunale competente entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 (inclusi i casi 1948 o i casi di minor issue).
- Il soggetto ha un genitore o un adottante cittadino nato in Italia.
- Il soggetto ha un genitore o un adottante cittadino che è stato legalmente residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o dell’adozione del figlio (anche tramite visto o permesso per residenza elettiva).
- Il soggetto ha un nonno (ascendente di primo grado dei genitori) o nonno adottante nato in Italia.
Quali sono le motivazioni alla base del decreto?
Il Governo ha richiamato diversi motivi: l’aumento esponenziale delle domande che ha sovraccaricato la rete consolare, i comuni e gli uffici giudiziari; la presenza di collegamenti generazionali molto remoti privi di un legame effettivo di identità, cultura e partecipazione civile con la Repubblica; e profili di ordine pubblico e sicurezza derivanti dal conferimento dello status a soggetti privi di legami verificabili con il territorio nazionale.
Il decreto ha efficacia retroattiva?
La disposizione legislativa afferma che chi ricade nella previsione restrittiva «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana». Questa formulazione incide sulla determinazione dello status anche per i soggetti nati prima dell’entrata in vigore del decreto. Tuttavia, il testo tutela espressamente i procedimenti amministrativi e giudiziari instaurati entro il 27 marzo 2025, che continuano a essere definiti sulla base della normativa previgente.
In che modo cambia l’onere della prova in giudizio?
L’articolo 1, comma 2 introduce il comma 2-ter all’articolo 19-bis del D.Lgs. 150/2011. Si stabilisce che nei giudizi per l’accertamento della cittadinanza italiana è il richiedente a dover allegare e provare l’insussistenza di cause ostative di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza lungo la linea genealogica (inclusa la risoluzione di eventuali discrepanze documentali). Ciò innova rispetto alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (es. sent. 25317/2022) che poneva a carico dello Stato l’onere di provare l’interruzione della linea di trasmissione.
Sono ammessi testimoni o giuramenti nei procedimenti giudiziali?
No. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 19-bis esclude espressamente l’ammissibilità del giuramento e della prova testimoniale nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
Il decreto-legge è una norma definitiva?
Si tratta di un decreto-legge, provvedimento provvisorio con forza di legge. La Costituzione richiede che sia convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Durante l’iter di conversione (DDL 1432), le Camere possono approvarlo, emendarlo o respingerlo. In assenza di conversione entro 60 giorni, il decreto perde efficacia sin dall’inizio (ex tunc). È possibile seguire i lavori sul sito istituzionale del Senato.
Cosa occorre fare se si ritiene di essere interessati dal D.L. 36/2025?
Alla luce della rilevanza di queste modifiche, è indispensabile esaminare con rigore la documentazione del proprio albero genealogico alla luce delle eccezioni previste dall’art. 3-bis. Chi intende avviare una pratica o si trova in attesa dopo la data spartiacque del 27 marzo 2025 deve richiedere un’analisi tecnica approfondita per individuare il corretto inquadramento giuridico e la strategia processuale adeguata.
Testo Normativo Ufficiale (Disegno di Legge 1432 / Decreto-Legge 36/2025)
Il testo integrale del Disegno di Legge (DDL n. 1432) presentato al Senato della Repubblica, comprensivo della Relazione illustrativa, della Relazione tecnica e del testo del Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36, è consultabile negli atti parlamentari. La pubblicazione ufficiale è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025. Aggiornamenti istituzionali sono reperibili anche tramite il portale del Ministero dell’Interno.
Per pronto riferimento, la parte operativa essenziale è l’articolo 1 del Decreto-Legge n. 36/2025, che inserisce l’articolo 3-bis nella Legge 91/1992.
DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025 , n. 36
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. (25G00049)
Vigente al: 2-4-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15;
Visto il codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e in particolare gli articoli da 4 a 15;
Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, recante disposizioni «Sulla cittadinanza italiana»;
Vista la legge 21 aprile 1983, n. 123, recante «Disposizioni in materia di cittadinanza»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e in particolare l’articolo 19-bis;
Considerato che le disposizioni successivamente adottate in materia di cittadinanza a partire dalla riunificazione nazionale sono state finora interpretate nel senso di accordare alle persone nate all’estero una facoltà di chiedere il riconoscimento della cittadinanza senza alcun limite temporale o generazionale né oneri di dimostrare la sussistenza o il mantenimento di vincoli effettivi con la Repubblica;
Considerato che tale assetto normativo determina la crescita continua ed esponenziale della platea di potenziali cittadini italiani che risiedono al di fuori del territorio nazionale e che, anche in ragione del possesso di una o più cittadinanze diverse da quella italiana, sono prevalentemente legati ad altri Stati da vincoli profondi di cultura, identità e fedeltà;
Considerato che la possibile assenza di vincoli effettivi con la Repubblica in capo a un crescente numero di cittadini, che potrebbe raggiungere una consistenza pari o superiore alla popolazione residente nel territorio nazionale, costituisce un fattore di rischio serio ed attuale per la sicurezza nazionale e, in virtù dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, degli altri Stati membri della stessa e dello Spazio Schengen;
Considerato che, in applicazione del principio di proporzionalità, è opportuno prevedere il mantenimento della cittadinanza italiana e, conseguentemente, europea in capo alle persone nate e residenti all’estero alle quali lo stato di cittadini è già stato validamente riconosciuto;
Considerato che è opportuno prevedere l’applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all’estero, condizionandola a chiari indici della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di operare un bilanciamento tra i principi di cui agli articoli 1 e 3 della Costituzione, applicando le suddette limitazioni a tutti i futuri riconoscimenti di cittadinanza italiana ed evitando l’intrinseca irragionevolezza di riconoscimenti della cittadinanza italiana secondo criteri diversi a seconda di un fattore casuale e non indicativo di vincoli effettivi con la Repubblica, quale la nascita dei richiedenti, in luogo dell’effettivo esercizio di diritti o adempimento di doveri connessi con lo stato di cittadino;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per evitare, nelle more dell’approvazione di una riforma organica delle disposizioni in materia di cittadinanza, un eccezionale e incontrollato afflusso di domande di riconoscimento della cittadinanza, tale da impedire l’ordinata funzionalità degli uffici consolari all’estero, dei comuni e degli uffici giudiziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia.».
2. All’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l’accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Piantedosi, Ministro dell’interno
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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