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Naturalizzazione del genitore e cittadinanza italiana: analisi dell’art. 3-bis della Legge 74/2025 e tesi difensiva del «Genuine Link»

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🚨 AGGIORNAMENTO — LUGLIO 2026:

Dalla redazione originaria di questo articolo (dicembre 2025), la Sentenza n. 24045/2026 delle Sezioni Unite ha chiarito la questione della «minor issue» e ha confermato la non retroattività della Legge 74/2025; la Sentenza 63/2026 della Corte Costituzionale ha esaminato l’art. 3-bis, e la questione dei limiti generazionali è stata successivamente rimessa alla Corte di Giustizia UE con Ordinanza n. 147/2026; la Decisione 24184/2026 ha ribadito la linea delle SSUU. La tesi del «Genuine Link» ex art. 3-bis, lettera c) rimane un fondamentale profilo contenzioso — mentre i Tribunali di Bologna e Napoli continuano a delineare l’efficacia probatoria delle prenotazioni Prenot@mi e l’applicazione dei limiti temporali.


La disciplina dell’art. 3-bis della Legge 74/2025 e la tesi difensiva del «Genuine Link»

Di Avv. Michele Vitale

Sintesi esecutiva: La Legge 74/2025 (art. 3-bis) introduce preclusioni generazionali per molti richiedenti, ma la lettera c) prevede un’espressa deroga: la presenza di un ascendente di primo o secondo grado in possesso della cittadinanza esclusivamente italiana rende ammissibile il collegamento genealogico. La Circolare 26185 del Ministero dell’Interno non vincola il giudice ordinario (art. 101 della Costituzione) — la via difensiva si colloca dunque in sede giurisdizionale. Con gli sviluppi del 2026, la Sentenza 24045/2026 delle Sezioni Unite ha risolto la «minor issue» e l’art. 3-bis è al vaglio della CGUE (Ordinanza 147/2026).


Punti chiave dell’inquadramento normativo

  1. L’art. 3-bis della Legge 74/2025 esclude la preclusione se l’ascendente di secondo grado (nonno) possedeva la cittadinanza esclusivamente italiana, a prescindere dalla perdita intervenuta nella generazione intermedia.
  2. La posizione ministeriale: con la Circolare n. 26185 del 28 maggio 2025, il Ministero ha tentato un’interpretazione restrittiva volta a subordinare la norma alla compresenza delle condizioni in entrambe le generazioni.
  3. Il rilievo ermeneutico: il tentativo di correggere il testo legislativo per via amministrativa dimostra l’oggettiva portata alternativa della formulazione parlamentare.
  4. Giudice e Circolare: ai sensi dell’art. 101 Cost., il Giudice è soggetto soltanto alla legge e ha il potere-dovere di disapplicare le circolari amministrative contrastanti con il dettato primario.
  5. La via giudiziale: si tratta di una linea difensiva fondata su rigorosi canoni di interpretazione letterale e sistematica dinanzi al Tribunale ordinario.

Il quadro normativo e giurisprudenziale delineato richiede un’attenta disamina per ciascuna linea genealogica.

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1. Introduzione: il superamento dei vincoli amministrativi

La materia della cittadinanza italiana iure sanguinis è caratterizzata dall’interazione tra fonti normative primarie, pronunce giurisprudenziali e prassi amministrative. Nel corso del 2025, questo assetto è stato profondamente ridefinito dalla conversione in legge del D.L. 36 ad opera della Legge 74/2025.

Il dibattito pubblico e i commenti della dottrina hanno evidenziato la marcata finalità restrittiva della riforma, finalizzata a circoscrivere la trasmissione generazionale della cittadinanza e ad introdurre termini perentori per la proposizione delle istanze.

Tuttavia, nell’articolazione tecnica del testo normativo, il legislatore ha introdotto un presidio espresso che apre rilevanti prospettive difensive per le discendenze in cui la linea appariva interrotta dalla naturalizzazione del genitore.

Questa specifica previsione corrisponde all’articolo 3-bis, lettera c), da cui discende la linea difensiva definita del «Genuine Link».

Di seguito esaminiamo la solidità giuridica di questa tesi e i motivi per cui la Circolare ministeriale n. 26185 del 28 maggio 2025 non è idonea a vincolare l’autorità giudiziaria ordinaria.

Procediamo con ordine nell’analisi del testo di legge.

2. Il meccanismo dell’art. 3-bis e la deroga generazionale

Per comprendere l’ambito applicativo della tutela, occorre muovere dalla formulazione letterale della disposizione legislativa primaria.

La Legge 74/2025 introduce una preclusione generale all’accertamento dello status per i nati all’estero, ma l’art. 3-bis elenca tassativamente le ipotesi in cui tale preclusione NON SI APPLICA.

Esaminiamo il tenore della lettera c):

«La preclusione di cui al comma 1 non si applica qualora un ascendente di primo o di secondo grado sia in possesso, ovvero fosse in possesso al momento della morte, esclusivamente della cittadinanza italiana.»

Sotto il profilo ermeneutico emergono due elementi inequivoci:

  1. «Ascendente di primo o di secondo grado»: Il legislatore ha posto il genitore (primo grado) e il nonno (secondo grado) in rapporto disgiuntivo alternativo mediante la congiunzione «O». Non è stabilito un requisito cumulativo subordinato («il padre E ANCHE il nonno»), bensì un’alternativa espressa.
  2. «Esclusivamente della cittadinanza italiana»: È richiesto che il dante causa non fosse titolare di una cittadinanza straniera concomitante nel momento rilevante (nascita del figlio ovvero decesso).

La fattispecie tipica: la linea con naturalizzazione intermedia

Consideriamo una fattispecie ricorrente:

  • L’Avo / Nonno: Nato in Italia nel 1920. Emigrato all’estero, non ha mai richiesto né ottenuto la naturalizzazione straniera ed è deceduto conservando esclusivamente la cittadinanza italiana.
    • Status del nonno: Cittadinanza italiana esclusiva (integra pienamente l’art. 3-bis lett. c).
  • Il Genitore: Nato all’estero nel 1950. Prima della nascita del richiedente, acquista la cittadinanza straniera perdendo volontariamente lo status italiano ex art. 8 L. 555/1912.
    • Status del genitore: Interruzione ordinaria della catena di trasmissione secondo la prassi amministrativa consolare tradizionale.

Nel precedente regime consolare, l’istanza amministrativa sarebbe stata rigettata per interruzione della linea all’atto della naturalizzazione del genitore.

Nel vigore della Legge 74/2025, la difesa sostiene legittimamente: «La norma esclude la preclusione qualora l’ascendente di SECONDO GRADO sia in possesso esclusivo della cittadinanza italiana. L’avo possedeva tale requisito esclusivo; di conseguenza, sussiste il collegamento qualificato (Genuine Link) tutelato dalla legge primaria, che supera la rinuncia intervenuta nella generazione intermedia.»

Questa tesi poggia sul titolo giuridico dell’ascendente di secondo grado per legittimare la domanda del nipote, valorizzando la persistenza del vincolo originario con l’ordinamento italiano.

3. La risposta ministeriale: la Circolare n. 26185

A breve distanza dall’entrata in vigore della riforma, il 28 maggio 2025, il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 26185.

Nelle intenzioni ministeriali l’atto si propone come direttiva operativa per gli uffici di stato civile e le sedi consolari; nella sostanza, esso evidenzia una palese discrasia rispetto al dato legislativo approvato dal Parlamento.

Nel testo della circolare, il Ministero introduce un’interpretazione fortemente restrittiva dell’art. 3-bis lett. c), asserendo che il richiamo all’ascendente di secondo grado operi solo ove l’ascendente di primo grado sia premorto o legalmente incapace, e non possa sanare la perdita intervenuta nella generazione intermedia.

In termini sostanziali, l’amministrazione pretende di convertire la disgiunzione letterale «o» in una congiunzione cumulativa «e», pretendendo la contestuale permanenza dello status in entrambe le generazioni contro la formulazione testuale della legge primaria.

Il valore indiziario della Circolare 26185

Perché tale circolare assume rilievo a supporto delle tesi difensive?

In dottrina trova applicazione il principio excusatio non petita, accusatio manifesta. Se la Legge 74/2025 avesse precluso in modo espresso e univoco la deroga generazionale, non vi sarebbe stata alcuna necessità per l’amministrazione di intervenire con una circolare correttiva d’urgenza volta a comprimerne la portata precettiva.

Il fatto stesso che l’esecutivo abbia avvertito l’esigenza di forzare in via interpretativa la disposizione di rango primario dimostra che il testo legislativo votato dalle Camere presenta una portata più ampia rispetto alle intenzioni restrittive ministeriali.

4. Gerarchia delle fonti: il principio di soggezione del Giudice alla sola legge

In questo snodo risiede il fondamento della strategia processuale dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

L’amministrazione è vincolata alle circolari: Il funzionario consolare o l’ufficiale di stato civile, in virtù della gerarchia amministrativa, applica la Circolare 26185 ed è tenuto a opporre il diniego.

Il Giudice ordinario è soggetto SOLTANTO alla legge: L’articolo 101 della Costituzione sancisce inderogabilmente che «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Una circolare ministeriale ha natura di atto interno di indirizzo privo di efficacia normativa esterna. Ove la circolare contrasti con la legge formale, il magistrato ha il potere-dovere di disapplicare la circolare e applicare la norma primaria di legge.

In sede giudiziale, dinanzi all’Avvocatura dello Stato che richiami la Circolare 26185, la difesa eccepisce che la circolare non può riscrivere la volontà espressa del Parlamento («ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit»). La legge primaria stabilisce il criterio alternativo «primo o secondo grado», precludendo all’esecutivo di sovrapporvi un vincolo cumulativo non deliberato dalle Camere.

5. I profili ermeneutici a sostegno della lettera «c»

La sostenibilità processuale della domanda poggia sui canoni fondamentali di ermeneutica giuridica sanciti dall’ordinamento:

A. L’argomento letterale

L’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (Preleggi) impone di attribuire alla legge il senso palesato dal significato proprio delle parole. La congiunzione «o» nell’espressione «ascendente di primo o di secondo grado» ha valore chiaramente disgiuntivo, offrendo un’opzione alternativa e non subordinata. Qualsiasi interpretazione che trasformi la disgiunzione in un vincolo cumulativo vìola il canone letterale primario.

B. La ratio legis e la voluntas legis

Nel nostro ordinamento giuridico, l’intenzione soggettiva dei proponenti recede dinanzi all’oggettiva formulazione del testo approvato (voluntas legis). Se il Parlamento ha approvato una disposizione che circoscrive le preclusioni per chi possiede un ascendente esclusivo di secondo grado, tale norma ha efficacia cogente nell’ordinamento a tutela delle posizioni soggettive del cittadino.

C. La tutela dell’effettivo legame (Genuine Link)

La disposizione dell’art. 3-bis lett. c) risponde a una precisa coerenza sistematica: tutelare chi conserva un vincolo documentato e qualificato con la Repubblica. La figura dell’avo che ha mantenuto in via esclusiva la cittadinanza italiana integra quel legame genuino (richiamato anche nei lavori parlamentari con espresso riferimento ai principi di diritto internazionale, tra cui la nota giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia) idoneo a giustificare la continuità dello status in capo al discendente.

6. La strategia processuale: l’azione dinanzi al Tribunale Ordinario

La tutela dei richiedenti in tale condizione non può compiersi in sede consolare, ove il rigetto è predeterminato dalle direttive ministeriali.

La giurisprudenza consolidata delle Sezioni Specializzate dei Tribunali civili (tra cui Roma, Firenze, Venezia, Napoli) riconosce la piena sussistenza dell’interesse ad agire qualora la via amministrativa risulti oggettivamente preclusa o inutiliter data.

Fase 1: Radicamento dell’interesse ad agire Dinanzi alla saturazione delle sedi consolari e all’esistenza di una circolare che impone il rigetto vincolato ai funzionari, il richiedente ha diritto di adire direttamente il giudice ordinario senza dover attendere i tempi di un rigetto preannunciato.

Fase 2: Ricorso ordinario ex art. 281-decies c.p.c. L’azione viene promossa dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale competente per territorio (determinato in base al comune di nascita dell’avo). La domanda formula una richiesta di accertamento del diritto soggettivo perfetto fondata sull’applicazione diretta della legge primaria e sulla disapplicazione delle circolari difformi.

Tempi e valutazione del rischio: L’iter giudiziale si sviluppa indicativamente nell’arco di 18-24 mesi. Come in ogni contenzioso innovativo, sussiste il rischio di oscillazioni interpretative da parte dei singoli collegi, ma la via giudiziale costituisce l’unico strumento idoneo a far valere la deroga legislativa dell’art. 3-bis lett. c).

7. Il fattore temporale e l’evoluzione legislativa

Sullo sfondo delle vicende applicative della Legge 74/2025 permangono il giudizio di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE e la possibilità di interventi correttivi da parte del legislatore. È noto che eventuali novelle legislative potrebbero intervenire a modificare ulteriormente il quadro dell’art. 3-bis; pertanto, la tempestiva proposizione del ricorso giudiziale consente di cristallizzare la propria posizione processuale sotto l’impero della disciplina vigente al momento dell’introduzione della causa, in virtù del principio fondamentale tempus regit actum.

8. Conclusioni: la valutazione personalizzata del caso

La Circolare n. 26185 del 28 maggio 2025 non definisce l’ordinamento giuridico in via definitiva. Essa vincola esclusivamente l’apparato burocratico interno.

Qualora la linea genealogica presenti un avo con cittadinanza italiana esclusiva a fronte di una perdita intervenuta nella generazione intermedia, l’art. 3-bis lett. c) offre un solido fondamento normativo primario da far valere dinanzi al Giudice ordinario.

La fattibilità del ricorso richiede un esame documentale analitico dell’estratto di nascita dell’avo, del certificato di non naturalizzazione e dei titoli di stato civile della linea di trasmissione.

Domande Frequenti

Che cosa si intende per «Genuine Link Defense» ai sensi della Legge 74/2025?

Si intende la linea difensiva fondata sull’eccezione dell’art. 3-bis, lett. c): la preclusione della riforma non opera se un ascendente di primo o secondo grado possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana. Tale requisito esclusivo dell’avo consente di superare l’interruzione derivante dalla naturalizzazione dell’ascendente intermedio.

Quali soggetti possono avvalersi di questa difesa?

I discendenti di un ascendente (genitore o nonno) che, all’epoca rilevante, conservava in via esclusiva la cittadinanza italiana — tipicamente il nipote di un avo nato in Italia e mai naturalizzatosi straniero, il cui genitore abbia acquisito la cittadinanza straniera prima della nascita del richiedente.

La Circolare 26185 preclude l’azione giudiziale?

No. Le circolari vincolano l’amministrazione, non l’autorità giudiziaria. In forza dell’art. 101 della Costituzione, i giudici sono soggetti soltanto alla legge: il magistrato ha il potere di disapplicare la circolare difforme dal testo legislativo primario.

Quali conseguenze hanno avuto i pronunciamenti del 2026?

La Sentenza n. 24045/2026 delle Sezioni Unite ha confermato la tutela dello status nella Minor Issue; la Corte Costituzionale con l’Ordinanza 147/2026 ha rimesso alla CGUE i limiti generazionali. La tesi fondata sull’art. 3-bis lett. c) costituisce una valida e autonoma strategia contenziosa.


La tua linea genealogica presenta un’interruzione per naturalizzazione?

Se il consolato ha eccepito l’interruzione della linea o se un genitore si è naturalizzato straniero, posso valutare la documentazione del tuo fascicolo alla luce dell’art. 3-bis della Legge 74/2025 e dei recenti sviluppi nomofilattici per individuare il percorso giudiziale più efficace.

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