Law 91 1992

Legge 91/1992 con Guida alla Lettura (Dopo il Decreto Tajani)



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Checklist Riacquisto Legge 74/2025 (Documento PDF) I 6 documenti indispensabili e i requisiti di verifica per la finestra straordinaria 2025–2027.
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Testo Consolidato della Legge sulla Cittadinanza 91/1992: Modifiche del Decreto Tajani Approvate dal Senato (A.C. 2402)

Nel percorso parlamentare di conversione in legge del Decreto-Legge 36/2025 (il cd. “Decreto Tajani”), la disciplina fondamentale della cittadinanza italiana regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ha subito rilevanti modifiche sostanziali. A seguito dell’approvazione del Senato del 15 maggio 2025, il disegno di legge emendato (ora rubricato alla Camera come A.C. 2402) è approdato all’esame dell’altro ramo del Parlamento. La 1ª Commissione Affari Costituzionali della Camera ha avviato l’istruttoria con l’acquisizione dei pareri delle Commissioni Giustizia ed Esteri, in vista della votazione finale d’Aula per rispettare il termine perentorio di conversione del 27 maggio.

In attesa del voto finale della Camera dei Deputati, fornire una lettura consolidata della Legge 91/1992 integrata con le modifiche approvate dal Senato offre un quadro di indispensabile chiarezza tecnica per quanti intendono avviare o proseguire un procedimento di cittadinanza italiana iure sanguinis. Per la ricostruzione storica del decreto e dei singoli emendamenti, si rinvia alla nostra analisi preliminare e alla guida completa a tutti gli emendamenti.

Il presente documento riporta il testo consolidato parziale dei principali articoli della Legge 91/1992, evidenziando le modifiche introdotte dal DDL A.C. 2402 corredate da un’apposita guida alla lettura e all’impatto applicativo.

I testi legislativi ufficiali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e possono essere seguiti sui portali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.


Legenda delle Modifiche

  • IL TESTO AGGIUNTO O MODIFICATO È IN GRASSETTO E SOTTOLINEATO
  • IL TESTO BARRATO INDICA LE PARTI ORIGINARIE SOPPRESSE

TESTO CONSOLIDATO (PARZIALE) DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91

“Nuove norme sulla cittadinanza”

(Come modificata dal DDL A.C. 2402 approvato dal Senato il 15 maggio 2025)

Articolo 1.

(Acquisto della cittadinanza per nascita – Iure Sanguinis)

  1. È cittadino per nascita:
    1. il figlio di padre o di madre cittadini;
    2. chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
  2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Guida alla Lettura – Articolo 1 (Rilevante Impatto Indiretto):

  • Sebbene l’Articolo 1 non sia stato direttamente novellato nella sua formulazione letterale dal DDL A.C. 2402, la sua portata applicativa risulta profondamente circoscritta dall’introduzione del nuovo Articolo 3-bis.
  • L’Articolo 3-bis introduce una presunzione generale in forza della quale chi è nato all’estero ed è titolare di altra cittadinanza si considera non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo il ricorrere delle tassative eccezioni ivi previste. Ciò incide direttamente sui procedimenti per via giudiziale e consolare.
  • Pertanto, il principio cardine dello iure sanguinis stabilito dall’Articolo 1, comma 1, lettera a), deve essere letto in combinato disposto e in via subordinata rispetto ai nuovi limiti posti dall’Articolo 3-bis.

Articolo 3. (Invariato – Sede di inserimento del nuovo Art. 3-bis)

(Acquisto della cittadinanza per adozione)

  1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che possieda un’altra cittadinanza o la riacquisti.
  4. Negli altri casi di revoca la perdita della cittadinanza non ha luogo.

NUOVO ARTICOLO INSERITO DOPO L’ARTICOLO 3 (dal DDL A.C. 2402):

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza italiana per i nati all’estero)

  1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, si considera non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui che è nato all’estero, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

    1. lo stato di cittadino dell’interessato sia riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competente entro le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data;

    2. (a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato sia riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competente nel giorno indicato da un appuntamento comunicato all’interessato dal competente ufficio entro le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;

    3. lo stato di cittadino dell’interessato sia accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata entro le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data;

    4. un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento del decesso, esclusivamente la cittadinanza italiana;

    5. un genitore o l’adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o dell’adozione del figlio.


    e) un ascendente cittadino italiano di primo grado dei genitori o degli adottanti sia nato in Italia. (Lettera e originaria del decreto-legge, soppressa dalle modifiche del Senato)

Guida alla Lettura – Articolo 3-bis (Nuova Norma):

  • Costituisce il cuore della riforma introdotta con il Decreto Tajani e reca le principali limitazioni allo iure sanguinis.
  • Comma 1 (Presunzione Preclusiva Generale): Pone il principio secondo cui il nato all’estero munito di altra cittadinanza si considera non aver mai acquistato lo status di cittadino italiano, anche se nato prima dell’entrata in vigore della norma (efficacia retroattiva).
  • Condizioni di Deroga alla Preclusione: Il riconoscimento opera esclusivamente qualora ricorra una delle condizioni tassative:
    • Lettere a) e a-bis): Salvaguardano le domande amministrative depositate entro il 27 marzo 2025 o presentate il giorno di un appuntamento formalmente comunicato entro tale termine.
    • Lettera b): Salvaguarda i ricorsi giudiziali incardinati entro il termine del 27 marzo 2025.
    • Lettera c) (Particolarmente Restrittiva): Richiede che il genitore o il nonno sia stato titolare in via esclusiva della sola cittadinanza italiana al momento della nascita o del decesso. Si tratta di un requisito ad alto onere probatorio, stante la frequente naturalizzazione degli emigrati.
    • Lettera d): Richiede che il genitore abbia risieduto legalmente in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita o adozione del figlio.
    • Soppressione della Lettera e): La deroga basata sulla sola nascita in Italia del nonno è stata soppressa e assorbita dalla più rigorosa previsione della lettera c).

Articolo 4.

(Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge)

  1. Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di **secondo grado sono o** stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
    1. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
    2. se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
    3. se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
  2. (1-bis) Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:
    1. successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
    2. la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
  3. (1-ter) Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.
  4. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

(Il DDL A.C. 2402 introduce altresì una disposizione transitoria recante: “Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.”)

Guida alla Lettura – Articolo 4 (Modificato):

  • Comma 1, alinea: Inserisce “sono o” per chiarire che il requisito dell’ascendente cittadino per nascita si applica sia ad ascendenti attualmente viventi sia a defunti.
  • Nuovo Comma 1-bis: Definisce la nuova disciplina di acquisto per beneficio di legge per i minori stranieri di genitore italiano per nascita: dichiarazione congiunta dei genitori unitamente a due anni di residenza legale successiva in Italia, oppure dichiarazione presentata entro un anno dalla nascita o filiazione.
  • Nuovo Comma 1-ter: Facoltà per il minore divenuto maggiorenne di rinunciare allo status se munito di altra cittadinanza.
  • Disposizione Transitoria: Termine esteso al 31 maggio 2026 per i minori già nati alla data di entrata in vigore della legge, figli di genitori rientranti nelle clausole di salvaguardia ex art. 3-bis.

Articolo 9.

(Naturalizzazione per concessione)

  1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:
    1. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di **secondo grado sono o** stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni **e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni**;
    2. (a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;
    3. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
    4. allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
    5. al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
    6. all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
    7. allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
  2. … [Comma 2 invariato] …

Guida alla Lettura – Articolo 9 (Modificato):

  • Comma 1, Lettera a): Riduce da tre a due anni il periodo di residenza legale continuativa in Italia prescritto per richiedere la cittadinanza per concessione in capo a figli e nipoti fino al secondo grado di cittadini italiani per nascita.
  • Lettera a-bis): Mantiene a tre anni la residenza per gli stranieri nati in Italia che non abbiano esercitato l’opzione al compimento del diciottesimo anno di età.

Articolo 14.

(Acquisto della cittadinanza del minore convivente)

  1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso al momento dell’acquisto o del riacquisto, acquistano la cittadinanza italiana**, purché non vi rinunzino al raggiungimento della maggiore età, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita**.

Guida alla Lettura – Articolo 14 (Modificato):

  • L’acquisto automatico per convivenza del minore con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza viene subordinato al nuovo requisito della residenza legale in Italia per almeno due anni continuativi alla data di acquisto del genitore (o dalla nascita se infrabiennale).
  • Si tratta di un rilevante aggravamento rispetto al previgente regime, che riconosceva l’acquisto automatico sulla base della sola convivenza con il genitore.

Articolo 17.

(Riacquisto della cittadinanza)

  1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di volerla riacquistare; b) se assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare; c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce la propria residenza nel territorio della Repubblica entro un anno dalla dichiarazione; d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine. e) se, avendola perduta per non aver reso l’opzione di cui all’articolo 5, comma 2, dichiara, prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età, di volerla riacquistare e stabilisce la propria residenza nel territorio della Repubblica entro un anno dalla dichiarazione.
    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell’articolo 8, numeri 1 e 2, o dell’articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
  2. … [Comma 2 e seguenti invariati] …

Guida alla Lettura – Articolo 17 (Modificato):

  • Comma 1 Integralmente Riformulato: Il previgente comma 1 viene sostituito dalla nuova disciplina che apre una specifica finestra temporale (1° luglio 2025 – 31 dicembre 2027) per il riacquisto dello status a favore di chi sia nato in Italia o vi abbia risieduto per due anni e abbia perduto la cittadinanza ai sensi della legge 555/1912.
  • La facoltà fa espressamente salvo l’Articolo 3-bis, applicandosi unicamente al riacquisto soggettivo da parte di ex cittadini e non alle domande iure sanguinis dei discendenti.
  • Viene introdotto un contributo per le pratiche di cittadinanza di €250 all-in total (tasse incluse) per la dichiarazione (art. 1-ter, c. 2 del disegno di legge).

Nota Informativa: Il presente testo costituisce una ricognizione ragionata degli articoli principali oggetto di novella. Il disegno di legge di conversione reca altresì l’Art. 1-bis (Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi…) che modifica l’Art. 27 del D.Lgs. 286/1998 in materia di permessi di lavoro fuori quota e l’Art. 9 della Legge 91/1992, nonché l’Art. 1-ter (Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini). Per la consultazione completa si rinvia al testo integrale del provvedimento parlamentare.

Domande Frequenti: Testo Consolidato Legge 91/1992 sulla Cittadinanza

Che cosa si intende per testo consolidato della Legge 91/1992 dopo il Decreto Tajani?

Si intende il testo coordinato della legge fondamentale sulla cittadinanza italiana integrato con le novelle apportate dal disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 36/2025 (DDL A.C. 2402), approvato dal Senato il 15 maggio 2025. Le innovazioni più rilevanti attengono all’Articolo 3-bis e alla revisione degli Articoli 4, 9, 14 e 17.

In che modo il nuovo Articolo 3-bis incide sulla cittadinanza per discendenza?

L’Articolo 3-bis introduce una presunzione preclusiva per i nati all’estero con doppia cittadinanza, condizionando il riconoscimento dello status a tassative eccezioni: deposito tempestivo dell’istanza o del ricorso entro il 27 marzo 2025, oppure possesso esclusivo della sola cittadinanza italiana da parte del genitore o nonno, ovvero biennio di residenza del genitore.

Quali modifiche sono previste per i figli minori?

Il nuovo Articolo 4, comma 1-bis disciplina l’acquisto per beneficio di legge su dichiarazione dei genitori accompagnata da biennio di residenza o resa entro un anno dalla nascita, con finestra transitoria al 31 maggio 2026 per i figli di soggetti salvaguardati. L’Articolo 14 subordina l’acquisto per convivenza del minore al biennio di residenza legale in Italia.

Quali sono i termini per la naturalizzazione ex Articolo 9?

Il periodo di residenza legale prescritto per i discendenti entro il secondo grado di cittadini per nascita si riduce da tre a due anni (Art. 9, c. 1, lett. a), mentre resta a tre anni per gli stranieri nati in Italia (lett. a-bis).

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ItalyGet - Avv. Michele Vitale • Checklist Riacquisto Legge 74/2025

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