Analisi di Rischio del Decreto Tajani: La Critica Giuridica del Prof. Bonato
Analisi di Rischio del Decreto Tajani (D.L. 36/2025): La Critica Dottrinale del Prof. Bonato
La “Grande Perdita”? Analisi Giuridica del Prof. Bonato sulla Disciplina del Decreto Tajani
Il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza costituisce un tema centrale per numerose comunità all’estero, in particolare negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina. Per decenni, il principio cardine dello iure sanguinis ha consentito ai discendenti di accertare il legame di continuità dello status civitatis a prescindere dal luogo di nascita e dal numero di generazioni trascorse dall’emigrazione originaria.
Tale quadro consolidato è stato investito dalle innovazioni introdotte dal Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36 (il cd. “Decreto Tajani”), che ha previsto limiti e preclusioni di immediata efficacia applicativa per i residenti all’estero in possesso di altra nazionalità.
Quadro Normativo: Il Decreto-Legge n. 36/2025 è entrato in vigore il 29 marzo 2025. In virtù dell’articolo 77 della Costituzione, i decreti-legge devono essere convertiti dal Parlamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione. L’iter parlamentare può concludersi con:
- La conversione in legge senza modificazioni.
- La conversione in legge con emendamenti correttivi o integrativi.
- La mancata conversione (reiezione o decadenza), con perdita retroattiva di efficacia degli effetti prodottisi.
La fase di conversione determina una contingenza di incertezza interpretativa e applicativa per i richiedenti.
L’approfondimento dottrinale del Prof. Bonato (pubblicato sulla rivista scientifica Judicium) esamina i profili critici del provvedimento d’urgenza. L’autore prospetta la tesi della “Grande Perdita” (La Grande Perdita), evidenziando come l’introduzione di un automatismo preclusivo con decorrenza retroattiva incida su uno status che l’ordinamento considerava perfezionatosi alla nascita per i discendenti nati all’estero.
Nel presente contributo vengono sintetizzati i punti nodali dell’analisi del Prof. Bonato, articolati nei seguenti profili:
- La formulazione testuale del decreto e la sua portata immediata.
- I rilievi dottrinali circa la natura dell’istituto introdotto.
- L’interferenza tra il criterio dello iure sanguinis e gli elementi di collegamento territoriale.
- I profili di potenziale contrasto con i precetti costituzionali e con i principi del diritto dell’Unione Europea.
- Le ricadute pratiche per i procedimenti amministrativi e contenziosi.
Di seguito si esaminano le argomentazioni della critica dottrinale e le questioni di diritto sottese.
L’Impianto Normativo del Decreto Tajani (D.L. 36/2025)
Il Decreto-Legge n. 36 è stato pubblicato il 28 marzo 2025, con entrata in vigore dal 29 marzo 2025. Per ulteriori approfondimenti sul contesto originario, è possibile consultare i nostri articoli sulla disciplina del D.L. 36/2025 e le correlate notizie sulla cittadinanza. Il provvedimento modifica la disciplina generale della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis).
Nel sistema storico previgente (dalla Legge 555/1912 alla Legge 91/1992), la nascita da genitore cittadino comportava la trasmissione originaria dello status di cittadino indipendentemente dal luogo di nascita e dalla continuità territoriale.
Il Decreto Tajani ha introdotto nella Legge 91/1992 il nuovo Articolo 3-bis, il cui comma 1 dispone in via generale:
Il soggetto nato all’estero, ancorché da genitore cittadino italiano, che sia in possesso di un’altra cittadinanza, si considera non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorrano tassative clausole di salvaguardia o specifiche eccezioni.
Questo elemento retroattivo costituisce l’oggetto cardine della riflessione dottrinale: la norma introduce una condizione ex post che combina il dato genealogico con elementi territoriali, limitando la trasmissione intergenerazionale all’estero.
Le condizioni di deroga previste dal testo originario del decreto comprendevano:
- (a/b) Domanda amministrativa completa presentata al consolato/comune o ricorso giudiziale notificato entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 (termine perentorio di salvaguardia).
- (c) Genitore (o adottante) nato in Italia.
- (d) Genitore (o adottante) che abbia risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni prima della nascita o adozione del figlio.
- (e) Nonno (ascendente di secondo grado) nato in Italia.
L’Effetto Pratico Rilevato: Come evidenzia Bonato, la disposizione produce conseguenze immediate: essa preclude l’accertamento dello status per quanti traggono la discendenza da un bisnonno o avo più remoto nato in Italia, qualora l’istanza formale non sia stata incardinata entro la data spartiacque.
Il Concetto di “Grande Perdita” nell’Analisi del Prof. Bonato
Il Prof. Bonato contesta l’affermazione normativa secondo cui i soggetti interessati “si considerano non aver mai acquistato” la cittadinanza, ravvisandovi una fictio juris retroattiva. In base alle disposizioni vigenti al momento della loro nascita, tali soggetti avevano acquisito la cittadinanza italiana. Di conseguenza, secondo l’autore, la norma non impedisce un acquisto futuro, ma estingue retroattivamente uno status già insorto e perfezionatosi.
Da tale premessa scaturisce l’espressione dottrinale della “Grande Perdita”, utilizzata per denunciare gli effetti della preclusione generale. L’analisi identifica in particolare:
L’Efficacia Preclusiva Immediata e la Privazione Retroattiva dello Status
L’entrata in vigore immediata, combinata con lo spartiacque del 27 marzo 2025 anteriore alla pubblicazione, è analizzata come meccanismo volto a prevenire un afflusso massiccio di istanze. L’applicazione retroattiva di condizioni restrittive a situazioni giuridiche perfezionate contrasta con il canone generale di irretroattività della legge (tempus regit actum) e con la certezza dei rapporti giuridici.
L’Automatismo della Perdita Collettiva dello Status
La preclusione opera in forma automatica e generalizzata per un’intera categoria di persone sulla base del luogo di nascita, del possesso di altra nazionalità e del grado genealogico, prescindendo da una valutazione individuale o da un atto volontario di rinuncia. Tale meccanismo entra in tensione con i principi tradizionali che subordinano la perdita della cittadinanza a comportamenti espressi o a fattispecie tassative.
Il richiedente si trova privato della possibilità di far valere il proprio status in sede amministrativa, dovendo necessariamente affidarsi alla verifica giudiziale e al controllo di conformità costituzionale.
L’Evoluzione del Principio dello Iure Sanguinis
La tradizione giuridica italiana in materia di cittadinanza per discendenza si è costantemente fondata su principi ben definiti:
- Legame Genealogico: La trasmissione della cittadinanza avveniva in via privilegiata per linea di sangue (ius sanguinis), come codificato nella Legge 555 del 1912.
- Indifferenza del Luogo di Nascita: Il figlio di cittadino italiano nato all’estero era considerato cittadino italiano sin dalla nascita (salve le limitazioni discriminatorie per la linea materna anteriore al 1948, poi dichiarate incostituzionali).
- Permanenza dello Status Civitatis: La giurisprudenza consolidata qualifica la cittadinanza come status permanente e imprescrittibile acquisito alla nascita, il cui accertamento ha efficacia meramente dichiarativa.
L’introduzione di elementi fondati sul luogo di nascita e sui gradi generazionali modifica la configurazione originaria dell’istituto, determinando una rilevante cesura per le linee che risalgono ad avi anteriori al nonno.
I Profili di Criticità Giuridica Evidenziati dalla Dottrina
L’analisi del Prof. Bonato articola specifici motivi di illegittimità del provvedimento rispetto ai parametri costituzionali e sovranazionali:
Violazione del Principio di Irretroattività e del Legittimo Affidamento
La compressione di diritti insorti in base alla normativa previgente lede il principio del legittimo affidamento del cittadino nella stabilità e prevedibilità dell’ordinamento giuridico, canone di rango costituzionale desunto dall’Articolo 3 della Costituzione.
Interferenza con i Principi Costituzionali (Art. 22 e Precedenti della Consulta)
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha costantemente censurato meccanismi automatici di perdita della cittadinanza non sorretti da una libera manifestazione di volontà del titolare. L’Articolo 22 Cost. vieta la privazione dello status di cittadino; pur nascendo il decreto da finalità amministrative dichiarate, l’effetto di massa solleva evidenti questioni di ragionevolezza e proporzionalità.
Profili di Contrasto con il Diritto dell’Unione Europea
La perdita della cittadinanza italiana comporta la contestuale privazione dello status di cittadino europeo (Art. 20 TFUE). Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze Rottmann e Tjebbes), i provvedimenti nazionali incidenti sullo status europeo devono rispettare il canone di proporzionalità e garantire un esame individuale della situazione del soggetto e delle conseguenze concrete sulla sua sfera giuridica. Un automatismo collettivo generale appare difficilmente compatibile con tali parametri.
Disparità di Trattamento e Fratture dell’Unità Familiare
La previsione di criteri differenziati a seconda della data di deposito dell’istanza o del luogo di nascita degli ascendenti può ingenerare irragionevoli disparità di trattamento all’interno dello stesso nucleo familiare (ad esempio tra fratelli nati in date o circostanze differenti).
La Mappa degli Effetti: Soggetti Esenti e Soggetti Preclusi
Sulla base della ricostruzione dottrinale, la platea dei discendenti si articola nelle seguenti categorie:
Soggetti Non Pregiudicati dalla Riforma:
- Nati nel territorio della Repubblica Italiana.
- Nati all’estero in possesso della sola ed esclusiva cittadinanza italiana.
- Nati all’estero con doppia cittadinanza che abbiano ottenuto il formale riconoscimento prima del 27 marzo 2025.
- Nati all’estero con doppia cittadinanza che abbiano depositato istanza formale o notificato ricorso giudiziale entro il 27 marzo 2025.
- Nati all’estero con genitore o nonno nato in Italia, ovvero genitore con due anni di residenza legale in Italia maturati nei termini di legge.
Soggetti Preclusi dalla Nuova Disciplina:
- Nati all’estero prima del 28 marzo 2025 con doppia cittadinanza, il cui avo italiano nato in Italia sia un bisnonno o ascendente ulteriore, privi di istanza formalizzata entro il 27 marzo 2025.
- Nati all’estero a decorrere dal 28 marzo 2025 con doppia cittadinanza, che fondino la pretesa su un bisnonno o ascendente più remoto, considerati “non aver mai acquistato” la cittadinanza.
Tale delimitazione evidenzia come un rilevante numero di discendenti storici si trovi direttamente escluso dall’accesso amministrativo ordinario.
Riflessi Strategici e Strumenti di Tutela
La vigenza del decreto-legge impone una ridefinizione delle strategie di tutela per i soggetti incisi dalle nuove preclusioni:
- Efficacia Immediata in Sede Amministrativa: Consolati e Comuni sono tenuti ad applicare il nuovo Articolo 3-bis, rigettando le domande fondate su avi di terzo grado e successivi prive della salvaguardia temporale.
- Necessità del Vaglio Giurisdizionale: A fronte della chiusura del canale consolare, la sede naturale per far valere i profili di incostituzionalità e di contrasto con il diritto UE è l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, sollecitando la rimessione delle questioni alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia UE.
- Adeguamento della Strategia Processuale: La difesa in giudizio richiede una solida argomentazione fondata sui principi del legittimo affidamento, sulla tutela dei diritti fondamentali e sull’irragionevolezza degli automatismi preclusivi.
Considerazioni Conclusive e Supporto Professionale
L’analisi critica del Prof. Bonato fornisce una lettura approfondita dei nodi dogmatici e costituzionali sottesi alla riforma. La qualificazione del provvedimento quale atto idoneo a determinare una “Grande Perdita” evidenzia la portata sistemica del cambiamento e l’importanza del confronto parlamentare e giudiziale.
Di fronte a un contesto normativo in rapida trasformazione, una diagnosi preventiva rigorosa della propria linea di discendenza è essenziale per individuare i percorsi di tutela concretamente percorribili.
Lo Studio dell’Avv. Michele Vitale segue con continuità l’evoluzione della materia, supportando i clienti nell’interpretazione delle novità legislative e nella pianificazione delle strategie di accertamento dei diritti di cittadinanza.
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