decree 36 amendments

Aggiornamento Emendamenti Decreto 36: Le Proposte Governative in Commissione al Senato

Le Nuove Proposte del Governo e le Esclusioni degli Emendamenti in Commissione al Senato

Il Decreto-Legge 36/2025, noto come “Decreto Tajani”, prosegue il suo iter parlamentare di conversione in legge ordinaria (DDL A.S. 1432). Questo aggiornamento sugli emendamenti al Decreto 36 analizza i recenti lavori della 1ª Commissione Permanente Affari Costituzionali del Senato della Repubblica (Affari Costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni, Ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione). In tale sede, il Governo ha depositato specifici emendamenti, mentre un cospicuo numero di proposte presentate dalle opposizioni è stato dichiarato improponibile per estraneità di materia. Tali sviluppi delineano con maggiore chiarezza l’assetto normativo destinato a regolare la cittadinanza italiana per discendenza.

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Per la disamina organica di tutte le proposte emendative inizialmente presentate, è possibile consultare la nostra guida approfondita sugli emendamenti al Decreto 36. La Commissione, con il relatore Sen. Lisei (FdI), sta proseguendo le votazioni in sede referente.

L’andamento formale dei lavori parlamentari è consultabile sul portale istituzionale del Senato della Repubblica e sulla Gazzetta Ufficiale per le pubblicazioni di legge.

Il Governo Presenta Specifici Emendamenti (1.500 e 1.0.500)

Il Governo ha depositato due proposte emendative formali, rubricate 1.500 e 1.0.500. Sebbene tali testi introducano mirati adeguamenti procedimentali, non intaccano l’impianto restrittivo di fondo introdotto dall’Articolo 3-bis del Decreto Tajani per la cittadinanza iure sanguinis.

Emendamento 1.500: Termini Procedimentali per Matrimonio e Residenza

La proposta incide principalmente sui termini di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza per matrimonio (Articolo 5) e per residenza (Articolo 9) disciplinati dalla Legge 91/1992.

  • Il Comma 1-bis modifica l’Articolo 9-ter, comma 1, della Legge 91/1992, sopprimendo la facoltà di proroga del termine procedimentale oltre i 24 mesi (viene espunta la locuzione “prorogabili fino al massimo di trentasei mesi”). Per le nuove domande di naturalizzazione e matrimonio il termine massimo diviene perentorio a 24 mesi.
  • Il Comma 1-ter introduce una clausola di salvaguardia, confermando che i procedimenti pendenti ai sensi degli articoli 5 e 9 alla data di entrata in vigore della legge continuano ad essere regolati dalla disciplina previgente (con possibilità di estensione fino a 36 mesi).

Rilevanza operativa: L’intervento mira a conferire certezza temporale alle istanze di naturalizzazione e matrimonio, senza tuttavia apportare mitigazioni alla disciplina dello iure sanguinis.

Emendamento 1.0.500: Procedura per il Riacquisto a Favore di Specifici Ex Cittadini

La proposta introduce una disciplina specifica per consentire il riacquisto della cittadinanza a determinate categorie di soggetti che l’hanno perduta in passato.

Si prevede una finestra temporale circoscritta, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027, per rendere una formale dichiarazione di riacquisto a beneficio di chi sia nato in Italia o vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi e abbia perduto la cittadinanza ai sensi dell’art. 8, numeri 1 e 2, o dell’art. 12 della legge n. 555 del 1912 prima dell’entrata in vigore della legge 91/1992.

La disposizione fa espressamente salvo l’Articolo 3-bis della Legge 91/1992, specificando che tale via di riacquisto non deroga alle restrizioni stabilite per le nuove domande di accertamento della cittadinanza per discendenza, e prevede un contributo di €250 all-in total (tasse incluse).

Numerosi Emendamenti delle Opposizioni Dichiarati Improponibili

La Presidenza della Commissione ha dichiarato improponibili per estraneità di materia un rilevante numero di emendamenti presentati dai gruppi di opposizione (M5S, PD, Azione, AVS, Italia Viva), escludendoli dalla votazione.

Tra le proposte dichiarate inammissibili figurano in particolare:

  • Emendamenti 1.2, 1.3, 1.71, 1.74, 1.0.4 e parti di 2.0.1 e 2.0.2: volti ad introdurre formulazioni di ius scholae per i minori stranieri scolarizzati in Italia.
  • Emendamento 1.90: diretto ad inasprire sensibilmente il regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di iscrizione all’AIRE.
  • Emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6: recanti proposte organiche alternative di riforma della cittadinanza.

Rilevanza operativa: L’inammissibilità di tali proposte preclude modifiche strutturali espansive dell’accesso alla cittadinanza o interventi correttivi che avrebbero potuto alleggerire le restrizioni previste per lo iure sanguinis.

Stato dei Lavori e Prospettive

La presentazione di emendamenti governativi mirati e la contestuale esclusione delle proposte di più ampia portata confermano l’intenzione di mantenere inalterata la struttura fondamentale del Decreto Tajani. Le modifiche approvate attengono alla razionalizzazione dei tempi procedimentali e alla definizione di specifici regimi transitori, lasciando intatto il rigore dell’Articolo 3-bis.

I lavori proseguiranno con l’esame degli emendamenti residuali. L’impatto principale delle nuove norme si misurerà sulle domande future e sulla gestione dei procedimenti pendenti, ferme restando le questioni di legittimità costituzionale che potranno essere rimesse alla Corte Costituzionale.

È possibile seguire gli sviluppi nella sezione notizie del nostro portale.

Domande Frequenti: Ultimi Aggiornamenti sugli Emendamenti al Decreto 36

In che cosa consistono gli emendamenti governativi 1.500 e 1.0.500?

L’emendamento 1.500 modifica l’Art. 9-ter della Legge 91/1992, rendendo perentorio il termine di 24 mesi per le nuove domande per matrimonio (Art. 5) e naturalizzazione per residenza (Art. 9), sopprimendo la proroga a 36 mesi. Le domande pregresse restano soggette al regime previgente. L’emendamento 1.0.500 apre una finestra transitoria dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 per il riacquisto della cittadinanza da parte di ex cittadini nati in Italia o ivi residenti per due anni che abbiano perduto lo status ai sensi della legge del 1912, fermo restando il rispetto dell’Articolo 3-bis e con un contributo di €250 all-in total (tasse incluse).

Quali emendamenti delle opposizioni sono stati dichiarati inammissibili?

La Commissione ha dichiarato improponibili per estraneità di materia gli emendamenti relativi allo ius scholae, le proposte di riforma complessiva della Legge 91/1992 e l’aggravamento delle sanzioni per mancata iscrizione all’AIRE.

I nuovi emendamenti governativi allentano i requisiti per la cittadinanza iure sanguinis?

No. Gli emendamenti governativi 1.500 e 1.0.500 non attenuano le restrizioni dell’Articolo 3-bis del Decreto Tajani per la cittadinanza italiana iure sanguinis. L’intervento riguarda unicamente i termini procedimentali di altre fattispecie e una specifica via di riacquisto per ex cittadini.

Qual è il significato della dichiarazione di improponibilità degli emendamenti di opposizione?

L’inammissibilità delle proposte espansive conferma che il testo finale della legge di conversione ricalcherà fedelmente l’impianto restrittivo del decreto-legge, senza aperture su nuovi canali di acquisto o revisioni della disciplina di discendenza.

A che punto si trova il disegno di legge di conversione (DDL A.S. 1432)?

Il DDL A.S. 1432 è attualmente all’esame in sede referente presso la 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato, prima del passaggio in Aula per la votazione e della successiva trasmissione alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.

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