Cittadinanza italiana per i figli nati dopo la nuova legge: Guida completa alla dichiarazione di volontà
Come sono cambiate le regole per la cittadinanza italiana dei figli nati dopo la nuova legge? L’entrata in vigore della Legge 74/2025 (in vigore dal 24 maggio 2025, di conversione del D.L. 36/2025) ha modificato in modo sostanziale la trasmissione dello status civitatis, in particolare per i genitori residenti all’estero. Il tradizionale meccanismo di trasmissione automatica della cittadinanza per diritto di sangue (jure sanguinis) non è venuto meno in assoluto, ma non si applica più indistintamente a tutte le fattispecie.
Cosa comporta questo cambiamento per le famiglie all’estero? Tutto dipende da un elemento di fatto e di diritto: il genitore italiano è anche cittadino di un altro Stato al momento della nascita del minore?
Questa guida illustra i due canali previsti dalla normativa vigente, chiarendo chi è interessato dalle novità e delineando il piano operativo per i soggetti tenuti a presentare la formale dichiarazione di volontà secondo le direttive ministeriali.
La Novità Principale: Lo Status di Cittadinanza del Genitore
La nuova disciplina, in particolare il novellato art. 3-bis della Legge 91/1992, introduce due regimi distinti per i figli nati all’estero. Il percorso applicabile al minore dipende esclusivamente dallo status del genitore al momento della nascita.
Canale 1: Il Genitore è ESCLUSIVAMENTE Italiano
Se il genitore è cittadino italiano e non possiede alcuna cittadinanza straniera, il regime previgente rimane immutato: il figlio, ancorché nato all’estero, è cittadino italiano automaticamente dalla nascita. La procedura coincide con quella ordinaria: è sufficiente richiedere la trascrizione dell’atto di nascita tramite il Consolato italiano competente per territorio o presso il Comune di iscrizione AIRE.
In questa ipotesi si tratta di una trasmissione jure sanguinis originaria, a differenza del Canale 2 esaminato di seguito, che configura invece un acquisto “per beneficio di legge” (categoria introdotta dalla riforma). La distinzione assume rilievo giacché chi acquista la cittadinanza per beneficio di legge incontra specifiche preclusioni nella successiva trasmissione dello status civitatis ai propri discendenti.
Canale 2: Il Genitore Possiede la DOPPIA Cittadinanza (es. Italo-Statunitense, Italo-Canadese)
In questa ipotesi si colloca l’impatto principale della riforma. Qualora il figlio nasca all’estero da genitore titolare di doppia cittadinanza e acquisti automaticamente la cittadinanza straniera del Paese di nascita, la cittadinanza italiana non si trasmette più in via automatica.
I genitori devono procedere a una formale istanza: si tratta dell’acquisto della cittadinanza “per beneficio di legge” ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis della Legge 91/1992. Per i numerosi doppi cittadini residenti fuori dall’Italia, questo costituisce il nuovo standard procedurale.
Il Piano in 4 Fasi per i Genitori con Doppia Cittadinanza
Per i genitori con doppia cittadinanza i cui figli sono nati dopo l’entrata in vigore del quadro normativo, è necessario attenersi alla procedura codificata.
Sulla base della legge e delle indicazioni delle principali sedi consolari, tra cui il Consolato Generale di New York, l’iter richiede una puntuale osservanza dei seguenti passaggi:
Comparizione Personale: La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori dinanzi al funzionario consolare o all’ufficiale di stato civile. L’appuntamento viene fissato solo previa verifica preliminare della documentazione trasmessa via email o PEC.
Richiesta di Appuntamento: Contattare l’ufficio cittadinanza del proprio Consolato via email o PEC con oggetto codificato: "Dichiarazione di volontà per [Nome e Cognome del minore], nato dopo il 27 marzo 2025".
Versamento del Contributo: È prescritto il versamento del contributo di €250,00 all-in total (tasse incluse) per ciascun figlio, da corrispondere tramite bonifico bancario intestato al Ministero dell’Interno. La ricevuta del bonifico costituisce allegato obbligatorio dell’istanza.
Fase 1: Il Rispetto del Termine Perentorio di Un Anno
Questo costituisce il profilo più critico dell’iter. La Dichiarazione di Volontà deve essere resa entro un anno dalla nascita del minore. Come chiarito dalla Circolare n. 26185 del Ministero dell’Interno:
- Se entrambi i genitori sono cittadini italiani e riconoscono il figlio in momenti differenti, il termine annuale decorre dal primo riconoscimento.
- Se il primo a riconoscere il minore è il genitore straniero, il termine decorre dalla data del formale riconoscimento da parte del genitore italiano.
La decadenza da tale termine comporta la perdita della facoltà di avvalersi di tale specifica procedura. È pertanto opportuno richiedere l’appuntamento consolare con congruo anticipo. In alternativa, è possibile rendere la dichiarazione personalmente dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano di iscrizione AIRE.
Fase 2: Raccolta Documentale
All’appuntamento occorre produrre il fascicolo documentale completo a corredo della dichiarazione:
- Estratto dell’atto di nascita del minore, debitamente legalizzato/apostillato e munito di traduzione giurata o conforme.
- Documentazione comprovante il possesso dell’altra cittadinanza del minore (es. passaporto straniero in corso di validità).
- Certificato di nascita del genitore italiano o estratto comprovante la cittadinanza italiana.
- Documenti di identità e passaporti validi di entrambi i genitori.
Fase 3: Versamento del Contributo Ministeriale
La procedura richiede il versamento del contributo di €250 all-in total (tasse incluse) per le istanze di cittadinanza, per ciascun figlio. Qualora i genitori rendano la dichiarazione in momenti distinti, la quietanza deve essere esibita all’atto della dichiarazione del secondo genitore, momento in cui la fattispecie procedurale si perfeziona.
Fase 4: La Dichiarazione Personale e la Modulistica Ufficiale
La dichiarazione formale (“Dichiarazione di Volontà”) costituisce un atto di stato civile reso dinanzi al pubblico ufficiale. La normativa esclude la possibilità di trasmissione meramente epistolare: entrambi i genitori devono comparire personalmente. Viene impiegato il modello codificato come “Allegato A” della Circolare n. 59/2025, predisposto appositamente per tale fattispecie.
Qualora i genitori non possano comparire congiuntamente, l’adempimento si considera perfezionato all’atto della sottoscrizione da parte del secondo genitore.
Il Termine Transitorio del 31 Maggio 2026
Il termine del 31 maggio 2026 costituisce una disposizione transitoria riservata a una circoscritta categoria di minori, già tali all’entrata in vigore della riforma, legata alle specifiche eccezioni dell’art. 3-bis. Per i genitori di figli nati dopo l’entrata in vigore della nuova legge, il termine cardine da rispettare resta inderogabilmente quello di un anno dalla nascita del minore.
Perché la data spartiacque è il 27 marzo e non il 23 maggio?
La legge di conversione consolida gli effetti retroagendo alla data del decreto-legge di marzo.
Si tratta di un meccanismo tipico del procedimento legislativo italiano:
- Efficacia immediata del decreto-legge: Il Decreto-Legge n. 36 è stato emanato il 28 marzo 2025 con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
- La legge di conversione: Il Parlamento ha approvato entro 60 giorni la Legge di conversione n. 74 del 23 maggio 2025 (in vigore dal 24 maggio 2025).
- Consolidamento degli effetti: La legge di conversione ha reso definitive le disposizioni d’urgenza. Il testo normativo fissa i termini preclusivi con riferimento alle ore 23:59 del 27 marzo 2025, ancorando la disciplina alla data antecedente all’emanazione del decreto.
Il dato testuale dell’art. 3-bis conferma che i termini per le istanze sono calibrati sulla data del 27 marzo 2025, rendendo tale termine il parametro cronologico di riferimento.
Conclusioni e Impostazione Strategica
La nuova disciplina della cittadinanza richiede una gestione tempestiva e consapevole. Per i titolari di doppia cittadinanza, quello che in passato costituiva un automatismo impone oggi un adempimento formale soggetto a termini decadenziali. Individuare tempestivamente il canale applicabile è il primo passo per preservare la posizione giuridica dei propri figli.
Fonti e Riferimenti Ufficiali:
Cittadinanza Italiana Perduta per Naturalizzazione Estera Ante-1992?
Scarica la Checklist Ufficiale dei 5 Documenti per la finestra straordinaria della Legge 74/2025 (2025–2027) e verifica i requisiti per il riacquisto.