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Requisito Linguistico e Cittadinanza Italiana: Aggiornamento Decreto Tajani al 13 Maggio

Requisito Linguistico e Cittadinanza Italiana: Aggiornamento Decreto Tajani al 13 Maggio

Pubblicato il 13 Maggio 2025

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La 1ª Commissione Permanente (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica ha concluso il 13 maggio 2025 un’ulteriore seduta interlocutoria, procedendo alle votazioni sulle proposte di emendamento al DDL 1432 – il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36 (noto come “Decreto Tajani”). Gli esiti di questa seduta hanno delineato più chiaramente l’orientamento parlamentare, con ricadute dirette per i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

A seguito dell’approfondito dibattito e delle prime votazioni dell’8 maggio, la Commissione ha proceduto all’esame dei restanti emendamenti, approvando alcune specifiche proposte e respingendo la quasi totalità delle formulazioni emendative presentate dalle opposizioni. Tale passaggio ha consolidato l’impostazione del testo prima dell’approdo in Aula al Senato.

Le disposizioni in itinere incidono in modo significativo sulle modalità di accertamento della cittadinanza italiana per discendenza, in particolare per i soggetti nati all’estero.

Avvertenza: La presente analisi riflette lo stato dei lavori in sede referente di Commissione. Il testo esaminato non costituisce ancora legge definitiva ed è soggetto all’esame dell’Aula del Senato e della Camera dei Deputati. Le presenti considerazioni hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono parere legale.

I Principali Sviluppi dalla Seduta di Commissione del 13 Maggio:

Il resoconto sommario ufficiale della seduta del 13 maggio evidenzia i seguenti esiti principali:

EMENDAMENTI APPROVATI:

Emendamento 1.0.8 (Menia, Spinelli e altri): Ipotesi di Requisito Linguistico per Cittadini Già Riconosciuti

Contenuto: La Commissione ha inizialmente approvato questa proposta emendativa.

L’emendamento prevedeva l’obbligo, per i cittadini italiani maggiorenni nati e residenti all’estero, i cui genitori e nonni fossero anch’essi nati all’estero e che possedessero una seconda cittadinanza, di produrre una certificazione di competenza della lingua italiana di livello B1 entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.

Per i soggetti minorenni alla data di entrata in vigore, la previsione imponeva l’adempimento tra il diciottesimo e il venticinquesimo anno di età. Il mancato deposito della certificazione entro i 25 anni veniva qualificato come “volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana”.

Erano previste specifiche esenzioni per i cittadini ultrasettantenni e per i soggetti affetti da gravi e certificate disabilità permanenti.

La norma assimilava le dichiarazioni non veritiere sulla certificazione a una formale dichiarazione di rinuncia.

Guida alla Lettura e Profili Interpretativi:

Questa proposta introduceva una modifica di rilievo che riguardava potenzialmente soggetti già in possesso dello status di cittadino, e non soltanto nuovi richiedenti. Se la discendenza derivava da bisnonni o avi più remoti, e sia i genitori che i nonni risultavano nati all’estero, la norma configurava l’onere di dimostrare la conoscenza linguistica a tutela della persistenza dello status.

La formula che ricollega al decorso del termine l’espressione della volontà di rinuncia introduceva un automatismo che ha sollevato rilevanti riserve critiche tra i giuristi in ordine alla tutela dei diritti quesiti e al divieto di privazione arbitraria della cittadinanza.

Tale impostazione configurava un mutamento della natura dello iure sanguinis per determinate categorie, vincolando l’esercizio dei diritti civili a requisiti linguistici successivi.

Le criticità applicative e i profili di potenziale contrasto costituzionale (principio di eguaglianza, ragionevolezza, retroattività sui diritti acquisiti) sono apparsi immediatamente evidenti agli analisti parlamentari.

Emendamento 1.0.500 (Proposta Governativa): Finestra Transitoria per il Riacquisto da Parte di Ex Cittadini

Contenuto: La Commissione ha approvato l’emendamento 1.0.500 presentato dal Governo.

La disposizione riapre i termini (dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027) per i soggetti nati in Italia ovvero ivi residenti per almeno due anni continuativi che abbiano perduto la cittadinanza italiana in applicazione dell’art. 8, nn. 1 e 2, o dell’art. 12 della previgente Legge 13 giugno 1912, n. 555, consentendo loro il riacquisto mediante formale dichiarazione.

Per la dichiarazione viene introdotto un contributo per le pratiche di cittadinanza di €250 all-in total (tasse incluse).

La norma ribadisce espressamente: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3-bis”, preservando l’autonomia applicativa delle preclusioni generali per i discendenti.

Guida alla Lettura e Impatto sulle Domande Iure Sanguinis:

L’emendamento 1.0.500 non modifica né affievolisce le restrizioni sostanziali del Decreto Tajani (Articolo 3-bis) per le nuove domande ordinarie di cittadinanza per discendenza.

La sua efficacia è circoscritta a una fattispecie temporale ben definita, offrendo una facoltà eccezionale a una platea determinata di ex cittadini che abbiano perduto la cittadinanza sotto la vigenza della legge del 1912 prima dell’entrata in vigore della legge 91/1992.

Emendamento di Coordinamento Coord. 1:

Contenuto: Approvato. Si tratta di un emendamento tecnico volto ad assicurare la coerenza formale del testo normativo a seguito dell’inserimento delle modifiche sostanziali.

Guida alla Lettura: Trattasi di adeguamento redazionale che non introduce modifiche autonome ai requisiti sostanziali.

EMENDAMENTI RITIRATI:

L’emendamento 1.0.11 (Misure a sostegno dei piccoli comuni a rischio spopolamento) è stato ritirato dai firmatari.

EMENDAMENTI RESPINTI:

Il resoconto parlamentare rileva che “I restanti emendamenti, i subemendamenti all’emendamento 1.0.500 e gli ordini del giorno sono stati respinti”.

Guida alla Lettura e Valutazione Giuridica:

Il rigetto investe la quasi totalità delle proposte correttive avanzate dalle forze parlamentari tese a:

  • Sopprimere integralmente l’Articolo 1 del Decreto Tajani (come l’emendamento 1.1).
  • Eliminare o differire l’efficacia retroattiva dell’Articolo 3-bis rispetto alla data del 27 marzo 2025.
  • Ampliare le fattispecie di deroga di cui all’Art. 3-bis (ad esempio valorizzando l’iscrizione AIRE dell’ascendente o competenze linguistiche del richiedente anziché il luogo di nascita o l’esclusività dello status).
  • Estendere il termine di salvaguardia del 27 marzo 2025 o agevolarne il soddisfacimento (ad esempio mediante la semplice richiesta di appuntamento).
  • Inserire nel provvedimento disposizioni in materia di ius scholae o ius soli.

I tentativi parlamentari volti a mitigare l’impianto restrittivo del decreto non hanno pertanto superato il vaglio della Commissione.

Cosa Significa Questo per i Richiedenti Iure Sanguinis:

L’Impianto Sostanziale del Decreto Tajani Resta Confermato (ed Efficace Retroattivamente): Le restrizioni generali introdotte dall’Articolo 3-bis, con decorrenza fissata allo spartiacque del 27 marzo 2025 e le rigorose condizioni di deroga approvate l’8 maggio, proseguono il loro iter verso l’Aula.

La Questione del Requisito Linguistico (1.0.8): L’approvazione iniziale dell’emendamento 1.0.8 ha sollevato forti perplessità giuridiche per l’imposizione di un onere linguistico a soggetti già cittadini. Come noto dai successivi sviluppi d’Aula, tale previsione susciterà un intenso dibattito di legittimità costituzionale prima della stesura finale del testo.

Portata Circoscritta delle Modifiche Derogatorie: Gli emendamenti approvati non alterano la severità dei requisiti per i nuovi richiedenti iure sanguinis. L’emendamento 1.0.500 si rivolge unicamente a una specifica categoria di ex cittadini e ribadisce la piena efficacia dell’Art. 3-bis.

Il Passaggio all’Assemblea Plenaria del Senato: Con la conclusione dei lavori in Commissione, il provvedimento approda in Aula per la discussione generale e le votazioni finali, per poi essere trasmesso alla Camera dei Deputati entro il termine costituzionale di decadenza del 27 maggio 2025.

Prospettive e Quadro Operativo:

La seduta del 13 maggio conferma la determinazione legislativa nel porre limiti strutturali alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per i residenti all’estero. Il rigetto degli emendamenti mitigativi rende evidente che l’accesso alla cittadinanza per discendenza sarà subordinato a vincoli documentali e temporali particolarmente severi.

ItalyGet continuerà a monitorare con il massimo rigore tecnico l’evoluzione dell’iter parlamentare del DDL 1432, informando puntualmente la collettività circa le implicazioni per la tutela dei diritti soggettivi.


Domande Frequenti (FAQ)

In che cosa consisteva la proposta di requisito linguistico discussa nella seduta del 13 maggio?
L’emendamento 1.0.8, esaminato dalla Commissione il 13 maggio, ipotizzava l’introduzione di una certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B1 per specifici cittadini maggiorenni già riconosciuti, nati e residenti all’estero con ascendenti di secondo grado nati all’estero, ai fini del mantenimento dello status civitatis.
In che modo l’emendamento avrebbe inciso sui cittadini già riconosciuti?
La proposta prevedeva un termine triennale per gli adulti e una finestra tra i 18 e i 25 anni per i minori per depositare il certificato B1, qualificando il mancato adempimento come volontà di rinuncia alla cittadinanza.
Dove è possibile reperire gli atti parlamentari ufficiali sul Decreto Tajani?
I resoconti sommari e i testi emendativi ufficiali sono consultabili sul portale istituzionale del Senato della Repubblica e sulla Gazzetta Ufficiale. Per una disamina personalizzata della propria linea genealogica, si raccomanda di rivolgersi a un legale qualificato.
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