Italian Citizenship Constitutional Court Hearing

Udienza della Corte Costituzionale sulla Cittadinanza del 24 Giugno 2025: Analisi e Trascrizione Integrale

Il dibattito dinanzi alla Consulta sullo jure sanguinis e l’impatto della Legge 74/2025

A cura dell’Avv. Michele Vitale

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L’udienza pubblica dinanzi alla Corte Costituzionale del 24 giugno 2025 ha rappresentato un passaggio di fondamentale rilievo per l’assetto della cittadinanza italiana e per i diritti della comunità degli italo-discendenti nel mondo. Quello che era sorto come un giudizio di legittimità costituzionale promosso da quattro tribunali di merito (Bologna, Milano, Roma e Firenze) contro il principio secolare dello jus sanguinis senza limiti generazionali è stato profondamente ridefinito dall’intervento del legislatore e dalla strategia difensiva delle parti costituite. I difensori dei ricorrenti hanno richiamato la sopravvenuta Legge 74/2025 (di conversione del D.L. 36/2025), evidenziando le gravi criticità di un’applicazione retroattiva ai procedimenti pendenti e sollecitando la Consulta a una pronuncia organica sui diritti quesiti. Questa disamina approfondita analizza i passaggi chiave dell’udienza, le strategie processuali e la trascrizione integrale del dibattimento.

Fase 1: Le Censure dei Giudici di Merito – La Contestazione dello Jus Sanguinis Senza Limiti

L’udienza si è aperta con la dettagliata relazione del Giudice Relatore, Emanuela Navarretta, che ha sintetizzato le ordinanze di rimessione emesse dai Tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze. L’impianto accusatorio formulato dai giudici a quibus contestava la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 91 del 1992 (nonché dei corrispondenti articoli del codice civile del 1865 e della legge del 1912), articolando le censure su molteplici parametri costituzionali:

Violazione dell’Articolo 1 della Costituzione: La Sovranità Popolare

Il pilastro argomentativo dei giudici di merito muove dalla tesi secondo cui la trasmissione illimitata dello jus sanguinis finirebbe per erodere il concetto stesso di “popolo”, elemento costitutivo dello Stato a cui l’art. 1 della Costituzione riconosce la sovranità. Secondo i giudici rimettenti, riconoscere la cittadinanza a soggetti nati e residenti all’estero da generazioni, privi di un legame concreto e vissuto con la Repubblica, trasformerebbe il corpo elettorale in un insieme eterogeneo privo di effettività comunitaria:

  • Carenza del “Legame Effettivo”: L’assenza di requisiti linguistici, culturali o di residenza pregressa è stata prospettata come una lacuna strutturale, tale da scindere lo status civitatis dalla partecipazione attiva alla vita della comunità nazionale.
  • Impatto Quantitativo sull’Elettorato: I magistrati hanno prospettato preoccupazioni in merito alla consistenza numerica dei potenziali aventi diritto derivanti dalle storiche ondate migratorie, paventando riflessi sulla rappresentanza politica e sul quorum referendario.

Violazione dell’Articolo 3: Il Principio di Ragionevolezza e di Eguaglianza

Le ordinanze lamentavano inoltre una supposta disparità di trattamento irragionevole rispetto ad altri istituti di cittadinanza:

  • Disparità con il Riacquisto della Cittadinanza: Il regime previsto per i discendenti di chi ha formalmente perduto la cittadinanza (art. 4 Legge 91/1992) è stato posto a confronto con la trasmissione automatica, ravvisando un’ingiustificata asimmetria di requisiti.
  • Confronto con la Cittadinanza per Matrimonio: È stato evidenziato il requisito della conoscenza della lingua italiana (livello B1) imposto al coniuge straniero, contrapposto all’assenza di verifiche per il discendente jure sanguinis.

Violazione dell’Articolo 117: Parametri Internazionali ed Europei

Infine, i giudici di merito hanno richiamato gli obblighi internazionali ed europei, evocando il celebre precedente della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Nottebohm (1955) in tema di legame effettivo (*genuine link*), nonché i vincoli derivanti dalla cittadinanza dell’Unione Europea (art. 20 TFUE).

Fase 2: La Difesa – La Controffensiva delle Parti Costituite

Il collegio difensivo dei ricorrenti ha replicato con una rigorosa controffensiva tecnica, smontando sul piano procedurale, storico e costituzionale le tesi dei rimettenti. Significativa l’assenza dell’Avvocatura dello Stato, che ha scelto di non intervenire oralmente a difesa dell’atto ministeriale.

Avv. Marco Mellone: La Sopravvenienza Legislativa e la Richiesta di Autoremissio

L’Avv. Marco Mellone ha assunto la parola evidenziando come l’entrata in vigore della Legge 74/2025 abbia mutato radicalmente l’oggetto del contendere. Ha sostenuto che il nuovo testo di legge, introducendo limiti restrittivi e clausole di retroattività, abbia “completato” la questione sollevata dai giudici, rendendo anacronistico un dibattito puramente astratto sulla norma previgente.

Mellone ha sottoposto a critica la clausola di salvaguardia dell’art. 3-bis, lett. b), rilevando che l’inciso “accertato giudizialmente” rischierebbe di esporre a incertezza migliaia di giudizi pendenti incardinati prima del 27 marzo 2025, ove interpretato in senso restrittivo anziché con riferimento alla pendenza della domanda. Ha quindi sollecitato la Corte Costituzionale a estendere il proprio vaglio (autoremissio) alla nuova legge per censurarne la retroattività e la violazione dei diritti quesiti, chiarendo con fermezza che la trasmissione jure sanguinis si perfeziona alla nascita e non all’atto della sentenza giudiziale.

Avv. Antonio Cattaneo: La Tutela della Storia e del Legittimo Affidamento

L’Avv. Antonio Achille Cattaneo ha incentrato la propria difesa sul principio del legittimo affidamento (art. 3 Cost.) e sulla continuità secolare delle scelte legislative italiane. Ha richiamato le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dinanzi al Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, che ha definito l’emigrazione una pagina essenziale dell’identità nazionale. Ha citato i capisaldi giurisprudenziali delle Sezioni Unite del 2022 (sentenze nn. 25317 e 25318), che qualificano la cittadinanza per nascita come diritto soggettivo permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo.

Cattaneo ha inoltre confutato l’argomentazione economica dei rimettenti, evidenziando che i cittadini residenti all’estero non gravano sulla spesa sanitaria o previdenziale nazionale, e ha sottolineato l’incoerenza tra il limite generazionale della riforma e il codice civile, che riconosce rilevanza giuridica alla parentela fino al sesto grado (art. 77 c.c.).

Prof. Diego Corapi: L’Inquadramento Dottrinale dello Status

Il Prof. Diego Corapi ha inquadrato lo jus sanguinis nella sua dimensione di tradizione familiare e trasmissione di identità. Richiamando il mito virgiliano di Enea che porta con sé il padre Anchise e i Penati familiari, ha chiarito che il legame affettivo e identitario è insito nella linea familiare e non necessita di artificiali verifiche burocratiche. Ha tracciato la distinzione concettuale tra riconoscimento di un diritto originario e naturalizzazione (come nel caso Nottebohm o nei programmi di acquisto della cittadinanza a Malta), rilevando che i problemi lamentati dai tribunali derivano dalle inefficienze organizzative della Pubblica Amministrazione e non da difetti strutturali della norma.

Avv. Giovanni Bonato: Titolarità Sostanziale vs Formale

L’Avv. Giovanni Bonato ha richiamato le categorie dottrinali della titolarità sostanziale e formale dello status, equiparando la posizione del cittadino non ancora riconosciuto a quella del figlio naturale prima dell’accertamento di filiazione: il diritto preesiste ed è perfetto. Ha argomentato sull’inammissibilità delle ordinanze di rimessione per invasione della sfera discrezionale del legislatore, evidenziando che una sentenza additiva manipolativa avrebbe determinato un’illegittima privazione massiva dello status civitatis in violazione dell’art. 22 della Costituzione e del diritto UE.

Avv. Monica Restanio: La Realtà Burocratica e la Voce della Diaspora

L’Avv. Monica Lis Restanio ha testimoniato la realtà concreta affrontata dagli italo-discendenti all’estero, caratterizzata da croniche carenze delle reti consolari, sistemi di prenotazione inaccessibili e ingiustificati aumenti dei contributi di accesso alla giustizia. Ha ribadito che il ritardo nelle istanze non è espressione di disinteresse delle famiglie, ma conseguenza decennale dell’ostruzionismo burocratico statale, riaffermando il valore identitario della diaspora italiana.

Fase 3: I Nodi Chiave e il Conflitto Interpretativo

L’udienza ha evidenziato con chiarezza la divergenza interpretativa: da un lato la pretesa di ancorare la cittadinanza alla sola presenza territoriale fisica; dall’altro la difesa del modello storico fondato sul vincolo di filiazione e sulla tutela dei diritti quesiti. Lo scambio finale tra i Giudici della Consulta e l’Avv. Mellone sulla clausola di salvaguardia del 27 marzo 2025 ha confermato come la retroattività della nuova legge costituisca il vero snodo dell’intero contenzioso.

Conclusioni: Uno Scrutinio di Ampia Portata Sistematica

L’udienza pubblica del 24 giugno 2025 dinanzi alla Corte Costituzionale ha segnato un momento decisivo. La Consulta è chiamata a un bilanciamento di eccezionale rilievo istituzionale tra discrezionalità del legislatore, certezza del diritto e intangibilità delle posizioni giuridiche consolidate. Di seguito riportiamo la trascrizione integrale e fedele degli interventi svoltisi in udienza.


Trascrizione Integrale dell’Udienza Pubblica Dinanzi alla Corte Costituzionale

Trascrizione fedele degli interventi svoltisi nell’udienza pubblica del 24 giugno 2025 dinanzi alla Corte Costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale iscritti ai numeri 247 del registro ordinanze 2024 e 65, 66 e 86 del registro ordinanze 2025.

Presidente della Corte:

Entra la Corte. Buongiorno agli avvocati, e chiamiamo la causa al numero uno del ruolo, o meglio, le cause. Ordinanze 247 del 2024, 65, 66 e 86 del 2025. Numero quattro ordinanze di varie date e varie autorità. Per Da Silva Almeida Arnaldo e altri, avvocati Franco Antonazzo, Antonio Achille Cattaneo, Marco Mellone. Per De Andrade, Cristiano, Bernardino e altri, per Ashard Navarro Juan Andres e altri, per Alves José Eduardo e altri, avvocato Marco Mellone. Per De Fatima Alves Garcia Elisa e altri, avvocati Giovanni Bonato, Giovanni Caridi, Diego Corapi, Patrizio Ivo D’Andrea, Monica Lis Restanio, Maristella Urbini. Per AUCI, Avvocati Uniti per la Cittadinanza Italiana, e per AGIS, Associazione Giuristi Iure Sanguinis, parti intervenute ad opponendum, avvocati Diego Corapi, Patrizio Ivo D’Andrea. Per Circolo Trentino di San Paolo, Brasile, e per Circolo Domus Sardegna, parti intervenute ad opponendum dichiarate inammissibili con ordinanza numero 85 del 20 giugno 2025, avvocato Alberto Lima. Per la relazione, la Giudice Navarretta. Prego.

Giudice Relatore, Emanuela Navarretta:

Grazie, signor Presidente. Le sezioni specializzate dei tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge numero 91 del 1992, secondo cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Solo l’ordinanza del tribunale di Milano ha censurato altresì l’articolo 4 del codice civile del 1865, nonché l’articolo 1 della legge numero 555 del 1912, che analogamente disciplinano la trasmissione della cittadinanza jure sanguinis.

I quattro giudizi principali concernono domande di accertamento della cittadinanza italiana jure sanguinis di soggetti nati e residenti in Uruguay nel caso milanese, e in Brasile negli altri casi, i quali deducono la discendenza da avi cittadini italiani nati o deceduti dopo il 1861, che hanno trasmesso la cittadinanza italiana senza soluzione di continuità ai propri discendenti. I giudici rimettenti dubitano, con riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3 e 117 della Costituzione, delle predette norme nella parte in cui riconoscono la cittadinanza italiana ai discendenti nati all’estero di cittadini italiani senza alcun limite. In particolare, per sanare il vulnus, l’ordinanza di Bologna propone quale ragionevole punto di equilibrio il limite delle due generazioni, salvo la prova che uno degli ascendenti o l’interessato abbia risieduto in Italia per almeno due anni, o in subordine evoca l’ipotesi del termine massimo di oblio di venti anni. L’ordinanza di Roma propone invece che l’acquisto per nascita sia consentito automaticamente ove l’istante provi direttamente la cittadinanza del genitore, equiparando le situazioni ulteriori a quella dell’articolo 4, comma 1. L’ordinanza di Milano richiama quale tertium comparationis la disciplina dettata per il coniuge di cittadino italiano.

In tutti e quattro i giudizi, la rilevanza delle questioni è motivata rilevando che i ricorrenti non avrebbero con l’ordinamento italiano alcun legame ulteriore rispetto al dato biologico del sangue. Nel caso di Milano, si esclude altresì la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata. Quanto alla non manifesta infondatezza, i giudici rimettenti deducono la violazione dell’articolo 1, secondo comma, Cost., in connessione con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’articolo 3. La cittadinanza individua l’elemento costitutivo del popolo cui la Costituzione riconosce la sovranità. Da ciò si evince una riserva di legge statale nella determinazione dei criteri di appartenenza, vincolata a un nucleo di principi fondamentali: il popolo e la cittadinanza non sono ‘scatole vuote’, sicché la cittadinanza non potrebbe essere riconosciuta a soggetti privi di un legame effettivo con la comunità nazionale, linguistica e culturale.

Viene inoltre prospettata la violazione dell’articolo 3 per disparità di trattamento rispetto a chi riacquista la cittadinanza ai sensi dell’art. 4 L. 91/1992 o rispetto a chi la consegue per matrimonio, ove è richiesta la conoscenza della lingua italiana. Sotto il profilo dell’articolo 117, primo comma, Cost., le ordinanze di Bologna e Firenze deducono la violazione degli obblighi internazionali richiamando la sentenza Nottebohm del 1955 della Corte Internazionale di Giustizia, mentre tutte le ordinanze, salvo Roma, deducono il contrasto con i parametri dell’Unione Europea (art. 9 TUE e art. 20 TFUE) e con il principio di proporzionalità.

Le parti costituite hanno sollevato eccezioni di inammissibilità e, nel merito, di infondatezza delle questioni. In particolare, si eccepisce il carattere manipolativo e additivo dell’intervento richiesto alla Corte, che invaderebbe la discrezionalità riservata al legislatore, e si contesta l’asserita assenza di legami con la Repubblica, evidenziando il ruolo delle famiglie nella trasmissione dell’identità culturale e il valore del vincolo di filiazione. Le difese hanno inoltre richiamato lo ius superveniens del Decreto-Legge 36 del 2025, convertito nella Legge 74 del 2025, deducendo che l’eventuale accoglimento delle questioni comporterebbe una perdita generalizzata e retroattiva della cittadinanza contraria ai principi costituzionali ed eurounitari, sollecitando questa Corte a una pronuncia di autoremissio o a un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Questo è quanto emerge dagli atti.

Presidente della Corte:

Sull’ammissibilità dell’intervento. Gli intervenienti intendono prendere la parola, o no?

Avvocato interveniente:

No, signor Presidente, siamo presenti in aula per rispetto del collegio, ma non intendiamo svolgere discussione orale sull’ammissibilità dell’intervento. Grazie.

Presidente della Corte:

Benissimo. Immagino anche l’Avvocatura dello Stato, per cui deciderà la Corte. E dunque passiamo alla discussione, rammentando i limiti temporali previsti dalle norme integrative che prego di rispettare. Il primo a prendere la parola è l’avvocato Mellone. Avvocato Mellone, a lei la parola.

Avv. Marco Mellone:

Buongiorno, signor Presidente, buongiorno a tutti gli illustri componenti di questa Eccellentissima Corte. Rappresento quasi tutti i ricorrenti dei quattro giudizi di merito e posso riassumere i motivi trasversali presenti nelle ordinanze di rimessione. I giudici rimettenti sostengono sostanzialmente che lo jus sanguinis, la trasmissione della cittadinanza per diritto di sangue, sia irragionevole e incostituzionale nella parte in cui non prevede condizioni ulteriori rispetto alla discendenza e alla filiazione da cittadino italiano. Queste due condizioni sono state applicate ininterrottamente per 160 anni di storia d’Italia e in virtù di esse tutti noi siamo cittadini italiani.

Nelle more, il legislatore è intervenuto approvando il Decreto-Legge a marzo, poi convertito dal Parlamento a maggio nella Legge 74/2025. Il legislatore ha introdotto ulteriori requisiti con efficacia retroattiva, pretendendo che chi è nato dal 1865 al 2025 sia italiano solo in presenza di tali condizioni aggiuntive. In tal modo il legislatore ha inteso completare la questione sollevata dai giudici, la quale era palesemente inammissibile poiché chiedeva a questa Corte di sostituirsi al Parlamento formulando nuove norme.

Oggi la questione si aggiorna: è ragionevole esigere ora per allora la nascita sul territorio o ascendenti esclusivi? La nuova legge non abroga l’art. 1 della L. 91/92, ma dispone ‘in deroga’, incidendo sui giudizi pendenti. L’eccezione dell’art. 3-bis lett. b), che fa salvi i casi in cui lo status sia stato ‘giudizialmente accertato’ prima del 27 marzo 2025, non tutela i processi ancora in corso, nei quali l’accertamento non è ancora intervenuto con sentenza definitiva. Ma lo status di cittadino italiano non dipende dall’alea del processo: si acquista al momento della nascita per il verificarsi della fattispecie legale. La legge sopravvenuta incide su diritti soggettivi perfetti consolidati alla nascita. Chiediamo pertanto a questa Corte di allargare il perimetro del vaglio costituzionale a tale ius superveniens mediante autoremissio, a tutela dei diritti fondamentali e della certezza del diritto per milioni di cittadini. Siamo qui per salvare lo Stato dalle conseguenze delle proprie inefficienze amministrative: lo jus sanguinis è sempre stato costituzionale, sin dalle origini della nostra Repubblica. Concludo affidando alla Corte la massima fiducia delle parti rappresentate.

Presidente della Corte:

Per le stesse parti, l’avvocato Cattaneo, tenendo conto della difesa già svolta dall’avvocato Mellone. Prego.

Avv. Antonio Achille Cattaneo:

Grazie, signor Presidente. Mi richiamo anzitutto alle autorevoli parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolte al Consiglio Generale degli Italiani all’Estero il 17 giugno scorso: l’emigrazione costituisce una pagina essenziale dell’identità nazionale. Qualora questa Corte non ritenesse di sollevare dinanzi a sé la questione di costituzionalità della Legge 74/2025, appare necessario che fornisca indicazioni ermeneutiche di conformità costituzionale per consentire ai magistrati di merito un’interpretazione orientata ai principi della Carta.

La scelta del legislatore italiano è sempre stata quella di mantenere vivo il legame con i cittadini emigrati all’estero e con i loro discendenti. Il codice civile del 1865, la legge 555 del 1912 e la legge 91 del 1992 non hanno mai posto condizioni di residenza o limiti generazionali. Come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 25317 del 2022, la cittadinanza per nascita si acquista a titolo originario ed è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Questo orientamento integra il principio di legittimo affidamento ex art. 3 Cost., che impedisce al legislatore di intervenire in peius su situazioni consolidate vanificando la fiducia dei cittadini nella certezza del diritto.

È privo di fondamento l’argomento economico: i cittadini residenti all’estero non gravano sulla spesa sanitaria o assistenziale interna, poiché le relative prestazioni sono connesse alla residenza effettiva e alla contribuzione. Quanto all’elettorato, la rappresentanza della circoscrizione estero è circoscritta a 8 deputati e 4 senatori (il 2% del Parlamento). Infine, il limite delle due generazioni contrasta con l’art. 77 del codice civile, che riconosce rilevanza giuridica alla parentela sino al sesto grado. Concludo insistendo per l’inammissibilità o infondatezza delle questioni rimesse.


Presidente della Corte:

Per altre parti parimenti costituite, l’avvocato Corapi. Prego.

Prof. Avv. Diego Corapi:

Buongiorno, signor Presidente, illustri Giudici della Corte. Lo jus sanguinis non è una mera finzione giuridica: è l’espressione della tradizione familiare, un valore che preesiste al riconoscimento normativo. Come Enea in fuga da Troia porta sulle spalle il padre e con sé le statuette dei Penati, così la trasmissione dell’identità familiare costituisce un vincolo originario. Nelle generazioni dei nostri emigrati questo legame agisce come un fiume carsico: scorre in profondità e riemerge.

Occorre distinguere con nettezza tra riconoscimento di un diritto originario e naturalizzazione. Il caso Nottebohm invocato dai rimettenti concerne una naturalizzazione a pagamento, estranea alla fattispecie del nostro jus sanguinis. Lo stesso dicasi per la recente censura della Corte di Giustizia UE sulle pratiche di vendita di passaporti a Malta. La vera criticità risiede nell’inefficienza organizzativa della Pubblica Amministrazione, che non può essere trasformata in una censura di costituzionalità del principio. La richiesta dei giudici rimettenti configura un hysteron proteron logico: si pretende di sindacare il principio anziché verificare la legittimità dei limiti che si intendono imporre. Chiediamo la reiezione delle censure.

Presidente della Corte:

Per le stesse parti, l’avvocato Bonato. Prego.

Avv. Giovanni Bonato:

Signor Presidente, illustre Corte. Richiamo la distinzione dogmatica elaborata da Cesare Massimo Bianca tra titolarità sostanziale e titolarità formale dello status: la titolarità sostanziale della cittadinanza appartiene sin dalla nascita a tutti i discendenti di cittadino italiano. La posizione del cittadino non ancora accertato è analoga a quella del figlio nato fuori del matrimonio prima del riconoscimento formale: il diritto preesiste.

Le questioni sollevate sono inammissibili per violazione dell’art. 28 della legge 87/1953, chiedendo alla Corte un intervento additivo manipolativo riservato al legislatore. Un’additiva sui limiti generazionali produrrebbe un’illegittima privazione massiva dello status civitatis, in palese contrasto con l’art. 22 della Costituzione e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza del settembre 2023), che vieta perdite automatiche e a sorpresa della cittadinanza europea senza un congruo termine per manifestare la volontà di conservazione. Il luogo di nascita all’estero è un dato accidentale che non può giustificare la perdita retroattiva dei diritti. Concludo per l’inammissibilità o la manifesta infondatezza delle questioni.

Avv. Monica Lis Restanio:

Grazie, signor Presidente, eccellentissima Corte. Parlo in veste di difensore ma anche di italo-discendente e presidente di AUCI. Il distacco generazionale lamentato dalle ordinanze non è frutto di disinteresse delle famiglie, ma di decenni di ostruzionismo burocratico della Pubblica Amministrazione, che ha paralizzato i canali consolari imponendo attese pluriennali e sistemi di prenotazione inaccessibili.

La diaspora italiana custodisce con orgoglio i valori fondanti della nostra cultura: lavoro, famiglia, solidarietà. Come mi disse una volta uno studioso: ‘Voi siete come noi prima delle guerre’. Questo è il nostro legame genuino con la Repubblica. La nuova legge e le ordinanze rischiano di punire ingiustamente generazioni che hanno preservato l’italianità nel mondo. Chiediamo tutela e giustizia per questi cittadini.

Presidente della Corte:

Da ultimo, l’avvocato D’Andrea. Prego.

Avv. Patrizio Ivo D’Andrea:

Grazie, signor Presidente. Sarò brevissimo. Nel dibattito dottrinale, Peter Häberle ci ricorda che lo Stato esiste per la persona e non la persona per lo Stato; la nozione di appartenenza non può essere concepita come proprietà dell’individuo da parte dell’ordinamento. Le ordinanze di rimessione tentano di costruire un concetto monolitico e omogeneo di ‘comunità identitaria’ estraneo al pluralismo della nostra Costituzione. Tale premessa non è una categoria giuridica ma un pregiudizio teorico, privo di copertura costituzionale. Insisto nelle conclusioni già rassegnate negli atti.

Chiarimenti Finali e Quesiti dei Giudici della Consulta

Presidente della Corte:

Ci sono domande da parte dei componenti del Collegio?

Giudice della Corte:

Una richiesta di chiarimento all’avvocato Mellone. Ritiene che la nuova disciplina si applichi anche ai giudizi a quibus, e che la clausola di esclusione dell’art. 3-bis, comma 1, lett. b), la quale fa salvo lo status ‘giudizialmente accertato a seguito di domanda presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025’, non ricomprenda tali giudizi per il fatto che l’accertamento debba ancora intervenire, oppure ho inteso male il suo pensiero?

Avv. Marco Mellone:

Grazie della domanda. Il testo di legge recita: ‘Si considera non aver mai acquistato la cittadinanza italiana’, salvo che lo status sia ‘giudizialmente accertato’. Sul piano strettamente letterale, nei processi in corso l’accertamento non è ancora intervenuto, trattandosi di cause pendenti. Inoltre, lo status jure sanguinis si perfeziona alla nascita e non all’esito del giudizio, che ha natura meramente dichiarativa. La norma sostanziale oggi applicabile è quella restrittiva della Legge 74/2025, motivo per cui sussiste la rilevanza del sindacato di costituzionalità su tale sopravvenienza normativa.

Prof. Avv. Diego Corapi:

Aggiungo una precisazione: la legge esclude chi ha presentato la domanda entro una determinata data. Chi ha instaurato il giudizio prima del termine deve ritenersi salvaguardato, altrimenti la nuova disciplina sostituirebbe integralmente la previgente rendendo vana la discussione odierna. Tuttavia, gli effetti della nuova norma si riflettono sull’intero sistema e giustificano il pieno scrutinio di conformità costituzionale.

Presidente della Corte:

Chiarissimo. La causa è trattenuta in decisione. L’udienza è tolta.

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