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Naturalizzazione dell’Avo e Decreto Tajani: Un’Inattesa Finestra Interpretativa?

L’Inattesa Finestra del Decreto Tajani: Una Nuova Via di Cittadinanza… Ma con Quali Limiti Temporali?

(AVVERTENZA: Il presente articolo propone una riflessione teorica su una specifica e dibattuta lettura interpretativa del Decreto-Legge 36/2025. Non costituisce parere o consulenza legale. Il contesto normativo è caratterizzato da elevata fluidità e rapidi mutamenti. Si raccomanda di consultare un avvocato qualificato per l’esame di singole fattispecie.)

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Introduzione

Il percorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis attraversa una fase di profonda incertezza. Il Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36 (il cd. “Decreto Tajani”) ha introdotto modifiche strutturali retroattive, sollevando rilevanti questioni di legittimità costituzionale, come esaminato nei nostri precedenti approfondimenti e in connessione con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Se l’attenzione generale si è concentrata sugli effetti preclusivi della riforma per le generazioni oltre il secondo grado, un’analisi testuale rigorosa del testo normativo solleva un singolare interrogativo interpretativo: è possibile che il decreto, nel circoscrivere l’accesso ordinario, abbia generato una potenziale finestra per una specifica categoria in precedenza esclusa a causa della naturalizzazione estera dell’avo?

Il presente contributo approfondisce questa delicata questione esegetica: come la formulazione dell’Articolo 3-bis introdotto dal D.L. 36/2025 – in particolare la clausola generale di deroga combinata con l’eccezione della lettera e) – potesse teoricamente rendere astrattamente ammissibili casi storicamente preclusi a cagione della naturalizzazione dell’avo (nonno/nonna) intervenuta antecedentemente alla nascita del discendente (padre/madre).

Analizziamo il tenore letterale della norma alla luce dei canoni di ermeneutica giuridica dell’ordinamento italiano (art. 12 Preleggi), evidenziando il contrasto tra interpretazione letterale e intenzione del legislatore, nonché la precarietà di tale spiraglio durante la fase di conversione parlamentare.

Si ribadisce la natura strettamente scientifico-dottrinale della presente riflessione, volta a illustrare le complessità derivanti dall’adozione di riforme sostanziali mediante decretazione d’urgenza.

1. La Preclusione Storica: Naturalizzazione dell’Avo Anteriore alla Nascita del Figlio

Prima di esaminare il testo del decreto, occorre richiamare il principio tradizionale che ha disciplinato per oltre un secolo la trasmissione dello status civitatis in presenza di naturalizzazione straniera. Ai sensi della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (e precedentemente del Codice Civile del 1865), il cittadino italiano che acquistava volontariamente una cittadinanza straniera perdeva la cittadinanza italiana (cfr. Art. 7 e 8 L. 555/1912 – su Normattiva).

La conseguenza consolidata e pacificamente applicata dalla giurisprudenza era che, ove la perdita fosse intervenuta prima della nascita del figlio, quest’ultimo nasceva da genitore straniero e non riceveva la cittadinanza iure sanguinis, determinando la definitiva interruzione della linea di trasmissione.

Sino al 27 marzo 2025, il discendente il cui nonno si fosse naturalizzato all’estero *prima* della nascita del genitore intermedio risultava pertanto privo del diritto al riconoscimento dello status.

2. Il Testo del Decreto Tajani: La Clausola di Deroga e l’Eccezione di cui all’Art. 3-bis

Il D.L. 36/2025 inserisce l’Articolo 3-bis nella Legge 91/1992. Il comma 1 formula una preclusione generale: i nati all’estero in possesso di altra cittadinanza “si considerano non aver mai acquistato la cittadinanza italiana”, salvo il ricorrere di tassative eccezioni. La struttura logica prevede un divieto generale con deroghe circoscritte.

Risultano decisivi due elementi testuali del comma 1:

La Clausola di Deroga (Alinea del comma 1):

“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, si considera non aver mai acquistato…”

Tale formula stabilisce che la nuova disciplina si applica derogando alle disposizioni ivi elencate. Tra queste figura l’articolo 7 della Legge 555/1912, ossia la norma storicamente fondante degli effetti della naturalizzazione sulla discendenza.

L’Eccezione della Lettera ‘e’:

Tra le condizioni che sottraggono il soggetto alla preclusione generale figurava:

“e) un ascendente di primo grado dei genitori o degli adottanti sia nato in Italia.”

Ossia la nascita in Italia del nonno o della nonna del richiedente.

3. L’Interpretazione Letterale: I Limiti del Dato Testuale

Esaminando il combinato disposto secondo i canoni ermeneutici dell’Art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile (Preleggi), che privilegia il “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”:

  1. Il D.L. 36 pone una preclusione generale per i nati all’estero con altra cittadinanza.
  2. La preclusione viene meno in presenza delle condizioni dalla lettera ‘a’ alla lettera ‘e’.
  3. La lettera ‘e’ individua il presupposto oggettivo del nonno cittadino nato in Italia.
  4. L’intero meccanismo opera “in deroga”, tra l’altro, all’Art. 7 della L. 555/1912.

Sul piano meramente letterale, si potrebbe argomentare che chi vanta un nonno cittadino nato in Italia soddisfi la lettera ‘e’ indipendentemente dagli effetti pregressi della naturalizzazione disciplinata dall’art. 7 della legge del 1912, posta la deroga espressa contenuta nell’alinea.

Questa costruzione testuale, tuttavia, entra in frontale collisione con i principi sistematici dell’ordinamento e con l’effettiva volontà del legislatore.

4. L’Intenzione del Legislatore e il Contrasto Sistematico

La relazione illustrativa al DDL di conversione (A.S. 1432) e le premesse del decreto-legge evidenziano finalità dichiaratamente restrittive:

  • Contenere la trasmissione automatica della cittadinanza all’estero.
  • Ancorare il riconoscimento a un effettivo legame con la comunità nazionale.
  • Evitare un afflusso incontrollato di domande amministrative.
  • Frenare l’espansione esponenziale della platea dei potenziali cittadini privi di radicamento.

In nessun passaggio dei lavori preparatori traspare la volontà di “sanare” interruzioni storiche della catena genealogica dovute a naturalizzazioni anteriori alla nascita. L’intento politico e normativo è opposto: limitare le domande, non ampliare le fattispecie di recupero.

5. Criteri Ermeneutici: Interpretazione Letterale e Teleologica

Nel sistema giuridico italiano, l’art. 12 delle Preleggi impone di coordinare l’elemento letterale con l’intenzione del legislatore. Secondo la giurisprudenza nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione:

  1. Il testo chiaro costituisce il punto di partenza dell’interpretazione.
  2. La ratio legis (intenzione teleologica) concorre a chiarire la portata della disposizione e ad assicurare la coerenza dell’ordinamento.
  3. Una norma di deroga inserita in un contesto dichiaratamente restrittivo non può essere interpretata in modo da sovvertire l’intero impianto sistematico della trasmissione dello status.

In sede ministeriale e applicativa (come poi chiarito dalla Circolare n. 26185 del 28 maggio 2025), l’amministrazione ha espressamente confermato che l’Articolo 3-bis non crea un canale autonomo di trasmissione e non sana le pregresse interruzioni della linea di cittadinanza causate da naturalizzazione dell’avo prima della nascita del figlio.

6. La Precarietà della Fase di Conversione

Trattandosi di decreto-legge, il testo è rimasto esposto alle modifiche parlamentari in sede di conversione. Come confermato dall’iter al Senato, la lettera e) è stata soppressa e sostituita dalla rigorosa previsione della lettera c) (cittadinanza esclusiva dell’ascendente), chiudendo definitivamente ogni teorico spazio a siffatta lettura testuale.

7. Valutazioni Strategiche e Rischi Giudiziali

Per i soggetti con ascendente naturalizzato prima della nascita del discendente, promuovere un’azione fondata sul mero dato letterale del testo transitorio del decreto presentava rilevanti criticità:

  • Profili di Rischio: La giurisprudenza di merito e di legittimità privilegia costantemente l’interpretazione teleologica e sistematica della legge 555/1912, disattendendo letture atomistiche suscettibili di produrre risultati incompatibili con la ratio della riforma.
  • Oneri del Contenzioso: L’instaurazione di un giudizio privo di solido radicamento sistematico espone il ricorrente al rigetto della domanda e alla condanna alle spese legali.

Conclusioni

La vicenda attesta la complessità e le delicate implicazioni derivanti dalla frettolosa redazione di decreti d’urgenza incidenti su istituti secolari dello stato civile. La presunta apertura generata dalla clausola di deroga del D.L. 36/2025 ha trovato rapida smentita sia nella prassi applicativa ministeriale sia negli emendamenti parlamentari di conversione (sfociati nella Legge 74/2025).

La valutazione della sussistenza dello status richiede pertanto un rigoroso audit genealogico che verifichi l’effettiva continuità della trasmissione secondo i canoni consolidati della giurisprudenza.

Domande Frequenti (FAQ)

D: Il Decreto Tajani ha realmente aperto una nuova via per chi ha l’avo naturalizzato prima della nascita del figlio?

R: Soltanto in via di pura speculazione letterale sul testo iniziale del decreto-legge. In sede di applicazione e di conversione parlamentare (Legge 74/2025), è stato ribadito che l’Articolo 3-bis non sana le interruzioni storiche della catena di trasmissione causate da naturalizzazione estera dell’avo ante quem.

D: Che valore hanno le circolari del Ministero dell’Interno su questo punto?

R: La Circolare del 28 maggio 2025 ha precisato in modo inequivoco che i presupposti di cui all’art. 3-bis operano esclusivamente se la linea di trasmissione è rimasta integra ai sensi della normativa previgente.

D: È consigliabile avviare un ricorso fondato su questa tesi letterale?

R: No. I Tribunali italiani e la Suprema Corte hanno costantemente ribadito che la naturalizzazione dell’avo intervenuta prima della nascita del figlio interrompe la trasmissione iure sanguinis, rendendo altamente probabile il rigetto del ricorso.

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