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6 Nuove Sentenze dai Tribunali di Bologna e Brescia: Una lettura senza falso ottimismo

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Dopo la pubblicazione di questo post (maggio 2026), la Sentenza delle Sezioni Unite 24045/2026 ha chiuso la “questione del minore” nei casi consolari e ha confermato la non retroattività della Legge 74/2025; la Sentenza 63/2026 ha confermato l’Art. 3-bis (limiti generazionali), ora rimesso alla CGUE dall’Ordinanza 147/2026; e la Decisione 24184/2026 ha confermato l’impostazione delle Sezioni Unite. La lettura “senza falso ottimismo” di Bologna e Brescia resta valida per le domande post-riforma — vedi le sentenze aggiornate qui sotto.


Scrivo come avvocato che segue da anni il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis — e lo faccio ora perché nelle ultime settimane ho letto comunicazioni che, a mio avviso, rischiano di creare aspettative che non possono assolutamente essere sostenute in tribunale.

Sintesi Esecutiva: Sei sentenze — cinque del Tribunale di Brescia (depositate il 27 marzo e il 30 aprile 2026) e una del Tribunale di Bologna — applicano l’Art. 3-bis nella sua rigida lettura letterale: la data rilevante è la data di deposito formale del ricorso in tribunale, non una prenotazione consolare. Gli screenshot di Prenot@Ami, le richieste di informazioni e le liste d’attesa non contano come un appuntamento, e l’argomento del “blocco consolare” è stato respinto. Dopo la Sentenza 24045/2026 delle Sezioni Unite, la questione del minore è chiusa nei casi consolari (non retroattività della Legge 74/2025 confermata), mentre i limiti generazionali dell’Art. 3-bis restano pendenti dinanzi alla CGUE (Ordinanza 147/2026).


Cosa hanno realmente deciso i Tribunali di Brescia e Bologna?

Il 27 marzo e il 30 aprile 2026, il Tribunale di Brescia (Giudici Andrea Tinelli e Alessandro Pernigotto) ha depositato 5 sentenze identiche nel loro dispositivo, relative a 5 ricorsi distinti — tutti depositati formalmente ad aprile-maggio 2025 — ovvero dopo l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025 (il cosiddetto “Decreto Tajani”, poi convertito nella Legge 74/2025).

In tutti e 5 i casi, il giudice:

  • ha ritenuto applicabile l’art. 1, comma 1 del Decreto-Legge n. 36/2025;
  • ha rilevato che la Corte Costituzionale aveva già confermato la legittimità costituzionale della legge, dichiarando le questioni sollevate dal Tribunale di Torino in parte infondate e in parte inammissibili;
  • ha respinto i ricorsi in quanto i ricorrenti non soddisfacevano i requisiti sostanziali imposti dalla nuova normativa;
  • ha condannato la parte soccombente (i ricorrenti) a rimborsare le spese legali all’Avvocatura dello Stato (circa 4.000 euro) in un caso e ha compensato le spese tra le parti negli altri quattro casi.

Il ragionamento è diretto e lascia poco spazio alle interpretazioni: la data rilevante è la data di deposito formale del ricorso in tribunale — non una prenotazione consolare, un’e-mail, uno screenshot di Prenot@Ami o qualsiasi altro atto informale precedente. L’avvocato patrocinante della causa ha confermato di aver depositato varie schermate prenot@mi in 4 dei 5 casi in esame (non ho ancora avuto occasione di verificare il quinto).

6 Nuove Sentenze Dai Tribunali Di Bologna E Brescia Una Lettura Senza Falso Ottimismo

Cosa ha aggiunto il Tribunale di Bologna al quadro?

Da quando ho pubblicato le mie prime osservazioni sulle sentenze di Brescia, è appena emersa una nuova e importante decisione — questa volta del Tribunale di Bologna, che merita un’attenzione specifica proprio perché affronta direttamente una teoria che stava circolando.

Molti ricorderanno che una sentenza favorevole dello stesso Tribunale di Bologna (ordinanza n. 3335/26 del 17 aprile 2026), era circolata come prova che il riconoscimento post-riforma fosse ancora possibile se i richiedenti avessero chiaramente manifestato la loro intenzione di procedere, ma non fossero riusciti a ottenere un appuntamento consolare per ragioni al di fuori del loro controllo.

La nuova sentenza di Bologna, condivisa da autorevoli colleghi nel gruppo dell’associazione Natitaliani, va nella direzione opposta — e lo fa in modo esplicito.

Il giudice:

  • applica la rigida lettura letterale della legge, chiarendo che solo un ricorso giudiziale formale (Art. 3-bis, lett. b), o una formale istanza amministrativa accompagnata dalla documentazione richiesta (Art. 3-bis, lett. a e a-bis), possono costituire un atto valido ai sensi delle disposizioni transitorie;
  • esclude espressamente gli screenshot di Prenot@Ami, le richieste di informazioni e qualsiasi altro tentativo di accesso al sistema consolare dall’ambito di tutela del regime precedente;
  • respinge l’argomento del blocco consolare: il giudice fa notare che la giurisprudenza consolidata riconosce da tempo il diritto di adire direttamente il giudice senza alcuna previa istanza amministrativa, il che significa che un richiedente che ha affrontato la paralisi amministrativa aveva una strada alternativa chiara e disponibile — e non può ora invocare quella paralisi come scusa.

Quest’ultimo punto è particolarmente significativo ed è stato finora sottovalutato nel dibattito. L’impossibilità di prenotare un appuntamento consolare non crea, secondo questo giudice, una situazione giuridicamente tutelata — perché la via giudiziaria è sempre stata aperta.

Perché gli screenshot di Prenot@Ami non salvano una domanda post-riforma?

Da qualche tempo circola una teoria: che chiunque avesse prenotato — o anche solo tentato di prenotare — un appuntamento consolare prima del 27 marzo 2025 sarebbe stato al riparo dall’applicazione del Decreto. Questa lettura non trova alcun supporto nelle sentenze di Brescia. La decisione di Bologna ora si spinge oltre e la affronta frontalmente, scartandola esplicitamente. Il giudice non ha considerato i tentativi di prenotazione consolare come giuridicamente equivalenti ad un’istanza formale. Ha applicato la legge così come è scritta.

Non sto dicendo che la questione sia definitivamente chiusa in ogni grado di giudizio. Ci sono strade più complesse — compresi i procedimenti attualmente pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e ovviamente alla Corte Costituzionale — che potrebbero aprire scenari diversi. Ma si tratta di strumenti tecnici, selettivi, che non sono stati ancora avallati dai tribunali e non sono certamente disponibili oggi.

Cosa possiamo concludere senza falso ottimismo?

Se avete presentato o intendete presentare un ricorso in tribunale dopo il 28 marzo 2025, sia le sentenze di Brescia sia ora la sentenza di Bologna descrivono esattamente il rischio a cui andate incontro. Discutete con il vostro avvocato se esistono, nel vostro caso specifico, argomentazioni difensive concrete — non basate la vostra decisione su letture generiche e cariche di ottimismo che non hanno ancora trovato riscontro nella giurisprudenza dei tribunali ordinari.

Se state ancora valutando se procedere, fatelo sulla base di una consulenza legale reale, basata sulla giurisprudenza attuale e aggiornata, non su vaghe rassicurazioni — e certamente non sulla base di un’unica sentenza favorevole di un tribunale che ora, in un caso separato, ha emesso una decisione che va nella direzione opposta.

Le sentenze sono pubbliche. I dati sono quelli che sono.

Domande Frequenti

Cosa hanno deciso i Tribunali di Brescia e Bologna nel 2026?

Il 27 marzo e il 30 aprile 2026, il Tribunale di Brescia ha depositato cinque sentenze con dispositivo identico, e il Tribunale di Bologna ha emesso una sesta decisione poco dopo. Tutte e sei applicano l’Articolo 3-bis della riforma in una rigida lettura letterale, ritengono soddisfatti i limiti generazionali e respingono i ricorsi perché i ricorrenti non soddisfacevano i requisiti sostanziali imposti dalla nuova normativa.

Gli screenshot di Prenot@Ami o le liste d’attesa possono contare come un appuntamento?

No. I giudici escludono espressamente gli screenshot di Prenot@Ami, le richieste di informazioni e qualsiasi altro tentativo di accesso al sistema consolare dalla tutela del regime precedente. La data rilevante è la data di deposito formale del ricorso in tribunale — non una prenotazione consolare, un’e-mail, uno screenshot o qualsiasi altro atto informale precedente.

Funziona l’argomento del “blocco consolare”?

No. Il Tribunale di Bologna lo ha respinto: la giurisprudenza consolidata riconosce da tempo il diritto di adire direttamente il giudice senza alcuna previa istanza amministrativa, quindi un richiedente che ha affrontato la paralisi amministrativa aveva una strada alternativa chiara e disponibile — e non può ora invocare quella paralisi come scusa.

Cosa è cambiato dopo la Sentenza 24045/2026 delle Sezioni Unite?

La Sentenza 24045/2026 (27 luglio 2026) ha chiuso la “questione del minore” nei casi consolari e ha confermato la non retroattività della Legge 74/2025. I limiti generazionali dell’Art. 3-bis restano in vigore ma sono ora pendenti dinanzi alla CGUE ai sensi dell’Ordinanza 147/2026. Per le domande post-riforma, la lettura “senza falso ottimismo” delle sentenze di Brescia e Bologna resta il criterio guida.


Ti chiedi se puoi ancora presentare il tuo ricorso?

Se hai presentato — o intendi presentare — un ricorso in tribunale dopo la riforma, posso esaminare la tua lettera di rigetto e darti una valutazione realistica basata sulla giurisprudenza attuale, incluse le sentenze di Brescia e Bologna, la Sentenza 24045/2026 e il rinvio alla CGUE (Ordinanza 147/2026).


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