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Il Tribunale di Mantova solleva questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della cittadinanza per i minori

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Dall’emanazione dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Mantova (24 ottobre 2025), il quadro costituzionale ha registrato sviluppi determinanti. Il 30 aprile 2026, la Corte Costituzionale con la Sentenza 63/2026 ha trattato l’art. 3-bis della Legge 74/2025 sul ricorso di Torino; la questione dei limiti generazionali sollevata da Mantova — congiuntamente al Tribunale di Campobasso — è stata rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con Ordinanza n. 147/2026 (23 luglio 2026); e la questione della «Minor Issue» al centro di questo giudizio è stata definita favorevolmente dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 24045/2026 (27 luglio 2026). La controversia di Mantova costituisce ora parte integrante del contenzioso europeo.


La nuova disciplina sulla cittadinanza italiana (Legge 74/2025), che ha introdotto sostanziali modifiche normative, ha sollevato delicati interrogativi interpretativi. Ciò vale in modo particolare per i nuclei familiari con figli minori nati all’estero i cui genitori abbiano ottenuto il riconoscimento dello status civitatis in epoca recente. In questo contesto, l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Mantova, emessa il 24 ottobre 2025, segna un passaggio di primaria rilevanza nel contenzioso.

Sintesi esecutiva: L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Mantova (24 ottobre 2025) ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla Legge 74/2025 sotto tre distinti profili: la revoca implicita di uno status già acquisito alla nascita (Art. 22 Cost.), la disparità di trattamento per scadenze temporali arbitrarie (Art. 3 Cost.) e l’illegittimo ricorso alla decretazione d’urgenza in una materia ordinamentale primaria (Artt. 72 e 77 Cost.). La controversia, avente ad oggetto un minore nato all’estero, investiva la «Minor Issue» poi superata dalle Sezioni Unite con Sentenza n. 24045/2026, mentre il profilo dei limiti generazionali pende dinanzi alla CGUE in forza dell’Ordinanza 147/2026.


Quale principio di diritto è al centro della rimessione di Mantova?

L’analisi giurisprudenziale del provvedimento poggia su un principio fondamentale dell’ordinamento: una legge sopravvenuta non può incidere con efficacia retroattiva su un diritto soggettivo perfetto già acquisito, quale la cittadinanza per discendenza (iure sanguinis), che opera con effetto dalla nascita. L’ordinanza del Tribunale di Mantova recepisce pienamente tale impostazione, evidenziando le frizioni costituzionali della novella legislativa. Per un quadro approfondito, si rimanda all’analisi sulla questione di legittimità costituzionale della legge sulla cittadinanza.

I motivi della rimessione sollevata dal Tribunale di Mantova

Per cogliere la portata della pronuncia, occorre esaminare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale. La fattispecie scaturiva dal rifiuto opposto da un Ufficiale dello Stato Civile alla trascrizione dell’atto di nascita di un minore nato in Brasile da madre la cui cittadinanza italiana era stata accertata giudizialmente. Il diniego comunale era fondato sull’applicazione letterale dei nuovi termini e presupposti introdotti dalla Legge 74/2025.

Il Tribunale di Mantova ha disatteso la prospettazione dell’amministrazione, sollevando tre autonome questioni incidentali di costituzionalità:

1. La revoca implicita dello status (Violazione dell’Art. 22 della Costituzione)

Il punto nodale dell’ordinanza attiene alla qualificazione degli effetti della novella. Sebbene il legislatore qualifichi la fattispecie come «mancato acquisto», il Tribunale di Mantova ravvisa una vera e propria «revoca implicita» di uno status già perfezionatosi alla nascita. L’articolo 22 della Costituzione sancisce: «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.» I giudici interpretano la nozione di «motivi politici» in senso ampio, includendovi le ragioni di opportunità amministrativa (quale la gestione del carico consolare) addotte dall’esecutivo. L’ordinanza sottolinea che la cittadinanza, originariamente acquisita alla nascita, non può essere soppressa per contingenze organizzative della P.A.

2. Termini decadenziali arbitrari e disparità di trattamento (Violazione dell’Art. 3 della Costituzione)

La seconda censura investe il principio fondamentale di uguaglianza e ragionevolezza. La legge sottopone l’accertamento della cittadinanza del minore a termini perentori che dipendono da fattori accidentali (ad esempio, la tempistica con cui il genitore ha ottenuto la trascrizione o la sentenza di riconoscimento). Il Tribunale evidenzia come sia costituzionalmente illegittimo far dipendere la sussistenza dello status civitatis del figlio dalla maggiore o minore celerità di procedimenti amministrativi o giudiziali estranei alla sua sfera di controllo.

3. Il vizio procedurale sull’uso del decreto-legge (Violazione degli Artt. 72 e 77 della Costituzione)

Il Tribunale solleva infine un vizio sul procedimento di formazione della legge. L’esecutivo ha fatto ricorso al decreto-legge, strumento riservato a casi straordinari di necessità e urgenza. Il Tribunale di Mantova argomenta che una materia di rango ordinamentale primario come la cittadinanza — che definisce il Popolo e la titolarità dei diritti civili e politici — debba essere riservata alla piena deliberazione parlamentare (art. 72, comma 4, Cost.). Il sovraccarico delle strutture consolari e dei tribunali non configura quella situazione di necessità imprevista atta a legittimare la decretazione d’urgenza governativa.

Il consolidarsi del fronte giurisprudenziale

La posizione del Tribunale di Mantova si affianca all’ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino e al successivo provvedimento del Tribunale di Campobasso. Si è delineato un orientamento critico diffuso tra i magistrati ordinari circa la conformità costituzionale e unionale della novella. Per un inquadramento sistematico, si veda l’approfondimento su cittadinanza italiana e minor issue.

Il patrocinio dei ricorrenti nel giudizio di Mantova è stato curato dagli Avv.ti Alfonso Celotto e Maria Stella La Malfa.


Domande frequenti sulla rimessione del Tribunale di Mantova

Cosa ha stabilito il Tribunale di Mantova nell’ottobre 2025?

Il Tribunale di Mantova ha emanato un’ordinanza di rimessione sollevando tre questioni di legittimità costituzionale sulla Legge 74/2025: la revoca implicita della cittadinanza acquisita alla nascita (violazione dell’art. 22 Cost.), la discriminazione irragionevole legata a termini perentori (violazione dell’art. 3 Cost.) e l’improprio utilizzo dello strumento del decreto-legge (violazione degli artt. 72 e 77 Cost.).

Che cos’è la «Minor Issue» nella cittadinanza italiana?

La «Minor Issue» riguarda la trasmissione dello status in presenza di ascendente naturalizzato all’estero mentre il figlio era minorenne. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha composto definitivamente il contrasto con la Sentenza n. 24045/2026, confermando la conservazione dello status ex art. 7 L. 555/1912.

Qual è lo stato della rimessione dopo l’Ordinanza 147/2026?

Il 23 luglio 2026, la Corte Costituzionale con Ordinanza n. 147/2026 ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per verificare la compatibilità comunitaria delle restrizioni generazionali introdotte dalla Legge 74/2025, integrando le istanze di Mantova e Campobasso.

La Legge 74/2025 rimane attualmente in vigore?

Sì, la Legge 74/2025 resta vigente. La Corte Costituzionale ha emesso la Sentenza n. 63/2026 sulla rimessione di Torino e ha rimesso gli atti alla CGUE con l’Ordinanza 147/2026 sui limiti generazionali, mentre la Cassazione SSUU n. 24045/2026 ha chiarito l’insussistenza di efficacia retroattiva sulla Minor Issue.


La posizione di tuo figlio è interessata dalle recenti disposizioni?

Se devi procedere alla trascrizione dell’atto di nascita di un minore o hai ricevuto comunicazioni ostative dal comune o dal consolato, posso valutare la pratica alla luce della Sentenza SSUU n. 24045/2026 e dell’Ordinanza di rinvio alla CGUE 147/2026.

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Testo integrale del provvedimento con traduzione in lingua inglese

Testo integrale del provvedimento in lingua italiana
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