jus sanguinis questioned

L’ordinanza del Tribunale di Bologna che rimette alla Consulta lo ius sanguinis

Il 27 novembre 2024, il Tribunale Ordinario di Bologna (Giudice Dott. Marco Gattuso) ha emesso un’ordinanza con cui ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale sull’articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza iure sanguinis. Questa ordinanza ha suscitato un vivace dibattito nel mondo giuridico e tra la comunità dei discendenti italiani. In questo post troverete il PDF della versione originale italiana (qui sotto) e, a seguire, il testo integrale dell’ordinanza.
In quest’altro post, la mia analisi legale dell’ordinanza del Tribunale di Bologna e le sue implicazioni per il futuro dello ius sanguinis.

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N. R.G. 3080/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3080/2024 promossa da dodici ricorrenti brasiliani, tutti con l’avv. Antonia Cannizzaro

  1. in qualità di genitore dei minori
  2. in qualità di genitore del minore
  3. tutti con l’avv. Antonia Cannizzaro

MINISTERO DELL’INTERNO

RESISTENTE CONTUMACE

PUBBLICO MINISTERO – INTERVENIENTE NECESSARIO

Il Giudice Dott. Marco Gattuso, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente ORDINANZA

  1. Con ricorso ai sensi dell’art. 281-undecies c.p.c. depositato l’8 aprile 2024, le parti ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo accertarsi e dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita per essere discendenti in linea retta da avo italiano emigrato in Brasile.

La causa veniva assegnata al giudice e veniva fissata udienza per il 16 ottobre 2024, tenutasi mediante collegamento da remoto. Il Ministero dell’Interno non si costituiva a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, né interveniva in giudizio il Pubblico Ministero nonostante regolare comunicazione. All’udienza del 16 ottobre 2024, la difesa dei ricorrenti rappresentava che si tratta di soggetti discendenti da cittadina italiana nata a Marzabotto nel 1874 senza interruzione della linea di trasmissione, insistendo per l’accoglimento della domanda; evidenziava inoltre il deposito del certificato negativo di naturalizzazione dell’ava. Su espressa richiesta del giudice in merito ai legami con l’Italia, il difensore rappresentava che tutti i ricorrenti risiedono stabilmente in Brasile, non sapendo se abbiano mai soggiornato in Italia, e che l’istanza trae origine da un diritto di sangue a fini prevalentemente affettivi.

A scioglimento della riserva, con ordinanza del 18 ottobre 2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del Ministero convenuto e la causa rinviata per nuova discussione all’udienza del 23 ottobre 2024.

All’udienza del 23 ottobre 2024 il difensore precisava di avere contatti prevalentemente con una ricorrente che comunica in italiano facendosi portavoce dei familiari. Il Giudice rappresentava l’intenzione di sollevare d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della Legge n. 91 del 1992 per sospetto contrasto con gli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, con conseguente sospensione del giudizio.

  1. I ricorrenti sono tutti cittadini della Repubblica Federativa del Brasile.

2.1. Dalla documentazione prodotta in atti deve desumersi la prova dell’originaria cittadinanza dell’ascendente e la linea di discendenza dei ricorrenti. Tuttavia, dall’istruttoria emerge che i dodici ricorrenti risiedono stabilmente in Brasile e non risultano legami attuali o progetti concreti di soggiorno nel territorio italiano.

  1. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito e la legittimazione processuale dei genitori per i minori ai sensi dell’art. 320 c.c.

L’azione risulta ritualmente promossa anche nell’interesse dei figli minori. Quanto all’interesse ad agire dinanzi al giudice ordinario, deve ritenersi superata la questione del previo ricorso consolare, stante la risaputa impossibilità di ottenere tempestivo riscontro presso i Consolati italiani in Brasile, ove i tempi di attesa superano i dieci anni.

  1. Si deve osservare, in via preliminare, come lo schema normativo della Legge 91/1992 configuri l’attribuzione della cittadinanza iure sanguinis senza alcun limite generazionale o temporale.

Per tutte le ragioni di seguito illustrate, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 non appare manifestamente infondata con riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE).

  1. La cittadinanza è uno status soggettivo che indica l’appartenenza di un individuo a uno Stato sovrano, costituendo il vincolo giuridico primario tra persona e comunità politica.
  1. Prima di procedere all’analisi del quadro normativo, occorre rilevare che la maggior parte degli ordinamenti contemporanei limita l’acquisto iure sanguinis alla prima o seconda generazione nata all’estero, oppure richiede un periodo effettivo di residenza.

Nel quadro della legge ordinaria italiana non emerge alcun limite alla discendenza né una decadenza temporale. L’Italia rappresenta un caso peculiare nel panorama comparato, consentendo il riconoscimento a catena indefinita di generazioni senza richiedere alcun legame effettivo o linguistico con la Repubblica.

  1. È noto l’ampio dibattito dottrinale sulle nozioni costituzionali di cittadinanza e di popolo, inteso quale comunità fondata su legami culturali, sociali e istituzionali condivisi.

Il controllo di costituzionalità sulle norme in materia di cittadinanza mira a tutelare le fondamenta stesse della legittimità democratica. L’articolo 1, secondo comma, della Costituzione ancora la sovranità al popolo, presupponendo una dimensione di effettiva condivisione dei destini della comunità nazionale.

L’attribuzione illimitata della cittadinanza a milioni di persone residenti stabilmente all’estero, prive di obblighi contributivi o legami concreti con il territorio, rischia di alterare la rappresentanza e il corretto funzionamento dei meccanismi democratici (inclusi i referendum ex artt. 75 e 138 Cost. e la circoscrizione estero ex artt. 48, 56 e 57 Cost.).

  1. Muovendo dagli articoli 1 e 3 della Costituzione al rispetto degli obblighi internazionali ex art. 117 Cost., rileva il principio di effettività della cittadinanza (*genuine link*).

Nel diritto internazionale, a partire dalla nota sentenza *Nottebohm* del 1955 della Corte Internazionale di Giustizia, la cittadinanza è concepita quale riflesso di un legame effettivo e sociale tra l’individuo e lo Stato.

  1. Venendo al rispetto dei vincoli derivanti dall’adesione all’Unione Europea, la cittadinanza europea presuppone l’attribuzione della cittadinanza di uno Stato membro ma conferisce diritti di libera circolazione in tutti i Paesi UE.

L’acquisto automatico della cittadinanza italiana e, conseguentemente, di quella europea da parte di soggetti senza alcun radicamento nell’Unione investe la sfera di interesse e di leale cooperazione tra gli Stati membri.

  1. La rilevanza della questione nel presente giudizio è evidente, dipendendo l’accoglimento della domanda dall’applicazione dell’art. 1 della Legge 91/1992.

Un punto ragionevole di equilibrio, a giudizio del tribunale rimettente, potrebbe consistere nel circoscrivere la trasmissione entro il limite di due generazioni, o nel subordinare il riconoscimento a un periodo minimo di due anni di residenza effettiva in Italia.

Il giudizio deve pertanto essere sospeso con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della Legge Costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della Legge n. 87 del 1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 TUE e 20 TFUE); Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il presente giudizio; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Bologna, 26 novembre 2024 – Il Giudice Dott. Marco Gattuso

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